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Allegato A
Seduta n. 71 del 14/11/2006
TESTO AGGIORNATO AL 15 NOVEMBRE 2006
...
(A.C. 1746-bis - Sezione 4)
ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO
Art. 10.
(Disposizioni in materia di imposte provinciali e comunali).
1. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e l'Unione delle province d'Italia (UPI), le modalità ed i termini di
trasmissione, agli enti locali interessati che ne fanno richiesta, dei dati inerenti l'addizionale comunale e provinciale sull'imposta sull'energia elettrica di cui all'articolo 6 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, e successive modificazioni, desumibili dalla dichiarazione di consumo di cui all'articolo 55 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, presentata dai soggetti tenuti a detto adempimento, nonché le informazioni inerenti le procedure di liquidazione e di accertamento delle suddette addizionali.
2. Al comma 2 dell'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, la parola: «venti» è sostituita dalla seguente: «trenta».
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE
ART. 10.
(Disposizioni in materia di imposte provinciali e comunali).
All'emendamento 10. 600. della Commissione, comma 1-bis, sostituire le parole: le province alle quali può essere assegnata, nel limite di spesa di 5 milioni di euro con le seguenti: le modalità per assegnare a tutte le province, con priorità per quelle site nelle regioni Lombardia, Veneto e quelle confinanti con le province di Trento e Bolzano, nel limite di spesa di 20 milioni di euro.
Conseguentemente:
sopprimere le parole: con priorità per le province confinanti con le province autonome di Trento e di Bolzano.
sostituire la parte consequenziale con la seguente: all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 20.000;
2008: - 20.000;
2009: - 20.000.
0. 10. 600. 7. Garavaglia, Filippi, Fugatti
All'emendamento 10. 600. della Commissione, comma 1-bis, sostituire le parole: le province alle quali può essere assegnata, nel limite di spesa di 5 milioni di euro con le seguenti: le modalità per assegnare a tutte le province, nel limite di spesa di 20 milioni di euro.
Conseguentemente, sostituire la parte consequenziale con la seguente: all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 20.000;
2008: - 20.000;
2009: - 20.000.
0. 10. 600. 1. Gibelli, Garavaglia, Filippi, Fugatti, Maroni, Dozzo, Cota, Alessandri, Allasia, Bodega, Bricolo, Brigandì, Caparini, Dussin, Fava, Giancarlo Giorgetti, Goisis, Grimoldi, Lussana, Montani, Pini, Pottino, Stucchi, Bernardo, Sanza, Gianfranco Conte, Pizzolante, Fedele, Romagnoli, Fratta Pasini, Alberto Giorgetti.
All'emendamento 10. 600. della Commissione, comma 1-bis, sostituire le parole: le province alle quali può essere assegnata, nel limite di spesa di 5 milioni di euro con le seguenti: le modalità per assegnare a tutte le province, nel limite di spesa di 15 milioni di euro.
Conseguentemente,: sostituire la parte consequenziale con la seguente:
all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 15.000;
2008: - 15.000;
2009: - 15.000.
0. 10. 600. 6. Garavaglia, Filippi, Fugatti
All'emendamento 10. 600. della Commissione, comma 1-bis, sostituire le parole: 5 milioni di euro con le seguenti: 20 milioni di euro.
Conseguentemente:
dopo le parole: di Trento e di Bolzano aggiungere le seguenti:, nonché per le province venete e lombarde;
sostituire la parte consequenziale con la seguente: all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 20.000;
2008: - 20.000;
2009: - 20.000.
0. 10. 600. 5. Garavaglia, Filippi, Fugatti
All'emendamento 10. 600. della Commissione, sostituire le parole: 5 milioni di euro con le seguenti: 15 milioni di euro.
Conseguentemente, sostituire la parte consequenziale con la seguente: all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 15.000;
2008: - 15.000;
2009: - 15.000.
0. 10. 600. 4. Zanetta, Zacchera, Baldelli.
All'emendamento 10. 600. della Commissione, dopo le parole: di Trento e di Bolzano aggiungere le seguenti: e con la Confederazione Elvetica.
0. 10. 600. 3. Zanetta, Zacchera, Leone, Garavaglia, Della Vedova, Romele, Boato, Compagnon, Cossiga, Delfino.
(Approvato)
All'emendamento 10. 600. della Commissione, dopo le parole: di Trento e di Bolzano aggiungere le seguenti: nonché per quelle nelle quali oltre il 60 per cento dei comuni ricade nella zona climatica F di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412.
0. 10. 600. 2. (Testo modificato nel corso della seduta)Bressa, Fistarol, Quartiani, Boato, Sperandio.
(Approvato)
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le province alle quali può essere assegnata, nel limite di spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, la diretta riscossione dell'addizionale sul consumo di energia elettrica concernente i consumi relativi a forniture con potenza impegnata superiore a 200 Kw, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 27 gennaio 1989, n. 20, con priorità per le province confinanti con le province autonome di Trento e di Bolzano.
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 5.000;
2008: - 5.000;
2009: - 5.000.
10. 600. (Nuova formulazione nel testo corretto) La Commissione.
(Approvato)
Sopprimere il comma 2.
10. 1. (ex 10. 7.) Della Vedova, Fugatti, Verro, Uggè.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-bis. Gli enti locali possono presentare istanza motivata al Ministero dell'economia e delle finanze per ottenere un differimento della data di rientro dei debiti contratti in relazione ad eventi straordinari anche mediante rinegoziazione dei mutui in essere. Il Ministero si pronuncia sull'istanza entro i successivi trenta giorni. Dal differimento ovvero dalla rinegoziazione non devono derivare aggravi delle passività totali o, comunque, oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.
10. 601. La Commissione.
(Approvato)
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
3. I consorzi di bonifica di cui al regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni, sono obbligati alla revisione periodica dei perimetri consortili, dei ruoli e delle fasce di contribuzione. Si procede alla revisione secondo le modalità stabilite con legge regionale e, comunque, con periodicità non superiore al biennio. In ogni caso, il perimetro consortile non può comprendere territori completamente urbanizzati e possono essere inclusi nei ruoli di contribuzione unicamente i proprietari d'immobili situati nel medesimo perimetro.
4. La revisione, obbligatoria, di cui al comma precedente deve comunque essere eseguita prima di procedere all'applicazione del contributo consortile relativo all'anno 2007. Il contributo non è comunque dovuto se l'importo relativo alla singola quota di possesso è inferiore a 10 euro.
10. 2. (ex 10. 2.) Filippi, Garavaglia.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3. Per tutelare e salvaguardare la presenza nei centri storici e nelle aree di pregio degli esercizi commerciali che presentino caratteristiche di antichità ed eccellenza, nonché degli esercizi che prestino servizi commerciali primari, per tali intendendo oli esercizi di vendita di prodotti alimentari di prima necessità, i comuni possono prevedere con proprie deliberazioni l'assegnazione di contributi a copertura degli oneri di locazione dei locali commerciali, nonché l'abbattimento delle aliquote relative all'imposta comunale sugli immobili, di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
Conseguentemente, dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:
Art. 214-bis. - 1. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il comma 197 é sostituito dal seguente:
«197. Gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e delle Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, sono ridotti del 10 per cento per l'anno 2006, del 100 per cento per gli anni 2007 e 2008 e del 90 per cento per l'anno 2009 rispetto alle somme assegnate allo stesso titolo nell'anno 2004 alle singole amministrazioni».
10. 3. (ex 10. 11.) Fugatti, Filippi, Garavaglia.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3. L'imposta provinciale di trascrizione, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, è riversata, nella relativa misura, alla provincia dell'acquirente, o del locatario con facoltà di compera, ovvero dell'usufruttuario o dell'acquirente
con riserva della proprietà, ricorrendo il caso, e con riferimento alla sede legale per le persone giuridiche.
10. 8. (ex 10. 13.) D'Elpidio, Satta, Affronti, Fabris, Rocco Pignataro, Adenti, Cioffi, Capotosti, Giuditta, Morrone, Del Mese, Picano, Pisacane, Li Causi.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3. Per tutelare e salvaguardare la presenza nei centri storici e nelle aree di pregio degli esercizi commerciali che presentino caratteristiche di antichità ed eccellenza, nonché degli esercizi che prestino servizi commerciali primari, per tali intendendo gli esercizi di vendita di prodotti alimentari di prima necessità, i comuni possono prevedere con proprie deliberazioni l'assegnazione di contributi a copertura degli oneri di locazione dei locali commerciali, nonché l'abbattimento delle aliquote relative all'imposta comunale sugli immobili, di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
10. 5. (ex 10. 8.) Alberto Giorgetti, Alemanno.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3. Al comma 1, primo periodo, dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, la parola: «comune» è sostituita dalle seguenti: «consiglio comunale».
10. 7. (ex 10. 6.) Armani, Alberto Giorgetti, Compagnon, Rao, Filippi, Crosetto.
(Approvato)
Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis. (Disposizioni per la salvaguardia degli equilibri finanziari degli enti locali in materia di pubbliche affissioni) - 1. Dopo l'articolo 20 del decreto legislativo 15 novembre 2003, n. 507, è aggiunto il seguente:
«Art. 20-bis. Ai fini della salvaguardia degli enti locali, a decorrere dalla entrata in vigore della legge finanziaria 2007, gli oneri derivanti dalla rimozione dei manifesti affissi in violazione delle disposizioni vigenti sono a carico dei soggetti per conto dei quali gli stessi sono stati affissi».
10. 01. (ex 10. 06. e 10. 02.) Giudice, La Loggia, Fallica.