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Allegato B
Seduta n. 65 dell'8/11/2006
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SALUTE
Interrogazione a risposta scritta:
PELLEGRINO. - Al Ministro della salute. - Per sapere - premesso che:
il fenomeno del randagismo è prodotto dall' uomo e, di conseguenza i cani sono da considerarsi vittime di una pratica incivile e penalmente perseguibile che è quella dell'abbandono;
il Servizio Veterinario della ASL di l'Aquila, nella persona del suo dirigente Dottor Imperiale Pierluigi, ha dimostrato, negli anni e con molti episodi, l'evidente incapacità di gestione e contenimento del fenomeno, rendendosi, infatti, protagonista di inquietanti soppressioni e/o sparizioni di cani, come si evince da numerose interviste e articoli di stampa e come risulta dal procedimento penale in corso intentato nei suoi confronti per l'uccisione senza necessità e per crudeltà di nove cuccioli randagi;
dalla perizia medico-legale effettuata sul cane Sebastiano, catturato il 31 luglio 2006 in maniera cruenta dal personale della ASL di cui è Dirigente il Dottor Imperiale, risulta che esso è deceduto a causa di un collasso cardio-circolatorio, determinato dall'instaurarsi di una diatesi emorragica generalizzata riconducibile ad una coagulopatia intavasale disseminata, scatenata dallo shock e dagli eventi traumatici subiti dall'animale durante la cattura;
secondo quanto risulta all'interrogante, il Dottor Imperiale ha provveduto ad inviare la carcassa del cane Sebastiano settantadue ore dopo la morte presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Teramo, accompagnandola con l'anamnesi di eccitazione furiosa e contestuale richiesta di diagnosi di rabbia, senza aver attivato tutte le procedure di legge previste nei casi di sospetto di rabbia (decreto del Presidente della Repubblica n. 320 del 1954, decreto ministeriale 1990, Testo Unico delle Leggi Sanitarie);
le associazioni animaliste Regionali unitamente all'opinione pubblica, rimaste sconvolte dalla inaudita e ingiustificata violenza, perpetrata ai danni di un cane, hanno chiesto che vengano presi idonei e immediati provvedimenti nei confronti dei responsabili dell'accaduto;
a giudizio dell'interrogante i fatti sopra denunciati costituiscono una grave inadempienza rispetto al Codice Deontologico per Medici Veterinari e alla normativa Nazionale vigente in materia di tutela e benessere animale -:
se non ritenga opportuno esercitare i poteri ispettivi previsti dal decreto legislativo n. 112 del 1998.
(4-01537)