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Allegato B
Seduta n. 79 del 29/11/2006
ATTI DI INDIRIZZO
Mozione:
La Camera,
premesso che:
secondo la recente relazione della società di revisione Deloitte & Touche, la crisi della compagnia di bandiera, già reduce da un primo semestre con una perdita netta di 221,5 milioni di euro, si è aggravata ulteriormente, con un indebitamento finanziario netto del gruppo aumentato di 91 milioni di euro a settembre 2006 (+10 per cento), fino a 1.023 milioni al 30 settembre 2006;
in questi anni si sono succeduti, con scarsi risultati, diversi piani industriali volti al rilancio dell'Alitalia ed in queste ultime settimane si sono ventilate alcuni soluzioni legate all'ingresso di partner stranieri, in grado, in una prospettiva strategica, di realizzare significative sinergie strutturali;
una politica nazionale del trasporto aereo non può prescindere dal potenziamento di Fiumicino e Malpensa, quali aeroporti di interesse nazionale, favorendone il loro ruolo complementare di aeroporti internazionali, l'ottimizzazione del traffico, sia nella logica dell'hub sia in quella di collegamenti diretti point to point, ed il loro ruolo nel creare relazioni di rete, anche con gli aeroporti gravitanti nella loro area geografica,
impegna il Governo
ad avviare ogni utile iniziativa volta al rilancio della compagnia di bandiera, prevedendo nel contempo una valorizzazione e un rafforzamento delle relazioni di rete fra gli hub di Fiumicino e Malpensa, favorendone le potenzialità in risposta alla domanda del mercato, attraverso un adeguato piano di investimenti infrastrutturali.
(1-00066)
«Volontè, Tassone, Oppi, Dionisi, Formisano, Ciocchetti».
Risoluzioni in Commissione:
La II Commissione,
premesso che:
da anni ormai gli operatori commerciali del settore della vendita e del noleggio di supporti audiovisivi, nonché le loro organizzazioni di categoria denunciano l'iniquità di una norma che consente l'avvio di procedimenti penali ed amministrativi a carico di rivenditori che pur in possesso di supporti originali ed adeguatamente fatturati risultano privi del relativo contrassegno SIAE;
questa norma ha messo letteralmente in ginocchio gran parte degli operatori di questa categoria, rappresentata da circa 10 mila attività commerciali, creando una vera e propria emergenza sociale;
tali operatori al fine di favorire l'acquisto di questi supporti audiovisivi, secondo una prassi uniforme, provvedono alla loro apertura per consentirne la valutazione da parte dei clienti, inserendo le copertine in contenitori di plastica con tasche multiple;
tale pratica è in uso anche al fine della tutela della sicurezza dell'esercizio commerciale per evitare furti, e per ragioni di capacità espositiva;
tutti i supporti provenienti dall'estero, che ricoprono circa il 50 per cento del mercato nazionale, portano allocato il bollino SIAE sul cellophane che ricopre il supporto medesimo. Tale contrassegno è applicato con una colla speciale che ne impedisce il distacco, quindi nel momento in cui il rivenditore provvede all'apertura del supporto, per i motivi sopra indicati, il bollino non è più riutilizzabile;
nei magazzini di queste attività commerciali risultano, peraltro, giacenti ingenti quantità di materiale audiovideo
antecedenti all'entrata in vigore della disciplina concernente l'applicazione del bollino SIAE;
la disciplina che regolamenta il diritto d'autore, ed in particolare l'obbligo di apposizione del bollino SIAE è contenuta nella legge n. 633 del 1941 come modificata dalla legge 18 agosto 2000, n. 248 e dal successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 luglio 2001, n. 338. In particolare il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri citato, all'articolo 3, comma 1, prevede che tale contrassegno «è applicato, di norma, sulla confezione del prodotto, in modo tale da risultare visibile e reca caratteristiche tali da non essere rimosso senza danneggiamento o trasferito su altro supporto»;
l'articolo 3, comma 4 dello stesso decreto del Presidente del Consiglio recita, inoltre: «Nei casi in cui le modalità di cui al comma 1 non risultino compatibili con le esigenze di commercializzazione di taluni prodotti, la SIAE autorizza l'apposizione del contrassegno sull'involucro esterno della confezione»;
nel corso della precedente legislatura, il sottoscritto aveva già presentato una identica risoluzione sulla quale il Governo aveva espresso il proprio parere contrario affermando che costose ragioni produttive impedivano di prevedere normativamente l'applicazione del bollino SIAE direttamente sul supporto audiovideo, anziché sul cellophane che l'avvolge, per i prodotti provenienti dall'estero;
a parere dei firmatari del presente atto, tale affermazione era contraddetta in se stessa, poiché l'acquisto dei bollini/contrassegni SIAE avviene ad opera degli importatori o dei produttori prima della commercializzazione dei prodotti e da essi stessi vengono materialmente applicati, secondo quanto consente la legge. Perciò i bollini acquistati preventivamente possono essere applicati direttamente sui supporti audiovideo prima di essere importati nel nostro paese, anziché venire applicati sul cellophane una volta che i prodotti sono stati importati. Semmai sarebbe la SIAE a dover riorganizzarsi, in conformità alla lettera della legge, in modo da soddisfare per tempo le richieste di produttori e importatori;
riteneva inoltre il Governo che ogni modifica in subiecta materia dovesse essere rimessa ad un tavolo tecnico tra la SIAE e gli operatori del settore al fine di valutare il giusto contemperamento degli interessi coinvolti e di individuare soluzioni, anche procedurali, destinate alla tutela delle diverse posizioni. Niente di ciò è stato fatto. In verità la legge prevedeva che anche l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio prima citato, fosse fatta sentendo preventivamente SIAE e operatori del settore; ma il coinvolgimento degli operatori del settore non è mai avvenuto, tanto che il Regolamento emanato è assolutamente pernicioso proprio per questi che sono stati coinvolti nella sua adozione;
nel frattempo sono sempre più numerosi i Tribunali che assolvono i rivenditori dai reati contestati, ritenendo, correttamente, che la presenza del bollino sui prodotti audiovideo rappresenta una prova dell'assolvimento alla fonte degli obblighi economici SIAE a quello connessi, ma giammai il bollino può considerarsi in sé un bene giuridico di rilevanza penale autonoma, perché in questo caso la norma sarebbe incostituzionale;
d'altra parte, avendo i rivenditori assolto alla fonte l'onere di pagare il bollino, non avrebbero alcun interesse a rimuoverlo o eliminarlo da prodotti originali, derivando da ciò solo svantaggi;
il contrassegno o bollino non esiste in altri paesi europei, come Francia, Germani e Gran Bretagna. Ciò a riprova del fatto che non esiste un obbligo per l'Italia a mantenerlo, derivante da norme europee, come pure il Governo aveva sostenuto, e che il bollino non può essere considerato mezzo efficace di contrasto alla diffusione di prodotti piratati; anzi l'orientamento prevalente in Italia richiede l'eliminazione del bollino, si vedano le
dichiarazioni in tal senso, per esempio, degli editori audiovisivi su Il Sole 24 ore del 22 marzo 2006;
tutto quanto sopra esposto è stato esaustivamente e ripetutamente rappresentato dalle associazioni di categoria al Governo, ai Ministri competenti e a tutti i soggetti tecnici e politici interessati da questa vicenda, si veda da ultimo la comunicazione della Confesercenti del 21 giugno 2006; nonché si veda la proposta di modifica della norma in oggetto avanzata dall'Ufficio legislativo del Ministero delle Comunicazioni con lettera del 31 marzo 2004 (prot. Gm/137940/136038/v) diretta alla Presidenza del Consiglio e al Ministero per i beni e le attività culturali,
impegna il Governo:
ad assumere iniziative normative volte a dare certezza agli operatori commerciali, prevedendo l'applicazione del bollino SIAE direttamente sul supporto audiovideo, ovvero introducendo una modifica del comma 4, dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 luglio 2001, n. 338, in quanto tale formulazione, introdotta dal legislatore come deroga, si è andata consolidando come prassi per tutti i supporti provenienti dall'estero;
ad adottare iniziative normative, volte ad introdurre distinzioni, sul piano sanzionatorio, sotto il profilo penale ed amministrativo, per quegli operatori che in possesso di supporti privi di contrassegno SIAE ne possano comunque dimostrare l'autenticità, ai sensi della normativa sul diritto d'autore, ed il loro regolare acquisto;
ad assumere, in alternativa, iniziative normative volte ad eliminare del tutto l'obbligo di apporre il bollino SIAE sui supporti audiovideo, dal momento che l'onere economico derivante dell'acquisto del bollino è assolto prima e indipendentemente dalla commercializzazione;
a prevedere una soluzione amministrativa, e il relativo dissequestro dei supporti audiovideo, per gli operatori economici già incorsi in tali inadempienze, a causa di un complesso normativo di difficile applicazione.
(7-00080)
«Grillini, Leoni, Samperi, Intrieri, Maran, Giachetti, Suppa».
La IV Commissione,
premesso che:
ai sensi dell'articolo 51.4. del Primo protocollo aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali adottato a Ginevra l'8 giugno 1977, ratificato con legge 11 dicembre 1985, n. 762, sono vietati gli attacchi indiscriminati;
il medesimo articolo 51.4. alla lettera b), considera attacchi indiscriminati quelli realizzati con metodi o mezzi di combattimento che non possono essere diretti contro un obiettivo militare determinato;
l'articolo 57. 2. lettera a), ii), attribuisce a coloro che preparano o decidono un attacco la responsabilità di prendere tutte le precauzioni praticamente possibili nella scelta dei mezzi e metodi di attacco, allo scopo di evitare o, almeno di ridurre al minimo il numero di morti e di feriti tra la popolazione civile, nonché i danni ai beni di carattere civile che potrebbero essere incidentalmente causati;
le munizioni cluster, per le loro caratteristiche intrinseche (diffusione di centinaia di submunizioni su un'ampia superficie, instabilità delle submunizioni inesplose) rendono difficile se non impossibile rispettare le norme di diritto internazionale umanitario sopra richiamate previste a protezione delle popolazioni civili;
la legge 29 ottobre 1997, n. 374, e successive modificazioni, recante norme per la messa al bando delle mine antipersona reca una definizione di mina anti
persona che, ponendo l'accento sugli effetti dell'ordigno, appare riferibile anche alle cluster bombs;
le stesse caratteristiche delle mine antipersona si riscontrano infatti anche nelle submunizioni inesplose, in quanto spesso esplodono a causa della prossimità, presenza o contatto di una persona, «non scadono» e molte di esse non sono dotate di meccanismi di autodistruzione e disattivazione;
la forma e il colore delle citate submunizioni rappresentano un motivo di attrazione soprattutto per i bambini, tanto che, come dimostrano i dati forniti da organizzazioni umanitarie internazionali delle circa 11.000 persone rimaste uccise, ferite o mutilite a causa delle bombe a grappolo circa il 98 per cento è rappresentato da civili e un quarto di questi è costituito da bambini;
l'Italia, pur avendo aderito alla convenzione sulla proibizione o la limitazione dell'uso di alcune armi convenzionali che possono essere considerate dannose o aventi effetti indiscriminati, fatta a Ginevra il 10 ottobre 1980 (CCW), non ha provveduto ancora alla ratifica del protocollo V annesso, entrato in vigore il 12 novembre 2006, sugli ordigni inesplosi che obbliga gli Stati Parte alla bonifica di tutti gli ordigni inesplosi utilizzati durante i conflitti;
il Parlamento europeo, con risoluzione del 16 novembre 2006, ha chiesto al Consiglio e alla Commissione di adoperarsi al massimo affinché tutti gli Stati membri dell'Unione Europea firmino e ratifichino il citato protocollo e ha invitato l'Unione Europea e i suoi Stati membri, nell'attesa di una convenzione specifica in materia, a chiedere la creazione di un protocollo VI che vieti senza ambiguità la produzione, lo stoccaggio, il trasferimento e l'uso delle munizioni a grappolo, secondo lo spirito e l'obiettivo della Convenzione CCW, che prevede l'elaborazione di protocolli su armamenti specifici, qualora se ne presenti la necessità;
impegna il Governo
ad assumere le necessarie iniziative:
per estendere a tutti gli effetti la disciplina di cui alla legge 29 ottobre 1997, n. 374, anche alle cluster bombs;
per procedere alla ratifica del protocollo V annesso alla Convenzione sulla proibizione o la limitazione dell'uso di alcune armi convenzionali che possono essere considerate dannose o aventi effetti indiscriminati fatta a Ginevra il 10 ottobre 1980 (CCW);
per promuovere una decisa azione diplomatica per la creazione di un protocollo VI da annettere alla predetta Convenzione che vieti senza ambiguità la produzione, lo stoccaggio, il trasferimento e l'uso delle munizioni a grappolo.
(7-00081) «Pinotti».
La VI Commissione,
premesso che:
il Ministero dell'interno (FF.PP), in virtù della disposizione n. 999/3203 del 20 marzo 1935 con la quale la Direzione del Demanio concedeva al citato Ministero, strutture non operative con annessi alloggi abitativi individuali, con ingressi separati, mediante concorsi provinciali previsti dall'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 872, ne prevedeva l'uso a titolo oneroso ai dipendenti dell'Amministrazione, vincitori del bando di concorso;
successivamente in relazione alla legge n. 121 del 1o aprile 1981, il Ministero dell'interno restituiva la gestione Amministrativa degli alloggi al Demanio dello Stato «Unico Amministratore» e di conseguenza furono applicati i canoni previsti dalla legge n. 392 del 27 luglio 1978, e successivamente, la legge n. 472 del 20 novembre 1987;
il Demanio, quale Amministratore Unico fino al 1999, ha percepito direttamente i canoni, applicando tra l'altro
successivamente la legge n. 537 del 23 dicembre 1993 - valore del libero mercato - fino a quando la riscossione dei canoni veniva bruscamente sospesa determinando la situazione attuale;
contemporaneamente le Prefetture iniziavano a notificare agli utenti lettere di procedura di recupero degli immobili, che tuttora continuano ad essere notificate;
in considerazione di quanto già previsto dalla legge n. 388 del 23 dicembre 2000, articolo 43, comma 10-bis, capo IX (riguardante l'alienazione di immobili del Demanio dello Stato, compresi quelli concessi al Ministero dell'Interno per le Forze di Polizia), a parere dei presentatori, l'interesse della pubblica amministrazione e degli stessi assegnatari può utilmente realizzarsi ampliando il patrimonio abitativo disponibile e realizzando un piano di dismissioni di alloggi situati all'interno di strutture di servizio non operative, che tenga conto della possibilità d'acquisto da parte dei conduttori e consentendo all'amministrazione stessa di reinvestire i proventi;
dall'insieme delle argomentazioni sopra esposte risulta evidente che il patrimonio abitativo del Demanio dello Stato in uso alle FF.PP., deve essere rinnovato e ampliato, tenendo conto delle nuove esigenze logistiche, che consigliano di decentrare tali strutture dai grossi centri urbani e della non economicità di mantenere in uso quelle esistenti, che hanno bisogno di continue ristrutturazioni;
l'utilità del procedimento di dismissione diretta è inoltre da ricercare anche nella condizione socio-economica degli attuali assegnatari, il cui reddito non è elevato e non può quindi confrontarsi con la situazione del libero mercato,
impegna il Governo
a disporre una moratoria, sospendendo i procedimenti di recupero degli immobili nei confronti degli utenti «personale in servizio, ex appartenenti della Polizia di Stato, vedove e orfani», per il tempo necessario alla conclusione delle iniziative, anche di natura legislativa, idonee ad affrontare la questione degli alloggi in argomento, in un quadro generale di semplificazione e snellimento delle procedure e dando corso ad un piano di dismissioni applicabile anche agli alloggi siti all'interno di strutture non operative (con ingressi separati) gestiti dal Ministero dell'Interno.
(7-00082)«Fluvi, Nicchi».