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Allegato B
Seduta n. 80 del 30/11/2006
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ECONOMIA E FINANZE
Interrogazione a risposta in Commissione:
ATTILI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro dei trasporti. - Per sapere - premesso che:
il decreto ministeriale 12 novembre 1997, n. 521 emanato in attuazione dell'articolo 10, comma 13, della legge n. 537 del 1993 ha disciplinato la costituzione di società di capitali per la gestione dei servizi e delle infrastrutture degli aeroporti gestiti anche in parte dallo Stato;
con tale normativa si è avviato un processo di trasformazione dell'assetto gestionale estendendo il modello della gestione totale a tutti gli aeroporti, evidenziando gli adempimenti posti a carico dei soggetti interessati e di requisiti da possedere per ottenere la concessione totale;
il decreto ministeriale n. 521 del 1997 nello stabilire l'affidamento in concessione a società di capitali, ha previsto l'eliminazione delle norme che obbligavano gli enti pubblici a detenere una partecipazione azionaria maggioritaria nella medesima società, l'assunzione da parte delle stesse delle entrate erariali e degli oneri per l'investimento e la corresponsione da parte di queste ultime di un canone commisurato al traffico passeggeri e merci;
la circolare n. 12479/06 del 20 ottobre 1999 ha completato le previsioni del regolamento prevedendo:
a) lo schema di convenzione tipo;
b) lo schema per la predisposizione del contratto di programma;
c) lo schema di programma di intervento, lo schema del piano degli investimenti, lo schema di piano economico-finanziario che le società devono presentare al momento della richiesta della gestione totale.
conformemente a queste norme l'Enac ha deliberato le linee guida per garantire uniformità di procedura ed adempimenti finalizzati al rilascio delle convenzioni;
i successivi decreti legislativi del 29 maggio 2005, n. 96 e del 15 marzo 2006, n. 151 che hanno revisionato la parte aeronautica del codice della navigazione hanno definito ruoli, competenze e responsabilità dei vari soggetti operanti nel settore dell'aviazione civile;
il decreto legislativo n. 96 del 2005 all'articolo 3, comma 2, ha previsto l'obbligo per il Ministro di procedere alla nomina di commissari ad acta per concludere l'iter concessorio su richiesta delle società di gestione che hanno ottenuto il parere favorevole;
alla data odierna il CdA dell'Enac ha deliberato l'affidamento delle gestioni totali aeroportuali alle seguenti società di gestione, nell'ordine:
Sac Catania 2005 (40 anni);
Sogarr Cagliari 2005 (40 anni);
Gesap Palermo 2005 (40 anni);
Sat Pisa 2005 (40 anni);
Aeroporto Catullo Verona 2005 (40 anni);
Aeroporto Catullo Brescia 2005 (40 anni);
Sacal Lamezia Terme 2005 (40 anni);
Sogeal Alghero2005 (40 anni);
Afvg Ronchi 2005 (40 anni);
Pescara 2006 (30 anni);
sei società hanno presentato programmi di intervento per ottenere la concessione;
dieci società hanno annunciato la prossima presentazione del programma di intervento;
la mancata concessione totale mette in difficoltà le società di gestione bloccando i loro piani di sviluppo e congelando ingenti investimenti privati per la realizzazione delle infrastrutture aeroportuali;
i bassi livelli di sviluppo delle attività delle società di gestione incide negativamente anche sugli introiti dello Stato (canone e imposte indirette);
questa situazione crea una contraddizione all'interno del sistema delle società di gestione penalizzandone ingiustamente alcune e favorendone altre e recando un vulnus al ruolo super partes che il Governo deve avere nei confronti di soggetti che hanno identici diritti e doveri -:
quali siano i motivi che impediscono ai Ministri competenti di compiere gli atti di loro competenza, previsti dalla normativa vigente;
se hanno piena consapevolezza dei problemi arrecati allo Stato ed alle società di gestione, all'intero sistema del trasporto aereo;
se non intendano rapidamente rimuovere gli «ostacoli eventuali», anche attraverso una concertazione con i soggetti interessati, che ritardano l'emissione dei decreti di concessione.
(5-00460)
Interrogazioni a risposta scritta:
MENIA. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
sulle tessere sanitarie attualmente in consegna nella regione Friuli Venezia Giulia vengono segnalate all'interrogante continue violazioni della legge 54/89: ad esempio è il caso della signora Lucilla Covri, nata a Verteneglio nella provincia di Pola nel 1937 cui viene attribuito come luogo di nascita Jugoslavia (Serbia Montenegro)»;
va invece ricordato che la provincia di Pola è appartenuta al Regno d'Italia (fino alla sua cessione alla Iugoslavia a seguito del Trattato di pace del 10 febbraio 1947) e che la legge 15 febbraio 1989, n. 54, prescrive che i documenti di cittadini nati in territori ex italiani abbiano il diritto di veder riportato sui documenti l'indicazione del solo comune di nascita in italiano senza nessun'altra;
peraltro Pola, che da italiana è diventata jugoslava, ora è parte della Repubblica di Croazia e non certo della Serbia-Montenegro, e dunque ad errore si aggiunge errore;
il fatto è in sé grave anche perché riguarda documenti emessi da organi ministeriali ed è odioso perché colpisce una persona che ha riaffermato di essere italiana con il doloroso esodo dall'Istria, oltre ad esserlo per nascita -:
se si voglia urgentemente risolvere, con le dovute scuse, il caso segnalato, oltre a dare le necessarie disposizioni affinché casi analoghi non abbiano a ripetersi;
se non si ritenga di verificare, anche riguardo alle altre regioni italiane, che il rilascio di certificazioni e documenti avvenga nell'osservanza delle disposizioni della legge n. 54 del 1989.
(4-01789)
MENIA. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
da alcune settimane i cittadini del Friuli Venezia Giulia stanno ricevendo ai loro indirizzi, in una busta intestata Ministero dell'economia e delle finanze, la «Carta Regionale dei Servizi» accompagnata da una missiva a firma Riccardo Illy, presidente della regione, che ne magnifica le qualità;
si tratta di una card con microchip che avrà funzioni di tessera sanitaria, tessera europea di assicurazione malattia e codice fiscale;
balza però immediatamente all'occhio che l'emblema della Repubblica, stampato al centro della carta, reca un evidente e fastidioso errore: la stella, che dovrebbe essere bianca, è invece rossa e ricorda, secondo l'interrogante, sinistramente quella sovietica;
è utile ricordare, nella bella spiegazione storico iconografica che compare sul sito della Presidenza della Repubblica, che: «La stella è uno degli oggetti più antichi del nostro patrimonio iconografico ed è sempre stata associata alla personificazione dell'Italia, sul cui capo essa splende raggiante. Così fu rappresentata nell'iconografia del Risorgimento e così comparve, fino al 1890, nel grande stemma del Regno unitario (il famoso stellone); la stella caratterizzò, poi, la prima onorificenza repubblicana della ricostruzione, la Stella della Solidarietà Italiana e ancora oggi indica l'appartenenza alle Forze Armate del nostro Paese» -:
se, all'insaputa degli italiani, a causa della presenza al Governo di partiti comunisti, si sia decretato di mutare la stella posta al centro dell'emblema della Repubblica da bianca in rossa;
in caso contrario, se il Ministro sia informato di quando sopra e voglia verificare quanto denunciato; di conseguenza se voglia avviare le opportune indagini per individuare i responsabili del fatto;
se si ritenga di fare ritirare e riemettere le carte con il corretto simbolo della Repubblica; in tal caso a chi vadano addebitati i costi dell'«errore» e della riparazione dello stesso.
(4-01794)