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Allegato B
Seduta n. 71 del 14/11/2006
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BENI E ATTIVITÀ CULTURALI
Interrogazione a risposta scritta:
PALOMBA. - Al Ministro per i beni e le attività culturali. - Per sapere - premesso che:
con deliberazione n. 17/9 del 26 aprile 2006 la Giunta regionale ha approvato il bando di gara per la cessione, riqualificazione e trasformazione di ambiti di particolare interesse paesaggistico del Parco geominerario della Sardegna;
le aree minerarie interessate dal presente bando sono ricomprese nei seguenti due lotti: 1) compendio di Masua-Monte Agruxau (Iglesias), superficie territoriale di circa 318 ettari, con la volumetria sviluppabile di metri cubi 120.000 a Masua e 40.000 a Monte Agruxau (complessivamente 160.000 metri cubi). Importo a base d'asta 32.520.000,00 euro; 2) compendio di Ingurtosu, Pitzinurri e Naracauli, superficie territoriale di circa 329 ettari, con la volumetria sviluppabile di 30.000 metri cubi a Ingurtosu e 70.000 metri cubi a Pitzinurri e Naracauli (complessivamente 100.000 metri cubi). Importo a base d'asta 11.000.000,00 euro;
il 13 gennaio 2006 l'assemblea ordinaria dei soci IGEA Spa, titolare delle aree, ha provveduto a delegare la Regione autonoma della Sardegna (proprio azionista unico) alle procedure di cui al bando;
all'articolo 2, comma 3, del bando è testualmente detto che: «nei suddetti compendi, definiti da un punto di vista territoriale nelle cartografie allegate e meglio specificate al successivo articolo 3, saranno possibili interventi finalizzati alla ricostruzione delle volumetrie esistenti e di ristrutturazione del patrimonio edilizio esistente per strutture alberghiere ricettive con annessi centri benessere, strutture sportive e per il golf, interventi di miglioramento ambientale e di forestazione, realizzazione di strutture di supporto alla fruizione turistica dei siti di archeologia industriale eventualmente insistenti su tali aree, nei limiti massimi sopra indicati». Al successivo articolo 4 del bando è confermato che «Il progetto aggiudicatario sarà assoggettato alla disciplina urbanistica vigente al momento dell'aggiudicazione con riferimento tanto alla legge regionale n. 45 del 1989 quanto alla disciplina del Piano Paesaggistico Regionale (P.P.R., recentemente adottato con deliberazione giunta regionale n. 22/3 del 24 maggio 2006), ai sensi della legge regionale n. 8 del 2004». In proposito, si rammenta che l'articolo 13 delle norme tecniche di attuazione del PPR dispone che negli ambiti di paesaggio costieri (articolo 20) «nelle aree inedificate all'entrata in vigore del piano è precluso qualunque intervento di trasformazione», fatta eccezione per quelli manutentivi, di consolidamento e restauro senza nuove volumetrie e con assoluta esclusione, ad esempio, di «campi da golf»;
oggetto della gara è la selezione dell'acquirente dei sopra citati complessi minerari, anche disgiuntamente, con l'obbligo a carico del soggetto acquirente di realizzare il progetto prescelto ed il relativo intervento di riqualificazione ambientale, paesaggistica, urbanistica ed edilizia dei siti minerari dismessi, in collegamento con un piano di sviluppo e valorizzazione economica, storico-culturale, artistica, naturalistica, ricettiva e turistica dei siti interessati;
all'articolo 7, comma 2, del bando è previsto che all'interno di specifico accordo di programma attuativo del progetto di riqualificazione prescelto saranno previsti «gli atti e le azioni da svolgersi direttamente o indirettamente dalla società istituzionalmente preposta in materia di messa in sicurezza e bonifica delle aree o in raccordo con la stessa», senza tuttavia esplicitarsi se trattisi del soggetto aggiudicatario ovvero della società in
mano pubblica IGEA Spa o di altro soggetto. Il successivo articolo 8, comma 5, del bando afferma, invece, che «gli interventi di messa in sicurezza, riqualificazione ambientale e bonifica delle aree interessate dalla gara saranno a carico dell'amministrazione regionale sarda, che si avvarrà, per la realizzazione degli interventi, dei soggetti istituzionalmente preposti, quali l'Igea, proprietaria delle aree»;
le aree interessate rappresentano uno dei più interessanti esempi di archeologia mineraria in un contesto naturale, paesaggistico e storico-culturale di primaria importanza;
il compendio di Masua-Monte Agruxau è tutelato con vincolo paesaggistico ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettere a) e g) del decreto legislativo n. 42 del 2004, è interamente classificato quale sito di importanza comunitaria (S.I.C.) «Costa di Nebida» (codice ITB040029) ai sensi della direttiva n. 92/43/CEE sulla salvaguardia degli habitat naturali e semi-naturali, resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 e successive modifiche ed integrazioni e formalmente individuati con decreto ministeriale 3 aprile 2000, n. 65, integrato con determinazioni Direttore Serv. cons. natura, habitat, eccetera Regione autonoma della Sardegna (R.A.S.) 6 dicembre 2002, n. 2689/V e 16 dicembre 2003, n. 2810/V. Nel piano paesaggistico regionale è classificato «fascia costiera», «area naturale e sub-naturale», «area di insediamento produttivo di interesse storico»;
il compendio di Ingurtosu-Pitzinurri-Naracauli è tutelato con vincolo paesaggistico ai sensi degli articoli 136 e seguenti del decreto legislativo n. 42 del 2004, individuata con decreto ministeriale 27 agosto 1980, rientra nell'istituenda riserva naturale regionale «Monte Arcuentu-Rio Piscinas» ai sensi della legge regionale n. 31 del 1989 - allegato «A», è interamente classificata quale sito di importanza comunitaria (S.I.C.) «Monte Arcuentu e Rio Piscinas» (codice ITB040031), mentre è contiguo all'altro S.I.C. «Da Piscinas a Riu Scivu» (codice ITB040071), ai sensi della direttiva n. 92/43/CEE sulla salvaguardia degli habitat naturali e semi-naturali, esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997 e successive modifiche ed integrazioni e formalmente individuati con decreto ministeriale 3 aprile 2000, n. 65, integrato con determinazioni Direttore Serv. cons. natura, habitat, eccetera R.A.S. 6 dicembre 2002, n. 2689/V e 16 dicembre 2003, n. 2810/V. Nel piano paesaggistico regionale è classificato «area naturale e subnaturale», «area di insediamento produttivo di interesse storico», «colture erbacee specializzate»;
ambedue i compendi minerari in argomento rientrano nel Parco geominerario storico ed ambientale della Sardegna, istituito ai sensi dell'articolo 114, comma 10, della legge n. 388 del 2000 con il decreto ministeriale 16 ottobre 2001 che, all'articolo 3, definisce incompatibili con i relativi obiettivi di tutela fra l'altro «qualsiasi mutamento dell'utilizzazione dei terreni e quant'altro possa incidere sulla morfologia del territorio e sugli equilibri paesaggistici, ambientali, ecologici, idraulici, idrogeotermici e geominerari...» (lettera a) e «l'esecuzione di nuove costruzioni e la trasformazione di quelle esistenti ad esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, di manutenzione straordinaria e di restauro e di risanamento conservativo...» (lettera c);
numerose associazioni ambientaliste e di tutela giuridica hanno espresso valutazioni fortemente critiche tanto sulla base di diversi aspetti di legittimità quanto su aspetti non meno rilevanti di opportunità, rilevando, tra l'altro che «Sembra, quindi, prevedersi un accollo per la pubblica amministrazione delle onerose operazioni di messa in sicurezza e risanamento ambientale che, per interesse pubblico e logica, dovrebbero essere a carico del soggetto aggiudicatario a fronte di un importo a base d'asta decisamente contenuto (32.520.000,00 euro per Masua-Monte Agruxau, circa 102.264 euro per ettaro; 11.000.000,00 per Ingurtosu-Naracauli Pitzinurri,
circa 33.434 euro per ettaro) per compendi ambientali e storico-culturali di così elevato rilievo ed a fronte degli ordinari obblighi giuridici in capo al titolare di beni immobili. Un impegno economico tuttora non quantificabile, ma potenzialmente così gravoso da far supporre senza particolari difficoltà rischi di ipotesi di danno erariale (per inciso, si rammenta che l'articolo 52, comma 1, delle norme tecniche di attuazione del P.P.R. prevede che nelle "aree caratterizzate da insediamenti storici", fra cui i "villaggi minerari e industriali a matrice storica", "per i Comuni non dotati di piano particolareggiato" (ed appare trattarsi proprio di tale caso) siano consentiti "fino all'adeguamento dei piani urbanistici comunali al P.P.R. unicamente gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo ai sensi dell'articolo 3 decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, nonché di ristrutturazione edilizia interna")»;
in data 14 maggio 2006 sui quotidiani regionali l'Unione sarda e la Nuova Sardegna è stato pubblicato il previsto avviso di gara destinato a svolgersi nelle due distinte fasi della pre-qualifica e della procedura di valutazione delle offerte presentate dai soggetti ammessi;
il termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione alla detta gara era fissato il 3 luglio 2006;
da notizie di stampa si è appreso che la prima fase si sarebbe conclusa con la valutazione positiva nei confronti di due gruppi economici italiani, facenti riferimento agli imprenditori Tronchetti Provera e Ligresti, e di un gruppo economico straniero;
è opportuno, prima che la gara vada avanti, conoscere l'opinione e gli intendimenti del ministero interrogato, anche ad evitare possibili responsabilità erariali fermandosi, eventualmente, l'iter prima della sua conclusione, qualora ne ricorrano gli estremi -:
quale sia l'opinione del Ministro, per il tramite del consorzio gestore del parco geominerario, sulla legittimità del bando e quali iniziative intenda adottare per scongiurare la alienazione irreversibile e della trasformazione della destinazione d'uso di beni di rilevante interesse pubblico in beni destinati ad attività turistico-alberghiera.
(4-01635)