Menu di navigazione principale
Vai al menu di sezioneInizio contenuto
Allegato B
Seduta n. 65 dell'8/11/2006
TESTO AGGIORNATO AL 4 DICEMBRE 2006
...
TRASPORTI
Interrogazione a risposta orale:
LION, MARIANI, BONELLI, BENVENUTO, MARANTELLI, BALDUCCI, FRANCESCATO, FUNDARÒ, PIAZZA CAMILLO, TREPICCIONE e PELLEGRINO. - Al Ministro dei trasporti. - Per sapere - premesso che:
ai fini della cognizione esatta dei fatti contenuti nel presente atto di sindacato ispettivo è opportuno citare alcuni articoli del codice nautico e del relativo regolamento d'attuazione;
il codice della navigazione è stato approvato con il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 e successive modificazioni;
l'articolo 28, primo comma, lettera a), riguardo ai «beni del demanio marittimo», indica che fanno parte del demanio marittimo: «il lido, la spiaggia, i porti, le rade»;
l'articolo 36, riguardo alla «concessione di beni demaniali», dispone:
«L'amministrazione marittima, compatibilmente con le esigenze del pubblico uso, può concedere l'occupazione e l'uso, anche esclusivo, di beni demaniali e di zone di mare territoriale per un determinato periodo di tempo.
Le concessioni di durata superiore a quindici anni sono di competenza del ministro per la marina mercantile (ora ministeri delle infrastrutture e dei trasporti)»;
l'articolo 45-bis, in materia di «affidamento ad altri soggetti delle attività oggetto della concessione» dispone: «II concessionario, previa autorizzazione dell'autorità competente, può affidare ad altri soggetti la gestione delle attività oggetto della concessione. Previa autorizzazione dell'autorità competente, può essere altresì affidata ad altri soggetti la gestione di attività secondarie nell'ambito della concessione».
l'articolo 46, commi primo e secondo, sul «subingresso nella concessione», recita:
«quando il concessionario intende sostituire altri nel godimento della concessione deve chiedere l'autorizzazione dell'autorità concedente.
in caso di vendita o di esecuzione forzata, l'acquirente o l'aggiudicatario di opere o impianti costruiti dal concessionario su beni demaniali non può subentrare nella concessione senza l'autorizzazione dell'autorità concedente»;
l'articolo 47 reca norme sulla «decadenza dalla concessione», prevedendo in quali casi l'amministrazione può dichiarare la concessione del concessionario;
il successivo articolo 48, sulla «autorità competente a dichiarare la revoca e la decadenza», dispone che la revoca e la decadenza della concessione sono dichiarate, con le formalità stabilite dal regolamento, dall' autorità che ha fatto la concessione;
per quanto attiene all'esecuzione e alla manutenzione delle opere portuali, l'articolo 61 del codice della navigazione dispone che l'esecuzione e la manutenzione delle opere portuali, nonché la vigilanza sulle opere stesse sono di competenza del ministero dei lavori pubblici;
il codice della navigazione è stato reso applicativo con il regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328. Di tale regolamento, ai fini del presente atto di sindacato ispettivo, è importante citare i seguenti articoli e relative disposizioni:
l'articolo 5, relativo alla presentazione della domanda di concessione;
l'articolo 6, relativo al contenuto e documentazione della domanda di concessione;
l'articolo 9, sulle concessioni di durata superiore al quadriennio, dispone, in particolare, che «gli atti di concessione di durata sino a quindici anni sono approvaticon decretodel direttore marittimo; gli atti di concessione di durata superiore con decreto del Ministro per la marina mercantile»;
l'articolo 15, in materia di dissenso sulle domande di concessione, indica che nel caso in cui gli uffici interessati non siano dello stesso avviso in ordine a una domanda di concessione, oppure il richiedente reclami contro il rifiuto opposto o non accetti le condizioni stabilite, la decisione spetta al Ministro della marina mercantile, sentiti, ove necessario, gli altri ministri interessati.
in caso di dissenso sulla misura del canone, la decisione è presa dal Ministro d'accordo con quello per le finanze;
gli atti e le licenze di concessione, ai sensi dell'articolo 21, si trascrivono in appositi registri, tenuti dagli uffici compartimentali, con numerazione rinnovata annualmente; il numero di trascrizione è riportato sugli atti e sulle licenze. Inoltre, presso gli uffici circondariali è presa nota in appositi registri delle concessioni dei beni demaniali compresi nei limiti del circondario;
con l'articolo 26 è disciplinata la revoca e decadenza della concessione. La revoca e la decadenza della concessione a norma dell'articolo 48 del codice sono pronunciate con decreto notificato in via amministrativa;
sulla vigilanza, ai sensi dell'articolo 27, è disposto che l'esercizio della concessione è soggetto alle norme di polizia sul demanio marittimo. L'autorità marittima mercantile vigila sull'osservanza delle norme stesse e delle condizioni cui è sottoposta la concessione. Ilconcessionario è inoltre tenuto alla osservanza delle disposizioni dei competenti uffici relative ai servizi militari, doganali, sanitari, e ad ogni altro servizio di interesse pubblico;
di particolare rilievo è l'articolo 30, relativo al subingresso. In tal senso è previsto che Il concessionario deve esercitare direttamente la concessione;
ma soprattutto che «l'autorizzazione a sostituire altri nel godimento della concessione, a norma dell'articolo 46 del codice, è data dall'autorità che ha approvato la concessione e il relativo atto è rilasciato dal capo del compartimento. Qualora l'amministrazione, in caso di vendita o di esecuzione forzata, non intenda autorizzare il subingresso dell'acquirente o dell'aggiudicatario nella concessione, si applicano in caso di vendita le disposizioni sulla decadenza e in caso di esecuzione forzata le disposizioni sulla revoca»;
Nel quadro giuridico e regolamentare richiesto dalle citate norme, con atto formale
di concessione demaniale marittima stipulato dalla Capitaneria di Porto di Genova il 22 giugno 1974, regolamento atti n. 1680, Reg. Cons. 381 approvato con Decreto Ministeriale del 13 luglio 1974 registrato alla Corte dei Conti il 12 maggio 1975, ai sensi del decreto Presidenziale n. 5172245/G.77 del 27 febbraio 1975 ed infine registrato all'Ufficio del Registro di Genova il 27 marzo 1975, la «Cala dei Genovesi s.p.a.» otteneva in concessione, per 50 anni, una zona di arenile di superficie pari a mq 23.000 ed uno specchio acqueo antistante, di mq 290.000, situati nel comune di Lavagna (GE) nella zona compresa tra la foce del torrente Entella e Piazza Milano, «allo scopo di costruire e gestire un approdo turistico»;
successivamente, a causa di problematiche connesse principalmente ai rapporti con alcune imprese costruttrici e con diversi istituti bancari, la società ha accusato pesanti difficoltà finanziarie il cui esito è stata la dichiarazione di fallimento emessa dal Tribunale di Milano con sentenza 2 aprile 1998. Di fronte a tale provvedimento la società Cala dei Genovesi ha ricorso in opposizione ed il relativo giudizio è ancora pendente;
durante il procedimento fallimentare la società Cala dei Genovesi ha presentato una proposta di concordato fallimentare con l'assuntore «Porto di Lavagna s.p.a.» che s'impegnava a pagare tutti crediti privilegiati ed il 30 per cento di quelli chirografari. Il totale fabbisogno del concordato, stabilito in 56 miliardi di lire, fu garantito dall'assuntore tramite fideiussione bancaria in cambio di tutto l'attivo della procedura fallimentare. A questo proposito è doveroso far rilevare che nella definizione del totale dell'attivo non furono, inaspettatamente, documentalmente inventariati i singoli cespiti;
il concordato preventivo è stato omologato con sentenza n. 4376, depositata il 6 aprile 2000, passata in giudicato. A decorrere da tale data la società Cala dei Genovesi rientrava in bonis e riacquistava la piena titolarità dei diritti, mentre l'assuntore acquisiva tutti i beni acquisiti alla massa attiva del fallimento. Tra le condizioni contenute nel concordato vi era anche quella della preclusione verso la Società Porto di Lavagna s.p.a. di accedere al subentro nella concessione. È altresì importante sottolineare che con l'omologa del concordato erano state trasferite alla Porto di Lavagna s.p.a. le sole opere fuori terra, tra cui negozi, uffici, locali ecc, realizzate al di fuori della concessione generale. Non sono rientrate nelle attribuzioni dell'attivo acquisiti alla massa attiva del fallimento, i beni oggetto della concessione generale che comprendeva il molo foraneo, il molo sottoflutto, le banchine, i piazzali, i pontili, gli impianti ed i servizi, né pertanto il trasferimento degli stessi alla società Porto di Lavagna s.p.a.;
in maniera che appare agli interroganti certamente non corrispondente alle disposizioni che disciplinano il rilascio della concessione demaniale marittima e le relative procedure di subingresso, nonché alle condizioni per le quali possono, effettuarsi i passaggi della stessa dal concessionario ad un terzo, il curatore del fallimento e la Società Porto di Lavagna s.p.a. hanno presentato al Ministero dei trasporti e della navigazione, Unità di gestione infrastrutture per la navigazione ed il demanio marittimo, istanza per l'ottenimento in favore della stessa Porto di Lavagna s.p.a., del subingresso nella concessione, ex articolo 46, secondo comma del codice della navigazione. Il 13 ottobre 2000, di fronte a questa istanza, la citata Unità di gestione infrastrutture per la navigazione ed il demanio marittimo, ha autorizzato il subingresso della Porto di Lavagna s.p.a. nella concessione detenuta dalla Cala dei Genovesi s.p.a., che, va rimarcato, in tale data era nella piena titolarità dei propri diritti;
Nel merito della citata autorizzazione al subingresso bisognerebbe evidenziare secondo gli interroganti molteplici profili problematici, se non addirittura di nullità o per lo meno di vizi gravi di irregolarità. Ciò principalmente perché da un lato si è data soluzione di continuità ad una procedura
fallimentare che già si era conclusa positivamente ed era in tal senso passata in giudicato, dall'altro lato si è contestualmente data efficacia ad una decisione del curatore fallimentare in ordine alla concessione del subingresso nella concessione in favore della Porto di Lavagna s.p.a., che anch'essa era secondo gli interroganti profondamente scabrosa ed entrambe, sia la proposta del curatore, sia l'autorizzazione dell'amministrazione, ad ogni modo, travisando il disposto di cui all'articolo 46 comma secondo codice della navigazione e del relativo articolo 30, comma secondo del regolamento d'attuazione dello stesso codice, hanno, rispettivamente, deciso ed approvato il subingresso in una concessione che in alcun modo poteva trasferirsi insieme ai beni che la stessa concessione aveva permesso di realizzare. In questa circostanza, infatti, era certamente possibile cedere i beni costruiti sulle aree demaniali ed i relativi diritti che ad essi attenevano in quanto opere e servizi regolati da pertinenti norme amministrative, ma di contro non era evidentemente possibile - sempre secondo gli interroganti - trasferire il fatto generatore degli stessi (la concessione generale demaniale) avente carattere estensivo e non puntuale e ad ogni modo non rientrante nelle facoltà cessionarie di alcuno, essendo la concessione una liberalità immateriale dello Stato e non materializzabile in singole parti con gli oggetti realizzati in virtù della stessa. Resta fermo che, anche volendo considerare percorribile il procedimento di subingresso di cui trattasi, il concessionario, nel caso in oggetto la Società Cala dei Genovesi s.p.a., ai sensi dell'articolo 46 del codice, avrebbe dovuto chiedere l'autorizzazione del Ministro dei trasporti, cosa che non solo non è avvenuta ma anzi è agli atti che il concessionario si è formalmente opposto, ed inoltre l'adozione dell'autorizzazione non era di competenza dell'Unità di gestione infrastrutture per la navigazione ed il demanio marittimo, ma del Ministro dei trasporti;
purtroppo, sulla base dell'autorizzazione al subingresso allo scopo autorizzata, nei modi che però si ritiene debbano essere accertati quali legittimi ed efficaci, sono poi state adottate una serie di ulteriori decisioni che hanno definitivamente sancito il subingresso nella concessione demaniale marittima dalla società Cala dei Genovesi s.p.a., alla Porto di Lavagna s.p.a., contro cui strenuamente si è sempre opposta la stessa società Cala dei Genovesi tramite pertinenti ricorsi di opposizione;
l'atto ufficiale con cui è stato deciso il subingresso nella concessione in favore della Porto di Lavagna s.p.a., è un'autorizzazione adottata dal dirigente dell'area tecnica della Città di Lavagna, Ufficio del Demanio Marittimo, del 7 agosto 2003, Prot. n. 19047, che sostanzia e giustifica i suoi presupposti legittimanti sulla base delle decisioni e delle motivazioni allo scopo desunte dalle approvazioni e dagli atti amministrativi relativamente collegati, in precedenza assunti dalla curatela fallimentare e dall'Unità di gestione infrastrutture per la navigazione ed il demanio marittimo. Questa circostanza ha generato una ulteriore e più vasta questione problematica, ossia la vigenza di due concessioni demaniali marittime applicabili allo stesso bene demaniale, una assentita alla Società Cala dei Genovesi s.p.a. ai sensi del decreto del Ministro dei trasporti del 13 luglio 1974, l'altra disposta in favore della Porto di Lavagna s.p.a. ai sensi del subingresso autorizzato dal dirigente dell'area tecnica della Città di Lavagna del 7 agosto 2003, n. 19047. A riguardo si deve rimarcare che l'autorizzazione dirigenziale n. 19047 del 2003 di cui al subingresso, per avere legittimità, avrebbe necessitato di una precedente revoca della concessione del 13 luglio 1974, da adottarsi a cura del Ministro dei trasporti, così come dispone l'articolo 48 del codice della navigazione, secondo cui la revoca e la decadenza della concessione sono pronunciate con decreto notificato in via amministrativa dall' autorità che ha fatto la concessione -:
se sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa se non ritenga necessario ed urgente disporre un'inchiesta ministeriale volta ad accertare eventuali o presunti atti irregolari o nulli, o abusi da parte di
funzionari del Ministero in ordine alle avvenute autorizzazioni al subingresso nella concessione demaniale marittima in favore della società Porto di Lavagna s.p.a.;
se non intenda valutare la necessità di provvedere a far annullare, secondo le procedure allo scopo previste, l'autorizzazione al subingresso nella concessione demaniale marittima da parte della Porto di Lavagna s.p.a. in ragione dei riscontri che già può effettuare tramite i pertinenti documenti che detengono sia il Ministero dei trasporti, sia la Capitaneria di Porto di Genova.
(3-00382)