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Allegato B
Seduta n. 89 del 20/12/2006
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UNIVERSITÀ E RICERCA
Interrogazione a risposta in Commissione:
PAOLO RUSSO, CICU, MARRAS e GIUDICE. - Al Ministro dell'università e della ricerca. - Per sapere - premesso che:
con il decreto del Presidente della Repubblica 328/2001 contenente «modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti» è stato previsto che l'esame di abilitazione per la professione di ingegnere permetterà l'iscrizione a un solo settore dell'albo professionale (Informazione, Industriale o Civile);
a giudizio degli interroganti, tale riforma penalizza in modo inaccettabile tutti gli studenti del vecchio ordinamento di ingegneria che loro malgrado, ancora non hanno sostenuto l'esame di abilitazione professionale poiché chi invece ha già sostenuto il vecchio esame di Stato, prima dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 328/2001, potrà iscriversi a tutti e tre i settori senza ulteriori esami;
con la conversione con modifiche del decreto-legge 10 giugno 2002, n. 107 nella legge 1o agosto 2002, n. 173 (Gazzetta Ufficiale n. 184 del 7 agosto 2002), che restituisce il diritto solo fino alla fine del 2003 e del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105 (Gazzetta Ufficiale n. 160 del 12 luglio 2003) nella legge 11 luglio 2003, n. 170, viene accentuata l'ingiustizia del decreto del Presidente della Repubblica 328/01 trattando in modo diverso gli aspiranti ingegneri con lo stesso percorso formativo di coloro che si abiliteranno entro il 2006;
coloro che si sono iscritti ad un corso di laurea in ingegneria all'epoca in cui era ancora in vigore il vecchio ordinamento,
quindi, (gli iscritti all'anno accademico 2000-2001) non potranno, loro malgrado, sostenere l'esame di Stato secondo le vecchie regole, entro il 2006;
secondo gli interroganti, è evidente e palese la contraddizione, è talmente palese l'erroneità del dettato normativo che i giovani iscritti al corso di laurea in ingegneria nell'anno accademico 2000-2001 (ciò evidentemente vale anche per gli anni precedenti) non sono in grado di conoscere i livelli e le modalità di selezione che dovranno affrontare per entrare nel mercato del lavoro. Devono, cioè, affrontare un'incertezza assoluta sull'aspetto più importante del loro futuro e della loro vita;
non si comprende il criterio seguito per definire quale termine ultimo per il transitorio il 2006 quando ancora in molte facoltà è attivo il terzo anno dei corsi di laurea del vecchio ordinamento di studi senza per altro tenere conto della durata media del tempo di laurea -:
se non ritenga opportuno adottare iniziative normative tese ad introdurre una norma transitoria, non vincolata da un periodo di validità temporale, ma legata alla condizione personale di studente/neo-laureato col vecchio ordinamento, che riconosca a tutti gli effetti un'assoluta parità di trattamento tra gli iscritti al vecchio ordinamento di ingegneria e quegli studenti che con maggior fortuna hanno potuto concludere gli studi prima dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 328 consentendo agli stessi di poter accedere a tutti e tre i settori della sezione A dell'albo sostenendo, come hanno fatto i pari titolo, un solo esame di Stato.
(5-00542)