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Allegato B
Seduta n. 65 dell'8/11/2006
TESTO AGGIORNATO AL 28 NOVEMBRE 2006
BENI E ATTIVITÀ CULTURALI
Interpellanza urgente (ex articolo 138-bis del regolamento):
Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro per i beni e le attività culturali, per sapere - premesso che:
nel mese di settembre l'interpellante ha avuto notizie circa la decurtazione dei fondi che il Ministero per i beni e le attività culturali, in particolare il Dipartimento per lo Spettacolo e lo Sport, ha operato nei confronti delle già programmate attività formative e rappresentative dall'Associazione Festival delle Nazioni O.n.l.u.s. di Città di Castello (Perugia) per il 2006;
con lettera del 25 settembre 2006 sono stati chiesti allo stesso Dipartimento per lo Spettacolo e lo Sport chiarimenti in merito alla predetta vicenda;
con lettera P. 27114/S 22.13.10/12 del 2 ottobre 2006 la Direzione Generale per lo Spettacolo dal vivo e lo Sport provvedeva a rispondere alla citata richiesta;
in tale lettera, oltre all'esposizione di criteri generali e all'enumerazione di dati statistici, veniva illustrata la decisione politica della Direzione Generale suddetta e della Commissione Consultiva preposta di penalizzare le «attività quali corsi, concorsi ed attività di promozione della musica» e di «sostenere, con maggiore incisività, i settori della musica classificabili come produttivi»;
le decurtazioni operate nell'anno 2006 sono dovute in parte ad una «diminuzione degli stanziamenti destinati al settore» ed in parte ad un «aumento delle domande di sovvenzione pervenute»;
sulla decisione avrebbero influito anche:
1) un aumento dei contributi erogati dagli Enti Territoriali per gli anni 2004 e 2005;
2) presunte irregolarità nella gestione dell'attività concertistica 2004;
le suddette motivazioni appaiono all'interpellante contraddittorie dal momento che:
1)le erogazioni statali sono connesse all'esistenza di erogazioni di Enti territoriali e quindi un aumento di queste ultime, come nel caso specie, deve costituire elemento confortante e non disincentivante;
2) come ampiamente spiegato nella lettera spedita dall'Associazione Festival delle Nazioni il 20 aprile 2006, Prot. A-2006/018, alle competenti autorità del ministero per i beni e le attività culturali, le modifiche intercorse nell'attività concertistica 2004 non hanno influito sul generale livello qualitativo della stagione e sono da addebitare alla decurtazione dei fondi statali per lo stesso anno -:
se codesto ministero intenda fornire motivazioni coerenti, chiare e puntuali circa la decisione amministrativa intrapresa per decurtare i fondi destinati al Festival delle Nazioni in misura percentuale ben superiore alla media dei tagli decisi a livello politico;
se intenda emendare le proprie decisioni e riassegnare alla suddetta Associazione stanziamenti sufficienti affinché venga mantenuto un livello quantitativo e qualitativo delle rappresentazioni e dei corsi che rispetti i successi e la favorevole tradizione, ormai quarantennale, del Festival delle Nazioni.
(2-00223) «Fabris, Capotosti».
Interrogazione a risposta in Commissione:
FRASSINETTI. - Al Ministro per i beni e le attività culturali. - Per sapere - premesso che:
a seguito dell'audizione in commissione cultura in data 5 ottobre 2006 del direttore del MICS Museo del Cinema e dello Spettacolo di Roma, Josè Pantieri, desta
forte preoccupazione la situazione nella quale si trova il museo stesso che rischia di scomparire per sempre con grave danno per il patrimonio cinematografico italiano e romano. In particolare si teme che, senza interventi adeguati e urgenti, scompaiano le pellicole in celluloide cancellando un'importante memoria storica di un'intera collettività -:
quali iniziative immediate intenda adottare il Governo per salvaguardare il patrimonio cinematografico di questo museo ed in particolare quali interventi intenda predisporre per:
a) riconoscere, tramite l'iniziativa di una legge simile a quella del Museo del Cinema di Torino, questa grande realtà culturale e sociale di Roma per permettergli una gestione futura sicura e dignitosa;
b) riconoscere una sede adeguata al prestigio ed all'importanza del Museo attualmente sfrattato da Via Portuense n. 101 a Roma;
c) attivarsi per abolire tutte le restrizioni relative alla conservazione, trasporto e lavorazione delle pellicole al nitrato oltre ad ogni restrizione o difficoltà burocratica per le proiezioni di film d'epoca o di carattere culturale ed educativo;
d) considerare una partecipazione diretta nella futura gestione del Museo MICS.
(5-00371)
Interrogazioni a risposta scritta:
SMERIGLIO. - Al Ministro per i beni e le attività culturali. - Per sapere - premesso che:
i colli della Molara nel comune di Grottaferrata (Roma), si trovano lungo il tracciato della antica «Via Latina», al di sotto della zona archeologica del Tuscolo e costituiscono una zona ad alto valore archeologico e paesaggistico, all'interno del perimetro del Parco regionale dei Castelli romani;
la zona fu abitata prima della fondazione di Roma tra il IX e l'VIII secolo a.C., intorno al 370 a.C. venne tracciata l'antica Via Latina, un'area di conseguenza ricca di storia e di presenze archeologiche, di cui a tutt'oggi non si conoscono completamente le potenzialità;
tale ritrovamento conferma l'ipotesi che tutto il colle del Tuscolo e la zona sottostante costituiscano un monumento archeologico e paesaggistico;
tale zona non è tutelata da un adeguato vincolo urbanistico, ne esiste uno parziale e molto ristretto solo per quanto riguarda la sommità del Tuscolo;
nel 2004, nell'ambito dei Patti Territoriali delle Colline romane è stato approvato un piano di lottizzazione di sessantamila metri cubi;
l'antica Via Latina è venuta alla luce durante recenti scavi archeologici (luglio-settembre 2005), e il piano di lottizzazione, di cui sopra, si dovrebbe praticamente sviluppare sopra il tracciato dell'antica Via;
la Sopraintendenza per i beni archeologici del Lazio, il 22 dicembre 2005, ha proposto vincolo archeologico per tutelare il ritrovamento, la richiesta è stata reiterata dopo 4 mesi, ma alla data attuale non è stato posto alcun vincolo;
il Comune di Grottaferrata, fin dal luglio 2005, ha richiesto per la zona interessata un vincolo ampio secondo la carta archeologica allegata al PRG depositato presso il Comune -:
per quale motivo la Sopraintendenza per i Beni Archeologici del Lazio e la Direzione regionale per i Beni culturali e paesaggistici del Lazio, per ben due volte, hanno fatto scadere i tempi tecnici per porre il vincolo lungo la «Via Latina»;
se non ritenga omissivo tale comportamento, da parte dei dirigenti preposti all'attivazione del vincolo e cosa intenda fare affinché non si arrivi a deturpare un patrimonio così importante da un punto di vista archeologico e paesaggistico.
(4-01524)
PELLEGRINO. - Al Ministro per i beni e le attività culturali. - Per sapere - premesso che:
il decreto legislativo n. 156 del 24 marzo 2006 ha istituito un apposito «elenco dei restauratori»;
l'articolo 182 comma 1-bis del codice dei beni culturali (introdotto dal decreto legislativo n. 156 del 24 marzo 2006) indica con scarsa chiarezza, i criteri di accesso alle prove di idoneità ai fini del riconoscimento del titolo di «restauratore di beni culturali» per i soggetti non rientranti nell'articolo 182 comma 1, lettere a), b), c), del codice dei beni culturali, come modificato dal citato decreto legislativo n. 156 del 2006;
il 12 maggio 2006 (data di entrata in vigore delle norme indicate nella Gazzetta Ufficiale del 27 aprile 2006) rappresenta il termine per certificare la presentazione del lavoro di restauro svolto con «responsabilità diretta nella gestione tecnica dell'intervento», requisito specifico richiesto dalla legge per ottenere la qualifica di restauratore;
i lavori di restauro artistico sono stati affidati da varie soprintendenze attraverso un meccanismo secondo l'interrogante poco trasparente, in quanto il numero delle imprese chiamate a partecipare è molto ristretto ed i nominativi delle suddette sono quasi sempre gli stessi -:
se il Governo intenda, in riferimento al comma 1-bis dell'articolo 182 citato, chiarire se i certificati attestanti i lavori svolti tramite autocertificazione redatta dai lavoratori, attraverso certificazione rilasciata dalle imprese e dalle autorità preposte alla tutela dei beni o dagli stessi istituti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998 n. 368 siano da considerarsi validi;
se non ritenga restrittiva l'assegnazione ai lavoratori del settore di due settimane di tempo, per sistemare e presentare la documentazione di anni e anni di lavoro, al fine di accedere alla qualifica di restauratore e, in caso affermativo, se non intenda assumere iniziative normative per la riapertura del suddetto termine;
se intenda assumere un controllo maggiore sulla regolamentazione delle gare d'appalto indette dalle soprintendenze.
(4-01543)
BIANCO. - Al Ministro per i beni e le attività culturali. - Per sapere - premesso che:
dareiterate notizie di stampa si apprende di una situazione molto grave (secondo l'interrogante oltre il limite) nella gestione della Società Dantesca Italiana, con sede in Firenze, Via dell'Arte della Lana 1 («Corriere della sera», 17.06.06, p.31; «Il Sole 24 Ore», 18.06.06, p.31; «Panorama», 29.06.06, p. 232; «La Stampa» 14.07.06, p.26; ecc.);
tali interventi di stampa nascono dalla pubblicazione di un volume del professor Enrico Malato, in difesa della Società Dantesca Italiana (Roma, Salerno Editrice, 2006), nella quale si offre un'aperta denuncia e ampia documentazione della situazione sopra detta;
tra i fatti denunciati si segnalano episodi che coinvolgono la responsabilità della dirigenza della Società Dantesca quali:
a) sovvertimento dell'impianto storico del sodalizio, previsto dai fondatori (e regolamentato dallo Statuto) con struttura policentrica, articolata in vari «Comitati provinciali», ridotto invece a struttura unica centralizzata a Firenze, al fine di evitare ogni interferenza nel governo esclusivo dell'ente e delle sue risorse;
b) gestione arbitraria della Società, sottratta a ogni verifica assembleare e a ogni possibilità di ricambio del gruppo dirigente, ottenuta attraverso una singolare procedura di elezione delle cariche direttive;
c) discriminazioni tra i soci e scoraggiamento di nuove adesioni sociali allo
scopo di escludere presenze ritenute di disturbo alla gestione monocratica o oligarchica dell'ente;
d) violazione dello Statuto nel tentativo di far approvare una nuova carta statutaria mirata a legittimare lo stravolgimento della struttura societaria e la prassi elettiva sopra detta, attuato con procedura illegale, all'insaputa dei soci, portando il nuovo Statuto all'approvazione di un'assemblea straordinaria ignara di ciò che era chiamata ad approvare; con l'aggravante che, in conseguenza di quanto sopra, il nuovo Statuto sarebbe stato approvato da un'esigua minoranza del corpo sociale: con 20 voti favorevoli, sui 301 soci dichiarati, dei quali 8 di membri del consiglio direttivo, che proponeva il nuovo Statuto, 8 di dipendenti e collaboratori esterni della Società, per cui il margine di consenso effettivo è stato di 4 voti su 301 aventi diritto;
e) stravolgimento di ogni regola democratica nel nuovo Statuto, con norme paradossali, come quella che affida alla dirigenza uscente, in occasione del rinnovo delle cariche sociali, la designazione della dirigenza subentrante, o l'altra che stabilisce l'incompatibilità della qualifica di Socio con lo svolgimento di attività «in concorrenza» con quella della Società: per cui proprio gli studiosi di Dante verrebbero assurdamente ad essere esclusi dal sodalizio:
la Società Dantesca Italiana, fondata nel 1888 e costituita in ente morale nel 1901, è un ente a carattere pubblico, istituito con legge dello Stato e sottoposto al controllo del ministero della pubblica istruzione (ora dei beni culturali), confermato agli articoli 4 e 14 dello Statuto vigente (approvato con decreto del C.P.S. del 29 maggio del 1947, n. 645);
la Società Dantesca Italiana è stata fin dall'inizio dotata di cospicui mezzi finanziari di provenienza pubblica;
l'obiettivo fondamentale per cui venne fondata la Società Dantesca, nel 1888, cioè la pubblicazione della «Edizione Nazionale delle Opere di Dante», risulta ben lontana dall'essere raggiunta, a 118 anni dalla fondazione;
il «nuovo Statuto» della Società, portato all'approvazione dell'assemblea dei Soci il 16 marzo e il 16 dicembre 2005, è stato inoltrato per la ratifica alla Prefettura di Firenze, che a tutt'oggi non sembra aver espresso il proprio nullaosta;
la Società Dantesca Italiana rappresenta storicamente la dantologia italiana nel mondo, e la sua immagine rischia di risultare gravemente compromessa dalle vicende sopra ricordate che hanno avuto grande risonanza internazionale -:
se non ritenga necessario avviare un'ispezione presso la sede della Società Dantesca Italiana, per una approfondita verifica della fondatezza dei fatti denunciati e procedere, ove venissero accertati, alla nomina di un Commissario governativo di sicura indipendenza e di alto profilo culturale, ripetendo un'esperienza già attuata fra il 1944 e il 1956, che proceda ad un risanamento della Società e al rispetto rigoroso dello Statuto restituendo alla Società il ruolo di centro vitale di ricerca e di pubblicazione dell'opera di Dante.
(4-01545)