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Allegato B
Seduta n. 81 del 4/12/2006
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TRASPORTI
Interrogazione a risposta in Commissione:
MARIO RICCI, CACCIARI e OLIVIERI. - Al Ministro dei trasporti, al Ministro delle infrastrutture, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro per i beni e le attività culturali. - Per sapere - premesso che:
l'Autorità Portuale di Marina di Carrara, con le delibere n. 67 del 12 dicembre 2005 e n. 4 del 13 febbraio 2006, intende procedere alla realizzazione di un muro sovrastato da una recinzione nell'area compresa tra la foce del Lavello e quella del Carrione lungo Viale da Verrazzano nel comune di Carrara, denominato secondo piazzale di Levante;
tale area riveste un alto valore ambientale e paesaggistico e rimane uno dei pochi luoghi di Marina di Carrara in cui è possibile passeggiare e vedere il mare, fruita quotidianamente da centinaia di persone;
il Piano Strutturale del comune di Carrara non prevede per tale area una destinazione portuale ed essa non è parte integrante del Piano Regolatore Portuale vigente;
gli strumenti urbanistici del comune di Carrara infatti circoscrivono l'area portuale a due zone ben individuate, ovvero il porto commerciale e l'area retroportuale che, in alcun modo coincidono con l'area oggetto degli interventi denunciati;
tali delibere contrastano infatti, secondo gli interroganti con l'articolo 5, comma secondo, della legge n. 84 del 28 gennaio 1994 il quale dispone che «le previsioni del piano regolatore portuale non possono contrastare con gli strumenti urbanistici vigenti»;
le Associazioni ambientaliste Italia Nostra ed Endas, tra l'altro, lamentano il fatto che l'Autorità Portuale di Marina di Carrara abbia espressamente affermato, contrariamente al vero, la compatibilità dell'intervento di recinzione «con il Vigente Piano Regolatore Portuale», ciò in quanto il Piano Regolatore «attualmente vigente» a cui fa riferimento l'Autorità Portuale è quello adottato nel corso del 1980;
corrisponde al vero che il Piano Regolatore Portuale del 1980, al momento della sua entrata in vigore, si armonizzava con le previsioni tecniche ed urbanistiche contenute nell'allora vigente Piano Regolatore Generale (cosiddetto Piano Piccinato);
tuttavia, con l'approvazione nel corso del 1996 del nuovo Piano Strutturale del comune di Carrara e nel 1997 del Regolamento Urbanistico, il Piano Regolatore Portuale divenne incompatibile con le previsioni degli strumenti urbanistici comunali;
tanto che, nel corso del 2001 l'Autorità Portuale adottava un nuovo PRP nel quale, coerentemente a quanto disposto dagli strumenti urbanistici del comune di Carrara, il secondo piazzale di Levante era destinato alla realizzazione di un porticciolo turistico;
il fatto, poi, che tale PRP non sia entrato in vigore per essere stato bocciato dal Ministero dell'ambiente, con conseguente «reviviscenza» del vecchio PRP
redatto nel 1980, non può in alcun modo legittimare l'intervento di futura realizzazione;
sembra ravvisarsi nella condotta posta in essere dall'Autorità Portuale di Marina di Carrara un ulteriore vizio, rispetto alla violazione di legge, ovvero l'eccesso di potere per sviamento di potere;
a tal proposito, è stato evidenziato un duplice ordine di incongruenze nella relazione illustrativa, predisposta dal Tecnico dell'Autorità Portuale, in relazione agli interventi di recinzione;
da un lato, infatti, il tecnico incaricato dall'Autorità Portuale riconduceva la realizzazione della recinzione ad «esigenze di security» e dall'altro lato, lo stesso tecnico, evidenziava che «l'attuale destinazione del piazzale è quella di deposito merci» -:
quali provvedimenti intendono porre in essere codesti Ministeri al fine di far rispettare la legge n. 84 del 1994 e le altre leggi vigenti ed impedire tale realizzazione che rientrerebbe a tutti gli effetti in un ampliamento del Porto di Marina di Carrara la cui compatibilità ambientale è già stata bocciata dal Ministero dell'ambiente il 20 dicembre 2002.
(5-00467)
Interrogazioni a risposta scritta:
MARTINELLI e NESPOLI. - Al Ministro dei trasporti, al Ministro delle infrastrutture. - Per sapere - premesso che:
l'ICAO (International Civil Aviation Organisation) con un emendamento all'annesso 1 già recepito dal Governo italiano, con decorrenza 23 novembre 2006 ha innalzato l'età a 65 anni (60 fino a tale data) per l'impiego dei piloti professionisti da parte delle compagnie aeree;
le compagnie aeree di tutto il mondo atterreranno sugli aeroporti italiani con aerei condotti da piloti con età oltre i 60 anni;
la dirigenza ENAC, secondo gli interroganti, sostituendosi al Governo, ha inviato una lettera circolare a tutte le associazioni e sindacati di categoria chiedendo il parere ad un eventuale innalzamento dell'età a 62 anni;
la legge n. 166 del 2 luglio 2002, e ora l'articolo 690 del codice della navigazione, modificato dal decreto legislativo n. 96 del 2005, impegna il Governo al recepimento di tutti gli annessi ICAO in via amministrativa;
i piloti italiani non devono essere discriminati rispetto ai colleghi -:
quali iniziative intenda intraprendere al fine di dare piena e celere attuazione alle delibere internazionali indispensabili allo sviluppo delle società italiane.
(4-01843)
RIVOLTA. - Al Ministro dei trasporti. - Per sapere - premesso che:
ogni anno in Italia decine di migliaia di automobilisti e motociclisti sono oggetto di multe, irrogate dai vari soggetti autorizzati, motivate da eccesso di velocità (anche ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121 convertitodalla legge 1o agosto 2002 n. 168);
contrariamente alle differenziazioni di limiti di velocità applicate in altri paesi europei (esempio Francia), i limiti sulle strade italiane, anche in base al semplice buon senso, risultano spesso inadeguati al ribasso rispetto alla percorribilità e ai fattori di rischio ipotizzabili;
in occasioni di lavori in corso, vengono apposti limiti di velocità spesso irrealistici, quali velocità massima di 30 o addirittura 10 km/h e, soprattutto, con grandissima frequenza, tali cartelli vengono «dimenticati» in loco per giorni anche a lavori terminati, continuando cosi a mantenere, almeno formalmente, la loro efficacia;
comunque sia, su tutte le strade extraurbane, anche superstrade, è in atto l'abitudine dell'ente titolare della strada di apporre limiti di velocità considerati da tutti gli utenti inferiori a quelli suggeriti dai normali criteri di prudenza;
nonostante la decisione assunta durante la scorsa legislatura di aumentare a 150 Km/h i limiti di velocità sulle autostrade a tre corsie, le società concessionarie non hanno in nessun caso provveduto ad adeguarvisi -:
se il Ministro intenda richiamare gli Enti proprietari ad una apposizione di limiti più rispondenti al normale buonsenso e alle effettive necessità di sicurezza;
se, limitatamente alle autostrade e strade statali, il Ministro intenda procedere o invitare chi di competenza a procedere disciplinarmente contro i responsabili del mantenimento in loco di cartelli di limitazione di velocità anche al termine delle esigenze che ne avevano imposto la temporanea adozione;
se il Ministro intenda far effettuare un'ispezione su tutto il territorio nazionale allo scopo di verificare la esatta corrispondenza tra i limiti di velocità apposti e le effettive esigenze di sicurezza.
(4-01844)