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Allegato B
Seduta n. 77 del 27/11/2006
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LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE
Interrogazione a risposta orale:
BELLILLO. - Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. - Per sapere - premesso che:
la normativa vigente prevede il congedo retribuito biennale, secondo una modalità frazionata, per lavoratori e lavoratrici che debbono assistere figli o familiari affetti da disabilità;
sono pervenute molte denunce di lavoratori i quali lamentano che, in deroga a tale normativa, in numerose situazioni subiscono una decurtazione sia dei giorni di ferie maturati sia sulla tredicesima mensilità vengono decurtati, con grave danno economico per le famiglie che vivono quotidianamente il dramma dell'assistenza e del lavoro di cura alla disabilità;
in risposta all'interrogazione a risposta scritta 4-01259, il Ministro riconosce testualmente che «tali permessi assicurano l'esplicarsi di una particolare assistenza da parte del genitore o famigliare del disabile che comunque deve essere erogata in favore della persona disabile grave»;
il Ministro cita anche il parere del Consiglio di Stato (parere del 9 novembre 2005) secondo cui i permessi e i riposi «non sono assoggettabili alla decurtazione di ferie e tredicesima mensilità se non quando cumulati - come peraltro previsto
dalle norme stesse - al congedo parentale ordinario ed al congedo per malattia del figlio»;
il Ministro sostiene di «dover ulteriormente approfondire la questione riguardante appunto la decurtazione o meno della tredicesima e delle ferie perché, se da un lato il parere del Consiglio di Stato fa riferimento alla diversa natura dei permessi e dei congedi parentali, comportando i secondi una cesura completa dell'attività lavorativa ed i primi no, dall'altro forte appare nel parere il riferimento della natura sociale, assistenziale, speciale di tali strumenti di conciliazione tra attività professionale e lavoro di cura, tanto che lo stesso Consiglio di Stato fa menzione della sentenza n. 233 della Corte cost. su richiamata, a ulteriore supporto della natura specifica di tali strumenti»;
il Ministro, infine, sostiene la necessità di un intervento di carattere normativo per la chiarificazione della questione -:
se intende avviare una iniziativa legislativa per la soluzione della questione relativa ai congedi biennali straordinari, ben sapendo che i tempi dell'iter legislativo non coincidono con i tempi di vita di persone che più di altre debbono tenere conto della quotidianità e dei problemi posti dalla cura di persone disabili;
se non ritenga opportuno far diffondere dal suo Ministero una nota esplicativa agli addetti ai lavori, per la corretta applicazione della norma sia a livello di pubblico impiego sia a livello di imprese private.
(3-00412)
Interrogazioni a risposta scritta:
BODEGA e COTA. - Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. - Per sapere - premesso che:
il Sin.Pa. è un'organizzazione sindacale di carattere nazionale, regolarmente costituita e strutturata in nove Regioni ed in più di trenta Province, iscrivente oltre 350.000 lavoratori dipendenti, il cui numero risulta essere in continuo aumento;
la significativa partecipazione di iscritti rappresenta in particolare i territori e i settori produttivi del Nord d'Italia, ossia delle Regioni e Province che costituiscono la parte dello Stato maggiormente industrializzata;
l'organizzazione degli iscritti e della struttura è diffusa sul piano nazionale mediante una strategia sindacale e contrattuale omogenea, che garantisce adeguata rappresentatività degli interessi generali di tutti i lavoratori dipendenti, senza dimenticare le specifiche problematiche dei territori del Nord cui il Sin.Pa. risulta particolarmente legato;
nei quindici anni di attività, il sindacato ha compiutamente svolto innumerevoli vertenze individuali e collettive, aziendali e territoriali, introducendo nel dibattito e nell'iniziativa sindacale elementi innovativi, come l'istituzione degli asili nido all'interno delle aziende e dei luoghi di lavoro, il riconoscimento dei diritti delle donne lavoratrici e la tutela nella contrattazione salariale del reddito familiare;
nel 2004, in occasione della pubblicazione dell'avviso di rinnovo del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro per il periodo 2005-2010, il Sin.Pa. ha provveduto a designare i propri rappresentanti all'interno della suddetta compagine per i settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato, dei servizi e del trasporto, allegando a sostegno della candidatura la necessaria documentazione attestante rappresentatività ed organizzazione dell'attività sul territorio;
successivamente, ulteriori elementi di valutazione per l'accoglimento della domanda sono stati forniti su richiesta del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in particolare con riguardo all'indicazione degli iscritti e della loro ripartizione territoriale e alla segnalazione delle sedi regionali e provinciali in cui si articola la struttura dell'organizzazione;
lo stesso Ministero del lavoro ha provveduto a formalizzare al Presidente del Consiglio dei ministri la proposta di assegnazione di un candidato del Sin.Pa. all'interno del C.N.E.L., in rappresentanza del settore dell'industria, in ragione della maggiore consistenza associativa, ancor più significativa in considerazione della concentrazione di adesioni nelle Regioni a più elevata densità industriale;
nonostante ciò, nel 2005 il Sin.Pa. ha ricevuto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri comunicazione non motivata di esclusione dall'elenco dei rappresentanti nel C.N.E.L. delle categorie produttive di beni e servizi nei settori pubblico e privato;
avverso tale esclusione il sindacato proponeva alla Presidenza del Consiglio un chiarimento poi avvenuto durante un'audizione alla quale hanno partecipato tutte le organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti interessate, nessuna di esse obiettando alcunché della lunga esposizione degli elementi di valutazione indicati dal Sin.Pa. per la sua partecipazione al Consiglio economico;
nella Gazzetta Ufficiale del 20 settembre 2005 n. 219, è stato dunque pubblicato il decreto del Presidente della Repubblica con il quale, valorizzando il principio del pluralismo nella rappresentatività, si è reputata opportuna la partecipazione del Sin.Pa. in seno al C.N.E.L., in ragione del fatto che l'organizzazione ha registrato un consistente incremento negli ultimi anni, in particolare nel settore industria, tant'è che lo stesso è arrivato anche a far parte del Comitato economico e sociale europeo per il mandato 2002-2006;
al Sin.Pa. veniva dunque riconosciuto un componente nel C.N.E.L. per il comparto industria, a fronte peraltro di ben sedici rappresentanti della CGIL;
tuttavia, la stessa CGIL ricorreva al TAR del Lazio chiedendo l'annullamento dei provvedimenti riguardanti la nomina del rappresentante del Sin.Pa. all'interno del C.N.E.L., previa sospensione di tutti i relativi effetti;
il Tar del Lazio, con sentenza del 2 agosto 2006, accoglieva la domanda della CGIL per la parte relativa alla suddetta esclusione del Sin.Pa;
si ricorda che il Sin.Pa. è fortemente presente e radicato nelle zone del territorio nazionale a forte industrializzazione e pur prevedendo la normativa istitutiva del C.N.E.L. che le organizzazioni sindacali ivi rappresentate abbiano dimensione nazionale, occorre considerare che con ciò si intende sia la diffusione sul territorio nazionale che l'omogeneità di rappresentanza e di indirizzo nei diversi livelli locali in cui il territorio si articola -:
se il Governo abbia prodotto dinanzi al Tar la copiosa documentazione fornita dall'organizzazione sindacale denominata Sin.Pa. a fondamento delle proprie ragioni;
se intenda impugnare la citata sentenza dinanzi al Consiglio di Stato, di modo che sia salvaguardata la legittima aspettativa di rappresentanza all'interno del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro delle categorie produttive di cui il Sin.Pa. stesso è espressione, con particolare riguardo al settore dell'industria.
(4-01708)
COTA. - Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, al Ministro dei trasporti. - Per sapere - premesso che:
con sentenza 4 luglio 1999, n. 327, la Corte Costituzionale ha riconosciuto ai lavoratori portuali, posti in pensionamento anticipato, il diritto a percepire, in caso di ritardo ingiustificato nel pagamento del trattamento di fine rapporto lavorativo, la liquidazione degli interessi e la rivalutazione monetaria;
la norma su cui si è pronunciata la Corte Costituzionale, prevede il pensionamento anticipato dei lavoratori portuali impiegati nelle categorie eccedenti rispetto ai progetti di riorganizzazione, mediante l'attribuzione di un aumento figurativo dell'anzianità contributiva e della corresponsione del trattamento di fine rapporto;
la Corte ha dichiarato incostituzionale l'articolo 1, del decreto legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito con modifiche nella legge 23 dicembre 1996, n. 647 nella parte in cui, stabilendo che le competenze spettanti ai lavoratori e ai dipendenti delle Compagnie e gruppi portuali non sono soggette a rivalutazioni o ad altri oneri finanziari, esclude in caso di ritardo ingiustificato, la liquidazione di qualsiasi somma a titolo di rivalutazione ed interessi;
la disposizione contenuta nel suddetto decreto-legge, avendo efficacia retroattiva, ha interessato tutti i dipendenti delle compagnie portuali collocati anticipatamente in pensione, senza alcuna distinzione o limitazione, e non solo il contingente di lavoratori portuali collocati anticipatamente in pensione dopo l'entrata in vigore del decreto legge 22 gennaio 1990, n. 6, richiamato dallo stesso decreto-legge n. 535/1996;
il comitato ex portuali C.U.L.M.V. di Genova, collocati in pensione anticipata in epoca precedente a quella indicata nel citato decreto-legge e precisamente nell'anno 1987, si sono visti sottrarre il diritto alla liquidazione degli interessi per ritardato pagamento del trattamento di fine rapporto lavorativo;
nonostante il comitato ex lavoratori portuali C.U.L.M.V. abbia ottenuto una sentenza favorevole, passata in giudicato, dal Tribunale di Chiavari, per la liquidazione dei suddetti interessi, e nonostante i numerosi solleciti rivolti alle più alte cariche dello stato, ad oggi, a distanza di 18 anni dalla pronuncia di illegittimità costituzionale di parte dell'articolo 1, del decreto-legge n. 535/1996, la situazione è ancora irrisolta -:
se i Ministri in indirizzo, siano a conoscenza dei motivi per cui ancora oggi, a distanza di 18 anni dalla pronuncia della Corte Costituzionale, non si è proceduto alla liquidazione degli interessi per il ritardato pagamento del trattamento di fine rapporto lavorativo, nei confronti degli ex lavoratori portuali C.U.L.M.V. di Genova;
quali iniziative i Ministri intendano adottare presso gli organi competenti per risolvere nel più breve tempo possibile e con esito positivo nei confronti degli ex lavoratori portuali di Genova la vicenda legata alla corresponsione degli interessi sulle somme tardivamente recepite quale trattamento di fine servizio.
(4-01743)