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Allegato B
Seduta n. 82 del 5/12/2006
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PUBBLICA ISTRUZIONE
Interrogazione a risposta scritta:
TOLOTTI e SAGLIA. - Al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che:
in da18 novembre il Ministero della pubblica istruzione ha garantito con l'emanazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c)-ter, decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, del decreto ministeriale n. 85 del 2005, al personale docente che aveva prestato 360 gg. di servizio, nel possesso del prescritto titolo di studio, entro il 6 giugno 2004, la frequenza di corsi speciali di durata annuale (articolo 1, comma 1) per il conseguimento dell'abilitazione o idoneità all'insegnamento, corsi istituiti dalle Università degli studi e dalle Accademie delle belle arti;
lo svolgimento dei corsi è previsto nell'anno accademico 2005-2006 (articolo 3, comma 1), nelle sedi individuate da apposita intesa fra Rettore/i e Direttore dell'Ufficio scolastico regionale, e per due pomeriggi settimanali e l'intera giornata del sabato e fasi intensive nei periodi di sospensione dell'attività didattica, tenendo conto delle esigenze dei corsisti. Sono previsti anche corsi a distanza (articolo 3, comma 3);
la frequenza dei corsi è obbligatoria nella misura del 70 per cento delle lezioni (articolo 3, comma 6);
il Ministero «valuta e pone in essere tutte le iniziative che possano contribuire alla perequazione e al contenimento dei costi»;
sulla base del decreto ministeriale n. 85 del 2005:
a) si tratta di corsi riservati, destinati cioè al personale di servizio, per cui l'organizzazione dei corsi è prevista da un lato in modo da essere compatibile con una attività lavorativa di insegnamento, dall'altro in modo da non creare disservizio nelle scuole (non è previsto alcun esonero dal servizio salvo quanto contemplato dalla normativa del diritto allo studio);
b) è garantita ai candidati l'iscrizione con riserva alle graduatorie permanenti, la cui apertura è prevista per la primavera 2007 (termine dell'anno 2005-2006);
c) la conclusione dei corsi è prevista entro l'estate del 2007 in tempo utile per lo scioglimento della riserva, l'inserimento a pieno titolo nella graduatoria permanente, così da essere potenziali destinatari di contratto a tempo indeterminato;
nei bandi istitutivi dei corsi le università lombarde:
a) fissano il termine dei corsi in date che oscillano fra novembre 2007 e giugno 2008, a fronte di Università che invece terminano nel mese di giugno (vedi i bandi di Messina, Reggio Calabria, Bari, Genova, Piemonte ed altri);
b) non garantiscono a tutti la frequenza di un corso: restano infatti escluse, ad oggi, la scuola dell'infanzia e primaria, nonché molte classi di concorso della scuola secondaria di I e II grado;
c) concentrano i corsi in una sede regionale soltanto nella maggioranza dei casi, o al massimo in due che, data la situazione dei trasporti pubblici e la particolare conformazione geografica del territorio
lombardo e la sua vastità, risultano difficilmente raggiungibili dai candidati nel primo pomeriggio, a meno di lasciare ogni giorno il servizio (Brescia, la seconda provincia dopo Milano per numero di iscritti, non è sede di nessun corso!);
d) hanno fissato in 2.600 euro la tassa di iscrizione, una delle più alte d'Italia;
e) in alcuni casi fissano la frequenza delle lezioni su 5 giorni alla settimana (vedi Università statale di Milano, dal lunedì al venerdì dalle 14:30 alle 18:30);
f) in alcuni casi pur avendo annunciato l'inizio delle lezioni non hanno poi cominciato realmente;
nonostante la circolare del 30 agosto 2006 della direzione regionale lombarda garantisse la concessione del nulla osta a chi desiderasse frequentare il corso in regione limitrofa o che comunque offrisse condizioni migliori, alcuni Uffici scolastici provinciali hanno rifiutato tale nulla osta, dal che deriva:
a) una grave discriminazione subita dai corsisti lombardi per quanto riguarda la data di conseguimento del titolo abilitante, che li pone in forte svantaggio rispetto a coloro che termineranno in data utile per l'inserimento nelle graduatorie permanenti e potranno perciò anche trasferirsi in Lombardia assorbendo la quota di nomine in ruolo cui avrebbero potuto aspirare;
b) una grave discriminazione perché la frequenza dei corsi è resa particolarmente difficile e quindi scoraggiata o resa impossibile oltre che dalle condizioni oggettive (l'eccessiva distanza della sede del corso rispetto alla nostra sede di servizio) da scelte come il rifiuto di tenere parte dei corsi in modalità on-line o in videoconferenza (come fanno invece altre sedi universitarie), il fatto di tenere i corsi in 4-5 giorni a settimana, di non affidarne lo svolgimento a sedi periferiche utilizzando, come offerto dal Direttore USR (Ufficio Scolastico Regionale), personale di ruolo della scuola;
c) una grave discriminazione dovuta al costo elevato -:
se il Governo ritenga di intervenire sui rettori delle università lombarde, al fine di rispettare le indicazioni del decreto ministeriale n. 85 del 2005;
se il Governo ritenga di suggerire al Direttore scolastico regionale dell'USR Lombardia di adoperarsi per raggiungere un'intesa con i rettori delle università, al fine di garantire al massimo la frequenza dei docenti interessati, tramite il decentramento dei corsi a livello provinciale e l'organizzazione degli stessi con modalità on-line;
se il Governo intenda garantire l'organizzazione, l'avvio e il termine di tutti i corsi in tempo utile per l'inserimento a pieno titolo nelle graduatorie permanenti provinciali del 2007.
(4-01863)