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Allegato B
Seduta n. 88 del 19/12/2006
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PUBBLICA ISTRUZIONE
Interrogazione a risposta orale:
GASPARRI. - Al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che:
le maestre della scuola materna «Casa del Bosco» di via Castel Weinegg di Bolzano, secondo quanto riferiscono gli organi di stampa, avrebbero eliminato dalla festa dei bambini del Natale organizzata dalla scuola il canto di brani musicali come «Tu scendi dalle stelle» perché, facendo riferimento a Gesù, sarebbero risultati non graditi;
le maestre avrebbero letteralmente affermato : «Nelle classi ci sono anche dei musulmani e non vogliamo creare differenze tra i bambini delle diverse religioni»;
a Padova si sarebbe verificato un analogo episodio perchè in alcune classi di scuole elementari il repertorio delle canzoni per le celebrazioni natalizie sarebbe stato rivisto, eliminando brani di contenuto religioso con riferimenti alla Natività, sostituendoli con brani musicali che parlano genericamente dei valori della pace, dell'uguaglianza e della fratellanza-:
se questi episodi si siano realmente verificati;
quali siano le valutazioni del ministro interrogato di fronte a questi atti che appaiono secondo l'interrogante sconcertanti, e addirittura deliranti, manifestando ostilitànei confronti delle tradizioni religiose che fanno parte della cultura della nostra Nazione e che, indipendentemente dalla fede religiosa di ciascuno, anche per quanto riguarda la scuola, non possono non tener conto del Concordato tra lo Stato e la Chiesa e, comunque, delle tradizioni della nostra Nazione.
(3-00495)
Interrogazione a risposta in Commissione:
FILIPPONIO TATARELLA e BONO. - Al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che:
gli insegnanti della scuola materna «Casa del bosco» di Bolzano hanno deciso, in occasione delle tradizionali recite di Natale, di bandire dai canti ogni parola che fa esplicito riferimento a Gesù, nonché di vietare ogni rappresentazione teatrale del presepe vivente;
le ragioni di siffatta scelta risiederebbero nell'esigenza di non offendere la fede religiosa e la cultura di alcuni bambini iscritti alla suddetta scuola e figli di extracomunitari non cristiani;
la decisione assunta dai responsabili della scuola di Bolzano ha determinato la giusta reazione di diversi esponenti politici locali, i quali hanno denunciato come la tolleranza nei confronti delle altre culture non deve comportare la rinuncia alla nostra cultura ed ai nostri costumi;
a Padova, nei giorni scorsi, è accaduto qualcosa di analogo, in quanto in alcune scuole elementari i brani di contenuto religioso, con riferimento alla natività, sono stati corretti e sostituiti da motivi che fanno riferimento ai valori della pace, dell'uguaglianza, della fratellanza;
le tradizioni cristiane sono elemento costitutivo della nostra cultura e del nostro
vivere e che senza di esse sarebbero incomprensibili la storia, l'architettura, l'arte e la civiltà italiana;
la multiculturalità non può essere intesa come censura delle proprie identità per favorire poi un dialogo e una integrazione basata sul relativismo dei valori;
alla luce di una importante e, recente decisione giurisdizionale del Consiglio di Stato (la n. 7314 del 2005), con cui si è affrontata la questione della legittimità della esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche, si è affermato il principio che, in una sede non religiosa, come la scuola, il richiamo ai simboli della religione cristiana serve a svolgere, anche in un orizzonte «laico», diverso da quello religioso che gli è proprio, una funzione simbolica altamente educativa, a prescindere dalla religione professata dagli alunni -:
quali urgenti iniziative il Ministro interrogato intenda assumere in relazione a quanto esposto, al fine di non provocare una discriminazione in senso opposto.
(5-00521)
Interrogazioni a risposta scritta:
TOCCI. - Al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che:
circa la scuola primaria, l'articolo 6 del decreto legislativo n. 59 del 2004 prevede che sono iscritti alla classe prima i bambini che compiono 6 anni entro il 31 agosto dell'anno di riferimento. Al comma 2, la medesima disposizione prevede che possono essere iscritti anche i bambini che compiono 6 anni entro il 30 aprile dell'anno successivo;
l'interpretazione più sensata della legge porta a ritenere che per le famiglie è obbligatorio iscrivere i bambini di 6 anni a scuola, mentre non è obbligatorio iscrivere quei bambini che non hanno ancora 6 anni. Quest'ultima è solo una facoltà;
i genitori che esercitano tale facoltà - secondo una lettura ragionevole della norma - non vantano un diritto pieno all'iscrizione del bambino a scuola, altrimenti sarebbero messi sullo stesso piano dei bambini dell'obbligo (v. Tar Lazio, sezione III-quater, 26 aprile 2006). L'esercizio della facoltà dell'anticipo scolastico dà ingresso invece a un interesse legittimo che deve conciliarsi con gli altri interessi e in particolare con le risorse disponibili della scuola prescelta. Se i posti di questa non sono sufficienti ad accogliere tutte le domande, la scuola - secondo l'articolo 10 del decreto legislativo n. 297 del 1994 - può stabilire dei criteri di preferenza (in tal senso v. anche Cons. Stato, VI sezione, 30 agosto 2006);
alcuni genitori, in contrasto con la scuola statale «C. Ferrini» di Roma (II municipio), affermano che i criteri dettati dalla scuola, che non ha posti sufficienti, non possono basarsi sull'età dei bambini anticipatari: secondo la tesi dei genitori i bambini nati da settembre a dicembre dell'anno di riferimento (e che hanno frequentato 3 anni di scuola materna) non potrebbero essere per ciò solo preferiti a quelli nati da gennaio ad aprile dell'anno successivo. In pratica, secondo i genitori la scuola dovrebbe preferire il bambino più piccolo e con minore scolarità a costo di far frequentare al bambino più grande il 4o anno di scuola materna se ciò discendesse dagli altri ordinari criteri fissati dall'istituto scolastico (come per esempio la casuale viciniorietà della residenza alla scuola entro il medesimo limite territoriale);
questa tesi - secondo l'interrogante - contrasta con la legge. L'articolo 2 del decreto legislativo 59/04 prevede che la scuola dell'infanzia duri 3 anni. Inoltre, l'indirizzo espresso dal Ministro sinora è stato quello di eliminare la possibilità di anticipo della scuola dell'infanzia, per la quale comunque già la circolare n. 93 del 2005 stabiliva che, tra gli anticipatari, dovevano essere preferiti quelli che compiono 3 anni il 31 dicembre dell'anno di riferimento rispetto a quelli che compiono 3 anni nell'anno successivo. Analogo ragionamento dovrebbe valere per la scuola primaria;
i genitori, che lamentano la loro esclusione, inoltre, non subirebbero affatto il grave danno che assumono, giacché nelle more del giudizio i bambini potrebbero frequentare la prima classe nella vicina scuola «U. Bartolomei» di Roma (II municipio) che ha posti liberi;
è di vitale importanza per il buon andamento e l'autonomia gestionale della scuola «Ferrini» - come di tutte le scuole italiane - che il ministero chiarisca la propria posizione, giacché altrimenti le famiglie che esercitano la facoltà di anticipo scolastico si troveranno a non poter decidere se o meno quelle che già mandano bambini più grandi alla scuola materna possono continuare a frequentare la scuola elementare. Senza contare che si corre il rischio, l'anno venturo, di avere classi prime con bambini di 7 anni (nati a ottobre o novembre 2000) e bambini di 5 anni e 4 mesi (nati ad aprile 2002) -:
quale interpretazione intenda fornire al riguardo e quale valutazione ne dia.
(4-02012)
DE SIMONE. - Al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che:
una laurea in lettere o in matematica vale per una maestra elementare soltanto tre punti, tanto quanto quelli ottenuti insegnando 46 giorni in una scuola statale o parificata;
l'esame previsto in quinta elementare è stato abolito per unificare un percorso scolastico formato dalla scuola primaria e quella media inferiore fondato sugli stessi princìpi pedagogici d didattici in nome della continuità di insegnamento e della didattica;
ciononostante per gli insegnanti in possesso di una laurea e in servizio presso la scuola primaria non è possibile far valere il servizio prestato nelle graduatorie permanenti delle scuole medie inferiori e superiori; in questo modo vengono vanificati i precedenti anni di esperienza lavorativa -:
come intenda risolvere questa ambiguità visto che ai suddetti insegnanti, nei doveri e negli adempimenti, viene richiesta la stessa professionalità, gli stessi risultati e lo stesso impegno che agli altri.
(4-02016)