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Allegato A
Seduta n. 66 del 9/11/2006
TESTO AGGIORNATO AL 10 NOVEMBRE 2006
...
(A.C. 1746-bis - Sezione 3)
ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO
Capo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IRPEF E DI ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE
Art. 3.
(IRPEF).
1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, relativo alla base imponibile, al comma 1, le parole: «nonché delle deduzioni effettivamente spettanti ai sensi degli articoli 11 e 12» sono soppresse;
b) l'articolo 11 è sostituito dal seguente:
«Art. 11. - (Determinazione dell'imposta). - 1. L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:
a) fino a 15.000 euro, 23 per cento;
b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 27 per cento;
c) oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro, 38 per cento;
d) oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro, 41 per cento;
e) oltre 75.000 euro, 43 per cento.
2. L'imposta netta è determinata operando sull'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, le detrazioni previste negli articoli 12, 13, 15 e 16 nonché in altre disposizioni di legge.
3. Dall'imposta netta si detrae l'ammontare dei crediti d'imposta spettanti al contribuente a norma dell'articolo 165. Se l'ammontare dei crediti d'imposta è superiore a quello dell'imposta netta il contribuente ha diritto, a sua scelta, di computare l'eccedenza in diminuzione dell'imposta relativa al periodo d'imposta successivo o di chiederne il rimborso in sede di dichiarazione dei redditi»;
c) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:
«Art. 12. - (Detrazioni per carichi di famiglia). - 1. Dall'imposta lorda si detraggono per carichi di famiglia i seguenti importi:
a) 800 euro per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato. La detrazione spetta per la parte corrispondente
al rapporto tra l'importo di 80.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 80.000 euro;
b) 800 euro per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati. La detrazione è aumentata a 900 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Le predette detrazioni sono aumentate di un importo pari a 70 euro per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Per i contribuenti con più di tre figli a carico la detrazione è aumentata di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 95.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 95.000 euro; per ogni figlio successivo al primo l'importo di 95.000 euro è aumentato di 15.000 euro. La detrazione è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori. In caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per l'intero importo;
c) 750 euro, da ripartire pro quota tra coloro che hanno diritto alla detrazione, per ogni altra persona indicata nell'articolo 433 del codice civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 80.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 80.000 euro.
2. La detrazione di cui al comma 1 spetta a condizione che le persone alle quali si riferisce possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.
3. Le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste.
4. Se i rapporti di cui al comma 1 sono pari a zero, minori di zero o uguali a 1, le detrazioni non competono; negli altri casi, il risultato dei predetti rapporti si assume nelle prime quattro cifre decimali»;
d) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:
«Art. 13. - (Altre detrazioni).- 1. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), spetta una detrazione dall'imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro nell'anno, pari a:
a) 1.840 euro se il reddito complessivo non supera 8.000 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro;
b) 1.338 euro, aumentata del prodotto tra 502 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.000 euro ma non a 15.000 euro;
c) 1.338 euro se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 55.000
euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 40.000 euro.
2. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di pensione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), spetta una detrazione dall'imposta lorda, non cumulabile con quella di cui al comma 1, rapportata al periodo di pensione nell'anno, pari a:
a) 1.725 euro se il reddito complessivo non supera 7.500 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 690 euro;
b) 1.255 euro, aumentata del prodotto tra 470 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 15.000 euro, diminuito
del reddito complessivo, e 7.500 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 7.500 euro ma non a 15.000 euro;
c) 1.255 euro se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 40.000 euro.
3. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di cui agli articoli 50, comma 1, lettere e), f),g), h) e i), 53, 55, 66 e 67, comma 1, lettere i) e l), spetta una detrazione dall'imposta lorda, non cumulabile con quelle previste nei commi 1 e 2, pari a:
a) 1.104 euro se il reddito complessivo non supera 4.800 euro;
b) 1.104 euro se il reddito complessivo è superiore a 4.800 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 50.200 euro.
4. Se il risultato dei rapporti indicati nei commi 1, 2 e 3 è maggiore di zero, lo stesso si assume nelle prime quattro cifre decimali»;
e) all'articolo 24 il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Dall'imposta lorda si scomputano le detrazioni di cui all'articolo 13 nonché quelle di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a), b), g), h), h-bis) e i). Le detrazioni per carichi di famiglia non competono».
2. All'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, lettera a), primo periodo, le parole da: «al netto delle deduzioni di cui agli articoli 11 e 12, commi 1 e 2, del medesimo testo unico, rapportate al periodo stesso» sono sostituite dalle seguenti: «ed effettuando le detrazioni previste negli articoli 12 e 13 del citato testo unico, rapportate al periodo stesso» e, al secondo periodo, le parole: «Le deduzioni di cui all'articolo 12, commi 1 e 2,» sono sostituite dalle seguenti: «Le detrazioni di cui agli articoli 12 e 13»;
b) al comma 3, primo periodo, le parole: «delle deduzioni di cui agli articoli 11 e 12, commi 1 e 2,» sono sostituite dalle seguenti: «delle detrazioni eventualmente spettanti a norma degli articoli 12 e 13».
3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il comma 350 è abrogato.
4. I trasferimenti erariali in favore delle regioni e degli enti locali sono ridotti in misura pari al maggior gettito loro derivante dalle disposizioni del presente articolo, secondo le modalità indicate nell'articolo 20, comma 23, da definire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
Capo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IRPEF E DI ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE
ART. 3.
(IRPEF).
Sopprimerlo.
Conseguentemente:
dopo l'articolo 214, aggiungere i seguenti:
Art. 214-bis. - 1. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 gli stanziamenti di bilancio
relativi ai trasferimenti correnti alle imprese sono ridotti, rispettivamente, del 12,5 per cento, del 14,5 per cento e del 14,5 per cento. Per i medesimi anni sono altresì ridotti gli stanziamenti relativi ai contributi agli investimenti delle imprese nella misura del trenta per cento per ciascun anno.
Art. 214-ter. - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b), le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento»;
2. La presente disposizione si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1o gennaio 2006.;
all'articolo 216, comma 2, tabella C, ridurre le dotazioni di parte corrente in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall'anno 2007 una minore spesa annua di 600 milioni di euro.
3. 1. (ex 3. 102). Garavaglia, Fugatti, Filippi.
Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) all'articolo 10, comma 1, dopo la lettera l-ter è aggiunta la seguente:
«l-ter.1 Le spese veterinarie sostenute per la sterilizzazione chirurgica, per l'identificazione mediante tatuaggio o microchip e per l'iscrizione all'anagrafe. Le tipologie di animali per le quali spetta la deducibilità delle predette spese sono quelle indicate dal decreto del Ministro delle finanze n. 289 del 6 giugno 2001, recante regolamento per l'individuazione delle tipologie di animali per le quali le spese veterinarie danno diritto ad una detrazione d'imposta».
Conseguentemente:
dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. La disposizione di cui al comma 1, lettera a-bis) si applicano a partire dal periodo d'imposta 2006.
all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2007: - 25.000;
2008: - 25.000;
2009: - 25.000.
3. 49. (ex 3. 38). Ceccacci Rubino, Di Virgilio.
All'emendamento 3.500 del Governo, comma 1, lettera a), capoverso 1-bis dopo le parole: reddito complessivo aggiungere le seguenti:, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10,.
0. 3. 500. 4. Leo.
(Inammissibile)
All'emendamento 3. 500. del Governo, comma 1, lettera a), capoverso 1-bis, sostituire le parole: 7.500 euro con le seguenti: 8.000 euro.
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, tabella C, ridurre in maniera lineare le dotazioni di parte corrente in misura pari all'8 per cento, a decorrere dall'anno 2007.
0. 3. 500. 5. Leo.
All'emendamento 3. 500 del Governo, comma 1, lettera b), sostituire il numero 1) con il seguente:
1) il capoverso a) é sostituito dal seguente:
«a) 800 euro per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato. La detrazione spetta per la parte corrispondente
al rapporto tra l'importo di 80.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 80.000 euro».
0. 3. 500. 6. Leo.
Al numero 1, lettera b), numero 2.1), sostituire le parole: pari a 220 euro con le seguenti: pari a 300 euro.
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 40.000;
2008: - 40.000;
2009: - 40.000.
0. 3. 500. 18. Antonio Pepe, Delfino, Paoletti Tangheroni, Ulivi, Fugatti, Ricevuto, Consolo, Leo, Ronchi, Reina, Lisi, Formisano, Berruti, Baroni, Crosetto.
Al comma 1, lettera b), sopprimere il punto 2.3.
Conseguentemente, alla Tabella C, tutte le spese di parte corrente sono ridotte del 10 per cento negli anni 2007, 2008 e 2009.
0. 3. 500. 12. Capitanio Santolini, Peretti, Zinzi, Volontè, Di Virgilio, Gardini, Delfino.
All'emendamento 3. 500 del Governo, comma 1, lettera c), numero 2) capoverso 3, dopo le parole: reddito complessivo ovunque ricorrano, aggiungere le seguenti:, al netto degli oneri deducibili di cui all'articolo 10.
0. 3. 500. 8. Leo, Berruti.
(Inammissibile)
All'emendamento 3. 500 del Governo articolo 3, comma 1, lettera c), numero 2), capoverso 3, dopo le parole: 75 anni inserire le seguenti: compiuti nel corso del periodo d'imposta.
0. 3. 500. 7. Leo.
(Inammissibile)
Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:
b) nella lettera c) apportare le seguenti modifiche:
1) alla lettera a) sostituire la cifra: «800» con la seguente: «2.000»;
2) alla lettera b) sostituire le cifre: «800» «900» e «70» con le seguenti: «2.000», «2.500» e «250»;
3) alla lettera c) sostituire la cifra: «750» con la seguente: «1.500»;
Conseguentemente:
alla Tabella C, tutte le spese di parte corrente sono ridotte del 10 per cento negli anni 2007-2008-2009;
alla Tabella A, di cui all'articolo 216, comma 1, voce relativa ai seguenti Ministeri è così modificata:
Ministero economia e finanze:
2007: - 240.000;
2008: - 240.000;
2009: - 240.000.
Ministero lavoro e previdenza:
2007: - 57.000;
2008: - 100.000;
2009: - 100.000.
Ministero interno:
2007: - 101.000;
2008: - 100.000;
2009: - 100.000.
Ministero ambiente:
2007: - 980;
2008: - ;
2009: - .
Ministero beni culturali:
2007: - 92.000;
2008: - 100.000;
2009: - 100.000.
Ministero salute:
2007: - 100.000;
2008: - 100.000;
2009: - 100.000.
Ministero università:
2007: - 20.000;
2008: - 40.000;
2009: - 80.000.
Ministero solidarietà sociale:
2007: - 50.000;
2008: - 200.000;
2009: - 200.000.
Dopo l'articolo 214, inserire il seguente:
Art. 214-bis.
1. All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 446/97 le parole: «, nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900».
0. 3. 500. 10. Capitanio Santolini, Volontè, Peretti, Galletti, Zinzi, Pedrizzi.
Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:
b) nella lettera c) apportare le seguenti modifiche:
1) alla lettera a) sopprimere le parole: «la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 80.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 80.000 euro»;
2) alla lettera b) sopprimere le parole: «la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 95.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 95.000 euro; per ogni figlio successivo al primo l'importo di 95.000 euro è aumentato di 15.000 euro»;
3) alla lettera c) sopprimere le parole: «la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 80.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 80.000».
Conseguentemente:
alla Tabella C, tutte le spese di parte corrente sono ridotte del 10 per cento negli anni 2007-2008-2009;
alla Tabella A, di cui all'articolo 216, comma 1, voce relativa ai seguenti Ministeri è così modificata:
Ministero economia e finanze:
2007: - 240.000;
2008: - 240.000;
2009: - 240.000.
Ministero lavoro e previdenza:
2007: - 57.000;
2008: - 100.000;
2009: - 100.000.
Ministero interno:
2007: - 101.000;
2008: - 100.000;
2009: - 100.000.
Ministero ambiente:
2007: - 980;
2008: - ;
2009: - .
Ministero beni culturali:
2007: - 92.000;
2008: - 100.000;
2009: - 100.000.
Ministero salute:
2007: - 100.000;
2008: - 100.000;
2009: - 100.000.
Ministero università:
2007: - 20.000;
2008: - 40.000;
2009: - 80.000.
Ministero solidarietà sociale:
2007: - 50.000;
2008: - 200.000;
2009: - 200.000.
Dopo l'articolo 214, inserire il seguente:
Art. 214-bis.
1. All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 446/97 le parole: «, nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900».
0. 3. 500. 9. Capitanio Santolini, Volontè, Peretti, Galletti, Zinzi, Pedrizzi, Delfino.
Al numero 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. i contribuenti con reddito non superiore ai 40 mila euro, in sede di dichiarazione dei redditi per l'anno 2007, possono applicare le disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, in vigore al 31 dicembre 2006, se più favorevoli.
Conseguentemente, alla Tabella C, ridurre proporzionalmente tutte le voci, fino a concorrenza dell'importo di 3.300 milioni di euro annui.
0. 3. 500. 15. Antonio Pepe, Leo, Armani, Garavaglia, Crosetto, Capitanio Santolini, Delfino.
Dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) dopo il comma 22, aggiungere il seguente:
22-bis. Gli autoveicoli euro 4 o euro 5 immatricolati a decorrere dal 1o gennaio 2007 sono esonerati dal pagamento delle tasse automobilistiche per la durata di un anno.
Conseguentemente:
1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
3) alla lettera a) le parole: per la quota del 20 per cento sono sostituite con le seguenti: per la quota del 40 per cento;
4) alla lettera b) le parole: per la quota del 30 per cento sono sostituite con le seguenti: per la quota del 60 per cento.
2. La presente disposizione si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1o gennaio 2006.
0. 3. 500. 19. Antonio Pepe.
All'emendamento 3.100 del Governo, al comma 2, punto 7, sostituire le parole: 0,00266 con le seguenti: 0,00307; sostituire le parole: 0,00288 con le seguenti: 0,00330; sostituire le parole: 0,00307 con le seguenti: 0,00351.
Conseguentemente:
dopo l'articolo 3 inserire il seguente:
Art. 3-bis.
1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), le parole: per la quota del 20 per cento sono sostituite dalle seguenti: per la quota del 40 per cento;
2) alla lettera b), le parole: per la quota del 30 per cento sono sostituite dalle seguenti: per la quota del 60 per cento.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 1o gennaio 2006.
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, apportare le seguenti variazioni:
a) voce: Ministero dell'economia e delle finanze:
2007: - 150.000;
2008: - 150.000;
2009: - 150.000;
b) voce: Ministero dell'interno:
2007: - 100.000;
2008: - 100.000;
2009: - 100.000.
0. 3. 500. 32. Garavaglia, Crosetto, Armani, Peretti, Alberto Giorgetti, Zorzato, Conte, Santanchè, Giudice, Verro, Ravetto, Cirino Pomicino, Catone, De Luca, Barani, Del Bue, Nardi.
All'emendamento 3.100 del Governo, al capoverso: All'articolo 5, al comma 16-bis sostituire le parole: luglio 2007 con le seguenti: luglio 2008.
Conseguentemente all'articolo 50, comma 1-bis del decreto-legge n. 269 del 2003 sostituire le parole: 31 marzo 2006 con le seguenti: 31 dicembre 2007.
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, apportare le seguenti variazioni:
voce: Ministero dell'economia e delle finanze:
2007: - 100.000;
2008: - 100.000;
2009: - 100.000.
0. 3. 500. 35. Gianfranco Conte, Armani, Garavaglia, Ulivi, Antonio Pepe, Consolo, Germontani, Cirino Pomicino, Catone, De Luca, Barani, Del Bue, Nardi.
All'emendamento 3.100 del Governo, al capoverso: All'articolo 5, sopprimere i commi: 16-ter, 16-quater e 16-quinquies.
Conseguentemente:
dopo l'articolo 3 inserire il seguente:
Art. 3-bis.
1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), le parole: per la quota del 20 per cento sono sostituite dalle seguenti: per la quota del 40 per cento;
2) alla lettera b), le parole: per la quota del 30 per cento sono sostituite dalle seguenti: per la quota del 60 per cento.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 1o gennaio 2006.
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, apportare le seguenti variazioni:
a) voce: Ministero dell'economia e delle finanze:
2007: - 150.000;
2008: - 150.000;
2009: - 150.000;
b) voce: Ministero dell'interno:
2007: - 100.000;
2008: - 100.000;
2009: - 100.000;
c) voce: Ministero per i beni e le attività culturali:
2007: - 70.000;
2008: - 70.000;
2009: - 70.000.
0. 3. 500. 20. Crosetto, Peretti, Armani, Verro, Giudice, Ravetto, Garavaglia, Alberto Giorgetti, Zorzato, Leo, Cirino Pomicino, Catone, De Luca, Barani, Del Bue, Nardi.
All'emendamento 3. 500 del Governo, parte consequenziale, articolo 5, sopprimere il comma l6-ter.
Conseguentemente, dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:
Art. 214-bis.
1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b), le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
2. La presente disposizione si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1o gennaio 2006.
0. 3. 500. 1. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cirino Pomicino, Catone, De Luca, Barani, Del Bue, Nardi.
(Inammissibile)
Nella parte conseguenziale, il secondo capoverso riferito all'articolo 5 del disegno di legge, al capoverso 16-ter, sostituire le parole: Al fine di contrastare l'indebita effettuazione con le seguenti: Al fine di controllare la regolarità.
0. 3. 500. 14. Antonio Pepe.
All'emendamento 3. 500 del Governo, parte consequenziale, articolo 5, comma 16-ter, dopo le parole: partita IVA aggiungere le seguenti:, diversi da quelli definiti dall'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi.
Conseguentemente, dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:
Art. 214-bis.
1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b), le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
2. La presente disposizione si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1o gennaio 2006.
0. 3. 500. 2. Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cirino Pomicino, Catone, De Luca, Barani, Del Bue, Nardi.
(Inammissibile)
Al comma 16-ter, aggiungere, in fine, le seguenti parole: La mancata comunicazione da parte dell'agenzia delle entrate al contribuente, entro il giorno 15 del medesimo mese, vale come silenzio assenso
0. 3. 500. 13. (Testo modificato nel corso della seduta Berruti.
(Approvato)
All'emendamento 3. 500 del governo nella parte conseguenziale, al secondo capoverso riferito all'articolo 5 del disegno di legge, al capoverso 16-ter, dopo le parole: l'operazione di compensazione aggiungere le seguenti: per importi superiori a euro 10.000.
0. 3. 500. 17. Antonio Pepe.
(Approvato)
Nella parte conseguenziale, al secondo capoverso, riferito all'articolo 5 del disegno di legge, al capoverso 16-ter, dopo le parole: l'operazione di compensazione aggiungere le seguenti: per importi superiori a euro 5.000.
Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 75.000;
2008: - 75.000;
2009: - 75.000.
0. 3. 500. 16. Antonio Pepe.
All'emendamento 3. 100 del Governo, al capoverso «All'articolo 5», al comma 16-quinquies, sostituire le parole da: è iscritta fino alle parole: n. 307 con le seguenti: è iscritta in un fondo, da istituire nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale nell'anno 2007, per interventi a favore dei lavoratori precari.
0. 3. 500. 21. (Testo modificato nel corso della seduta) Crosetto, Armani, Peretti, Garavaglia, Alberto Giorgetti, Verro, Ravetto, Zorzato, Giudice, Cirino Pomicino, Catone, De Luca, Barani, Del Bue, Nardi
All'emendamento 3. 100 del Governo, al capoverso «All'articolo 5», al comma 16-quinquies, sostituire le parole da: è iscritta fino alle parole: n. 307 con le seguenti: è iscritta in un fondo, da istituire nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale nell'anno 2007, per interventi a favore delle famiglie con soggetti portatori di handicap.
0. 3. 500. 22. (Testo modificato nel corso della seduta) Crosetto, Armani, Peretti, Garavaglia, Alberto Giorgetti, Verro, Ravetto, Zorzato, Giudice, Cirino Pomicino, Catone, De Luca, Barani, Del Bue, Nardi.
All'emendamento 3. 500. del Governo, al capoverso «All'articolo 5», al comma 16-quinquies, sostituire le parole da: è iscritta fino alle parole: n. 307 con le seguenti: è iscritta in un fondo, da istituire nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale nell'anno 2007, per interventi a favore delle famiglie incapienti.
0. 3. 500. 23. (Testo modificato nel corso della seduta) Crosetto, Armani, Peretti, Garavaglia, Alberto Giorgetti, Verro, Ravetto, Zorzato, Giudice, Cirino Pomicino, Catone, De Luca, Barani, Del Bue, Nardi.
All'emendamento 3. 100 del Governo, al capoverso «All'articolo 5», al comma 16-quinquies, sostituire le parole da: è iscritta fino alle parole: n. 307 con le seguenti: è iscritta in un fondo, da istituire nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione nell'anno 2007, per interventi a favore degli studenti con reddito familiare inferiore a 15 mila euro.
0. 3. 500. 24. (Testo modificato nel corso della seduta) Crosetto, Armani, Peretti, Garavaglia, Alberto Giorgetti, Verro, Zorzato, Giudice, Cirino Pomicino, Catone, De Luca, Barani, Del Bue, Nardi.
All'emendamento 3. 100 del Governo, al capoverso «All'articolo 5», al comma 16-quinquies, sostituire le parole da: è iscritta fino alle parole: n. 307 con le seguenti: è iscritta in un fondo, da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'interno nell'anno 2007, per interventi per la sicurezza.
0. 3. 500. 25. (Testo modificato nel corso della seduta) Crosetto, Armani, Peretti, Garavaglia, Alberto Giorgetti, Verro, Garnero Santanchè, Zorzato, Giudice, Cirino Pomicino, Catone, De Luca, Barani, Del Bue, Nardi.
All'emendamento 3. 100 del Governo, al capoverso «All'articolo 20» sopprimere la lettera a).
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, Tabella A, apportare le seguenti variazioni:
voce: Ministero dell'economia e delle finanze:
2007: - 10.000;
2008: - 15.000;
2009: - 15.000.
0. 3. 500. 33. Crosetto, Armani, Peretti, Garavaglia, Alberto Giorgetti, Gianfranco Conte, Ravetto, Giudice, Zorzato, Garnero Santanchè, Verro, Cirino Pomicino, Catone, De Luca, Barani, Del Bue, Nardi.
All'articolo 20, dell'emendamento 3.500 del Governo, capoverso, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
a) dopo il comma 10 inserire il seguente:
«10-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2009 la aliquota prevista dall'articolo 1, comma 496, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è elevata al 22 per cento».
Conseguentemente, all'articolo 5, capoverso 16-quinquies, le parole: 221 milioni sono sostituite dalle seguenti: 214 milioni, e le parole: 169,8 milioni sono sostituite dalle seguenti: 183,8 milioni.
0. 3. 500. 40. La Commissione.
(Approvato)
All'emendamento 3.500 del Governo, al capoverso: All'articolo 20, alla lettera b), sopprimere le parole da: I trasferimenti fino alle parole: presente disposizione.
Conseguentemente:
dopo l'articolo 3 inserire il seguente:
Art. 3-bis.
1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), le parole: per la quota del 20 per cento sono sostituite dalle seguenti: per la quota del 40 per cento;
2) alla lettera b), le parole: per la quota del 30 per cento sono sostituite dalle seguenti: per la quota del 60 per cento.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 1o gennaio 2006.
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, apportare le seguenti variazioni:
a) voce: Ministero dell'economia e delle finanze:
2007: - 150.000;
2008: - 150.000;
2009: - 150.000;
b) voce: Ministero dell'interno:
2007: - 100.000;
2008: - 100.000;
2009: - 100.000.
0. 3. 500. 26. Crosetto, Peretti, Armani, Verro, Giudice, Ravetto, Garavaglia, Alberto Giorgetti, Zorzato, Gianfranco Conte, Santanchè, Cirino Pomicino, Catone, De Luca, Barani, Del Bue, Nardi.
All'emendamento 3.500 del Governo, al capoverso: All'articolo 20, alla lettera b), inserire il seguente periodo: Restano comunque esclusi dall'aumento della tassa di possesso degli autoveicoli le persone fisiche il cui reddito non superi i 15 mila euro.
Conseguentemente:
dopo l'articolo 3 inserire il seguente:
Art. 3-bis.
1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), le parole: per la quota del 20 per cento sono sostituite dalle seguenti: per la quota del 40 per cento;
2) alla lettera b), le parole: per la quota del 30 per cento sono sostituite dalle seguenti: per la quota del 60 per cento.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 1o gennaio 2006.
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, apportare le seguenti variazioni:
a) voce: Ministero dell'economia e delle finanze:
2007: - 150.000;
2008: - 150.000;
2009: - 150.000;
b) voce: Ministero dell'interno:
2007: - 100.000;
2008: - 100.000;
2009: - 100.000.
0. 3. 500. 27. Crosetto, Peretti, Armani, Verro, Giudice, Ravetto, Garavaglia, Alberto Giorgetti, Zorzato, Gianfranco Conte, Santanchè, Delfino, Marinello, Stucchi, Cirino Pomicino, Catone, De Luca, Barani, Del Bue, Nardi.
All'emendamento 3. 100 del Governo, al capoverso «All'articolo 20», lettera d), comma 25, sostituire la parola: 2008, con la seguente: 2009.
0. 3. 500. 29. Crosetto, Armani, Peretti, Garavaglia, Alberto Giorgetti, Gianfranco Conte, Ravetto, Giudice, Zorzato, Garnero Santanchè, Verro, Cirino Pomicino, Catone, De Luca, Barani, Del Bue, Nardi.
All'emendamento 3.500 del Governo, parte consequenziale, articolo 20, comma 25, capoverso 37-bis, aggiungere, in fine, le seguenti parole: I soggetti che effettuano la trasmissione telematica emettono scontrino non avente valenza fiscale.
0. 3. 500. 3. (Testo modificato nel corso della seduta) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Cirino Pomicino, Catone, De Luca, Barani, Del Bue, Nardi.
(Approvato)
All'emendamento 3. 100 del Governo, al capoverso «All'articolo 20», lettera d), comma 25, sostituire la parola: debbono con la seguente: possono.
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, Tabella A, apportare le seguenti variazioni:
voce: Ministero dell'economia e delle finanze:
2007: - 150.000;
2008: - 150.000;
2009: - 150.000.
0. 3. 500. 28. Crosetto, Armani, Peretti, Garavaglia, Alberto Giorgetti, Gianfranco Conte, Ravetto, Giudice, Zorzato, Garnero Santanchè, Verro, Cirino Pomicino, Catone, De Luca, Barani, Del Bue, Nardi.
All'emendamento 3. 100 del Governo, al capoverso «All'articolo 20», lettera d), sopprimere il comma 27.
0. 3. 500. 30. Crosetto, Armani, Peretti, Garavaglia, Alberto Giorgetti, Gianfranco Conte, Ravetto, Giudice, Zorzato, Garnero Santanchè, Verro, Cirino Pomicino, Catone, De Luca, Barani, Del Bue, Nardi.
All'emendamento 3. 100 del Governo, al capoverso «All'articolo 20», lettera d), sopprimere il comma 29.
0. 3. 500. 31. Crosetto, Armani, Peretti, Garavaglia, Alberto Giorgetti, Gianfranco Conte, Giudice, Zorzato, Garnero Santanchè, Verro, Cirino Pomicino, Catone, De Luca, Barani, Del Bue, Nardi.
All'emendamento 3. 100 del Governo, al capoverso «All'articolo 20», lettera d), sopprimere il comma 30.
0. 3. 500. 34. Crosetto, Armani, Peretti, Garavaglia, Alberto Giorgetti, Ravetto, Giudice, Zorzato, Verro, Cirino Pomicino, Catone, De Luca, Barani, Del Bue, Nardi.
1. Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:
a) nella lettera b), prima del capoverso 2, inserire il seguente: 1-bis. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi di pensione non superiori a 7.500 euro, goduti per l'intero anno, redditi di terreni per un importo non superiore a 185,92 euro e quello dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze l'imposta non è dovuta;.
b) nella lettera c):
1) il capoverso a) è sostituito dai seguenti:
a) per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato:
1) 800 euro, diminuiti del prodotto tra 110 euro e l'importo corrispondente al rapporto fra reddito complessivo e 15.000 euro, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro;
2) 690 euro se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 40.000 euro;
3) 690 euro se il reddito complessivo è superiore a 40.000 euro, ma non a 80.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 80.000 euro diminuito del reddito complessivo e 40.000 euro;
a-bis) la detrazione spettante ai sensi della lettera a) è aumentata di un importo pari a:
1) 10 euro, se il reddito complessivo è superiore a 29.000 euro ma non a 29.200 euro;
2) 20 euro, se il reddito complessivo è superiore a 29.200 euro ma non a 34.700 euro;
3) 30 euro, se il reddito complessivo è superiore a 34.700 euro ma non a 35.000 euro;
4) 20 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro ma non a 35.100 euro;
5) 10 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.100 euro ma non a 35.200 euro;
2) nel capoverso b):
2.1) sostituire le parole: pari a 70 euro con le seguenti: pari a 220 euro;.
2.2) sostituire le parole: per ogni figlio successivo al primo l'importo di 95.000 euro è aumentato di 15.000 euro, con le parole: in presenza di più figli, l'importo di 95.000 euro è aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo.;
2.3) dopo le parole: La detrazione è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori, inserire le seguenti: non legalmente ed effettivamente separati ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetta al genitore che possiede un reddito complessivo di ammontare più elevato. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta al genitore affidatario. Nel caso di
affidamento congiunto o condiviso la detrazione è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori.;
2.4) aggiungere, in fine, il seguente periodo: Se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi o affidati, affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, per il primo figlio si applicano, se più convenienti, le detrazioni previste alla lettera a);
3) il capoverso 4 è sostituito dal seguente: 4. Se il rapporto di cui al comma 1, lettera a), numero 1), è uguale a uno, la detrazione compete nella misura di 690 euro. Se i rapporti di cui al comma 1, lettera a), numeri 1) e 3), sono uguali a zero, la detrazione non compete. Se i rapporti di cui al comma 1, lettere b) e c) sono pari a zero, minori di zero o uguali a uno, le detrazioni non competono. Negli altri casi, il risultato dei predetti rapporti si assume nelle prime quattro cifre decimali.
c) nella lettera d):
1) prima del capoverso 2, inserire il seguente:
1-bis. La detrazione spettante ai sensi del comma 1, lettera c) è aumentata di un importo pari a:
a) 10 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 23.000 euro ma non a 24.000 euro;
b) 20 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 25.000 euro;
c) 30 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 25.000 euro ma non a 26.000 euro;
d) 40 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 26.000 euro ma non a 27.700 euro;
e) 25 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 27.700 euro ma non a 28.000 euro.;
2) sostituire i capoversi 3 e 4 con i seguenti:
3. Se alla formazione del reddito complessivo dei soggetti di età non inferiore a 75 anni concorrono uno o più redditi di pensione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), spetta una detrazione dall'imposta lorda, in luogo di quella di cui al comma 2, rapportata al periodo di pensione nell'anno e non cumulabile con quella prevista al comma 1, pari a:
a) 1.783 euro se il reddito complessivo non supera 7.750 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 713 euro;
b) 1.297 euro aumentata del prodotto tra 486 euro e il rapporto tra 15.000, diminuito del reddito complessivo, e 7.250 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 7.750 euro ma non a 15.000 euro;
c) 1.297 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 40.000 euro.
4. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di cui agli articoli 50, comma 1, lettere e), f), g), h) e i), 53, 66 e 67, comma 1, lettere i) e l), spetta una detrazione dall'imposta lorda, non cumulabile con quelle previste nei commi 1, 2 e 3, pari a:
a) 1.104 euro se il reddito complessivo non supera 4.800 euro;
b) 1.104 euro se il reddito complessivo è superiore a 4.800 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 50.200 euro.
5. Se il risultato dei rapporti indicati nei commi 1, 2, 3 e 4 è maggiore di zero, lo stesso si assume nelle prime quattro cifre decimali.;
d) dopo il comma 3, inserire il seguente:
3-bis. Ai fini della determinazione dell'imposta sui redditi delle persone fisiche dovuta sui trattamenti di fine rapporto, sulle indennità equipollenti e sulle altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro, di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si applicano, se più favorevoli, le aliquote e gli scaglioni di reddito vigenti al 31 dicembre 2006.
2. Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:
5. Alla disciplina vigente dell'assegno per il nucleo familiare sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i livelli di reddito e gli importi annuali dell'assegno per il nucleo familiare, con riferimento ai nuclei familiari con entrambi i genitori e almeno un figlio minore in cui non siano presenti componenti inabili, e ai nuclei familiari con un solo genitore e almeno un figlio minore in cui non siano presenti componenti inabili, sono rideterminati a decorrere dal 1o gennaio 2007 secondo la Tabella allegata. Sulla base di detti importi annuali, verranno elaborate a cura dell'Inps le Tabelle contenenti gli importi mensili, giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali della prestazione;
b) a decorrere dal 1o gennaio 2007 gli importi degli assegni per tutte le altre tipologie di nuclei con figli vengono rivalutati del 15 per cento;
c) le Tabelle di cui alle precedenti lettere a) e b) potranno essere ulteriormente rimodulate secondo criteri analoghi a quelli adottati alla lettera a), con decreto interministeriale del ministro per le politiche per la famiglia, e del ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il ministro della solidarietà sociale e con il ministro dell'economia e delle finanze, anche con riferimento alla coerenza del sostegno dei redditi disponibili delle famiglie risultante dagli assegni per il nucleo familiare e dalle detrazioni a fini Irpef;
d) restano fermi i criteri di rivalutazione dei livelli di reddito familiare di cui all'articolo 2, comma 12, del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, che troveranno applicazione a decorrere dall'anno 2008.
6. All'articolo 23 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono apportate le seguenti modificazioni:
a), ovunque ricorrano, con esclusione dei commi 3 e 4, le parole: 1o gennaio 2008 e: 31 dicembre 2007 sono sostituite rispettivamente da: 1o gennaio 2007 e: 31 dicembre 2006;
b), al comma 5,
1) nel primo periodo, la parola: erogate è soppressa;
2) nel secondo periodo, le parole: alle prestazioni maturate sono sostituite dalle seguenti: ai montanti delle prestazioni accumulate;
c), al comma 7, nelle lettere b) e c), le parole: alle prestazioni pensionistiche maturate sono sostituite dalle seguenti: ai montanti delle prestazioni accumulate.
7. All'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, dopo il comma 12, è inserito il seguente:
«12-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2007 una quota dell'accisa sul gasolio per autotrazione (codici NC da 2710 19 41 a 2710 19 49), è attribuita alla regione a statuto ordinario nel cui territorio avviene il consumo. Per gli anni 2007, 2008, e 2009, la predetta quota è fissata, rispettivamente, nella misura di euro 0,00266 al litro, nella misura di euro 0,00288 al litro, e nella misura di euro 0,00307 al litro. Con la legge finanziaria per l'anno 2010, la suddetta quota sarà rideterminata, ove necessario e compatibilmente con il rispetto degli equilibri della finanza pubblica, al fine di completare la compensazione, a favore delle regioni a statuto ordinario, della minore entrata registrata nell'anno 2005 rispetto all'anno 2004 relativamente alla compartecipazione all'accisa sulla benzina di cui al comma 12. L'ammontare della predetta quota viene versato dai soggetti obbligati al pagamento dell'accisa e riversato dalla struttura di gestione in apposito conto corrente aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato». La ripartizione delle somme viene effettuata sulla base dei quantitativi erogati nell'anno precedente dagli impianti di distribuzione di carburante che risultano dal registro di carico e scarico di cui all'articolo 25, comma 4, decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di applicazione delle disposizione del presente comma.
Conseguentemente l'articolo 4 e il comma 1 dell'articolo 84 sono soppressi;
Conseguentemente all'articolo 5 dopo il comma 16 aggiungere i seguenti:
16-bis. Le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma precedente entrano in vigore il 1o luglio 2007.
16-ter. Al fine di contrastare l'indebita effettuazione delle compensazioni previste dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i titolari di partita IVA, entro il giorno 10 del mese in cui intendono effettuare l'operazione di compensazione, comunicano all'Agenzia delle entrate, in via telematica, l'importo e la tipologia dei crediti oggetto della successiva compensazione.
16-quater. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità, anche progressive, di attuazione del comma 16-ter. Con il predetto provvedimento, in particolare, sono stabilite le procedure di controllo volte ad impedire l'utilizzo indebito di crediti.
16-quinquies. Parte delle maggiori entrate derivanti dai commi 16-ter e 16-quater, per un importo pari a 221 milioni di euro per l'anno 2007, è iscritta sul fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. L'autorizzazione di spesa relativa al predetto fondo è ridotta di 169,8 milioni di euro per l'anno 2008.
Conseguentemente all'articolo 20 apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire il comma 10, con il seguente:
10. All'articolo 19-bis.1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: a prestazioni alberghiere, sono aggiunte le seguenti: con esclusione di quelle inerenti alla partecipazione a convegni, congressi e simili erogate nei giorni di svolgimento degli stessi,;
b) al comma 22 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli incrementi percentuali approvati dalle Regioni o dalle Province autonome prima dell'entrata in vigore della presente legge vengono ricalcolati sugli importi della tabella di cui sopra. I trasferimenti erariali in favore delle Regioni o delle Province autonome di cui al periodo precedente sono ridotti in misura pari al maggior gettito derivante ad essa dalla presente disposizione.
c) al medesimo comma 22 sostituire la Tabella allegata con la seguente:
Tipo del veicolo | Valore annuo del KW espresso in euro | Valore annuo del CV espresso in euro 1CV=0,736 KW | ||
Per pagamenti effettuati per l'intero anno solare | Per pagamenti frazionati | Per pagamenti effettuati per l'intero anno solare | Per pagamenti frazionati | |
1) Autovetture e autoveicoli per il trasporto promiscuo con le seguenti caratteristiche: | ||||
Euro 0 Fino a 100 KW o 136 CV | 3,00 | 3,09 | 2,21 | 2,27 |
Euro 0 Oltre 100 KW o 136 CV Per ogni KW/CV aggiuntivo | 4,50 | 4,59 | 3,31 | 3,78 |
Euro 1 Fino a 100 KW o 136 CV | 2,90 | 2,99 | 2,13 | 2,20 |
Euro 1 Oltre 100 KW o 136 CV Per ogni KW/CV aggiuntivo | 4,35 | 4,48 | 3,20 | 3,30 |
Euro 2 Fino a 100 KW o 136 CV | 2,80 | 2,88 | 2,06 | 2,12 |
Euro 2 Oltre 100 KW o 136 CV Per ogni KW/CV aggiuntivo | 4,20 | 4,33 | 3,09 | 3,19 |
Euro 3 Fino a 100 KW o 136 CV | 2,70 | 2,78 | 1,99 | 2,05 |
Euro 3 Oltre 100 KW o 136 CV Per ogni KW/CV aggiuntivo | 4,05 | 4,17 | 2,98 | 3,07 |
Euro 4 e Euro 5 Fino a 100 KW o 136 CV | 2,58 | 2,66 | 1,90 | 1,96 |
Euro 4 e Euro 5 Oltre 100 KW o 136 CV Per ogni KW/CV aggiuntivo | 3,87 | 3,99 | 2,85 | 2,94 |
2) Autobus | 2,94 | 3,03 | 2,16 | 2,23 |
3) Autoveicoli speciali | 0,43 | 0,44 | 0,32 | 0,32 |
d) aggiungere, in fine, i seguenti commi:
24. All'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, il comma 37 è sostituito dal seguente: 37. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 33, 34 e 35 decorre dalla data progressivamente individuata, per singole categorie di contribuenti, con provvedimento del Direttore della Agenzia delle entrate da adottare entro il 1o giugno 2008.
25. All'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il comma 37, è inserito il seguente: 37-bis. Gli apparecchi misuratori di cui all'articolo 1 della legge 26
gennaio 1983, n. 18, immessi sul mercato a decorrere dal 1o gennaio 2008 debbono essere idonei alla trasmissione telematica prevista dai commi 33 e seguenti. Per detti apparecchi è consentita la deduzione integrale delle spese di acquisizione nell'esercizio in cui sono state sostenute, anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 102, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I misuratori di cui al presente comma non sono soggetti alla verificazione periodica di cui al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 luglio 2003.
26. L'aliquota di accisa sul metano usato per autotrazione di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, è ridotta a euro 0,00291 per metro cubo di prodotto.
27. All'articolo 10, decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al numero 8, dopo le parole: escluse le locazioni di aggiungere le seguenti: fabbricati abitativi effettuate in attuazione di piani di edilizia abitativa convenzionata dalle imprese che li hanno costruiti o che hanno realizzato sugli stessi interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e) della legge 5 agosto 1978, n. 457, entro quattro anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento e a condizione che il contratto abbia durata non inferiore a quattro anni, e le locazioni di;
b) al numero 8-bis le parole da: entro quattro anni fino a: 5 agosto 1978, n. 457 sono sostituite dalle seguenti: dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e) della legge 5 agosto 1978, n 457, entro quattro anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento o anche successivamente nel caso in cui entro tale termine i fabbricati siano stati locati per un periodo non inferiore a quattro anni in attuazione di programmi di edilizia residenziale convenzionata.
28. Nella Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, inserire il seguente numero: 127-octiesdecies) locazioni di immobili di civile abitazioni effettuate in esecuzione di programmi di edilizia abitativa convenzionata dalle imprese che li hanno costruiti o che hanno realizzato sugli stessi interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e) della legge 5 agosto 1978, n. 457.
29. Il numero 41-bis) della Tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si interpreta nel senso che sono ricomprese anche le prestazioni di cui ai numeri 18), 19), 20), 21) e 27-ter) dell'articolo 10 del predetto decreto rese in favore dei soggetti indicati nel medesimo numero 41-bis) da cooperative e loro consorzi sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in genere. Resta salva la facoltà per le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, di optare per la previsione di cui all'articolo 10, comma 8, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.
30. All'articolo 6, comma 3, della legge 13 maggio 1999, n. 133, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: c-bis) a società che svolgono operazioni relative alla riscossione dei tributi da altra società controllata, controllante o controllata dalla stessa controllante, ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile.
31. All'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo del 9 settembre 1997, n. 241, dopo le parole: ai centri sono aggiunte le seguenti: e, a decorrere dall'anno 2006, agli iscritti nell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di cui all'articolo 1, comma 4, e all'articolo 78 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, e nell'Albo dei consulenti del lavoro di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12.
Numero componenti il nucleo oltre i genitori o il genitore | Importo annuale dell'Assegno |
1 componente oltre i genitori o il genitore | |
Fino a 12.500 euro di reddito familiare | 1.650 euro |
Oltre 12.500 euro | L'importo decresce di 9,3 euro per ogni 100 euro di maggior reddito familiare a partire da 12.500 e fino a un reddito di 24.000; oltre 24.000 l'importo decresce di 0,5 euro per ogni 100 euro di maggior reddito familiare fino a un reddito di 40.000; oltre 40.000 l'importo decresce di 2,3 euro per ogni 100 euro di maggior reddito familiare fino ad azzerarsi. |
2 componenti oltre i genitori o il genitore | |
Fino a 12.500 euro di reddito familiare | 3.100 euro |
Oltre 12.500 euro | L'importo decresce di 13 euro per ogni 100 euro di maggior reddito familiare a partire da 12.500 e fino a un reddito di 29.000; oltre 29.000 l'importo decresce di 0,9 euro per ogni 100 euro di maggior reddito familiare fino a un reddito di 40.000; oltre 40.000 l'importo decresce di 3,1 euro per ogni 100 euro di maggior reddito familiare fino ad azzerarsi. |
3 componenti oltre i genitori o il genitore | |
Fino a 12.500 euro di reddito familiare | 4.500 euro |
Oltre 12.500 euro | L'importo decresce di 11,5 euro per ogni 100 euro di maggior reddito familiare a partire da 12.500 e fino a un reddito di 34.700; oltre 34.700 l'importo decresce di 1,4 euro per ogni 100 euro di maggior reddito familiare fino a un reddito di 40.000; oltre 40.000 l'importo decresce di 4,8 euro per ogni 100 euro di maggior reddito familiare fino ad azzerarsi. |
4 componenti oltre i genitori o il genitore | |
Fino a 12.500 euro di reddito familiare | 6.000 euro |
Oltre 12.500 euro | L'importo decresce di 5 euro per ogni 100 euro di maggior reddito familiare a partire da 12.500 e fino a un reddito di 21.300; oltre 21.300 l'importo decresce di 10,5 euro per ogni 100 euro di maggior reddito familiare fino a un reddito di 36.100; oltre 36.100 l'importo decresce di 19,6 euro per ogni 100 euro di maggior reddito familiare fino a un reddito di 45.000; oltre 45.000 l'importo decresce di 6,2 euro per ogni 100 euro di maggior reddito familiare fino ad azzerarsi. |
Numero componenti il nucleo oltre i genitori o il genitore | Importo annuale dell'Assegno |
5 componenti oltre i genitori o il genitore | |
Fino a 12.500 euro di reddito familiare | 7.500 euro |
Oltre 12.500 euro | L'importo decresce di 7,5 euro per ogni 100 euro di maggior reddito familiare a partire da 12.500 e fino a un reddito di 21.300; oltre 21.300 l'importo decresce di 11,2 euro per ogni 100 euro di maggior reddito familiare fino a un reddito di 36.100; oltre 36.100 l'importo decresce di 1,6 euro per ogni 100 euro di maggior reddito familiare fino a un reddito di 39.000; oltre 39.000 l'importo decresce di 25 euro per ogni 100 euro di maggior reddito familiare fino a un reddito di 45.000; oltre 45.000 l'importo decresce di 8,8 euro per ogni 100 euro di maggior reddito familiare fino ad azzerarsi. |
Assegno aggiuntivo per nuclei con un solo genitore e 3 componenti oltre il genitore | Importo annuale dell'Assegno aggiuntivo |
Fino a 14.500 euro di reddito familiare | 1.000 euro |
oltre 14.500 euro | L'importo dell'Assegno aggiuntivo decresce di 8,6 euro per ogni 100 euro di maggior reddito familiare a partire da 14.500 fino ad azzerarsi. |
Assegno aggiuntivo per nuclei con un solo genitore e 4 componenti oltre il genitore | Importo annuale dell'Assegno aggiuntivo |
Fino a 14.500 euro di reddito familiare | 1.000 euro |
oltre 14.500 euro | L'importo dell'Assegno aggiuntivo decresce di 1,5 euro per ogni 100 euro di maggior reddito familiare a partire da 14.500 fino a 53.000; oltre 53.000 l'importo dell'Assegno aggiuntivo decresce di 1,4 euro per ogni 100 euro di maggior reddito familiare fino ad azzerarsi. |
Assegno aggiuntivo per nuclei con un solo genitore e 5 componenti oltre il genitore | Importo annuale dell'Assegno aggiuntivo |
Fino a 21.300 euro di reddito familiare | 1.550 euro |
Oltre 21.300 euro | L'importo dell'Assegno aggiuntivo decresce di 1,6 euro per ogni 100 euro di maggior reddito familiare a partire da 21.300 fino a 56.000; oltre 56.000 l'importo dell'Assegno aggiuntivo decresce di 2,5 euro per ogni 100 euro di maggior reddito familiare fino ad azzerarsi. |
Numero componenti il nucleo oltre i genitori o il genitore | Importo annuale dell'Assegno |
Nuclei con più di 5 componenti oltre i genitori o il genitore | Importo annuale dell'Assegno |
L'importo dell'Assegno è quello previsto per i nuclei con 5 componenti oltre i genitori o il genitore (comprensivo, nel caso di nucleo con un solo genitore, dell'Assegno aggiuntivo) maggiorato di un ulteriore 15 per cento nonché di 660 euro per ogni componente oltre il quinto. |
Nel caso di nuclei composti anche da fratelli, sorelle, o nipoti dei genitori o del genitore l'importo annuale dell'Assegno va ridotto: a) in presenza di un solo figlio, di 125 euro per il primo fratello, sorella o nipote presente nel nucleo e di 650 euro per ciascuno degli altri eventuali fratelli, sorelle o nipoti; b) in presenza di almeno due figli, di 650 euro per ogni fratello, sorella o nipote presenti nel nucleo.
3. 500. Governo.
(Approvato)
Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 11, comma 1, sostituire la lettera e) con le seguenti:
e) oltre 75.000 euro e fino a 100.000 euro, 43 per cento;
f) oltre 100.000 euro, 45 per cento.
Conseguentemente, al comma 4, sopprimere le parole: e degli enti locali.
3. 41. (ex 3. 80). Iacomino, Andrea Ricci.
Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 11, comma 1, sostituire la lettera e) con le seguenti:
e) oltre 75.000 euro e fino a 100.000 euro, 43 per cento;
f) oltre 100.000 euro, 45 per cento.
Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
5. Le regioni e i comuni hanno la facoltà di modulare le rispettive aliquote addizionali sui redditi delle persone fisiche secondo criteri di progressività.
3. 51. (ex 3. 120). Andrea Ricci.
Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 11, comma 1, sostituire la lettera e) con le seguenti:
e) oltre 75.000 euro e fino a 100.000 euro, 43 per cento;
f) oltre 100.000 euro, 45 per cento.
Conseguentemente:
all'articolo 18, aggiungere, in fine, il seguente comma:
6. Per gli enti locali che, negli anni 2007, 2008 e 2009, procedono alla stabilizzazione del personale precario tramite l'instaurazione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, l'ammontare delle retribuzioni erogate a tale personale stabilizzato, in deroga all'articolo 10-bis del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, non concorre alla determinazione della base imponibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive per un triennio a decorrere dalla data della medesima stabilizzazione.;
all'articolo 59, comma 1 sopprimere le parole: b) articolo 57 commi 2, 3, 12 della
presente legge per quanto attiene alle assunzioni, valutando la possibilità di trasformare le posizioni di lavoro già rico
perte da personale precario in posizioni di lavoro dipendente a tempo indeterminato.
3. 56. (ex 59. 32). Andrea Ricci, Migliore, Napoletano, Rocchi, Pagliarini, Di Salvo, Pellegrino, Burgio.
Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 11, comma 1, sostituire la lettera e) con le seguenti:
e) oltre 75.000 euro e fino a 100.000 euro, 43 per cento;
f) oltre 100.000 euro, 45 per cento
Conseguentemente:
all'articolo 57, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. I limiti di cui ai commi 4 e 5 non si applicano alle università e agli enti e istituzioni di ricerca.
all'articolo 216, comma 2, tabella C, ridurre del 5 per cento ciascuno degli stanziamenti di parte corrente.
3. 60. (ex 57. 94.) De Simone, Andrea Ricci, Migliore, Folena.
Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 11, comma 1, sostituire la lettera e) con le seguenti:
e) oltre 75.000 euro e fino a 100.000 euro, 43 per cento;
f) oltre 100.000 euro, 45 per cento.
Conseguentemente, all'articolo 59:
comma 1, sopprimere le parole: b) articolo 57, commi 2, 3 e 12, della presente legge per quanto attiene alle assunzioni, valutando la possibilità di trasformare le posizioni di lavoro già ricoperte da personale precario in posizione di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
aggiungere, in fine, il seguente comma:
4. Per le regioni che, negli anni 2007, 2008 e 2009, procedono alla stabilizzazione del personale precario tramite l'instaurazione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, il costo di tale personale stabilizzato non viene conteggiato ai fini del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, di cui all'articolo 73 della presente legge.
3. 61. (ex 59. 31). Andrea Ricci, Napoletano, Rocchi, Paglierini, Di Salvo, Pellegrino.
Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 11, comma 1, sostituire la lettera e) con le seguenti:
e) oltre 75.000 euro e fino a 100.000 euro, 43 per cento;
f) oltre 100.000 euro, 45 per cento.
Conseguentemente, sostituire l'articolo 86 con il seguente:
Art. 86. (Indennità di malattia e congedi parentali per gli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335). - 1. A decorrere dal 1o gennaio 2007, ai lavoratori a progetto e categorie assimilate iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è corrisposta un'indennità giornaliera di malattia a carico dell'INPS per una durata proporzionale alla durata complessiva del rapporto, in ragione di un sesto della durata e con esclusione degli eventi morbosi fino a tre giorni. Per la predetta prestazione si applicano i requisiti contributivi e reddituali previsti per la corresponsione dell'indennità di degenza ospedaliera a favore dei lavoratori iscritti alla gestione separata. La misura della predetta prestazione è pari al 50 per cento
dell'importo corrisposto a titolo di indennità per degenza ospedaliera previsto dalla normativa vigente per tale categoria di lavoratori. Resta fermo, in caso di degenza ospedaliera, il limite massimo indennizzabile di centottanta giorni nell'arco dell'anno solare. Per la certificazione e l'attestazione dello stato di malattia che dia diritto alla predetta indennità si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e successive modificazioni. Ai lavoratori di cui al presente comma si applicano le disposizioni in materia di fasce orarie di reperibilità e di controllo dello stato di malattia di cui all'articolo 5, comma 14, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e successive modificazioni. Alle lavoratrici di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui agli articoli 7 e 17 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Alle lavoratrici di cui al presente comma, che abbiano titolo all'indennità di maternità è corrisposto per gli eventi di parto verificatisi a decorrere dal 1o gennaio 2007 un trattamento economico per congedo parentale, limitatamente ad un periodo di tre mesi entro il primo anno di vita del bambino, la cui misura è pari al 30 per cento del reddito preso a riferimento per la corresponsione dell'indennità di maternità. Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano anche nei casi di adozione o affidamento per ingressi in famiglia con decorrenza dal 1o gennaio 2007. Le prestazioni di cui al presente comma sono finanziate a valere sul contributo previsto dall'articolo 84 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. Le disposizioni di cui all'articolo 2116 del codice civile si applicano anche ai lavoratori di cui al presente articolo.
35. 8. (ex *86. 7.) Andrea Ricci, Migliore, Rocchi, Burgio, De Cristofaro.
Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 11, comma 1, sostituire la lettera e) con le seguenti:
e) oltre 75.000 euro e fino a 100.000 euro, 43 per cento;
f) oltre 100.000 euro, 45 per cento.
Conseguentemente:
dopo l'articolo 86, aggiungere il seguente:
Art. 86-bis. - 1. Il comma 1 dell'articolo 34 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è sostituito dal seguente:
«1. Per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32 alle lavoratrici e ai lavoratori è dovuta fino al terzo anno di vita del bambino:
a) un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione per i redditi superiori a 40.000 euro;
b) un'indennità pari al 60 per cento della retribuzione per i redditi compresi tra 27.001 e 40.000;
c) un'indennità pari all'80 per cento della retribuzione per i redditi non superiori a 27.000 euro.
Tale indennità è dovuta per un periodo massimo complessivo di sei mesi tra i genitori. L'indennità è calcolata ai sensi dei commi 1, 3, 4, 5 dell'articolo 23.»
2. Al comma 3 dell'articolo 34 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sostituire le parole «al 30 per cento» con le seguenti «al 70 per cento».
3. Al comma 3 dell'articolo 34 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, aggiungere, in fine, il seguente periodo «Per i redditi superiori al limite reddituale di cui al presente comma, l'indennità dovuta, per i periodi di congedo parentale indicati nel presente punto, è pari al 50 per cento della retribuzione per i redditi non superiori a 27.000 euro e al 30 per cento della retribuzione per i redditi compresi tra 27.001 euro e 40.000 euro».
4. Al comma 1 dell'articolo 39 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sostituire le parole «il primo anno di vita del bambino» con le seguenti «i primi otto anni di vita del bambino».
5. Il comma 2 dell'articolo 39 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è sostituito dal seguente:
«2. I periodi di riposo di cui al comma 1 hanno la durata di un'ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro se usufruiti durante i primi due anni di vita del bambino. I periodi di riposo di cui al comma 1 usufruiti dopo il secondo anno di vita del bambino sono considerati ore lavorative agli effetti della durata ed è dovuta la seguente indennità: 80 per cento della retribuzione per i redditi sino a 27.000 euro; 50 per cento della retribuzione per i redditi da 27.001 e 35.000 euro; 30 per cento della retribuzione per i redditi da 35.001 a 40.000 euro. Tali permessi comportano il diritto della donna ad uscire dall'azienda.»;
all'articolo 216, comma 2, tabella C, ridurre del 5 per cento ciascuno degli stanziamenti di parte corrente.
3. 59. (ex 86. 018.) Andrea Ricci, Migliore, Rocchi, Dioguardi.
Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 11, comma 1, sostituire la lettera e) con le seguenti:
e) oltre 75.000 euro e fino a 100.000 euro, 43 per cento;
f) oltre 100.000 euro, 45 per cento.
Conseguentemente:
all'articolo 88, comma 1:
lettera a), sostituire le parole: 96.000 milioni fino a: 102.245 milioni con le seguenti: 96.912 milioni di euro per l'anno 2007, in 99.977 milioni di euro per l'anno 2008 e in 103.180 milioni.
sopprimere la lettera n);
all'articolo 216, comma 2, tabella C, ridurre del 5 per cento ciascuno degli stanziamenti di parte corrente.
3. 65. (ex 88. 94.) Andrea Ricci, Migliore, Iacomino.
Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 11, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In applicazione dell'articolo 31 della Costituzione, affinché le famiglie con quattro o più figli a carico possano adempiere al loro prezioso ruolo sociale, si dispone che le detrazioni a loro favore siano indipendenti dal reddito familiare ed equivalenti alla soglia di povertà relativa calcolata dall'Istat annualmente, aumentata del 50 per cento in presenza di portatori di handicap.
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, tabella C, ridurre tutte le spese di parte corrente del 3 per cento per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
3. 2. (ex 3. 39). Palmieri, Gardini, Di Virgilio, Delfino, Marinello, Lisi, Consolo, Capitanio Santolini, Galletti.
Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) all'articolo 12 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a) del comma 1 sostituire la cifra: «3.200» con la seguente: «7.200»;
2) alla lettera b) del comma 1 sostituire la cifra: «2.900» con la seguente: «6.000»;
3) alla lettera a) del comma 2 sostituire la cifra: «3.450» con la seguente: «6.450»;
4) alla lettera b) del comma 2 sostituire la cifra: «3.200» con la seguente: «7.000»;
5) alla lettera e) del comma 2 sostituire la cifra: «3.700» con la seguente: «6.700»;
6) il comma 4-ter è soppresso.
Conseguentemente:
dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:
Art. 214-bis. - 1. All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: «, nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro».;
all'articolo 216:
comma 1, tabella A, apportare le seguenti variazioni:
voce: Ministero dell'economia e delle finanze:
2007: - 219.720;
2008: - 226.720;
2009: - 226.720;
voce: Ministero del lavoro e della previdenza:
2007: - 57.000;
2008: - 100.000;
2009: - 100.000;
voce: Ministero dell'interno:
2007: - 101.000;
2008: - 100.000;
2009: - 100.000;
voce: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:
2007: - 980;
voce: Ministero per i beni e le attività culturali:
2007: - 92.000;
2008: - 100.000;
2009: - 100.000;
voce: Ministero della salute:
2007: - 100.000;
2008: - 100.000;
2009: - 100.000;
voce: Ministero dell'università e della ricerca:
2007: - 20.000;
2008: - 40.000;
2009: - 80.000;
voce: Ministero della solidarietà sociale:
2007: - 50.000;
2008: - 200.000;
2009: - 200.000.
comma 2, tabella C, ridurre tutte le spese di parte corrente del 10 per cento negli anni 2007-2008-2009.
3. 3. (vedi 3. 132). Capitanio Santolini, Volontè, Peretti, Galletti, Zinzi, Pedrizzi.
Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:
c) all'articolo 12 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a) del comma 1 la parola: «3.200» è sostituita con la seguente: «7.200»;
2) alla lettera b) del comma 1 la parola: «2.900» è sostituita con la seguente: «6.000»;
3) alla lettera a) del comma 2 la parola: «3.450» è sostituita con la seguente: «6.450»;
4) alla lettera b) del comma 2 la parola: «3.200» è sostituita con la seguente: «7.000»;
5) alla lettera c) del comma 2 la parola: «3.700» è sostituita con la seguente: «6.700»;
6) il comma 4-ter è abrogato.
Conseguentemente, per gli anni 2007, 2008 e 2009 gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese
sono ridotti, rispettivamente, del 10 per cento, del 12 per cento e del 12 per cento.
3. 4. (ex 3. 60). Pedrizzi, Alberto Giorgetti.
Al comma 1, lettera c), capoverso Art. 12, comma 1, lettera a), sostituire le parole: 800 euro con le seguenti: 2.000 euro.
Conseguentemente:
al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: 800 euro con le seguenti: 2.000 euro; sostituire le parole: 900 euro con le seguenti: 500 euro; sostituire le parole: 70 euro con le seguenti: 250 euro;
al medesimo comma, lettera c), sostituire le parole: 750 euro con le seguenti: 1.500;
dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:
Art. 214-bis. - 1. All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: «, nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro».;
all'articolo 216:
comma 1, tabella A, apportare le seguenti variazioni:
voce: Ministero dell'economia e delle finanze:
2007: - 219.720;
2008: - 226.720;
2009: - 226.720;
voce: Ministero del lavoro e della previdenza:
2007: - 57.000;
2008: - 100.000;
2009: - 100.000;
voce: Ministero dell'interno:
2007: - 101.000;
2008: - 100.000;
2009: - 100.000;
voce: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:
2007: - 980;
voce: Ministero per i beni e le attività culturali:
2007: - 92.000;
2008: - 100.000;
2009: - 100.000;
voce: Ministero della salute:
2007: - 100.000;
2008: - 100.000;
2009: - 100.000;
voce: Ministero dell'università e della ricerca:
2007: - 20.000;
2008: - 40.000;
2009: - 80.000;
voce: Ministero della solidarietà sociale:
2007: - 50.000;
2008: - 200.000;
2009: - 200.000.
comma 2, tabella C, ridurre tutte le spese di parte corrente del 10 per cento negli anni 2007-2008-2009.
3. 6. (vedi 3. 134). Capitanio Santolini, Volontè, Peretti, Galletti, Zinzi, Pedrizzi.
Al comma 1, lettera c), capoverso Art. 12, comma 1, lettera a), sostituire le parole: 800 euro con le seguenti: 2.000 euro.
Conseguentemente:
al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: 800 euro con le seguenti: 2.000 euro; sostituire le parole: 900 euro con le seguenti: 500 euro; sostituire le parole: 70 euro con le seguenti: 250 euro;
al medesimo comma, lettera c), sostituire le parole: 750 euro con le seguenti: 1.500;
per gli anni 2007, 2008 e 2009 gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese sono ridotti, rispettivamente, del 8 per cento, del 10 per cento e del 10 per cento.
3. 7. (ex 3. 59). Pedrizzi, Alberto Giorgetti.
Al comma 1, lettera c), capoverso Art. 12, comma 1, lettera a), sostituire le parole: 800 euro con le seguenti: 1.000 euro.
Conseguentemente:
al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: 800 euro con le seguenti: 1.000 euro; sostituire le parole: 900 euro con le seguenti: 1.100 euro;
al comma 2, sostituire le parole: 2.480,51 euro con le seguenti: 5.000 euro;
all'articolo 216, comma 2, tabella C, ridurre proporzionalmente tutte le voci di parte corrente fino a concorrenza dell'importo di 650 milioni di euro annui.
3. 8. (ex 3. 47.) Leo, Pedrizzi, Amoroso.
Al comma 1, lettera c), capoverso Art. 12, comma 1, lettera a), dopo le parole: 800 euro per il coniuge aggiungere le seguenti: residente in Italia.
3. 9. (ex 3. 95). Garavaglia, Fugatti, Filippi.
Al comma 1, lettera c), capoverso Art. 12, comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: La detrazione spetta fino alla fine della lettera.
Conseguentemente,
al medesimo comma, lettera b), sopprimere le parole da: La detrazione spetta per la parte fino a: è aumentato di 15.000 euro;
al medesimo comma, lettera b), sopprimere le parole da: La detrazione spetta fino a: e 80.000;
dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:
Art. 214-bis. - 1. All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: «, nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro».;
all'articolo 216:
comma 1, tabella A, apportare le seguenti variazioni:
voce: Ministero dell'economia e delle finanze:
2007: - 219.720;
2008: - 226.720;
2009: - 226.720;
voce: Ministero del lavoro e della previdenza:
2007: - 57.000;
2008: - 100.000;
2009: - 100.000;
voce: Ministero dell'interno:
2007: - 101.000;
2008: - 100.000;
2009: - 100.000;
voce: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:
2007: - 980;
voce: Ministero per i beni e le attività culturali:
2007: - 92.000;
2008: - 100.000;
2009: - 100.000;
voce: Ministero della salute:
2007: - 100.000;
2008: - 100.000;
2009: - 100.000;
voce: Ministero dell'università e della ricerca:
2007: - 20.000;
2008: - 40.000;
2009: - 80.000;
voce: Ministero della solidarietà sociale:
2007: - 50.000;
2008: - 200.000;
2009: - 200.000.
comma 2, tabella C, ridurre tutte le spese di parte corrente del 10 per cento negli anni 2007-2008-2009.
3. 5. (vedi 3. 133). Capitanio Santolini, Volontè, Peretti, Galletti, Zinzi, Pedrizzi.
Al comma 1, lettera c), capoverso Art. 12, lettera a), aggiungere, in fine, le parole:; per ogni figlio l'importo di 80.000 euro è aumentato di 15.000 euro.
Conseguentemente, all'articolo 216:
comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2007: - 200.000;
2008: - 200.000;
2009: - 200.000.
comma 2, tabella C, ridurre tutte le spese di parte corrente del 10 per cento negli anni 2007-2008-2009;
3. 10. (ex 3. 131). Capitanio Santolini, Volontè, Peretti, Galletti, Zinzi, Pedrizzi.
Al comma 1, lettera c), capoverso Art. 12, comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole:; per ogni figlio l'importo di 80.000 euro è aumentato di 15.000 euro.
Conseguentemente, dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:
Art. 214-bis. - 1. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese sono ridotti, rispettivamente, dell'8 per cento, del 10 per cento e del 10 per cento.
3. 11. (ex 3. 58). Pedrizzi, Alberto Giorgetti.
Al comma 1, lettera c), capoverso Art. 12, comma 1, lettera b), dopo le parole: 800 euro per ciascun figlio aggiungere le seguenti: residente in Italia.
3. 12. (ex 3. 96). Garavaglia, Fugatti, Filippi.
Al comma 1, lettera c), capoverso Art. 12, comma 1, lettera b), sopprimere le parole: Le predette detrazioni sono aumentate di un importo pari a 70 euro per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104.
Conseguentemente:
alla medesima lettera, dopo le parole: è aumentato di 15.000 euro. aggiungere le seguenti: Per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 spetta una detrazione pari a 800 euro, indipendentemente dal reddito complessivo.
per gli anni 2007, 2008 e 2009 gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese sono ridotti, rispettivamente, del 12,5 per cento, del 14,5 per cento e del 14,5 per cento. Per i medesimi anni sono altresì ridotti gli stanziamenti relativi ai contributi agli investimenti delle imprese nella misura del trenta per cento per ciascun anno.
3. 13. (ex 3. 98). Garavaglia, Fugatti, Filippi.
Al comma 1, lettera c), capoverso Art. 12, comma 1, lettera b), sostituire le parole da: Per i contribuenti con più di tre figli fino alla fine della lettera con le seguenti: La detrazione spetta per la parte corrispondente
al rapporto tra l'importo di 95.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 95.000 euro; per ogni figlio successivo al primo l'importo di 95.000 euro è aumentato di 15.000 euro. Per i contribuenti con quattro o più figli a carico le detrazioni sono indipendenti dal reddito famigliare ed equivalenti alla soglia di povertà relativa calcolata dall'ISTAT annualmente, aumentata del 50 per cento in presenza di handicap. La detrazione è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori. In caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per l'intero importo.
Conseguentemente, dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:
Art. 214-bis. (Accise prodotti alcolici). - 1. A decorrere dal 1o gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 125 milioni di euro annui.
3. 62. (ex 3. 86.) Calgaro.
Al comma 1, lettera c), capoverso Art. 12, comma 1, lettera b), sostituire le parole: per ogni figlio successivo al primo l'importo di 95.000 euro è aumentato di 15.000 euro con le seguenti: per il contribuente con più di un figlio l'importo di 95.000 euro è aumentato di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo.
Conseguentemente, per gli anni 2007, 2008 e 2009 gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese sono ridotti, rispettivamente, del 6 per cento, dell' 8 per cento e dell'8 per cento.
3. 14. (ex 3. 53). Pedrizzi, Alberto Giorgetti.
Al comma 1, lettera c), capoverso Art. 12, comma 1, lettera b), sostituire le parole: per ogni figlio successivo al primo l'importo di 95.000 euro è aumentato di 15.000 euro con le seguenti: per il contribuente con più di un figlio l'importo di 95.000 euro è aumentato di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo.
Conseguentemente, all'articolo 216:
comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2007: - 200.000;
2008: - 200.000;
2009: - 200.000.
comma 2, tabella C, ridurre tutte le spese di parte corrente del 10 per cento negli anni 2007-2008-2009;
3. 15. (ex 3. 130). Capitanio Santolini, Volontè, Peretti, Galletti, Zinzi, Pedrizzi.
Al comma 1, lettera c), capoverso Art. 12, comma 1, lettera b), sopprimere le parole: La detrazione è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori.
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, tabella C, ridurre tutte le spese di parte corrente del 10 per cento negli anni 2007-2008-2009.
3. 16. (ex 3. 121). Capitanio Santolini, Volontè, Peretti, Galletti, Zinzi, Pedrizzi.
Al comma 1, lettera c), capoverso Art. 12, comma 1, lettera c), dopo le parole: per ogni altra persona aggiungere le seguenti: residente in Italia.
3. 17. (ex 3. 97). Garavaglia, Fugatti, Filippi.
Al comma 1, lettera c), capoverso Art. 12, comma 1, dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:
c-bis) 600 euro per la persona vittima di incidente sul lavoro, con una invalidità pari ad almeno il 34 per cento, o di malattia professionale;
c-ter) 500 euro da riconoscersi al personale militare e civile impegnato in operazione peace keeping all'estero;
c-quater) 400 euro da riconoscersi al personale addetto al comparto sicurezza (Forze di polizia);
c-quinquies) 500 euro, da ripartire pro quota tra coloro che hanno diritto alla detrazione, per assistente familiare (badante);
c-sexies) per i contribuenti appartenenti ai primi due scaglioni di reddito la completa detraibilità per le spese dell'affitto della casa di abitazione, nei primi cinque anni dopo l'uscita dal nucleo familiare di provenienza.
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, ridurre proporzionalmente tutte le voci fino a concorrenza dell'importo di 300 milioni di euro annui.
3. 19. (ex 3. 46). Leo, Pedrizzi, Amoruso.
Al comma 1, lettera c), capoverso Art. 12, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
5. In applicazione dell'articolo 31 della Costituzione, affinché le famiglie con quattro o più figli possano adempiere al loro prezioso ruolo sociale, la corresponsione degli assegni familiari per le famiglie con almeno quattro figli è prolungata fino al compimento del venticinquesimo anno di età dei figli non conviventi e percettori di reddito ovvero risultano percettori di redditi esenti ai fini Irpef della normativa vigente.
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, tabella C, ridurre tutte le spese di parte corrente del 4 per cento per ciascuno degli anni 2007-2008-2009 e seguenti.
3. 21. (ex 3. 29). Palmieri.
Al comma 1, lettera c), capoverso Art. 12, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
5. I contribuenti con quattro o più figli a carico, in sede di dichiarazione dei redditi possono detrarre dal reddito famigliare complessivo le bollette inerenti i consumi dell'acqua, della corrente elettrica e del gas relative all'anno cui si riferisce la dichiarazione dei redditi.
Conseguentemente, dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:
Art. 214-bis. (Accise prodotti alcolici). - 1. A decorrere dal 1o gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 125 milioni di euro annui.
3. 63. (ex 3. 87.) Calgaro.
Al comma 1, lettera c), capoverso Art. 12, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
5. Ai contribuenti con quattro o più figli a carico, in aggiunta alla possibilità di detrazione degli affitti universitari, è concessa la detrazione delle spese per libri di testo e cancelleria per un massimo di 50 euro per le scuole elementari, di 130 euro per le scuole medie inferiori , di 210 euro per le scuole medie superiori e di 600 euro per l'università; per quest'ultima si possono detrarre anche le spese di trasporto documentate.
Conseguentemente, dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:
Art. 214-bis. (Accise prodotti alcolici). - 1. A decorrere dal 1o gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 125 milioni di euro annui.
3. 20. (ex 3. 85). Calgaro.
Al comma 1, lettera c), capoverso Art. 12, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
5. I contribuenti con quattro o più figli a carico non si applica l'incremento della tassa di circolazione previsto per gli automezzi con portata superiore a 2600 Kg.
Conseguentemente, dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:
Art. 214-bis. (Accise prodotti alcolici). - 1. A decorrere dal 1o gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 125 milioni di euro annui.
3. 64. (ex 3. 88.) Calgaro.
Al comma 1, lettera d), capoverso Art. 13, comma 3, alinea, sopprimere la parola:, 66.
*3. 22. (ex *3. 10). Leo.
Al comma 1, lettera d), capoverso Art. 13, comma 3, alinea, sopprimere la parola:, 66.
*3. 23. (ex *3. 11). Campa.
Al comma 1, lettera d), capoverso Art. 13, comma 3, sopprimere la parola:, 66.
*3. 24. (ex *3. 101). Fugatti, Filippi, Garavaglia.
Al comma 1, lettera d), capoverso Art. 13, comma 3, sopprimere la parola:, 66.
*3. 53. (ex 3. 77.) Mazzoni, Peretti, Zinzi.
Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis) all'articolo 15, comma 1, lettera b), le parole: «7 milioni di lire», sono sostituite dalle seguenti: «ottomila euro».
Conseguentemente:
dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:
Art. 214-bis. - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b), le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento»;
2. La presente disposizione si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1o gennaio 2006.
all'articolo 216, comma 2, tabella C, ridurre tutte le spese di parte corrente del 2 per cento per gli anni 2007, 2008, 2009.
3. 38. (ex 3. 36). Ceroni.
Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis) all'articolo 15, comma 1, lettera b), le parole: «7 milioni di lire», sono sostituite dalle seguenti: «cinquemila euro».
Conseguentemente:
dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:
Art. 214-bis. - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b), le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento»;
2. La presente disposizione si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1o gennaio 2006.
all'articolo 216, comma 2, tabella C, ridurre tutte le spese di parte corrente del 2 per cento per gli anni 2007, 2008, 2009.
3. 39. (ex 3. 37). Ceroni.
Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis) all'articolo 15, comma 1, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:
«b-bis) le spese per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare, quali colf o baby-sitter, per un importo non superiore ai 1.500 euro, sostenute dalle gestanti sole, dalle famiglie monoparentali con figli minori e da coppie con figli minori nelle quali uno o entrambi i genitori hanno meno di diciotto anni»;
Conseguentemente, per gli anni 2007, 2008 e 2009 gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese sono ridotti del 2 per cento.
3. 27. (ex 3. 89). Rampelli, Meloni, Alberto Giorgetti.
Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis) all'articolo 15, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera c), dopo le parole: «per la parte che eccede lire 250.000» sono aggiunte le seguenti: «La detrazione è calcolata sull'intero importo delle spese mediche sostenute dal contribuente con almeno un figlio a carico»,
2) la lettera e) è sostituita dalla seguente:
«e) le spese per frequenza, comprese quelle relative all'acquisto dei testi scolastici, di corsi di istruzione secondaria e universitaria, in misura non superiore a 5.000 euro nonché le spese di cancelleria nei limiti di 50 euro per le scuole elementari, 130 euro per le scuole medie, 210 euro per le scuole medie superiori e 600 euro per l'università. Ai fini delle detrazioni si considerano altresì le spese di trasporto documentate per la frequenza del corsi universitari;»;
3) sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:
«i-quinquies) le spese sostenute in occasione del matrimonio nel semestre antecedente e successivo alla data di celebrazione del medesimo, nel limite massimo di 3.000 euro. Tra tali spese rientrano, oltre a quelle relative alla organizzazione della cerimonia nuziale, secondo gli usi prevalenti, anche quelle sostenute per la predisposizione e l'arredamento della abitazione in cui i nubendi hanno fissato la propria residenza»;
«i-sexies) le spese inerenti i consumi dell'acqua, della corrente elettrica e del gas per i contribuenti con quattro o più figli a carico».
Conseguentemente:
dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. L'importo degli interessi passivi e relativi oneri di cui alla lettera b) dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è elevato del 25 per cento, per ogni figlio, legittimo o naturale, nato successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, fino ad un importo non superiore a 10 mila euro.
1-ter. L'importo di cui alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è elevato a 2.500 euro in caso di figli a carico ed ulteriormente elevato del 25 per cento per ogni figlio a carico successivo al primo. ;
aggiungere, in fine, il seguente comma:
5. Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibita ad abitazione principale degli stessi, site nei centri urbani ad alta densità abitativa, stipulati o rinnovati a norma degli articoli 2, comma 3 e 4, commi 2 e 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, spetta una detrazione, rapportata al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione, pari al 20 per cento del canone di locazione dichiarato e depositato. Tale importo è maggiorato del 10 per cento per ogni figlio a carico fino ad un massimo del 50 per cento del canone di locazione.
dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:
Art. 214-bis. - 1. All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: «, nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45» sono sostituite dalle seguenti: «e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro».;
all'articolo 216:
comma 1, tabella A, apportare le seguenti variazioni:
voce: Ministero dell'economia e delle finanze:
2007: - 219.720;
2008: - 226.720;
2009: - 226.720;
voce: Ministero del lavoro e della previdenza:
2007: - 57.000;
2008: - 100.000;
2009: - 100.000;
voce: Ministero dell'interno:
2007: - 101.000;
2008: - 100.000;
2009: - 100.000;
voce: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:
2007: - 980;
voce: Ministero per i beni e le attività culturali:
2007: - 92.000;
2008: - 100.000;
2009: - 100.000;
voce: Ministero della salute:
2007: - 100.000;
2008: - 100.000;
2009: - 100.000;
voce: Ministero dell'università e della ricerca:
2007: - 20.000;
2008: - 40.000;
2009: - 80.000;
voce: Ministero della solidarietà sociale:
2007: - 50.000;
2008: - 200.000;
2009: - 200.000.
comma 2, tabella C, ridurre tutte le spese di parte corrente del 10 per cento negli anni 2007-2008-2009.
3. 28. (vedi 3. 78). Capitanio Santolini, Volontè, Peretti, Galletti, Zinzi, Pedrizzi, Delfino.
Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis) all'articolo 15, comma 1, lettera c), dopo le parole: «per la parte che eccede lire 250,000» sono aggiunte le seguenti: «La detrazione è calcolata sull'intero importo delle spese mediche sostenute dal contribuente con almeno un figlio a carico».
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, tabella C, ridurre tutte le spese di parte corrente del 5 per cento negli anni 2007-2008-2009.
3. 33. (ex 3. 124). Capitanio Santolini, Volontè, Peretti, Galletti, Zinzi, Pedrizzi.
Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis) all'articolo 15, comma 1, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:
«c-bis) le spese sostenute e non rimborsate, anche nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 che si trovino nelle condizioni ivi previste, per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale».
Conseguentemente:
al medesimo comma, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
f) all'articolo 51, comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d) le prestazioni di servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti anche se affidate a terzi ivi compresi gli esercenti servizi pubblici di trasporto, nonché il rimborso alla generalità o a categorie di dipendenti del costo dei titoli di viaggio per il trasporto alla sede di lavoro»;
dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. I costi sostenuti dal datore di lavoro per le prestazioni di servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti, anche se affidate a terzi ivi compresi gli esercenti servizi pubblici di trasporto, nonché per il rimborso alla generalità o a categorie di dipendenti del costo dei titoli di viaggio per il trasporto alla sede di lavoro sono deducibili dal reddito d'impresa imponibile ai fini IRPEF ed IRES e dalla base imponibile IRAP.
all'articolo 216, comma 2, tabella C, ridurre tutte le spese di parte corrente del 5 per cento per gli anni 2007, 2008, 2009.
3. 43. (ex 3. 139). Leone, Gianfranco Conte.
Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis) all'articolo 15, comma 1, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
«d-bis) le spese documentate sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido, per un importo complessivamente non superiore a 3.000 euro annui per ogni figlio ospitato negli stessi».
Conseguentemente:
dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. La disposizione del comma 1, lettera d-bis), si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2006.;
all'articolo 30, sopprimere il comma 11;
dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:
Art. 214-bis. (Disposizioni in materia di IVA). - 2. Nella parte III della Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il numero 123-ter è abrogato.
3. 40. (ex 3. 83). Andrea Ricci.
Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis) all'articolo 15, comma 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
e) le spese per frequenza, comprese quelle relative all'acquisto dei testi scolastici, di corsi di istruzione secondaria e universitaria, in misura non superiore a 5.000 euro nonché le spese di cancelleria nei limiti di 50 euro per le scuole elementari, 130 euro per le scuole medie, 210 euro per le scuole medie superiori e 600 euro per l'università. Ai fini delle detrazioni si considerano altresì le spese di trasporto documentate per la frequenza dei corsi universitari;.
Conseguentemente, all'articolo 216:
comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2007: - 200.000;
2008: - 200.000;
2009: - 200.000.
comma 2, tabella C, ridurre tutte le spese di parte corrente del 10 per cento negli anni 2007-2008-2009.
3. 30. (ex 3. 122). Capitanio Santolini, Volontè, Peretti, Galletti, Zinzi, Pedrizzi.
Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis) all'articolo 15, comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«i-quinquies) le spese sostenute in occasione del matrimonio nel semestre antecedente e successivo alla data di celebrazione del medesimo, nel limite massimo di 3.000 euro. Tra tali spese rientrano, oltre a quelle relative alla organizzazione della cerimonia nuziale, secondo gli usi prevalenti, anche quelle sostenute per la predisposizione e l'arredamento della abitazione in cui i nubendi hanno fissato la propria residenza.»
Conseguentemente, all'articolo 216:
comma 1, tabella A, apportare le seguenti variazioni:
voce: Ministero dell'economia e delle finanze:
2007: - 200.000;
2008: - 200.000;
2009: - 200.000.
voce: Ministero dell'interno:
2007: - 50.000;
2008: - 50.000;
2009: - 50.000.
voce: Ministero per i beni e le attività culturali:
2007: - 50.000;
2008: - 50.000;
2009: - 50.000.
comma 2, tabella C, ridurre tutte le spese di parte corrente del 10 per cento negli anni 2007-2008-2009.
3. 29. (ex 3. 135). Capitanio Santolini, Volontè, Peretti, Galletti, Zinzi, Pedrizzi.
Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis) all'articolo 15, comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«i-quinquies) le spese inerenti i consumi dell'acqua, della corrente elettrica e del gas per i contribuenti con quattro o più figli a carico.»
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2007: - 200.000;
2008: - 200.000;
2009: - 200.000.
3. 34. (ex 3. 137). Capitanio Santolini, Volontè, Peretti, Galletti, Zinzi, Pedrizzi.
Al comma 1, lettera e), capoverso comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: Per i soggetti non residenti, le detrazioni di cui all'articolo 12, spettano a condizione che gli stessi dimostrino, mediante apposita attestazione autocertificativa, di non possedere altri redditi oltre a quello prodotto nel territorio dello Stato, ovvero, in ogni caso, di non godere nel Paese di residenza di alcun beneficio fiscale connesso ai carichi di familiari.
Conseguentemente, all'articolo 68, comma 12, sostituire le parole da: gli stanziamenti, iscritti fino alla fine del comma, con le seguenti: sono confermati gli stanziamenti del 2006, iscritti nelle unità previsionali di base «scuole non statali» dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione.
3. 25. (ex 3. 119). Cassola, Camillo Piazza, Bonelli, Zanella, Balducci, Boato, De Zulueta, Francescato, Fundarò, Lion, Pellegrino, Poletti, Trepiccione.
Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
f) all'articolo 51, comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro, nonché quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi, o, fino all'importo complessivo giornaliero di euro 10,32, le prestazioni e le indennità sostitutive corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione».
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, tabella C, ridurre proporzionalmente tutte le voci di parte corrente fino a concorrenza dell'importo di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007.
3. 54. (ex 3. 45). Leo, Pedrizzi, Amoruso.
Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
f) all'articolo 51, comma 2, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:
«d-bis) la prestazione di un servizio di lavaggio e stiro degli indumenti di proprietà del personale, erogato alla generalità o categorie di dipendenti, organizzato direttamente dal datore di lavoro o gestito da terzi».
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2007: - 50.000;
2008: - 50.000;
2009: - 50.000.
3. 45. (ex 3. 31). Bernardo.
Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
f) all'articolo 164, comma 1, lettera b), sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole da: «all'80 per cento» fino a: «rappresentanza di commercio» sono sostituite dalle seguenti: «100 per cento per i veicoli utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio iscritti negli appositi ruoli tenuti dalle singole Camere di commercio»;
b) dopo le parole: «per ogni socio o associato.» sono aggiunte le seguenti: «Salvo che per gli agenti e rappresentanti di commercio di cui al precedente periodo, non si tiene conto»;
c) l'ultimo periodo è soppresso.
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2007: - 150.000;
2008: - 150.000;
2009: - 150.000.
3. 55. (ex 3. 30). Bernardo.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. I contribuenti, in sede di dichiarazione dei redditi dell'anno 2006, possono applicare le disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in vigore al 31 dicembre 2006, se più favorevoli.
Conseguentemente:
dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:
Art. 6-bis. - 1. È introdotto a regime, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2007, l'istituto della programmazione fiscale alla quale possono accedere i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni cui si applicano gli studi di settore o i parametri per il periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2005. L'accettazione della programmazione fiscale determina preventivamente, per un triennio, o fino alla chiusura della liquidazione, se di durata inferiore, per le società in liquidazione, la base imponibile caratteristica dell'attività svolta:
a) da assumere ai fini delle imposte sui redditi con una riduzione della imposizione fiscale e contributiva per la base imponibile eccedente quella programmata;
b) da assumere ai fini della imposta regionale sulle attività produttive.
2. Non sono ammessi alla programmazione fiscale i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni:
a) per i quali sussistano cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore o dei parametri per il periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2005;
b) che svolgono dal 1o gennaio 2006 una attività diversa da quella esercitata nell'anno 2005;
c) che hanno omesso di dichiarare il reddito derivante dall'attività svolta nel periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2005 o che hanno presentato per tale periodo d'imposta una dichiarazione dei redditi o IRAP con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 3;
d) che hanno omesso di presentare la dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per il periodo d'imposta 2005 o che hanno presentato per tale annualità una dichiarazione con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 3;
e) che hanno omesso di comunicare i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore o dei parametri per il periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2005.
3. La proposta individuale di programmazione fiscale è formulata sulla base di elaborazioni operate dall'anagrafe tributaria, tenendo conto delle risultanze dell'applicazione degli studi di settore e dei parametri, dei dati sull'andamento dell'economia nazionale per distinti settori economici di attività, della coerenza dei componenti negativi di reddito e di ogni altra informazione disponibile riferibile al contribuente.
4. La programmazione fiscale si perfeziona, ferma restando la congruità dei ricavi o dei compensi alle risultanze degli studi di settore o dei parametri per ciascun
periodo d'imposta, con l'accettazione di importi, proposti al contribuente dall'Agenzia delle entrate, che individuano per un triennio la base imponibile caratteristica dell'attività svolta, esclusi gli eventuali componenti positivi o negativi di reddito di carattere straordinario. La notifica effettuata entro il 31 dicembre 2006 di processi verbali di constatazione con esito positivo, redatti a seguito di attività istruttorie effettuate ai sensi degli articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di avvisi di accertamento o rettifica, nonché di inviti al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto o dell'IRAP, relativi al periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2005, comporta che la proposta di cui al comma 3 sia formulata dall'ufficio, su iniziativa del contribuente.
5. L'accettazione della proposta di programmazione fiscale è comunicata dal contribuente entro il 16 ottobre 2007; nel medesimo termine la proposta può essere altresì definita in contraddittorio con il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, anche con l'assistenza degli intermediari di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, esclusivamente nel caso in cui il contribuente sia in grado di documentare la non correttezza dei dati contabili e strutturali presi a base per la formulazione della proposta.
6. Per i periodi d'imposta oggetto di programmazione, relativamente alla base imponibile caratteristica d'impresa o di arti o professioni:
a) sono inibiti i poteri spettanti all'amministrazione finanziaria sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni;
b) per la parte dichiarata eccedente quella programmata, ferma restando l'aliquota del 23 per cento, quelle marginali applicabili al reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito, nonché quella applicabile ai fini dell'imposta sul reddito delle società, sono ridotte di 4 punti percentuali;
c) i contributi previdenziali si applicano esclusivamente per la parte programmata, fatto salvo il minimale reddituale previsto ai fini contributivi; restano salve le prerogative degli enti previdenziali di diritto privato, nonché la facoltà di effettuare i versamenti su base volontaria;
d) l'imposta regionale sulle attività produttive si applica esclusivamente per la parte programmata.
7. Per gli stessi periodi d'imposta di cui al comma 6, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto:
a) il contribuente assolve ordinariamente a tutti gli obblighi formali e sostanziali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e dalle altre disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto;
b) all'ammontare degli eventuali maggiori ricavi o compensi da dichiarare rispetto a quelli risultanti dalle scritture contabili si applica, tenendo conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato;
c) sono inibiti i poteri spettanti all'amministrazione finanziaria in base alle disposizioni di cui agli articoli 54, secondo comma, secondo periodo, e 55, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.
8. In caso di divergenza tra gli importi risultanti dalle dichiarazioni e quelli oggetto di programmazione, da comunicare
nella dichiarazione presentata ai fini delle imposte sui redditi, l'Agenzia delle entrate procede ad accertamento parziale in ragione del reddito oggetto della programmazione nonché, per l'imposta sul valore aggiunto, in ragione del volume d'affari corrispondente ai ricavi o compensi caratteristici a base della stessa, salve le ipotesi di documentati accadimenti straordinari e imprevedibili; in tale ultima ipotesi trova applicazione il procedimento di accertamento con adesione previsto dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. La disposizione di cui al presente comma si applica anche nel caso di mancato adeguamento alle risultanze degli studi di settore o dei parametri.
9. L'inibizione dei poteri di cui all'articolo 39, primo comma, lettere a), b), c) e d), primo periodo, e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all'articolo 55, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e le disposizioni di cui al comma 6, lettere b), c) e d), non operano qualora il reddito dichiarato differisca da quanto effettivamente conseguito, non siano adempiuti gli obblighi sostanziali di cui al comma 7, lettera a), ovvero il contribuente non abbia tenuto regolarmente le scritture contabili ai fini delle imposte sui redditi; operano comunque le disposizioni di cui al comma 6, lettere b), c) e d), qualora il reddito effettivamente conseguito non ecceda di oltre il 10 per cento quello dichiarato. L'inibizione dei poteri di cui ai commi 6, lettera a), e 7, lettera c), e le disposizioni di cui al comma 6, lettere b), c) e d), non operano qualora siano constatate condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
10. Salva l'applicazione del comma 5, nei casi in cui a seguito di controlli e segnalazioni, anche di fonte esterna all'amministrazione finanziaria, emergano dati ed elementi difformi da quelli comunicati dal contribuente, qualora presi a base per la formulazione della proposta, o siano constatate, per il periodo di imposta 2005, condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, nei suoi confronti non operano l'inibizione dei poteri di cui ai commi 6, lettera a), e 7, lettera c), nonché le disposizioni di cui al comma 6, lettere b), c) e d). Le disposizioni di cui al presente comma non operano qualora la difformità dei dati ed elementi sia di scarsa entità tale da determinare una variazione degli importi proposti nei limiti del 5 per cento degli stessi, fermi restando la maggiore imposta comunque dovuta nonché i relativi interessi.
11. Nel caso in cui l'attività effettivamente esercitata vari nel corso del triennio, l'istituto della programmazione fiscale cessa di avere effetto dal periodo d'imposta nel corso del quale si è verificata la variazione. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, è possibile individuare le singole categorie di contribuenti nei cui riguardi progressivamente, nel corso del triennio, decorre l'applicazione della programmazione fiscale e, conseguentemente, rideterminare i periodi d'imposta di cui al comma 2, per i contribuenti nei cui confronti la programmazione fiscale opera a decorrere da periodi d'imposta diversi da quello indicato al comma 1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, sono approvate le note metodologiche per la formulazione della proposta di cui al comma 3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità di invio delle proposte, anche in via telematica, direttamente al contribuente ovvero per il tramite degli intermediari di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nonché le modalità di adesione.
12. Ai contribuenti destinatari delle proposte di programmazione di cui al comma 1, l'Agenzia delle entrate formula altresì una proposta di adeguamento dei redditi di impresa e di lavoro autonomo, nonché della base imponibile dell'imposta
regionale sulle attività produttive, relativi ai periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2004 ed al 31 dicembre 2005, per i quali le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre 2006, sulla base di maggiori ricavi o compensi determinati a seguito di elaborazioni effettuate dall'anagrafe tributaria con i criteri previsti dal comma 3.
13. Agli importi di cui al comma 12 si applica, per le società di capitali che non hanno optato per la trasparenza fiscale di cui agli articoli 115 e 116 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, del 28 per cento e per le altre tipologie di soggetti del 23 per cento.
14. L'accettazione delle proposte di cui al comma 12 comporta il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto determinata applicando all'ammontare dei maggiori ricavi o compensi, tenuto conto della esistenza di operazioni non soggette ad imposta ovvero soggette a regimi speciali, l'aliquota media risultante dal rapporto tra l'imposta relativa alle operazioni imponibili, diminuita di quella relativa alle cessioni di beni ammortizzabili, e il volume d'affari dichiarato.
15. L'adeguamento di cui al comma 12, consentito ai contribuenti che si avvalgono della programmazione fiscale di cui al comma 1, si perfeziona con il versamento, entro il 16 ottobre del primo anno di applicazione dell'istituto previsto dal comma 1, degli importi di cui ai commi 13 e 14. Per ciascun periodo d'imposta, gli importi calcolati a titolo di maggiore ricavo o compenso non possono essere inferiori a 3.000 euro per le società di capitali e 1.500 euro per gli altri soggetti. Sulle maggiori imposte non si applicano sanzioni ed interessi.
16. Qualora gli importi da versare complessivamente per l'adeguamento di cui al comma 12 eccedano la somma di 10.000 euro per le società di capitali e 5.000 euro per gli altri soggetti, il 50 per cento dell'importo eccedente può essere versato entro il successivo 16 dicembre, maggiorato degli interessi legali a decorrere dal giorno successivo alla data di cui al comma 15. L'omesso versamento nei termini indicati nel periodo precedente non determina l'inefficacia della definizione; per il recupero delle somme non corrisposte alle predette scadenze si procede all'iscrizione a ruolo, a titolo definitivo, nonché alla notifica delle relative cartelle entro il 31 dicembre del secondo anno successivo al termine del versamento, ed è dovuta una sanzione pari al 30 per cento delle somme non versate, ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i trenta giorni successivi alle rispettive scadenze, e gli interessi legali. Non è applicabile l'istituto del ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
17. Il perfezionamento dell'adeguamento di cui al comma 12 rende applicabili le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
18. L'accettazione della proposta di adeguamento di cui al comma 12 esclude la rilevanza a qualsiasi effetto delle eventuali perdite risultanti dalla dichiarazione. È pertanto escluso e, comunque, inefficace il riporto a nuovo delle predette perdite. È altresì escluso il riporto al periodo d'imposta successivo del credito d'imposta sul valore aggiunto risultante dalle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta oggetto di definizione, nonché il rimborso risultante dalle medesime dichiarazioni.
19. La notifica effettuata entro il 31 dicembre antecedente il primo anno di applicazione dell'istituto previsto dal comma 1, di processi verbali di constatazione con esito positivo, redatti a seguito di attività istruttorie effettuate ai sensi degli articoli 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di avvisi di accertamento o rettifica, nonché di inviti al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto
ovvero dell'imposta regionale sulle attività produttive, relativi ai periodi d'imposta di cui al comma 2, comporta l'integrale applicabilità delle disposizioni di cui ai citato decreto legislativo n. 218 del 1997.
20. Sono esclusi dall'istituto di cui al comma 2 i soggetti:
a) per i quali sussistano cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore o dei parametri per i periodi di imposta di cui al comma 12;
b) che non erano in attività in uno dei periodi di imposta di cui al comma 12;
c) che hanno omesso di dichiarare il reddito derivante dall'attività svolta nei periodi d'imposta oggetto di definizione o che hanno presentato per tali periodi d'imposta una dichiarazione dei redditi ed IRAP con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 12;
d) che hanno omesso di presentare la dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto per le annualità d'imposta oggetto di definizione o che hanno presentato per tali annualità una dichiarazione con dati insufficienti per l'elaborazione della proposta di cui al comma 12;
e) che hanno omesso di comunicare i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore o dei parametri per i periodi di imposta di cui al comma 12;
f) nei cui confronti sono state constatate, entro il 31 dicembre antecedente il primo anno di applicazione dell'istituto previsto dal comma 1, per i periodi di imposta di cui al comma 12 e per le annualità di imposta 2004 e 2005 ai fini IVA, condotte che integrano le fattispecie di cui agli articoli da 2 a 5, 8, 10 e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
21. I contribuenti che si avvalgono dell'istituto della programmazione fiscale effettuano i versamenti in acconto ai fini delle imposte sui redditi, dell'IVA e dell'IRAP in base alle imposte dovute per il medesimo periodo d'imposta tenendo conto della maggiore base imponibile derivante dalla programmazione medesima.
all'articolo 58, comma 1, sostituire le parole: 807 milioni di euro e a decorrere dall'anno 2008 di 2.193 milioni con le seguenti: 370 milioni di euro e a decorrere dall'anno 2008 di 1.160 milioni.
all'articolo 216, comma 2, tabella C, ridurre le dotazioni di parte corrente e di parte capitale in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall'anno 2007 una minore spesa annua di 700 milioni di euro.
3. 47. (ex 3. 90). Garavaglia, Fugatti, Filippi.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. I contribuenti i cui redditi non eccedano gli importi ai quali si applicano le aliquote stabilite dall'articolo 11, comma 1, lettere a), b) e c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, in sede di dichiarazione dei redditi per l'anno 2007, possono applicare le disposizioni del medesimo testo unico, in vigore al 31 dicembre 2006, se più favorevoli.
Conseguentemente:
dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:
Art. 214-ter. - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, apportare le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b), le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento»;
2. La presente disposizione si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1o gennaio 2006.;
all'articolo 216, comma 1, tabella A, apportare le seguenti variazioni:
voce: Ministero dell'economia e delle finanze:
2007: - 219.720;
2008: - 226.720;
2009: - 226.720;
voce: Ministero del lavoro e della previdenza sociale:
2008: - 100.000;
2009: - 100.000;
voce: Ministero della giustizia:
2007: - 50.000;
2008: - 50.000;
2009: - 50.000;
voce: Ministero dell'interno:
2008: - 100.000;
2009: - 100.000;
voce: Ministero per i beni e le attività culturali:
2007: - 90.000;
2008: - 100.000;
2009: - 100.000;
voce: Ministero della salute:
2008: - 100.000;
2009: - 100.000;
voce: Ministero dell'università e della ricerca:
2008: - 40.000;
2009: - 80.000;
voce: Ministero della solidarietà sociale:
2008: - 200.000;
2009: - 200.000.
3. 46. (vedi 3. 2). Verro.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. I contribuenti con reddito non superiore ai 25 mila euro, in sede di dichiarazione dei redditi per l'anno 2007, possono applicare le disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in vigore al 31 dicembre 2006, se più favorevoli.
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, tabella C, ridurre proporzionalmente tutte le voci, fino a concorrenza dell'importo di 1.300 milioni di euro annui.
3. 44. (ex 3. 54). Antonio Pepe, Leo.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il limite che eccede le 250 mila lire per le detrazioni delle spese sanitarie è ridotto a 100 euro.
1-ter. Non sono detraibili, a norma del citato articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il costo dei medicinali non soggetti a prescrizione medica; non è deducibile dal reddito il contributo assicurativo dovuto al Servizio sanitario nazionale sostitutivo della azioni di rivalsa di cui all'articolo 334 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. La disposizione si applica a decorrere dal 1o gennaio 2007.
3. 42. (ex 3. 33). Filippi, Garavaglia.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. L'importo degli interessi passivi e relativi oneri di cui alla lettera b) dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è elevato del 25 per cento, per ogni figlio, legittimo o naturale, nato successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, fino ad un importo non superiore a 10 mila euro.
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, tabella C, ridurre tutte le spese di parte corrente del 10 per cento negli anni 2007-2008-2009.
3. 35. (ex 3. 125). Capitanio Santolini, Volontè, Peretti, Galletti, Zinzi, Pedrizzi.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. L'importo di cui alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è elevato a 2.500 euro in caso di figlia carico ed ulteriormente elevato del 25 per cento per ogni figlio a carico successivo al primo.
Conseguentemente, all'articolo 216:
all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2007: - 200.000;
2008: - 200.000;
2009: - 200.000.
comma 2, tabella C, ridurre tutte le spese di parte corrente del 10 per cento negli anni 2007-2008-2009;
3. 36. (ex 3. 126). Capitanio Santolini, Volontè, Peretti, Galletti, Zinzi, Pedrizzi.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi, stipulati o rinnovati a norma degli articoli 2, comma 3, e 4, commi 2 e 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, spetta una detrazione, rapportata al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione, nei seguenti importi:
a) euro 450, se il reddito complessivo non supera 15.000;
b) euro 225, se il reddito complessivo è compreso tra i 15.000 e i 30.000 euro;
1-ter. A favore dei lavoratori dipendenti che hanno trasferito o trasferiscono la propria residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi nei tre anni antecedenti quello di richiesta della detrazione, e siano titolari di qualunque tipo di contratto di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi e situate nel nuovo comune di residenza, a non meno di 100 chilometri di distanza dal precedente e comunque al di fuori della propria regione, spetta una detrazione, per i primi tre anni, rapportata al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione, nei seguenti importi:
a) 1.000, se il reddito complessivo non supera lire i 5.000 euro;
b) 450, se il reddito complessivo è compreso tra i 15.000 e i 30.000 euro.
Conseguentemente, all'articolo 216:
comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2007: - 200.000;
2008: - 200.000;
2009: - 200.000.
comma 2, tabella C, ridurre tutte le spese di parte corrente del 10 per cento negli anni 2007-2008-2009.
3. 31. (ex 3. 123). Capitanio Santolini, Volontè, Peretti, Galletti, Zinzi, Pedrizzi.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibita ad abitazione principale degli stessi, site nei centri urbani ad alta densità abitativa, stipulati o rinnovati a norma degli articoli 2, comma 3, e 4, commi 2 e 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, spetta una detrazione, rapportata al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione,
pari al 20 per cento del canone di locazione dichiarato e depositato. Tale importo è maggiorato del 10 per cento per ogni figlio a carico fino ad un massimo del 50 per cento del canone di locazione.
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, tabella C, ridurre tutte le spese di parte corrente del 10 per cento negli anni 2007-2008-2009.
3. 32. (ex 3. 136). Capitanio Santolini, Volontè, Peretti, Galletti, Zinzi, Pedrizzi.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. È comunque fatta salva la facoltà dei contribuenti con familiari a carico di avvalersi della disciplina fiscale vigente negli anni 2002-2004 ovvero di quella prevista negli anni 2005-2006.
Conseguentemente, all'articolo 216:
comma 1, tabella A, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2007: - 200.000;
2008: - 200.000;
2009: - 200.000.
comma 2, tabella C, ridurre tutte le spese di parte corrente del 10 per cento negli anni 2007-2008-2009;
3. 37. (ex 3. 128). Capitanio Santolini, Volontè, Peretti, Galletti, Zinzi, Pedrizzi.
Sopprimere il comma 4.
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, apportare le seguenti variazioni:
voce: Ministero dell'economia e delle finanze:
2007: - 200.000;
2008: - 200.000;
2009: - 200.000;
voce: Ministero del lavoro e della previdenza sociale:
2007: - 40.000;
2008: - 40.000;
2009: - 40.000;
voce: Ministero dell'interno:
2007: - 60.000;
2008: - 60.000;
2009: - 60.000;
voce: Ministero per i beni e delle attività culturali:
2007: - 60.000;
2008: - 60.000;
2009: - 60.000;
voce: Ministero della salute:
2007: - 60.000;
2008: - 60.000;
2009: - 60.000;
voce: Ministero dell'università e della ricerca:
2007: - 10.000;
2008: - 10.000;
2009: - 10.000;
voce: Ministero della solidarietà sociale:
2007: - 20.000;
2008: - 20.000;
2009: - 20.000.
3. 48. (ex 3. 112). Dionisi, Peretti, Zinzi.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
5. Per l'anno 2007 si continuano ad applicare le disposizioni recate dall'articolo 1, commi 337, 338 e 339 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, ridurre le dotazioni di parte corrente in maniera lineare, in modo da assicurare, a decorrere dall'anno 2007 una minore spesa annua di 300 milioni di euro.
3. 50. (ex 3. 48.) Moffa, Alberto Giorgetti, Lisi.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
5 La facoltà di cui all'articolo 1, comma 337, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, continua ad applicarsi anche per l'anno di imposta 2007.
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A apportare le seguenti variazioni:
voce: Ministero dell'economia e delle finanze:
2007: - 100.000;
2008: - 300.000;
2009: - 100.000;
voce: Ministero della solidarietà sociale:
2008: - 100.000.
3. 52. (ex 3. 17). Misuraca, Marras, Marinello, Giudice.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. - 1. Il contribuente ha la facoltà di utilizzare la detrazione per carichi di familiari eccedenti l'imposta dovuta per la compensazione di debiti tributari e/o di tasse dovute per servizi erogati al nucleo familiare dalla fiscalità nazionale e/o locale ovvero per una erogazione da parte dell'Amministrazione centrale dello Stato su istanza dell'avente diritto avanzata contestualmente alla dichiarazione dei redditi.
Conseguentemente, all'articolo 216:
comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
2007: - 200.000;
2008: - 200.000;
2009: - 200.000;
comma 2, tabella C, ridurre tutte le spese di parte corrente del 10 per cento negli anni 2007-2008-2009.
3. 01. (ex 3. 09). Capitanio Santolini, Volontè, Peretti, Galletti, Zinzi, Pedrizzi.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. I redditi derivanti a locazione di immobili sono soggetti ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con aliquota del 20 per cento.
Conseguentemente, dopo l'articolo 214, aggiungere i seguenti:
Art. 214-bis. - 1. Il comma 1-bis dell'articolo 8 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è soppresso.
2. Il comma 11 della legge 25 gennaio 1994, n. 86, è soppresso.
Art. 214-ter. (Accise prodotti alcolici). - 1. A decorrere dal 1o gennaio 2007, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 125 milioni di euro annui.
3. 02. (ex 3. 011.) Milana.