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Allegato A
Seduta n. 68 dell'11/11/2006
...
(A.C. 1746-bis - Sezione 2)
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE
Capo III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO E DI CONTRASTO ALL'EVASIONE ED ALL'ELUSIONE FISCALE
ART. 5.
(Disposizioni in materia di accertamento e di contrasto all'evasione ed all'elusione fiscale).
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis. (Disposizioni relative al contratto collettivo per i lavoratori dei servizi di trasporto pubblico locale). - Al comma 1 dell'articolo 23 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, le parole da: «; i trasferimenti erariali» a: «decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281» sono sostituite dalle seguenti: «Le risorse di cui al presente comma sono attribuite ai soggetti aventi diritto, nella misura ad essi spettante, sotto forma di credito d'imposta utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 del 1997».
2. Il primo periodo del comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, è sostituito dal seguente: «le risorse di cui al comma 2 sono attribuite ai soggetti aventi diritto, nella misura ad essi spettante, sotto forma di credito d'imposta utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241».
3. Il comma 1 dell'articolo 16 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è abrogato.
4. La procedura di compensazione di cui ai commi 1, 2 e 3 si applica alle somme spettanti ai soggetti beneficiari a partire dal 1o gennaio 2007, negli anni dal 2007 in poi, con riferimento ai dipendenti in forza in ciascun mese.
5. Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, ivi comprese le procedure di controllo relative alla spettanza delle compensazioni eseguite.
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, Tabella C allegata, ridurre uniformemente tutte le voci di parte corrente nella misura del 5 per cento per gli anni 2007, 2008 e 2009.
5. 01. (ex 5. 030. e 5. 013.) Leone, Gianfranco Conte, Floresta, Fallica.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis. - 1. All'articolo 2 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il comma 16 sono aggiunti i seguenti:
«16-bis. Al comma 1 dell'articolo 23 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 27 febbraio 2004, n. 47, le parole da: «; i trasferimenti erariali» a: «decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281» sono sostituite dalle seguenti: «Le risorse di cui al presente comma sono attribuite ai soggetti aventi diritto, nella misura ad essi spettante, sotto forma di credito d'imposta utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241».
16-ter. L'articolo 1, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 22 aprile 2005, n. 58, è sostituito dal seguente: «le risorse di cui al comma 2 sono attribuite ai soggetti aventi diritto, nella misura ad essi spettante, sotto forma di credito d'imposta utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241».
16-quater. Il comma 1 dell'articolo del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 , è abrogato.
16-quinquies. La procedura di compensazione di cui ai commi 16-bis e 16-ter si applica alle somme spettanti ai soggetti beneficiari a partire dal 1o gennaio 2007 in poi, con riferimento ai dipendenti in forza in ciascun mese.
16-sexies. Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 17, 18 e 20 del presente articolo, ivi comprese le procedure di controllo relative alla spettanza delle compensazioni eseguiti.
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, Tabella C allegata, ridurre del 5 per cento tutte le voci di parte corrente per gli anni 2007, 2008 e 2009.
5. 02. (ex 5. 024.) Leone, Gianfranco Conte.
Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
1. All'articolo 7 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, dopo il comma 14 sono inseriti i seguenti:
«14-bis. A partire dal 1o gennaio 2007, l'aliquota prevista nell'allegato I annesso al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni, per il gasolio per autotrazione utilizzato dalle imprese esercenti trasporto pubblico locale è ridotta di euro 45 per mille litri di prodotto.
14-ter. Per ottenere il rimborso di quanto spettante, anche mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i destinatari del beneficio presentano, entro
il termine del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, apposita dichiarazione ai competenti uffici dell'Agenzia delle dogane, secondo le modalità e con gli effetti previsti dal regolamento recante disciplina dell'agevolazione fiscale a favore degli esercenti le attività di trasporto merci, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277. Tali effetti rilevano altresì ai fini delle disposizioni di cui al titolo I del decreto legislativo 15 dicembre 2997, n. 446.
14-quater. Sono fatti salvi gli effetti derivanti dalla disposizione di cui al comma 14 del presente articolo e dall'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58«.
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, Tabella C allegata, ridurre tutte le spese di parte corrente del 5 per cento per gli anni 2005, 2008, 2009.
5. 03. (ex 5. 025.) Leone, Gianfranco Conte.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
1. All'articolo 1 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:
8-bis. Al comma 33 dell'articolo 37, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo le parole: «I soggetti di cui all'articolo 22» e prima delle parole «del decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1972, n. 633» sono aggiunte le seguenti «comma 1, numeri 1, 2, 4, 5 e 6».
5. 04. (ex 5. 023.) Leone, Gianfranco Conte.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
1. Al comma 12 dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006 n. 248, le parole da: »i compensi in denaro«, fino alla fine del comma sono soppresse.
5. 05. (ex 5. 09.) Marinello, Angelino Alfano, Benedetti Valentini, Antonio Pepe, Campa, Lisi, Laurini, Fugatti, Ruvolo, D'Ippolito Vitale, Forlani, La Loggia, Compagnon, Barani.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
1. Il comma 12-bis dell'articolo 35 del decreto-legge 5 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è abrogato.
5. 06. (ex 5. 010.) Marinello, Angelino Alfano, Gianfranco Conte.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
(Trasmissione telematica dei corrispettivi).
1. Al comma 33 dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo le parole: «I soggetti di cui all'articolo 22» sono aggiunte le seguenti: »comma 1, numeri 1, 2, 4, 5 e 6».
5. 07. (ex 5. 014 e 5. 029.) Leone, Gianfranco Conte. Floresta, Fallica.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
1. All'atto della cessione dell'immobile, anche se assoggettata ad IVA, le parti
hanno l'obbligo di rendere apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà recante l'indicazione analitica delle modalità di pagamento del corrispettivo. Con le medesime modalità ciascuna delle parti ha l'obbligo di dichiarare:
a) se si è avvalsa di un mediatore e nell'ipotesi affermativa, ha l'obbligo di dichiarare l'esatta denominazione, ragione sociale ed il legale rappresentante e/o mediatore non legale rappresentante che ha operato per la stessa società;
b) il codice fiscale per la ditta individuale e la partita IVA per la società;
c) il numero di iscrizione al ruolo agenti affari in mediazione e la camera di commercio di riferimento all'iscrizione stessa per il titolare della ditta individuale, per la società e/o per il legale rappresentante e/o mediatore che ha operato per la stessa società;
d) se si è avvalso di altro soggetto o società diversa dal mediatore per gli adempimenti e la consulenza relativa alla conclusione dell'affare e nell'ipotesi affermativa, ha l'obbligo di dichiarare l'esatta denominazione, del soggetto e la sua ragione sociale;
e) il codice fiscale per la ditta individuale professionista e la partita IVA per la società;
f) l'ammontare della spesa sostenuta per tale attività, le analitiche modalità di pagamento della stessa.
2. In caso di assenza dell'iscrizione al ruolo di agenti d'affari in mediazione ai sensi della legge n. 39 del 1989, il notaio sarà obbligato a effettuare specifica segnalazione al competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate;
3. In caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei predetti dati si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 10.000 e, ai fini dell'imposta di registro, i beni trasferiti sono assoggettati ad accertamento di valore senza alcun vincolo al valore catastale.
5. 08 (ex 5. 07.) Alberto Giorgetti.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis. - 1. All'articolo 7, comma 4, lettera f), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo le parole »ovvero da stabili organizzazioni operanti in detti territori«, sono aggiunte, in fine, le seguenti: »nonché le prestazioni di intermediazione inerenti alle suddette prestazioni o operazioni«.
Conseguentemente, all'articolo 120, le parole «5 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «3,5 milioni di euro».
5. 09. (ex 5. 06.) Alberto Giorgetti.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis. (Disposizioni in materia di IVA). - 1. Nella Tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, al numero 30), dopo le parole: »oculistica ed altre», sono aggiunte le seguenti: «compresi i liquidi di manutenzione per lenti e per lenti a contatto».
Conseguentemente, dopo l'articolo 214 aggiungere il seguente:
Art. 214-bis. - 1. Per gli anni 2007, 2008, 2009 gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese sono ridotti rispettivamente del 6 per cento, dell'8 per cento, dell'8 per cento.
5. 010. (ex 5. 020.) Alberto Giorgetti, Alemanno.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
1. Al comma 2 dell'articolo 54 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «1 milione di lire», sono sostituite dalle seguenti: «2.000 euro».
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, Tabella C allegata, ridurre del 4 per cento tutte le voci di parte corrente per gli anni 2007, 2008 e 2009.
5. 012. (ex 5. 08.) Marinello, Angelino Alfano.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
1. All'articolo 102, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: »516,46 euro« sono sostituite dalle seguenti: «2.000 euro».
Conseguentemente all'articolo 216, comma 2, Tabella C allegata, ridurre del 4 per cento tutte le voci di parte corrente per gli anni 2007, 2008 e 2009.
5. 013. (ex 5. 011.) Marinello, Angelino Alfano.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
1. I commi 25 e 26 dell'articolo 7 del decreto-legge 3 ottobre 2006 n. 262 sono abrogati.
5. 014. (ex 5. 017.) Verro.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
1. Al comma 25 dell'articolo 7 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, la lettera a) è soppressa.
5. 015. (ex 5. 016.) Verro.
(Inammissibile)
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
1. Per i redditi prodotti da nuovi investimenti nelle aree ex obiettivo 1 delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise, a decorrere dal 1o gennaio 2007 e per il primo triennio di attività, tutte le imposte, subordinatamente all'autorizzazione delle competenti autorità europee, sono ridotte della metà.
2. La concessione della predetta agevolazione resta condizionata all'effettivo mantenimento, per tutto il triennio di cui al comma 1, delle attività derivanti dai nuovi investimenti. La cessazione dell'attività non causata da documentati stati di crisi determina una sanzione pari a cinque volte l'importo dello imposte non versate.
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, Tabella C allegata, ridurre proporzionalmente tutte le voci fino a concorrenza dell'importo di 1.300 milioni di euro annui.
5. 016. (ex 5. 015.) Alberto Giorgetti, Antonio Pepe, Angelino Alfano, Carlucci, Santelli, D'Ippolito Vitale, Marinello, Leone, Bono, Laurini, Consolo, Germanà, Neri, La Loggia, Patarino, Fasolino.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
1. A partire dal 1o gennaio 2007, l'aliquota prevista nell'allegato I annesso al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni, per il gasolio per autotrazione utilizzato dalle imprese esercenti trasporto pubblico locale è ridotta di euro 45 per mille litri di prodotto.
2. Per ottenere il rimborso di quanto spettante, anche mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n 241, i destinatari del beneficio presentano, entro il termine del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, apposita dichiarazione ai competenti uffici dell'Agenzia delle dogane, secondo le modalità e con gli effetti previsti dal regolamento recaste disciplina dell'agevolazione fiscale a favore degli esercenti le attività di trasporto merci, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n 277. Tali effetti rilevano altresì ai fini delle disposizioni di cui al titolo I del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
3. Sono fatti salvi gli effetti derivanti dalla disposizione di cui al comma 14 del presente articolo e dall'articolo 1 comma 10 del decreto legge 21 febbraio 2005, n 16 convertito con modificazioni nella legge 22 aprile 2005, n. 58.
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, Tabella C allegata, ridurre del 5 per cento tutte le voci di parte corrente per gli anni 2007, 2008 e 2009.
5. 017. (ex 5. 031.) Leone, Gianfranco Conte.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis. - (Norme di carattere antielusivo). 1. Al comma 3 dell'articolo 37-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:
«f-bis) pattuizioni intercorse tra società collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, aventi ad oggetto il pagamento di somme a titolo di clausola penale, multa, caparra confirmatoria o penitenziale".
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 1o gennaio 2007.
5. 018. (ex 5. 026.) Napoletano, Sgobio, Diliberto, Bellillo, Cesini, Cancrini, Crapolicchio, De Angelis, Galante, Licandro, Pagliarini, Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.