Menu di navigazione principale
Vai al menu di sezioneInizio contenuto
Allegato B
Seduta n. 88 del 19/12/2006
...
ECONOMIA E FINANZE
Interrogazioni a risposta immediata in Commissione:
VI Commissione:
LEO e CATANOSO. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
l'Agenzia delle Entrate sta procedendo all'iscrizione a ruolo delle somme dovute per i tributi sospesi, per effetto dei provvedimenti agevolativi legati al sisma del 1990, nelle province di Siracusa, Ragusa e Catania, per tutti i contribuenti residenti nelle dette province, senza tener conto dei versamenti effettuati e delle posizioni fiscali già definite;
tale comportamento, appare del tutto ingiustificato, poiché l'Agenzia delle Entrate è nella condizione, anche con l'ausilio del Concessionario della riscossione Montepaschi SE.RI.T S.p.a e del sistema bancario, di controllare le posizioni e i versamenti effettuati da ogni contribuente;
appare sommamente ingiusto scaricare sugli incolpevoli contribuenti inadempimenti
e disfunzioni della amministrazione finanziaria, specie alla luce del lunghissimo tempo intercorso tra il momento degli adempimenti tributari e l'emissione di ruoli, con l'evidente conseguenza della materiale impossibilità di reperire le prove documentali di assolvimento dei tributi dovuti;
a fronte della agevolazione, introdotta nella legge finanziaria per il 2003, di sanare le pendenze del sisma del 1990 con il pagamento del 10 per cento del carico tributario originario, gli incolpevoli contribuenti, già penalizzati per aver a suo tempo pagato per intero, rischiano di pagare una seconda volta, e con i relativi oneri accessori, la medesima obbligazione tributaria;
secondo gli interroganti tale procedura non solo viola le più elementari regole di garanzia dei diritti del contribuente, inutilmente sanciti dallo Statuto del contribuente, ma risulta perfino anticostituzionale, alla luce della sentenza della Corte del 7-15 luglio 2005, n. 280, nella parte in cui censura l'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 29 del settembre 1973, n. 602, riguardante l'assenza dei termini di decadenza per la notifica delle cartelle esattoriali -:
se non ritenga opportuno, in prima istanza, annullare in autotutela la procedura attivata, in quanto anticostituzionale, oltre che in palese violazione dello Statuto del contribuente; in subordine, procedere all'immediata verifica delle posizioni fiscali di tutti i contribuenti residenti nelle province di Siracusa, Ragusa e Catania e a procedere all'iscrizione a ruolo solo per le posizioni irregolari e, conseguentemente, nelle more della verifica, sospendere i ruoli emessi e le procedure per i ruoli in corso di emissione.
(5-00528)
AMENDOLA e FLUVI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
le condizioni applicate dal sistema bancario nell'erogazione del credito alle imprese registrano un divario nelle varie aree del Paese, con oneri e tassi d'interesse a notevole svantaggio per le aziende che operano in particolare nei territori del Sud d'Italia;
tale divario ha assunto ormai dimensioni insopportabili, ove si consideri che al Nord il costo del denaro si aggira mediamente intorno al 3,5-7,5 per cento mentre al Sud si attesta tra l'8,5 ed il 14 per cento, anche in condizioni di pariteticità tra le aziende;
l'entità di tale divario viene impropriamente giustificata con una presunta minore affidabilità del sistema economico meridionale, causata dalla rischiosità del contesto ambientale;
al fine di fronteggiare tale condizione di contesto, è dimostrato che il costo del denaro non può essere l'unica, né la più adatta leva per gestire il rischio-cliente da parte del sistema bancario;
tale divario è ancor meno giustificato, ove si consideri che quasi sempre i finanziamenti erogati dagli istituti bancari nel Mezzogiorno sono assistiti da garanzie reali e presentano, quindi, un basso profilo di rischio;
spesso i fondi erogati dalle banche costituiscono anticipazione di finanziamenti agevolati comunitari, nazionali, regionali;
le politiche di sviluppo e di incentivi finiscono per avvantaggiare gli istituti di credito e, talvolta, possono trasformarsi in danno per gli imprenditori, che si trovano sempre più vincolati al sistema bancario per dover garantire la sopravvivenza delle loro aziende;
l'accordo di Basilea (noto come Basilea 2) prevede modalità precise e regole chiare per il finanziamento delle imprese, attraverso l'attribuzione del livello di rating che ha conseguenze sul costo del denaro;
per prevenire gli abusi ed il fenomeno dell'usura la legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di
usura, stabilisce l'obbligo di rilevazione e segnalazione trimestrale alla Banca d'Italia del tasso effettivo globale medio (TEGM) applicato dalle banche per le varie tipologie di operazioni, indicando che la soglia di usura è pari al tasso effettivo globale rilevato trimestralmente aumentato del 50 per cento;
da qualche tempo è all'attenzione dell'opinione pubblica nazionale un caso che riguarda un imprenditore (Gruppo De Masi), che ha citato in giudizio 5 istituti bancari con i quali le sue aziende avevano rapporti, per violazione della legge 108/96, per aver applicato sui conti correnti tassi e oneri (commissioni di massimo scoperto) superiori ai limiti fissati dai decreti ministeriali attuativi della legge n. 108 del 1996;
a seguito di tale denuncia la procura della Repubblica di Palmi ha chiesto il rinvio a giudizio per il reato di usura per 11 tra manager e funzionari dei maggiori istituti di credito nazionali;
il governo regionale della Calabria ha deciso di costituirsi parte civile in questo processo penale;
in tale procedimento (identificato con il n. 1561/05 R.G. GIP) è stata richiesta dal GIP la nomina di un consulente tecnico d'ufficio, individuato nella figura di un funzionario di Banca d'Italia, dalla cui perizia tecnica emerge che in 15 casi è avvenuto lo sforamento di oltre il 50 per cento del tasso soglia fissato dalla legge n. 108 del 1996, e che, in molti altri casi, la commissione di massimo scoperto eccede il limite fissato quale soglia di usura;
il numero di casi di superamento delle soglie massime previste dalla legge sarebbe stato inferiore a quello reale, in quanto la rilevazione è avvenuta sulla base di una interpretazione che esclude dal computo la commissione di massimo scoperto, in contrasto con il dettato normativo. Tale circostanza è stata evidenziata dalla stessa Banca d'Italia in base alla circolare 2 dicembre 2005, che ha comunicato che tali modalità potrebbero essere non coerenti con quanto disposto dalla legge 108/96 (articolo 2, comma 1) che espressamente prevede che il tasso effettivo globale medio è «...comprensivo di commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse»;
tutto ciò è avvenuto in condizioni di assoluta «normalità» finanziaria ed operativa dell'azienda essendo il Gruppo De Masi, a quanto consta, un'impresa «sana» e produttivamente attiva e non versa, quindi, in situazione di crisi e difficoltà -:
quali iniziative intenda assumere il Governo per garantire una corretta interpretazione della legge 7 marzo 1996, n. 108, anche al fine di chiarire se la commissione di massimo scoperto sia o meno inclusa nel tasso effettivo globale medio rilevato trimestralmente.
(5-00529)
FUGATTI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
l'articolo 1, comma 121, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 prevede che l'agevolazione fiscale del 41 per cento (fino al 30 settembre 2006) o del 36 per cento (dal 1o ottobre 2006 al 31 dicembre 2006) si applica anche nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia su interi fabbricati eseguiti entro il 31 dicembre 2006 da parte di imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano alla successiva vendita o assegnazione dell'immobile entro il 30 giugno 2007;
ai commi 19 e 20 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 dal 2006, viene introdotto l'obbligo di evidenziare in fattura il costo della manodopera al fine di godere delle agevolazioni -:
se alle imprese di costruzione, di ristrutturazione immobiliare, alle cooperative edilizie che cedono immobili ristrutturati sia applicabile la disposizione di cui ai commi 19 e 20 del decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223, ed, in particolare, se l'impresa venditrice debba evidenziare in fattura soltanto il costo della manodopera impiegata direttamente ovvero debba indicare anche il costo della manodopera impiegata da eventuali appaltatori o subappaltatori.
(5-00530)
Interrogazione a risposta in Commissione:
MARINELLO, GIOACCHINO ALFANO, TESTONI e MISURACA. - Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
con il recente decreto-legge n. 223 dei 2006, articolo 38, sono stati dettati i principi e criteri per la definizione dei bandi di gara per l'aggiudicazione dei diritti ippici e sportivi per la gestione di giochi e scommesse;
tale decreto ha determinato una vera e propria rivoluzione dell'intero settore in totale controtendenza rispetto agli altri Paesi europei, consentendo un'apertura indiscriminata ad operatori esteri provenienti sia da Stati comunitari che extra europei;
tale scelta politica appare quanto meno di dubbia interpretazione considerato che ad oggi a nessun operatore italiano è dato intraprendere, in questo settore, attività negli altri Paesi membri in assoluto spregio delle più basilari condizioni di reciprocità;
secondo gli interroganti il mercato italiano è stato per anni terra di conquista da parte di operatori esteri, i quali senza remore di alcun tipo, ed in assoluta e totale violazione delle leggi penali italiane, prevalentemente attraverso internet, ed una rete parallela presente sul territorio italiano attraverso lo schermo dei cosiddetti centri trasmissione dati, hanno rastrellato centinaia di milioni di euro portandoli fuori dai confini nazionali in completa estensione d'imposta, e con ciò danneggiando lo Stato italiano, gli operatori legali e gli stessi giocatori, privati delle garanzie più elementari;
agli stessi soggetti è ora stato consentito di operare quella che gli interroganti ritengono una vera e propria colonizzazione del mercato italiano attraverso procedure di selezione che non hanno in alcun modo tenuto conto dell'attività illegale svolta da alcuni soggetti in questi anni, come ampiamente documentato da decine di sentenze e provvedimenti cautelari adottati dai tribunali di tutta Italia;
la situazione che ad oggi va delineandosi, per effetto del decreto Bersani e delle conseguenti procedure di selezione pubblica, pone secondo gli interroganti seri e concreti rischi sulla effettiva trasparenza del mercato italiano del gioco e delle scommesse, considerato che centinaia di soggetti, dalle dimensioni estremamente eterogenee, si apprestano ad insediarsi sul mercato nazionale, con garanzie per la tutela della fede pubblica in molti casi da verificare;
il livello delle offerte raggiunto in alcune aree del Paese pone legittimi interrogativi sul piano della provenienza dei capitali investiti e che verranno messi in circolazione nei prossimi mesi;
le scelte politiche compiute con il richiamato decreto e con i conseguenti bandi hanno omesso di tutelare l'attività di migliaia di operatori che hanno contribuito nel corso del tempo alla formazione del mercato legale del gioco. Le conseguenze di tali scelte saranno evidenti già nei prossimi mesi con serie ripercussioni sull'attività di migliaia di piccole imprese e sulla tenuta economica di piccole realtà di provincia;
alla luce delle considerazioni svolte non è dato comprendere le scelte politiche alla base della presunta liberalizzazione del settore dei giochi e delle scommesse, mentre appaiono già evidenti i danni sull'economia del comparto -:
quali siano le ragioni che hanno determinato un'apertura indiscriminata del mercato nazionale dei giochi e delle scommesse, considerato che in tutti gli
altri Paesi membri viene ritenuto settore di interesse strategico e di rilevanza per l'economia nazionale;
se siano stati attentamente valutati gli effetti conseguenti alla revisione dell'intera rete nazionale di distribuzione dei giochi;
se siano stati predisposti idonei ed accurati controlli sulla affidabilità dei nuovi concessionari nonché sulla reale composizione delle nuove compagnie sia italiane che estere affidatarie delle concessioni;
ed in ultimo se siano pronte opportune soluzioni volte a garantire il mercato dai rischi di impegno di capitali di dubbia provenienza nell'interesse generale dello Stato e di tutte le componenti della filiera del gioco legale.
(5-00535)