Menu di navigazione principale
Vai al menu di sezioneInizio contenuto
Allegato B
Seduta n. 66 del 9/11/2006
...
LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE
Interrogazione a risposta in Commissione:
MOTTA. - Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. - Per sapere - premesso che:
in materia di tutela e di sostegno dei cittadini affetti da patologie invalidanti è intervenuta la legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), cambiando significativamente l'approccio al reinserimento lavorativo sia da parte degli organi pubblici preposti, sia da parte degli stessi disabili, passando da un atteggiamento di tipo prettamente assistenzialistico, fondato sulla limitazione psico-fisica del lavoratore e la consequenziale difficoltà del suo inserimento nel ciclo produttivo, ad una valorizzazione della persona e delle sue «capacità residue» ai fini lavorativi;
la citata normativa prevede che per il diritto all'accesso ai percorsi di inserimento al lavoro, dalla stessa individuati, il soggetto debba avere un grado di invalidità superiore al 46 per cento nel caso di invalidità civile ed al 34 per cento per l'invalidità del lavoro, oltre alle persone
non vedenti o sordomute e agli invalidi di guerra. Dette differenti condizioni vengono accertate, nel caso dell'invalidità civile, dalle commissioni mediche integrate ai sensi dell'articolo 4 della legge 104 del 1992, nel caso dell'invalidità del lavoro, dall'INAIL;
come da più parti denunciato, tale sistema, tuttavia, presenta una contraddizione nel momento in cui, alla luce di una interpretazione letterale che sembra disattendere la stessa finalità della legge, soggetti portatori di disabilità plurime, ma afferenti a eventi non omogenei, ognuna di discreto grado ma singolarmente non sufficienti ad ottenere i benefici previsti dalla legge, si trovino esclusi dai benefici previsti dalla legge 68 del 1999;
tale contraddizione risulta ancora più evidente se si considera che, nel caso dell'invalidità civile, la normativa prevede espressamente, ai fini della determinazione della riduzione della capacità lavorativa, la possibilità di «cumulare» le diverse minorazioni presenti nello stesso soggetto -:
quali iniziative il Governo intenda assumere per chiarire la norma che parrebbe introdurre discriminazioni di trattamento di situazioni analoghe nei confronti di soggetti titolati ad avere il massimo sostegno nell'inserimento lavorativo.
(5-00377)
Interrogazione a risposta scritta:
TAGLIALATELA. - Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. - Per sapere - premesso che:
il Ministero del lavoro, con la regione Campania e la collaborazione delle Province Campane e l'assistenza tecnica di Italia Lavoro, ha realizzato nel 2003-2004 il progetto INLA, inserimento lavoro;
il progetto si collocava nell'ambito del piano emergenza occupazione nato dall'intesa istituzionale stipulata tra Ministero del lavoro, Provincia di Napoli e Comune di Napoli per far fronte al fenomeno della disoccupazione di lunga durata delle fasce deboli;
il progetto finanziato per euro 15.000.000,00 dal Ministero e euro 15.000.000,00 dalla regione Campania ha prodotto 940 assunzioni a tempo indeterminato di soggetti svantaggiati della provincia di Napoli presso 500 imprese campane;
a conclusione dell'intervento residuavano euro 10.644.384,26. A fronte dei risultati occupazionali prodotti e della manifestazione d'interesse da parte del sistema imprenditoriale e istituzioni finanziatrici dell'intervento, Ministero del lavoro e regione Campania hanno siglato una integrazione all'intesa istituzionale di programma per consentire una riproposizione dell'intervento ed un'ampliamento dello stesso su tutte e cinque le province della regione Campania;
la società Italia Lavoro Spa, su richiesta del Ministero del lavoro, ha elaborato il progetto INLA regionale trasmettendolo al Ministero del Lavoro in data 15 febbraio 2006;
il Ministero del lavoro, direzione mercato del lavoro, con nota 13/V/0004882 del 24 febbraio 2006 ha espresso parere favorevole all'ipotesi progettuale INLA Regione Campania;
il Ministero del lavoro, direzione mercato del lavoro, con nota 13/V/0005041 del 28 febbraio 2006 invia per la registrazione alla Corte dei conti, ufficio di controllo di legittimità, per il tramite dell'ufficio centrale del bilancio, il decreto direttoriale del 27 febbraio 2006 progetto «INLA regione Campania»;
la regione Campania avendo programmato l'impegno delle risorse residue del POR Campania sulla riproposizione del progetto INLA ha ripetutamente sollecitato l'avvio dell'iniziativa al Ministero del Lavoro;
in data 13 settembre 2006 con nota protocollo 13/V/0009838 il Ministero del lavoro, direzione generale del mercato del lavoro, ha comunicato l'annullamento del decreto direttoriale di approvazione del progetto chiedendo alla società Italia Lavoro Spa la restituzione dei fondi residui;
si deve considerare che le risorse del progetto INLA sono vincolate al sostegno di iniziative volte a fronteggiare l'emergenza occupazionale nella regione Campania;
l'intervento realizzato ha prodotto risultati occupazionali significativi, anche grazie al positivo riscontro da parte del sistema imprenditoriale locale;
le Istituzioni locali, regione Campania e le cinque province hanno manifestato la volontà di riproporre il progetto INLA regione;
la Regione Campania ha impegnato fondi POR per cofinanziare il progetto;
l'emergenza occupazione e i tassi di marginalità sociale hanno raggiunto livelli insostenibili così come quotidianamente rappresentato dai mass-media e dalla presenza del Presidente del consiglio e di svariati Ministri nella città di Napoli -:
se tutto quanto sopra esposto corrisponda a verità e se, il Ministro interrogato ne sia a conoscenza;
se vi sia l'intenzione di mantenere gli impegni assunti e se in tempi brevi le risorse del progetto INLA possano essere destinate a sostenere l'inserimento nel mercato del lavoro delle fasce deboli della regione Campania;
con quali tempi verrà deliberato l'avvio del progetto INLA regione Campania dando seguito a quanto già programmato e concordato con le istituzioni e le imprese locali.
(4-01558)