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Allegato A
Seduta n. 69 del 12/11/2006
...
(A.C. 1746-bis - Sezione 3)
ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO
Capo V
DISPOSIZIONI DI CARATTERE FISCALE CONCERNENTI GLI ENTI TERRITORIALI
Art. 7.
(Variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF).
1. All'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, concernente «Istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, a norma dell'articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191» sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto 31 maggio 2002 del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2»;
b) al comma 4:
1) le parole: «dei crediti di cui agli articoli 14 e 15» sono sostituite dalle seguenti: «del credito di cui all'articolo 165»;
2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «L'addizionale è dovuta alla provincia e al comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1o gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa, per le parti spettanti. Il versamento dell'addizionale medesima è effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'acconto è stabilito nella misura del 30 per cento dell'addizionale ottenuta applicando le aliquote di cui ai commi 2 e 3 al reddito imponibile dell'anno precedente determinato ai sensi del primo periodo del presente comma. Ai fini della determinazione dell'acconto, l'aliquota di cui al comma 3 è assunta nella misura deliberata per l'anno di riferimento qualora la pubblicazione della delibera sia effettuata non oltre il 20 gennaio del medesimo anno ovvero nella misura vigente nell'anno precedente in caso di pubblicazione successiva al predetto termine»;
c) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, l'acconto dell'addizionale dovuta è determinato dai sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di nove rate mensili, effettuate a partire dal mese di marzo. Il saldo dell'addizionale dovuta è determinato all'atto delle operazioni di conguaglio e il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di undici rate, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le stesse sono effettuate e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre. In caso di cessazione del rapporto di lavoro l'addizionale residua dovuta è prelevata in unica soluzione. L'importo da trattenere e quello trattenuto sono indicati nella certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui all'articolo 4, comma 6-ter, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322»;
d) il comma 6 è abrogato.
2. All'articolo 1, comma 51, primo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: «e 2007» sono soppresse.
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE
Capo V
DISPOSIZIONI DI CARATTERE FISCALE CONCERNENTI GLI ENTI TERRITORIALI
ART. 7.
(Variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF).
Sopprimerlo.
Conseguentemente, dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:
Art. 214-bis. - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a) le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
b) alla lettera b) le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
2. La disposizione si applica al periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2006.
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, tabella C, ridurre del 5 per cento tutte le voci di parte corrente per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
7. 1. (ex 7. 6.) Valducci, Lazzari.
Sopprimerlo.
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, apportare le seguenti variazioni:
voce Ministero dell'economia e delle finanze:
2007: - 219.720;
2008: - 226.720;
2009: - 226.720;
voce Ministero del lavoro e della previdenza sociale:
2007: - 57.150;
2008: - 100.197;
2009: - 100.197;
voce Ministero della giustizia:
2007: - 50.000;
2008: - 50.000;
2009: - 50.000;
voce Ministero degli affari esteri:
2007: - 109.116;
2008: - 106.977;
2009: - 106.977;
voce Ministero delle pubblica istruzione:
2007: - 3.256;
2008: - 6;
2009: - 6;
voce Ministero dell'interno:
2007: - 101.000;
2008: - 100.000;
2009: - 100.000;
voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:
2007: - 986;
2008: - 82;
2009: - 82;
voce Ministero della difesa:
2007: - 11;
2008: - 11;
2009: - 11;
voce Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali:
2007: - 45;
2008: - 45;
2009: - 45;
voce Ministero per i beni e le attività culturali:
2007: - 92.045;
2008: - 100.045;
2009: - 100.045;
voce Ministero della salute:
2007: - 100.000;
2008: - 100.000;
2009: - 100.000;
voce Ministero dell'università e della ricerca:
2007: - 20.000;
2008: - 40.000;
2009: - 80.000;
voce Ministero della solidarietà sociale:
2007: - 50.000;
2008: - 200.000;
2009: - 200.000.
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, tabella C, ridurre proporzionalmente tutte le voci di parte corrente in misura pari al 5 per cento.
7. 2. (vedi 7. 16.) Zorzato, Angelino Alfano, Armosino, Casero, Ceroni, Crosetto, Giudice, Leone, Marras, Ravetto, Verro.
Sopprimerlo.
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, tabella C, ridurre proporzionalmente tutte le voci di parte corrente fino a concorrenza dell'importo di 500 milioni di euro per l'anno 2007.
7. 3. (ex 7. 17.) Bertolini, Paoletti Tangheroni, Licastro Scardino, Crosetto, Cossiga, Carlucci.
Sopprimere il comma 1.
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, tabella C, ridurre proporzionalmente tutte le voci di parte corrente fino a concorrenza dell'importo di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.
7. 4. (ex 7. 21.) Garavaglia, Fugatti, Filippi.
Al comma 1, lettera a), capoverso comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: 0,8 punti percentuali con le seguenti: 0,4 punti percentuali.
7. 5. (ex 7. 19.) Gioacchino Alfano.
Al comma 1, lettera b), numero 2), primo periodo, sostituire le parole: 1o gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa con le seguenti: 31 dicembre dell'anno successivo alla delibera del consiglio comunale che la istituisce.
7. 6. (ex 7. 18.) Gioacchino Alfano.
Al comma 1, lettera b), numero 2), terzo periodo, dopo le parole: presente comma aggiungere le seguenti: ed è versato ai comuni entro la fine dell'esercizio.
7. 8. (ex 7. 8.) Osvaldo Napoli.
Al comma 1, sopprimere la lettera d).
7. 9. (ex 7. 20.) Gioacchino Alfano.
Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore dal 1o gennaio 2008.
Conseguentemente, dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:
Art. 214-bis. - 1. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese sono ridotti, rispettivamente, del 12,5 per cento, del 14,5 per cento e del 14,5 per cento. Per i medesimi anni sono altresì ridotti gli stanziamenti relativi ai contributi agli investimenti delle imprese nella misura del trenta per cento per ciascun anno.
7. 10. (ex 7. 13.) Garavaglia, Fugatti, Filippi.
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis. - (Soppressione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale). - 1. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera i) è aggiunta la seguente: «i-bis) le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale del soggetto passivo
limitatamente al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale e i suoi familiari dimorano abitualmente. La disposizione si applica anche per le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazioni principale dei soci assegnatari»;
b) all'articolo 8, i commi 2, 3 e 4 sono abrogati e, alla rubrica, le parole: «e detrazioni» sono soppresse.
Conseguentemente:
sopprimere l'articolo 184;
dopo l'articolo 214 aggiungere il seguente:
Art. 214-bis. - 1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a) le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b) le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica al periodo di imposta decorrente al 1o gennaio 2006.
all'articolo 216, comma 1, tabella A, apportare le seguenti variazioni:
voce: Ministero dell'economia e delle finanze:
2007: - 219.720;
2008: - 226.720;
2009: - 226.720.
voce: Ministero del lavoro e della previdenza sociale:
2007: - 57.150;
2008: - 100.197;
2009: - 100.197.
voce: Ministero della giustizia:
2007: - 50.000;
2008: - 50.000;
2009: - 50.000.
voce: Ministero degli affari esteri:
2007: - 109.116;
2008: - 106.977;
2009: - 106.977.
voce: Ministero della pubblica istruzione:
2007: - 3.256;
2008: - 6;
2009: - 6.
voce: Ministero dell'interno:
2007: - 101.000;
2008: - 100.000;
2009: - 100.000.
voce: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:
2007: - 986;
2008: - 82;
2009: - 82.
voce: Ministero della difesa:
2007: - 11;
2008: - 11;
2009: - 11.
voce: Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali:
2007: - 45;
2008: - 45;
2009: - 45.
voce: Ministero per i beni e le attività culturali:
2007: - 92.045;
2008: - 100.045;
2009: - 100.045.
voce: Ministero della salute:
2007: - 100.000;
2008: - 100.000;
2009: - 100.000.
voce: Ministero dell'università e della ricerca:
2007: - 20.000;
2008: - 40.000;
2009: - 80.000.
voce: Ministero della solidarietà sociale:
2007: - 50.000;
2008: - 200.000;
2009: - 200.000.
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, tabella C, ridurre proporzionalmente del 10 per cento tutte le voci di parte corrente previste per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
7. 01. (vedi 7. 05.) Zorzato, Angelino Alfano, Armosino, Casero, Ceroni, Crosetto, Giudice, Leone, Marras, Ravetto, Verro.