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Allegato B
Seduta n. 65 dell'8/11/2006
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ECONOMIA E FINANZE
Interrogazione a risposta orale:
MORRONE. - Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro dello sviluppo economico. - Per sapere - premesso che:
la Camera di Commercio di Cosenza è stata commissariata con atto formale della giunta regionale, a causa di contrasti insanabili tra la varie categorie rappresentanti il mondo del lavoro e delle imprese;
l'ente ha istituito quattro aziende speciali (MultiLab, PromoCosenza, Innova e Agrisistema);
da una relazione degli ispettori del ministero dell'economia e delle finanze (protocollo 0095637, «Verifica amministrativo-contabile presso l'azienda speciale PromoCosenza della Cciaa di Cosenza»), è emersa «la necessità di una attenta valutazione circa l'utilità del mantenimento dell'attuale organizzazione che non consente una effettiva autonomia dell'azienda rispetto alla camera»;
i dati raccolti dagli ispettori ministeriali «dimostrano che la citata azienda ha un indice di autofinanziamento pari al 4 per cento e che le risorse autonomamente acquisite non coprono i costi di gestione»;
quasi il 90 per cento delle risorse delle quattro aziende speciali proviene dal bilancio della Camera di Commercio di Cosenza;
nel corso dell'anno 2005 le quattro aziende speciali hanno usufruito di quasi il 40 per cento della totalità dei fondi camerali;
inoltre, in una conferenza stampa dello scorso gennaio il vicepresidente di Assindustria, Renato Pastore, analizzando i conti del caso in oggetto, non si fece scrupolo di affermare che «in una qualsiasi azienda si sarebbe ravvisato il reato di falso in bilancio»;
le aziende speciali hanno ognuna un presidente, un vicepresidente, un consiglio di amministrazione, un collegio di revisori dei conti e un direttore amministrativo;
il direttore amministrativo delle aziende speciali risulta essere il segretario generale della camera di Commercio, cioè lo stesso che dovrebbe vigilare sul corretto operato delle aziende speciali;
a fronte di un management così ricco e ben retribuito le unità lavorative delle quattro aziende speciali risultano risibili, con soli quattro dipendenti tutti distaccati dalla Camera di Commercio -:
quali iniziative i Ministri interrogati intendano porre in atto, anche per il tramite dei revisori dei conti, allo scopo di mettere fine a uno spreco di risorse finanziarie già certificato nel luglio scorso dagli ispettori del ministero dell'economia e delle finanze.
(3-00381)
Interrogazioni a risposta scritta:
VICO. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
a seguito di una riorganizzazione dell'Ente pubblico economico, Agenzia del demanio, si sta procedendo in questi mesi alla soppressione di una buona parte degli Sportelli operativi territoriali dislocati nei capoluoghi di provincia;
di tale ridimensionamento e relativa chiusura pare sia oggetto anche lo Sportello di Taranto che attualmente continua a gestire un portafoglio immobiliare di considerevole dimensione;
lo stesso ha una rilevante consistenza in termini di misura e valore, facendo capo ad un territorio in cui è insediata la più grande ed importante base navale militare italiana, il secondo porto mercantile ed industriale della nazione, ed un importante Arsenale Militare;
lo Sportello operativo territoriale in questione, ubicato in un territorio a forte concentrazione di beni pubblici, andrebbe addirittura implementato per favorire lo sviluppo dell'area che, data la notevolissima presenza di beni dello Stato, si impatta sistematicamente con tematiche demaniali;
l'eventuale chiusura dello Sportello di Taranto, inoltre, contribuisce a rimarcare il distacco e la lontananza da una realtà socio-economica, dotata di enormi potenzialità che necessitano, adesso come non mai, anche alla luce del dissesto finanziario del Comune di Taranto, di una attenta iniziativa istituzionale -:
se si intendono promuovere iniziative tese a rivedere la definizione territoriale delle strutture periferiche, scongiurare la chiusura dello Sportello di Taranto, al fine di favorire un diretto rapporto tra la città e il territorio, attraverso la conservazione stabile del presidio territoriale dell'Agenzia del demanio.
(4-01531)
CASTAGNETTI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
dal combinato disposto dei commi 10 e 11 dell'articolo 110, del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir) si desume che non sono deducibili i componenti negativi di reddito derivanti da operazioni intercorse tra imprese residenti ed imprese domiciliate fiscalmente in Stati o territori non appartenenti all'Unione europea aventi regimi fiscali privilegiati, ai sensi del decreto ministeriale 23 gennaio 2002, modificato dal decreto ministeriale 22 marzo 2002. Tuttavia, qualora i componenti negativi di reddito siano separatamente indicati nella dichiarazione, e sempre che il contribuente fornisca all'amministrazione finanziaria le prove indicate nel menzionato comma 11 (svolgimento di un'attività commerciale effettiva o effettivo interesse economico all'effettuazione delle transazioni), la deduzione è ammessa, in deroga alla previsione del comma 10;
la separata indicazione dei componenti negativi costituisce, quindi, condizione
autonoma e necessaria, anche se non sufficiente, ai fini della deducibilità degli stessi, come peraltro già precisato nella risoluzione 46/E del 16 marzo 2004 dell'Agenzia delle entrate;
nel caso in cui i costi non siano stati separatamente indicati in dichiarazione, al contribuente non è consentito correggere la dichiarazione, avvalendosi delle procedure previste dall'articolo 2, commi 8 e 8-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. Dalla correzione della dichiarazione non discende né una rettifica del reddito a favore del fisco, né una rettifica dello stesso a favore del contribuente. La separata indicazione dei costi, realizzata eventualmente in sede di rettifica della dichiarazione non determina quindi un aumento della base imponibile del contribuente (presupposto per l'applicazione del comma 8 dell'articolo 2), né una riduzione della stessa (presupposto per l'applicazione del comma 8-bis, come si desume dalla Circolare 6/E del 25 gennaio 2002);
la ratio della norma recata dal citato articolo 110, comma 11, è quella di predisporre le condizioni necessarie perché il monitoraggio delle operazioni intercorse con paesi a regime fiscale privilegiato possa effettuarsi costantemente e con la medesima efficacia;
in caso di correzione della dichiarazione (che non dà luogo a rettifica né in aumento né in diminuzione del reddito), «il contribuente può rimediare all'omissione attraverso la presentazione di una nuova dichiarazione, integrativa, nella quale sono indicati separatamente i costi, senza particolari limiti di tempo, ma a condizione che non siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche» (Agenzia delle entrate nella risoluzione 17 gennaio 2006 n. 12/E);
al riguardo, l'Agenzia delle entrate ha altresì evidenziato che qualora la dichiarazione in rettifica, effettuata prima dell'avvio dell'attività di controllo, venga presentata nei termini di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 472 del 1997, il contribuente può avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso; in tal caso l'ammontare minimo della sanzione da versare è ridotto di un quinto. Di contro, qualora la correzione della dichiarazione non sia più consentita, perché già avviata l'attività di accertamento, gli Uffici procederanno al recupero a tassazione dei costi non separatamente indicati e, pertanto, indebitamente dedotti;
risulta all'interrogante che molti operatori, studi professionali ed associazioni in sede di mera compilazione del modello Unico non hanno inserito, per pura dimenticanza o leggerezza, tali costi tra le variazioni in aumento ed in diminuzione, rendendo così queste spese indeducibili;
una serie di imprese si trovano ora escluse dalla condizione di non poter presentare una dichiarazione integrativa per questa omissione, in quanto sono state oggetto di verifica fiscale, con pesanti conseguenze sul piano economico -:
se il Governo non ritenga opportuno intervenire in merito, anche con un'apposita iniziativa legislativa, se necessario, per risolvere la questione in modo favorevole a quei contribuenti interessati, responsabili unicamente di un semplice errore formale.
(4-01532)