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Allegato B
Seduta n. 73 del 16/11/2006
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PUBBLICA ISTRUZIONE
Interrogazioni a risposta scritta:
BENZONI. - Al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che:
le scuole superiori - in particolare gli Istituti professionali - della Provincia di Como (nel quadro di una situazione generalizzata), vantano grossi crediti (residui attivi) dell'ordine di alcune centinaia di migliaia di euro nei confronti dello Stato;
tali crediti si riferiscono soprattutto ai finanziamenti finalizzati al pagamento delle indennità alle commissioni degli esami di Stato (per tutti gli istituti) e per la realizzazione (negli istituti professionali) dei cosiddetti corsi surrogatori (6 ore
di lezione settimanali curricolari nelle classi quarte e quinte affidate, per l'intero anno scolastico, ad esperti esterni per offrire agli studenti una esperienza professionalizzante);
i relativi impegni di spesa sono stati assunti o in base a norme di legge cogenti (esami di Stato la cui disciplina è stata modificata dalla legge finanziaria 2002) o in base a comunicazioni dell'Ufficio Scolastico Regionale circa l'ammontare delle risorse assegnate alle scuole (corsi surrogatori);
i crediti derivano dal fatto che lo Stato non ha mai saldato interamente - a partire dall'anno 2001-2002 - il fabbisogno finanziario per le suddette attività, fabbisogno che pure è stato regolarmente segnalato dalle scuole le quali hanno conseguentemente dovuto anticipare, in questi anni, i pagamenti con disponibilità di cassa, per non instaurare controversie di lavoro ed incorrere nella condanna certa da parte del Giudice del Lavoro, a cui sarebbe senz'altro ricorso il personale interessato per ottenere il soddisfacimento delle proprie legittime pretese;
ora data l'entità delle somme a credito la situazione è diventata insostenibile e si rischia la paralisi di gestione, poiché rimaste senza cassa le scuole non sono più in grado di sostenere gli impegni contrattualmente assunti per la realizzazione del Piano dell'Offerta Formativa;
sono pervenuti alle scuole negli ultimi mesi acconti per il 68 per cento degli importi dovuti per lo svolgimento degli esami di Stato dell'anno scolastico 2005-2006, evidentemente a seguito dell'approvazione del decreto-legge n. 210 del 2006, convertito con legge 235/06, che garantisce anche il versamento a saldo dell'intero fabbisogno, ma rimangono aperti tutti i problemi derivanti dall'insufficiente finanziamento relativo agli anni precedenti;
a titolo esemplificativo dell'entità del problema si citano i residui attivi calcolati da alcuni istituti della Provincia di Como la situazione dell'Istituto Professionale Commerciale «Pessina», uno di quelli in situazione di maggiore difficoltà;
quanto si è determinato non dipende da responsabilità di questo Governo che ha invece impresso una svolta con l'approvazione del decreto-legge n. 210 -:
come si intenda provvedere per rispondere, con la gradualità imposta dalla mancata copertura determinatasi nei precedenti esercizi finanziari, alla richiesta che viene dalle scuole interessate di:
1) riconoscere formalmente i crediti vantati dagli istituti;
2) definire un piano di recupero degli stessi, entro un arco di tempo compatibile con le esigenze di funzionamento e di contabilità delle scuole.
(4-01675)
GRILLINI, PORETTI, BANDOLI, PETTINARI, POLETTI e TURCO. - Al Ministro della pubblica istruzione.- Per sapere - premesso che:
il progetto «ora alternativa», recentemente avviato dall'Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti - UAAR, ha cominciato a raccogliere testimonianze in merito all'applicazione della normativa sull'insegnamento della religione cattolica (IRC) e sulle attività alternative da parte di genitori, insegnanti e studenti, testimonianze pubblicate in internet alla pagina http://www.uaar.it/uaar/campagne/progetto-ora-alternativa/ora-alt-lettere.html;
da tali testimonianze emergono con chiarezza delle discriminazioni nei confronti di chi non si avvale dell'insegnamento dell'ora di religione cattolica: una messa organizzata dal dirigente scolastico in orario di lezione e la pretesa impossibilità di non svolgere alcuna attività per chi decide di non avvalersi dell'IRC;
risulta che in alcune scuole pubbliche la frequentazione dell'ora di religione venga considerata come credito formativo
per gli studenti che se ne avvalgono, producendo così un'oggettiva discriminazione fondata sulle convinzioni personali;
la laicità dello Stato è un supremo principio costituzionale;
lo svolgimento di atti di culto nei locali scolastici, in orario scolastico, non è consentito, come risulta da molte decisioni dei giudici amministrativi (TAR Emilia Romagna 250/1993, TAR Veneto 489/1995 e 2478/1999);
è un diritto degli studenti non svolgere alcuna attività, qualora decidano di non avvalersi dell'IRC (Corte cost., sentenze nn. 203/1989 e 13/1991);
il numero degli studenti che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica si aggira intorno a 650.000 -:
se intenda diramare una circolare allo scopo di ribadire, a tutti i livelli dell'ordinamento scolastico, l'illegittimità degli atti di culto del tipo summenzionato;
se intenda confermare il contenuto della direttiva del Ministro, n. 2666 del 3 ottobre 2002, che al punto 2 stabilisce che «ogni istituzione scolastica, nell'ambito della propria autonomia e su delibera dei competenti organi collegiali, rende disponibile un apposito ambiente da riservare, fuori dagli obblighi ed orari di servizio, a momenti di raccoglimento e di meditazione dei componenti della comunità scolastica che lo desiderino»; e in caso affermativo, come intenda garantire tale diritto all'universalità degli studenti;
se intenda nel contempo ribadire che l'assenza durante lo svolgimento dell'IRC, senza che si svolga una attività formativa alternativa, non influisce in alcun modo sul monte-ore scolastico obbligatorio;
se intenda, esporre la sua opinione sul decreto legislativo n. 59 del 2004, del quale alcune autorità scolastiche hanno dato un'interpretazione palesemente incostituzionale, sancendo de facto l'impossibilità di non svolgere alcuna attivìtà formativa;
se non ritenga che la pratica di attribuire un credito formativo agli studenti che frequentino l'ora di religione, con la possibilità di influenzare per questo il credito scolastico e quindi la valutazione finale degli studenti, non produca un intervento discriminatorio sulla base delle convinzioni personali e quindi contrario all'articolo 3 della Costituzione italiana;
se intenda riaffermare con forza, di fronte a tutto il mondo scolastico, che l'uguaglianza di tutti i cittadini senza distinzione di religione, sancita dall'articolo 3 della Costituzione, deve essere applicata in tutte le scuole della Repubblica di ogni ordine e grado.
(4-01678)