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Allegato B
Seduta n. 65 dell'8/11/2006
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INTERNO
Interrogazione a risposta orale:
ALESSANDRI. - Al Ministro dell'interno, al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
secondo la notizia riportata nella edizione del 22 ottobre 2006 dal quotidiano Il Resto del Carlino della provincia di Reggio Emilia, da diverso tempo nella regione sarebbe operante una organizzazione criminale composta da Nomadi stanziati sul territorio che avrebbe causato numerosi incidenti stradali al solo scopo di truffare le assicurazioni e riscuotere in modo indebito i relativi rimborsi, ammontanti in alcuni casi a 25000 euro per ogni sinistro;
la truffa è stata smascherata grazie al particolare impegno del Maresciallo Carlo Chiuri, Comandante della Caserma dei Carabinieri di Montecchio (Reggio Emilia), coadiuvato dal suo vice Salvatore Gazzella;
la dinamica dei falsi incidenti stradali si svolgeva secondo uno schema prestabilito, con due automobili guidate dai truffatori e stipate all'inverosimile anche con bambini, le quali provocavano un sinistro stradale con una terza auto guidata da persona estranea al piano criminoso, al solo scopo di ottenere i lauti risarcimenti dovuti dalle compagnie di assicurazione sia per i danni alle cose che per i danni alle persone;
siffatte truffe si sono ripetute con notevole frequenza, al punto che si contano oltre cento incidenti provocati in modo sospetto tra le province di Reggio, Parma e Modena;
queste truffe ripetute a danno delle assicurazioni hanno avuto naturalmente ripercussioni sul mercato assicurativo delle province, provocando sensibili aumenti delle polizze assicurative, si calcola dal 10 per cento al 15 per cento in più nel primo anno, se non addirittura il mancato rinnovo della polizza stessa o altre conseguenze come la detrazione di punti dalla patente o il ritiro della stessa, il tutto a
danno dei cittadini onesti coinvolti, loro malgrado, nei sinistri stradali organizzati dal gruppo criminale;
le assicurazioni truffate difficilmente riusciranno ad ottenere il rimborso delle somme incassate indebitamente dalla organizzazione criminale dei nomadi dato che costoro, risultando poco più che nullatenenti, di fatto non restituiranno mai quanto ottenuto indebitamente a titolo di risarcimento per i danni fisici subiti o per i danni provocati agli autoveicoli;
in seguito all'indagine condotta dai Carabinieri di Montecchio (Reggio Emilia) denominata Operazione Crash, sembrerebbe che questo tipo di truffa non rappresenti un episodio isolato ascrivibile ad un gruppo criminale operante in una singola provincia, poiché fino a questo momento sono stati denunciati oltre 60 nomadi, ospitati in campi nomadi collocati nelle provincie di Reggio Emilia di Mantova, Carpi (Modena) e Colorno (Parma) -:
come i Ministri in indirizzo valutino i fatti descritti in premessa;
quali provvedimenti i Ministri intendano adottare per impedire il ripetersi di tali truffe, anche bloccando tutti i tipi di eventuali sovvenzioni statali a favore di nomadi o gruppi che si sono resi colpevoli di queste truffe;
se il Ministro non ritenga necessario cancellare la figura del mediatore culturale per i nomadi, vista la sua inefficacia che si sostanzia in un ulteriore aggravio a carico della collettività;
se il Ministro dell'interno non valuti che sarebbe necessario disporre la chiusura dei campi nomadi che ospitano coloro che sono coinvolti nella truffa in oggetto;
se i Ministri in indirizzo non ritengano indispensabile assumere una serie iniziative normative per istituire un «fondo» con cui risarcire tutte le vittime di queste truffe, eventualmente alimentato con i proventi delle confische disposte nei confronti dei beni di proprietà delle comunità nomadi;
come il Ministro della giustizia valuti tali episodi criminosi che vedono coinvolti inconsapevolmente dei minori in un disegno criminale che mette a repentaglio la loro incolumità fisica e la loro vita.
(3-00380)
Interrogazioni a risposta immediata in Commissione:
I Commissione:
D'ALIA e RUVOLO. - Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
con la direttiva, da Lei emanata in data 19 giugno 2006, è stata confermata la centralità del ruolo del Prefetto «quale garante della coesione sociale, territoriale ed istituzionale e di rappresentanza generale del governo sul territorio nonché di garanzia istituzionale a tutela dell'ordinamento giuridico»;
con tale atto allo scopo di garantire la realizzazione dei numerosi ed impegnativi compiti affidati, anche di recente, ai titolari delle Prefetture - U.T.G., si è inteso prevedere una migliore organizzazione degli Uffici dell'Amministrazione dell'Interno, attraverso l'ottimizzazione delle risorse umane disponibili;
per questo, nel fare fronte alle «carenze di personale prefettizio, tali da non consentire il pieno raggiungimento delle priorità politiche e degli obiettivi strategici definiti» è stata prevista l'assegnazione alle Prefetture - U.T.G. di settanta neo viceprefetti promossi con decorrenze 1o gennaio 2003, 2004 e 2005;
non si comprende il motivo per cui il soddisfacimento e l'esercizio di tale rilevante impegno istituzionale debba essere garantito unicamente dai neo viceprefetti e non anche da tutti gli appartenenti alla categoria, soprattutto da quelli di maggiore e comprovata esperienza professionale
che, tuttavia, non hanno mai svolto attività lavorativa in sedi diverse da quella di prima destinazione;
tale direttiva, indirizzata ad un così ristretto numero di viceprefetti, discrimina unicamente gli stessi e non attua il reale significato di un atto di indirizzo politico;
si sarebbe dovuto tenere conto, ai fini delle assegnazioni, anche delle esperienze pregresse e dei relativi percorsi professionali e di carriera dei rispettivi neo viceprefetti;
l'articolo 13, comma 2 del decreto legislativo n. 139 del 19 maggio 2000, prevede come unica modalità di assegnazione a sedi di servizio per viceprefetti e viceprefetti aggiunti quella della mobilità volontaria (disciplinata dal decreto ministeriale del 3 dicembre 2003 tuttora vigente);
il combinato disposto del decreto legislativo n. 139 del 2000 e del citato decreto ministeriale 3 dicembre 2003 sembrerebbe dunque disapplicato anche in occasione delle numerose assegnazioni e/o trasferimenti di viceprefetti (non neo promossi), operate di recente in totale assenza di criteri, con ulteriore danno per l'immagine e la legittimità dell'attività amministrativa del Dicastero da Lei guidato;
non si comprende secondo quale logica siano stati dettati, con circolari 12 luglio 2005 e 9 febbraio 2006, i criteri per l'individuazione delle sedi da destinare ai neo viceprefetti e successivamente sia stata bandita una procedura di mobilità straordinaria, incentivata economicamente e di durata limitata a due anni, concernente un ristretto numero di sedi -:
se non ritenga di dover riesaminare l'intera procedura di assegnazione dei neo viceprefetti alla luce delle incongruità sopraesposte e dei punti di perplessità evidenziati che danneggiano l'efficienza, l'efficacia, e l'immagine del Ministero dell'Interno nelle sue competenze centrali e territoriali.
(5-00373)
ADENTI. - Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
l'attuale organico dei Comandi provinciali dei Vigili del Fuoco in Lombardia non soddisfa gli standards ministeriali vigenti;
tali organici risultano comunque ormai inadeguati rispetto alle specificità, alle situazioni di rischio e agli obiettivi sensibili presenti nella regione, viste anche le vaste materie di competenza del Corpo Nazionale che riguardano, tra le altre e in particolare, il soccorso tecnico urgente, la protezione e la difesa civile;
risultano pregiudizievoli per lo svolgimento dei compiti di istituto l'elevato turn-over, in media superiore al 50 per cento, e il divario tra personale residente, in diminuzione, e personale neo-assunto non residente, in aumento;
sovente i comandi non hanno il tempo per poter beneficiare dell'esperienza e della conoscenza del territorio acquisite, nonché degli sforzi sostenuti per la formazione tecnica e professionale del personale di nuova assunzione in quanto il medesimo personale ottiene il trasferimento presso sedi più vicine alla propria residenza per essere sostituito a sua volta con personale di successiva assunzione;
potrebbe rappresentare una significativa risorsa il personale volontario al fine di raggiungere nel più breve tempo possibile uno standard di organico minimo per garantire l'attività di soccorso in relazione alle problematiche regionali, considerando che tale soluzione è stata perseguita dall'Amministrazione per altre realtà territoriali e che l'assunzione di tale personale, già formato, provvisto di dispositivi di protezione individuale e con un'ottima conoscenza del territorio comporterebbe, in previsione, un sicuro risparmio di bilancio per l'Amministrazione -:
quale sia l'intendimento del Governo in merito alla possibilità di svolgimento di specifici concorsi pubblici riservati al personale volontario iscritto nei quadri dei Comandi lombardi.
(5-00374)
COTA e FAVA. - Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
l'articolo 193 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 267 del 18 agosto 2000 stabilisce che:
1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico.
2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 30 settembre di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera ad effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi. In tale sede l'organo consiliare dà atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, adotta contestualmente i provvedimenti necessari per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'articolo 194, per il ripiano dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto approvato e, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di amministrazione o di gestione, per squilibrio della gestione di competenza ovvero della gestione dei residui, adotta le misure necessarie a ripristinare il pareggio. La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.
3. Ai fini del comma 2 possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi tutte le entrate e le disponibilità, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle aventi specifica destinazione per legge, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili.
4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo»;
nel comune di Roverbella si è verificata la situazione di cui al comma 4 dell'articolo citato, poiché il Consiglio comunale, nella seduta di seconda convocazione del 18 ottobre 2006 (ben oltre il termine legale del 30 settembre), ha discusso, ma non approvato lo schema di deliberazione proposto dall'Amministrazione comunale per il riequilibrio del bilancio. Tale proposta ha ricevuto infatti il voto contrario di otto dei sedici consiglieri assegnati;
alla data del 30 settembre 2006 e a seguito di due convocazioni del Consiglio comunale non risultano adottati i provvedimenti di riequilibrio di bilancio di cui al citato articolo 193 del Testo Unico enti locali e si sono perciò determinati i presupposti per il commissariamento di cui all'articolo 141 del medesimo testo Unico;
nonostante tale situazione sia stata comunicata al Prefetto di Mantova, lo stesso ha irritualmente invitato il sindaco di Roverbella a convocare con la massima urgenza il Consiglio Comunale per l'approvazione della delibera sopra citata nel termine inderogabile di venti giorni, con l'avvertenza che, in difetto, si procederà in via sostitutiva e, in presenza dei necessari presupposti, si darà corso alla procedura di cui al comma 4 del sopraccitato articolo 193 del T.U.E.L. -:
se il Ministro sia a conoscenza dei fatti sopra illustrati, se non ritenga che, essendosi già determinati i presupposti per il commissariamento del Comune di Roverbella, i provvedimenti del Prefetto di Mantova debbano considerarsi quantomeno irrituali e ingiustificatamente dilatori rispetto a quanto previsto dalle citate disposizioni del T.U.E.L e quali iniziative intenda conseguentemente assumere.
(5-00375)
Interrogazioni a risposta scritta:
FUGATTI. - Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
dal punto di vista del mantenimento dell'ordine pubblico, questo principio di
autunno si sta caratterizzando per un marcato incremento dell'attività criminale;
la crescita dei reati sta interessando non soltanto il Sud, ma è un fenomeno che investe pienamente anche il Nord del nostro Paese;
in particolare, nella città e nella Provincia di Trento, la situazione pare sul punto di uscire dal controllo delle autorità, come prova l'ondata di furti, rapine ed atti di vandalismo che si è abbattuta su uffici pubblici, negozi ed abitazioni private nelle ultime settimane-:
quale sia l'opinione conoscete l'opinione del Governo sulle cause che hanno portato alla escalation di episodi criminosi di cui sopra, e quali misure intenda adottare per far fronte all'emergenza criminalità che si è palesata in Trentino.
(4-01529)
VICO. - Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
il Testo unico degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 stabilisce all'articolo 51, secondo comma, che «chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di sindaco e di presidente della provincia non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alle medesime cariche»;
nella vigenza di tale divieto si è tuttavia determinata una diffusa contestazione di questa disposizione che si è tradotta, già nella scorsa legislatura, in un approfondito dibattito sul più generale problema della limitazione dei mandati elettivi ai diversi livelli dell'ordinamento; sul punto si sono svolte audizioni di costituzionalisti presso le competenti Commissioni parlamentari al fine di acquisire anche elementi offerti dal diritto comparato;
il quadro è reso ancor più complesso da alcune pronunce giurisprudenziali e soprattutto, dall'avvenuta elezione in venti comuni di sindaci che hanno già svolto due mandati; la giurisprudenza sul punto è ormai uniforme nell'interpretazione della norma di cui all'articolo 51 del Testo Unico degli Enti locali in senso sfavorevole ai Sindaci tanto è vero che nell'ultima sentenza del 16 ottobre 2006 il Tribunale Civile di Taranto a margine della dichiarazione di decadenza del dottor Giuseppe Tarantino Sindaco di San Marzano di San Giuseppe, ha altresì condannato il sindaco resistente al pagamento delle spese processuali determinate in circa euro 6.000 sul presupposto che le difese poste in essere sono già state largamente disattese in altre pronunce;
in particolare in diversi Comuni dopo la pronuncia di primo grado le Procure hanno avviato indagini a carico degli Amministratori e notificato gli avvisi di conclusione per reati quali l'abuso d'ufficio, omissione in atti d'ufficio e usurpazione di funzioni ma ciononostante il sindaco rimane in carica fino alla decisione in appello;
la vicenda rischia di apparire ancora più drammatica a margine del fatto che dopo il secondo grado di giudizio la pronuncia sfavorevole ai Sindaci fa subentrare il vicesindaco, nominato illegittimamente dal sindaco dichiarato decaduto, che rimane in carica fino alla pronuncia della Cassazione. Risulta poi che questi sindaci intendano farsi nominare assessori esterni dal vicesindaco, al fine di mantenere saldamente là loro presenza sulla scena politica. Solo dopo la pronuncia della Corte di Cassazione si procede a nuove elezioni mentre nelle more del giudizio sostanzialmente il Governo della amministrazione comunale rimane saldamente nelle mani di chi ha palesemente violato la norma;
alla luce di quanto illustrato nelle precedenti premesse appare inaccettabile che si possa dar corso ad una sanatoria per chi ha violato palesemente l'articolo 51 del T.U.E.L. mortificando quelle centinaia di ex sindaci in scadenza del secondo mandato che invece quali corretti e integerrimi amministratori locali non si sono candidati, per non venire meno al loro straordinario ruolo di garanti della legalità
ed anzi appare ineludibile per il Governo assumere indirizzi chiari che consentano di affrontare ad un tempo le questioni aperte dall'avvenuta elezione dei sindaci al terzo mandato promuovendo un intervento teso a promuovere le elezioni amministrative nel prossimo turno elettorale evitando che rafforzi un sistema di potere illegittimo con la presenza per più di 13 mesi del vicesindaco quale nuovo rappresentante della comunità e avviando da altro canto una seria e approfondita discussione in tema del terzo mandato ma solo dopo aver ristabilito la legalità in queste venti comunità locali-:
se il Ministro non ritenga di doversi attivare per lo scioglimento dei Consigli comunali di queste diciotto comunità, stante il fatto che la Regione sarda ha già sciolto i due Consigli comunali delle comunità di Torralba e Castiadas uniformando quindi la soluzione di questa vicenda per garantire trasparenza, legalità è certezza nel diritto e per non vanificare lo spirito del divieto posto dall'articolo 51 T.U.E.L.
(4-01534)
PELLEGRINO. - Al Ministro dell'interno, al Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive. - Per sapere - premesso che:
le recenti cronache giornalistiche hanno evidenziato come gli episodi di criminalità continuano a ripetersi, pressoché quotidianamente, nelle strade della città di Napoli;
risulta all'interrogante che una delle «attività» che sembra continuare, incredibilmente, ad imperversare negli ambienti delinquenziali, è rappresentata dal cd. «bagarinaggio»;
il «bagarinaggio» in Italia è legato soprattutto alle partite di calcio, in particolare a Napoli è presente da molti anni e, sebbene sia al limite della legalità, è spesso tollerato. I prezzi dei biglietti possono aumentare di varie volte rispetto al prezzo iniziale. Senza voler considerare che, in seguito al dilagare di questo fenomeno, spesso la disponibilità dei biglietti viene a mancare sin dai primissimi giorni della messa in circolazione, lasciando in disagio moltissimi cittadini onesti che cercano di accaparrarsi un biglietto ai botteghini;
oggi il fenomeno è messo in crisi dall'uso di biglietti nominali, nei quali compare il nome dell'acquirente, in base alla normativa antiviolenza introdotta all'inizio del 2006, dal cd. Decreto Pisanu;
ma nonostante la predetta normativa, il fenomeno continua ad espandersi, aumentando il rischio di probabili violenze nello stadio;
dà sempre fastidio vedere episodi di questo genere, specialmente in occasioni come quelle sportive, dove l'onestà e la lealtà dovrebbero essere valori ancora più sentiti del solito;
è ormai un fatto notorio che la criminalità organizzata è inserita stabilmente nel tessuto produttivo di tale fenomeno;
in particolare, risulta all'interrogante che lunedì 6 novembre 2006, nella partita di calcio, che ha visto contrapposte la formazione del Napoli con quella della Juventus, il fenomeno è dilagato in maniera esorbitante, nonostante il notevole impiego di numerosi uomini delle Forze dell'ordine, preposti alla salvaguardia della legalità e della sicurezza dei cittadini e numerosi steward della Società Calcio Napoli;
ed infatti, sono stati numerosi i casi in cui alcuni soggetti - nell'imminenza dell'inizio dell'evento sportivo - hanno tentato di rivendere biglietti d'ingresso. Addirittura il fenomeno ha riguardato anche soggetti intenti a lucrare sui biglietti omaggio (come anche documentato nella trasmissione televisiva del 7 novembre del 2006 Striscia la notizia), generalmente emessi dalla Società Calcio Napoli, che, dovrebbe, pertanto adottare misure e mezzi più idonei per evitare un utilizzo improprio dei predetti titoli;
i controlli ai varchi sono risultati impossibili; il San Paolo presenta limiti strutturali per fornire garanzie adeguate. Gli addetti agli ingressi sono disorganizzati, subiscono gravi intimidazioni e non possono svolgere il lavoro di verifica;
occorre un adeguamento degli organici delle Forze dell'ordine in base alle mutate esigenze di ordine pubblico e di contrasto alla criminalità, con lo scopo di recuperare maggiore presenza fisica sul territorio con l'impegno di più moderne tecnologie in modo da creare una efficace «forza di intelligence»-:
alla luce delle richiamate attività delinquenziali, quali iniziative specifiche, di concerto con le competenti Autorità locali, i Ministri interrogati intendano adottare per scongiurare il protrarsi di una situazione insostenibile, foriera di continuo pericolo per la comunità e quali iniziative si intendano adottare per garantire il rispetto della legalità nella città campana per evitare che si ripetano episodi come quelli citati in premessa, anche e soprattutto, per la tutela di tutti quei soggetti che credono in un recupero sociale, culturale e legale, a partire dalle manifestazioni sportive.
(4-01538)
CAPARINI, BRICOLO, POTTINO e ROMELE. Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
a quanto risulta agli interroganti, in provincia di Brescia ed in particolare nel distretto valtrumplino dall'Associazione Cacciatori Lombardi, nonché da numerosi cacciatori appartenenti ad altre associazioni, è stata segnalata la presenza di non meglio precisati volontari non italiani i quali svolgono senza nessuna qualifica, né tanto meno idoneo addestramento, attività di vigilanza venatoria presumibilmente fiancheggiando le guardie della Lega Anti Caccia (LAC);
ai sensi dell'articolo 7, legge n. 157 del 1992 gli agenti di vigilanza venatoria svolgono le proprie funzioni, di norma nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza. La qualifica di guardia volontaria può essere concessa, a norma del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza a cittadini in possesso di un attestato di idoneità rilasciato dalla regioni previo superamento di apposito esame;
sono numerose le segnalazioni effettuate dall'Associazione Cacciatori Lombardi, nonché da numerosi cacciatori appartenenti ad altre associazioni, circa presunti abusi e comportamenti vessatori perpetrati dalle Guardie Volontarie italiane, peraltro appartenenti ad associazioni dichiaratamente anticaccia, le quali effettuerebbero controlli senza la dovuta serenità ed imparzialità. È stato infatti più volte accertato che il personale di vigilanza venatoria volontaria di alcune tra le associazioni ambientaliste ha operato per mezzo di atti coercitivi tipici degli agenti di polizia giudiziaria. In particolare è accaduto di vedere effettuare, a seguito di un illecito penale punito dall'articolo 30 della legge n. 157 del 1992 il sequestro del fucile e di altro materiale. Si tratta, parlando di perquisizioni e sequestri, di atti di notevole pesantezza e gravità che devono essere effettuati nel rigoroso rispetto delle norme sostanziali e procedurali fissate dalle leggi, senza ledere la dignità, nonché i fondamentali diritti sanciti dalla Costituzione Italiana, a chi viene sottoposto;
alla luce di quanto disposto il citato articolo 27, legge n. 157 del 1992 attribuisce il compito di vigilanza a tre distinte categorie di soggetti (agenti dipendenti dagli enti locali delegati dalle Regioni, le guardie volontarie, le forze dell'ordine) senza conferire autonomamente ad alcuna di queste la qualifica di polizia giudiziaria per la quale si richiama la disciplina che regola ciascuna delle categorie sopramenzionate -:
se il Governo - nell'esercizio della sua funzione di coordinamento delle attività delle associazioni di cui all'articolo 27, comma 1, lettera b) della legge n. 157 del 1992, rivolta alla preparazione, aggiornamento ed utilizzazione delle guardie volontarie - non intenda richiamare l'attenzione
in ordine ai compiti attribuiti dalla legge alle guardie volontarie ed ai relativi limiti;
quali iniziative intenda assumere per reprimere l'usurpazione delle funzioni di polizia giudiziaria esposte in premessa.
(4-01544)