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Allegato A
Seduta n. 71 del 14/11/2006
...
(A.C. 1746-bis - Sezione 2)
ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO
Art. 9.
(Contributo comunale di ingresso e di soggiorno).
1. A decorrere dal 1o gennaio 2007 i comuni, con apposito regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono deliberare l'istituzione di un contributo di soggiorno, operante anche per periodi limitati dell'anno, destinato ad interventi di manutenzione urbana ed alla valorizzazione dei centri storici.
2. Il contributo è dovuto dai soggetti non residenti che prendono alloggio, in via temporanea, in strutture alberghiere, campeggi, villaggi turistici, alloggi agro-turistici ed in altri similari strutture ricettive situate nel territorio comunale.
3. Sono esenti dal contributo i soggetti che alloggiano nelle strutture destinate al
turismo giovanile ed in quelle espressamente previste dal regolamento comunale.
4. Il contributo è stabilito entro la misura massima di cinque euro per notte.
5. Il regolamento che istituisce il contributo determina:
a) le misure del contributo, stabilite in rapporto alla categoria delle singole strutture ricettive;
b) le eventuali riduzioni ed esenzioni, determinate in relazione alla categoria ed all'ubicazione della struttura ricettiva, alla durata del soggiorno, alle caratteristiche socio-economiche dei soggetti passivi avendo riguardo, tra l'altro, alla numerosità del nucleo familiare, all'età ed alle finalità del soggiorno;
c) l'eventuale periodo infrannuale di applicazione del contributo;
d) i termini e le modalità di presentazione della dichiarazione e del pagamento del tributo.
6. I gestori delle strutture ricettive di cui al comma 2 provvedono al versamento del contributo, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, e presentano al comune la relativa dichiarazione, nel rispetto dei termini e delle modalità stabilite dal regolamento comunale.
7. Gli avvisi di accertamento per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione e per l'omesso, ritardato o parziale versamento del contributo devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione od il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
8. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'importo dovuto; per l'omesso, ritardato o parziale versamento del contributo si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni. L'irrogazione delle sanzioni avviene secondo le disposizioni di cui agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE
ART. 9.
(Contributo comunale di ingresso e di soggiorno).
Sopprimerlo.
9. 1. (Testo modificato nel corso della seduta)(vedi 9. 1.) Gianfranco Conte.
(Approvato)
Sopprimerlo.
9. 2(Testo modificato nel corso della seduta)(ex 9. 31.) Valducci, Lazzari, Carlucci.
(Approvato)
Sopprimerlo.
9. 3. (Testo modificato nel corso della seduta)(ex 9. 22 e 9. 27.) Verro, Brancher.
(Approvato)
Sopprimerlo.
9. 4. (Testo modificato nel corso della seduta)(ex 9. 11.) Pizzolante.
(Approvato)
Sopprimerlo.
9. 5. (Testo modificato nel corso della seduta)(vedi 9. 99.) Zorzato, Angelino Alfano, Armosino, Casero, Ceroni, Crosetto, Giudice, Leone, Marras, Ravetto, Verro.
(Approvato)
Sopprimerlo.
9. 6. (Testo modificato nel corso della seduta)(vedi 9. 86.) Zorzato, Angelino Alfano, Armosino, Casero, Ceroni, Crosetto, Giudice, Leone, Marras, Ravetto, Verro.
(Approvato)
Sopprimerlo.
9. 7. (Testo modificato nel corso della seduta)(ex 9. 14.) Di Centa, Zanetta, Brancher, Uggè, Mondello.
(Approvato)
Sopprimerlo.
9. 8. (Testo modificato nel corso della seduta)(ex 9. 30.) Bernardo.
(Approvato)
Sopprimerlo.
*9. 9. (ex 9. 2., ex 9. 33. e 9. 50.) Leo, Alberto Giorgettti, Alemanno, Raisi, Saglia, Amoruso, Germontani, Meloni, Rampelli, Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rositani.
(Approvato)
Sopprimerlo.
*9. 10. (ex 9. 5., ex 9. 10., ex 9. 15., 9. 29. e 9. 87.) Lupi, Stradella, Verro, Di Cagno Abbrescia, Fasolino, Germanà, Mondello, Tortoli, Paroli, Nan, Di Centa, Uggè, Mondello, Zanetta, Misuraca, Marras, Marinello, Giudice, Bertolini, Paoletti Tangheroni, Licastro Scardino, Crosetto, Cossiga, Carlucci.
(Approvato)
Sopprimerlo.
*9. 12. (ex 9. 78. e 9. 80.) Dussin, Garavaglia, Fugatti, Filippi.
(Approvato)
Sopprimerlo.
*9. 13. (ex 9. 93.) D'Agrò, Barbieri, Peretti, Zinzi, Mereu, Formisano, Greco.
(Approvato)
All'emendamento 9. 600 della Commissione, comma 1, sostituire le parole: I comuni capoluogo fino a: due euro con le seguenti: A decorrere dall'anno 2007 i comuni capoluogo delle aree metropolitane individuate dall'articolo 22 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono prevedere in via sperimentale, nel rispetto delle competenze in materia di turismo delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, a carico dei soggetti non residenti che fruiscono dei servizi resi dalle imprese della filiera turistica, un contributo nella misura massima di cinque euro.
Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Sulla base degli esiti della sperimentazione di cui al comma 1, le relative disposizioni possono trovare applicazione anche ad altri comuni in relazione ad indici di alta valenza turistica e culturale da individuare in sede di Conferenza di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 8 agosto 1997, n. 281. Per tali comuni la misura massima del contributo è ridotta a due euro.
0. 9. 600. 7. Gianfranco Conte, Giudice, Leone.
All'emendamento 9. 600 della Commissione, comma 1, sopprimere le parole: e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Fermo restando che, ai sensi dell'articolo 72 dello Statuto speciale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, le tasse sul turismo sono stabilite dalle province autonome di Trento e di Bolzano, il presente comma non si applica nel territorio della regione Trentino-Alto Adige.
0. 9. 600. 3. Brugger, Zeller, Widmann, Bezzi, Nicco, Quartiani.
All'emendamento 9. 600 della Commissione, comma 1, sostituire le parole: due euro con le seguenti: un euro.
0. 9. 600. 1. Andrea Ricci, Falomi.
All'emendamento 9. 600 della Commissione, sopprimere il comma 2.
0. 9. 600. 2. Andrea Ricci, Falomi.
All'emendamento 9. 600 della Commissione, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai soggetti di età superiore a 65 anni se uomini e a 60 anni se donne.
0. 9. 600. 4. Misuraca, Marinello, Angelino Alfano, Giudice, Leone, Fallica.
All'emendamento 9. 600 della Commissione, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alle strutture agrituristiche.
0. 9. 600. 5. Marinello, Misuraca, Angelino Alfano, Giudice, Leone, Fallica.
All'emendamento 9. 600 della Commissione, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
3. Il gettito del contributo di permanenza, di cui ai commi 1 e 2, è destinato alle attività di potenziamento dei servizi, alla promozione e allo sviluppo delle attività turistico-alberghiere, alla manutenzione e valorizzazione dei beni culturali, monumentali e ambientali.
0. 9. 600. 6. Angelino Alfano, Marinello, Misuraca, Giudice, Leone, Fallica.
All'emendamento 9. 600 della Commissione, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
3. Relativamente ai comuni ricadenti nelle regioni a Statuto speciale le competenze attribuite alla Conferenza unificata di cui al comma 1 spettano alle regioni stesse.
0. 9. 600. 8. Giudice, Leone, Fallica.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 9. - 1. I comuni capoluogo delle aree metropolitane individuati dall'articolo 22 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché i comuni particolarmente esposti al fenomeno dell'escursionismo in virtù della loro vocazione culturale, attraverso il riconoscimento da parte della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che adotta, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le opportune linee guida di coordinamento a livello nazionale per assicurare l'adozione di misure coerenti con le specifiche esigenze territoriali, possono prevedere, nel rispetto delle competenze in materia di turismo delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, a carico dei soggetti non residenti che fruiscono dei servizi resi dalle imprese della filiera turistica, un contributo nella misura massima di due euro per ciascun giorno di permanenza nel territorio comunale, determinandone
la misura, le modalità di riscossione, le eventuali riduzioni ed esenzioni, le eventuali forme di convenzionamento con le imprese della filiera turistica, nonché l'eventuale periodo infrannuale di applicazione del contributo.
2. Relativamente alle città metropolitane di cui al comma 1, i comuni possono prescindere dalla deliberazione della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 ed il contributo di cui al comma 1 è elevato alla misura massima di cinque euro.
9. 600. La Commissione.
Al comma 1, dopo la parola: comuni, aggiungere le seguenti: capoluoghi di provincia.
9. 16. (ex 9. 47.) Gianfranco Conte.
Al comma 1, dopo la parola: comuni, aggiungere le seguenti: in deroga alle norme recate dall'articolo 3 del decreto legislativo 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, sui termini di entrata in vigore di nuovi tributi,
9. 18. (ex 9. 39.) Osvaldo Napoli.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Per il primo anno di applicazione del contributo, l'efficacia delle norme stabilite dal regolamento comunale istituivo è stabilita al primo giorno del secondo mese successivo alla data di emanazione del regolamento comunale medesimo.
9. 21. (ex 9. 40.) Osvaldo Napoli.
Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Il contributo è dovuto dai gestori di strutture alberghiere, campeggi, villaggi turistici, alloggi agrituristici ed altre similari strutture ricettive situate nel territorio comunale. Il contributo è commisurato alle presenze, nelle predette strutture, dei soggetti non residenti che vi prendono alloggio, in via temporanea.
9. 22. (ex 9. 41.) Osvaldo Napoli.
Al comma 2, dopo le parole: dai soggetti non residenti aggiungere le seguenti: in Italia.
9. 23. (ex 9. 81.) Garavaglia, Fugatti, Filippi.
Al comma 2, sostituire le parole da: che prendono alloggio fino a: ricettive con le seguenti: in Italia che prendono alloggio, in via temporanea, in strutture ricettive di categoria uguale o superiore alle 4 stelle.
Conseguentemente, sopprimere il comma 3.
9. 24. (ex 9. 82.) Garavaglia, Fugatti, Filippi.
Al comma 2, sopprimere la parola:, campeggi.
9. 25. (ex 9. 79.) Meloni, Rampelli, Alberto Giorgetti.
Al comma 2, sopprimere le parole:, alloggi agro-turistici.
*9. 26. (ex 9. 6. e 9. 26. e 9. 49.) Misuraca, Marras, Marinello, Giudice, Cicu.
Al comma 2, sopprimere le parole:, alloggi agro-turistici.
*9. 27. (ex 9. 3.) Leo.
Al comma 3, sostituire le parole da: i soggetti fino a: ed in quelle con le seguenti: le strutture destinate al turismo giovanile e quelle.
9. 28. (ex 9. 42.) Osvaldo Napoli.
Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: nonché il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia che soggiorna nel comune per motivi di servizio.
9. 30. (ex 9. 48.) Cicu, Cossiga, Ascierto, Bosi, Bricolo, Nardi, Marras, Fallica.
Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: nonché i soggetti di età superiore a 65 anni, se uomo, e a 60, se donna.
9. 31. (ex 9. 7.) Misuraca, Marras, Marinello, Giudice, Fallica.
Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: nonché i soggetti di età superiore a 65 anni.
9. 32. (ex 9. 8.) Misuraca, Marras, Marinello, Giudice, Fallica.
Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono altresì esenti dal contributo i cittadini che soggiornano nei comuni per motivi di lavoro o di salute.
9. 33. (ex 9. 69.) D'Agrò, Barbieri, Peretti, Zinzi, Formisano, Greco.
Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono altresì esenti dal contributo i soggetti che alloggiano in strutture ricettive dotate di stabilimento di cura in località termali.
9. 34. (ex 9. 68.) D'Agrò, Peretti, Zinzi.
Al comma 4 sostituire le parole: cinque euro con le parole: cinquanta centesimi di euro.
9. 35. (ex 9. 52.) Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Meloni, Perina, Rosinati.
Al comma 4, sostituire le parole: cinque euro con le seguenti: un euro e ottanta centesimi (1,80).
9. 36. (ex 9. 12.) Romagnoli.
Al comma 4, sostituire le parole: cinque euro con le seguenti: due euro.
*9. 37. (ex 9. 83.) Garavaglia, Fugatti, Filippi.
Al comma 4, sostituire le parole: cinque euro con le seguenti: due euro.
*9. 38. (ex 9. 51.) Pepe Antonio.
Al comma 5, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis) gli altri elementi di disciplina del contributo, in coerenza con le norme di cui all'articolo 11, commi da 4 a 14, della presente legge.
9. 39. (ex 9. 43.) Osvaldo Napoli.
Sostituire il comma 6 con il seguente:
6. I soggetti passivi d'imposta sono i gestori delle strutture ricettive di cui ai comma 2, che provvedono al versamento del contributo, con diritto di rivalsa sui soggetti non residenti che prendono alloggio, in via temporanea, in strutture alberghiere, campeggi, villaggi turistici, alloggi agrituristici e in altri similari strutture ricettive situate nel territorio comunale.
9. 40. (ex 9. 44.) Osvaldo Napoli.
Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
6-bis. In alternativa al contributo di soggiorno, a decorrere dal 1o gennaio 2007, i comuni delle isole minori possono deliberare, con apposito regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, l'istituzione di un contributo di sbarco, operante anche per periodi limitati dell'anno, destinato ad interventi di miglioramento dell'accoglienza e della promozione turistica, al potenziamento dei servizi igienico-sanitari
e del controllo della sicurezza territoriale nonché alla tutela ambientale.
6-ter. I soggetti passivi d'imposta sono le compagnie di navigazione concessionarie delle linee marittime che provvedono al versamento del contributo, con diritto di rivalsa sui soggetti non residenti che sbarcano sulle isole.
6-quater. Il contributo è stabilito entro la misura massima di cinque euro a passeggero.
6-quinquies. Le compagnie di navigazione provvedono al versamento del contributo e presentano al comune la relativa dichiarazione nei rispetto dei termini e delle modalità stabilite nel regolamento comunale.
9. 41. (ex 9. 45.) Osvaldo Napoli.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
9. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai periodi di soggiorno relativi alla documentata attività itinerante dello spettacolo.
Conseguentemente, all'articolo 216, Tabella A allegata, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 10.000;
2008: - 10.000;
2009: - 10.000.
9. 42. (ex 9. 32.) Carlucci, Garagnani, Palmieri.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
9. Fermo restando che, ai sensi dell'articolo 72 dello Statuto speciale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, le tasse sul turismo sono stabilite dalle province autonome di Trento e di Bolzano, il presente articolo non si applica nel territorio della regione Trentino-Alto Adige.
9. 43. (ex 9. 92.) Zeller, Brugger, Widmann, Bezzi, Nicco.
Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
9. Le controversie sull'istituzione e sull'applicazione del contributo di cui al presente articolo, sono attribuite alla giurisdizione degli organi del contenzioso tributario, di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, ed al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
9. 44. (ex 9. 46.) Osvaldo Napoli.
Dopo l'articolo 9, aggiungere i seguenti:
Art. 9-bis. - (Contributo sui flussi di traffico finalizzato agli investimenti - Road pricing). - 1. In attuazione degli articoli 117 e 119 della Costituzione, i comuni possono stabilire un contributo sui flussi di traffico (road pricing).
2. Il gettito del contributo è destinato alla realizzazione di investimenti comunali diretti al miglioramento del trasporto pubblico e alla riqualificazione ambientale.
3. Soggetti passivi del contributo, di cui al presente articolo, sono tutti i veicoli a motore che accedano all'interno di determinate aree comunali. Non possono essere assoggettati a contributo i veicoli di cui risultino proprietari persone residenti nel comune nel quale il contributo viene adottato.
4. Il contributo non può essere superiore a 5 euro giornalieri. La misura può essere differenziata per tipologia di veicoli.
5. Il comune può stabilire agevolazioni a favore di particolari categorie di veicoli.
6. Il contributo è deliberato con regolamento comunale che stabilisce, oltre a quanto previsto dai commi 3, 4 e 5 del presente articolo, le aree comunali all'interno delle quali l'accesso è subordinato al pagamento del contributo e le disposizioni per l'applicazione, l'accertamento e la riscossione dello stesso, nonché le sanzioni per il caso di inadempimento.
7. Ogni anno, con una delibera di accompagnamento dei bilanci preventivi e consuntivi si definiscono gli obiettivi di utilizzo delle risorse e si rendiconta sullo stato di utilizzo e sui risultati conseguiti.
Art. 9-ter. - (Oneri di urbanizzazione). - 1. I proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, possono essere totalmente destinati al finanziamento di spese correnti.
9. 01. (ex 9. 04.) Osvaldo Napoli.
Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis. - 1. A decorrere dal 1o gennaio 2007 i comuni, con apposito regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono deliberare l'istituzione di un contributo di soggiorno, operante anche per periodi limitati dell'anno, destinato ad interventi di manutenzione urbana e alla valorizzazione dei centri storici.
2. Il contributo è dovuto dai soggetti non residenti che prendono alloggio, in via temporanea, in strutture alberghiere, campeggi, villaggi turistici, alloggi agrituristici ed in altre similari strutture ricettive situate nel territorio comunale.
3. Sono esenti dal contributo i soggetti che alloggiano nelle strutture destinate al turismo giovanile ed in quelle espressamente previste dal regolamento comunale.
4. Il contributo è stabilito entro al misura massima di cinque euro per notte.
5. Il regolamento che istituisce il contributo determina:
a) le misure del contributo, stabilite in rapporto alla categoria delle singole strutture ricettive;
b) le eventuali riduzioni ed esenzioni, determinate in relazione alla categoria ed all'ubicazione della struttura ricettiva, alla durata del soggiorno, alle caratteristiche socio-economiche dei soggetti passivi avendo riguardo, tra l'altro, alla numerosità del nucleo familiare, all'età ed alle finalità del soggiorno;
c) l'eventuale periodo infrannuale di applicazione del contributo;
d) i termini e le modalità di presentazione della dichiarazione e del pagamento del tributo.
6. I gestori delle strutture ricettive di cui al comma 2 provvedono al versamento del contributo, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi e presentano al comune la relativa dichiarazione, nel rispetto dei termini e delle modalità stabilite dal regolamento comunale.
7. Gli avvisi di accertamento per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione e per l'omesso o parziale versamento del contributo devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
8. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'importo dovuto; per l'omesso, ritardato o parziale versamento del contributo si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. L'irrogazione delle sanzioni avviene secondo le disposizioni degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
9. 02. (ex 9. 02.) Alemanno, Alberto Giorgetti.
Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis. - 1. A decorrere dal 1o gennaio 2007, i comuni delle isole minori, in alternativa al contributo di soggiorno di cui all'articolo 9, con apposito regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono deliberare l'istituzione di un contributo di sbarco, operante anche per periodi limitati dell'anno, destinato ad interventi di miglioramento dell'accoglienza e promozione turistica, al potenziamento dei servizi igienico sanitari e del controllo della sicurezza territoriale nonché alla tutela ambientale.
2. Il contributo è dovuto dai soggetti non residenti che sbarcano sulle isole mediante le compagnie di navigazione concessionarie delle linee marittime ed altri vettori.
3. Il contributo è stabilito entro la misura massima di cinque euro a passeggero.
4. Il regolamento che istituisce il contributo determina:
a) la misura del contributo;
b) le eventuali riduzioni ed esenzioni, determinate in relazione alle incentivazioni a favore di operatori turistici e all'allungamento della stagione turistica, alle motivazioni relative allo sbarco ed alle caratteristiche socio-economiche dei soggetti passivi;
c) l'eventuale periodo infrannuale di applicazione del contributo;
d) i termini e le modalità di presentazione della dichiarazione e del pagamento del tributo.
5. Le compagnie di navigazione e gli altri vettori di cui al comma 2 provvedono al versamento del contributo, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, e presentano al comune la relativa dichiarazione, nel rispetto dei termini e delle modalità stabilite dal regolamento comunale.
6. Gli avvisi di accertamento per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione e per l'omesso, ritardato o parziale versamento del contributo devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
7. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'importo dovuto; per l'omesso, ritardato o parziale versamento del contributo si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. L'irrogazione delle sanzioni avviene secondo le disposizioni degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
9. 03. (ex 9. 03.) Gioacchino Alfano, Azzolini, Fallica.
Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis. - (Contributo isole minori). - 1. A decorrere dal 1o gennaio 2007 i comuni delle isole minori, in alternativa al contributo di soggiorno di cui all'articolo 9, con apposito regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono deliberare l'istituzione di un contributo di sbarco, operante anche per periodi limitati dell'anno, destinato ad interventi di miglioramento dell'accoglienza e promozione turistica, al potenziamento del servizi igienico sanitari e del controllo della sicurezza territoriale nonché alla tutela ambientale.
2. Il contributo non è dovuto dai soggetti residenti, dai lavoratori e dagli studenti pendolare che sbarcano sulle isole mediante le compagnie di navigazione concessionarie delle linee marittime.
3. Il contributo è stabilito entro la misura massima di cinque euro a passeggero.
4. Il regolamento che istituisce il contributo determina:
a) la misura del contributo;
b) le eventuali riduzioni ed esenzioni, determinate in relazione alle incentivazioni a favore di operatori turistici e all'allungamento della stagione turistica, alle motivazioni relative allo sbarco ed alle caratteristiche socio-economiche dei soggetti passivi;
c) l'eventuale periodo infrannuale di applicazione del contributo;
d) i termini e le modalità di presentazione della dichiarazione e del pagamento del tributo.
5. Le compagnie di navigazione e gli altri vettori di cui al comma 2 provvedono al versamento del contributo, con diritto
di rivalsa sui soggetti passivi, e presentano al comune la relativa dichiarazione, nelrispetto dei termini e delle modalità stabilite dal regolamento comunale.
9. 04. (ex 9. 011.) D'Elpidio, Fabris, Cioffi, Affronti, Satta, Rocco Pignataro.
Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis. - 1. All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il comma 11 è sostituito dal seguente:
«11. È istituita l'addizionale pari ad 1 euro per passeggero imbarcato ed è versata all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione in un apposito fondo unico istituito presso il Ministero dell'interno e ripartito sulla base del rispettivo traffico aeroportuale secondo i seguenti criteri:
a) Il 20 per cento del totale, a favore dei comuni del sedime aeroportuale o con lo stesso confinanti secondo la media delle seguenti percentuali: percentuale di superficie del territorio comunale ingloba nel recinto aeroportuale sul totale del sedime; percentuale della superficie totale del comune nel limito massimo di 100 chilometri quadrati;
b) Al fine di pervenire ad efficaci misure di tutela dell'incolumità delle persone e delle strutture, il 40 per cento del totale per il finanziamento di misure volte alla prevenzione e al contrasto della criminalità al potenziamento della sicurezza nelle strutture aeroportuali e nelle principale stazioni ferroviarie;
c) Il 20 per cento dei totale, a favore dei comuni nel cui territorio è ubicata l'aerostazione passeggeri, cargo o charter, al fine di sostenere gli oneri finanziari derivanti dall'adozione della misura a sostegno e della sicurezza urbana;
d) il 20 per cento del totale a favore dei comuni che insistono nel raggio di 3 chilometri dalla mezzeria della pista, a sostegno delle limitazioni di edificabiltà imposte dal sito aeroportuale. La somma in questo caso va ripartita in parti eguali tra tutti comuni su indicati per i soli aeroporti con un traffico civile di almeno di 10.000 passeggeri annui.»
9. 05. (ex 9. 010.) Dionisi, Peretti, Zinzi.
Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis. - 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di attuare misure di contenimento dell'inquinamento all'esterno di sistemi aeroportuali l'addizionale comunale sui diritti di imbarco dei passeggeri, di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è incrementata di 0,50 euro. Tale incremento è attribuito direttamente in favore dei comuni del sedime aeroportuale o con lo stesso confinanti ed è ripartito secondo la media delle seguenti percentuali: percentuale di superficie del territorio comunale inglobata nel recinto aeroportuale sul totale del sedime; percentuale della superficie totale del comune nel limite massimo di 100 chilometri quadrati. Con decreto del Ministero dell'Interno sono stabilite le modalità applicative del presente articolo. È abrogato il capo IV della legge 21 novembre 2000, n. 342, recante l'Imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili.
9. 06. (ex 9. 09.) Dionisi, Peretti, Zinzi.
Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis. - (Contributo comunale per il sostegno dei costi del randagismo).- 1. A decorrere dal 1o gennaio 2007 i comuni, con apposito regolamento, possono deliberare l'istituzione di un contributo per ogni cane iscritto all'anagrafe canina destinato ad interventi di sostegno per i forti costi del randagismo.
2. Da tale contributo sono esentati gli allevatori di cani che operano con partita IVA agricola e regolari autorizzazioni delle ASL.
3. Il contributo è stabilito entro la misura massima di 100 euro.
4. Il regolamento che istituisce il contributo determina:
a) le misure del contributo, stabilite in rapporto alla categoria;
b) le eventuali riduzioni ed esenzioni;
c) i termini e le modalità di presentazione della dichiarazione e del pagamento del tributo;
5. Gli avvisi di accertamento per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione e per l'omesso, ritardato o parziale versamento del contributo devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione od il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
6. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto.
7. Per il ritardato o parziale versamento del contributo, si applica la sanzione amministrativa dal 50 al 100 per cento dell'importo dovuto.
9. 07. (ex 9. 012.) Raisi, Minasso.