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Allegato B
Seduta n. 95 del 22/1/2007
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ECONOMIA E FINANZE
Interrogazione a risposta in Commissione:
FIORIO. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
l'Agenzia delle entrate con risoluzione 4 aprile 2006, n. 51/E, classifica i diritti di reimpianto dei vigneti come un bene immateriale strumentale dell'azienda agricola, che concorre alla formazione del reddito agrario; conseguentemente classifica la cessione dei medesimi diritti come la cessione di un bene posto in essere nell'esercizio di impresa, da assoggettarsi al regime IVA con aliquota ordinaria pari al 20 per cento;
la ricostruzione effettuata dall'Agenzia delle entrate non appare condivisibile, in quanto i diritti di reimpianto si configurano
come un elemento del capitale fondiario, che dovrebbe concorrere alla formazione non del reddito agrario, quanto piuttosto del reddito dominicale, vale a dire del valore, stimato sulla base dell'estensione del terreno, della zona in cui si trova e della cultura praticata, che viene imputato per il solo fatto di essere il possessore del terreno;
il trasferimento temporaneo o definitivo di tali «diritti» ad altri soggetti si dovrebbe considerare come la cessione di un bene immateriale di natura reale dell'azienda agricola, per cui, sotto il profilo fiscale, la cessione di tali diritti dovrebbe essere assimilata alla cessione di un diritto reale (con conseguente esclusione dell'IVA), anziché alla cessione di un bene strumentale posto in essere nell'esercizio di impresa;
l'orientamento assunto dall'Agenzia delle entrate può creare gravi difficoltà in relazione alle operazioni di cessione dei diritti di reimpianto effettuate prima dell'adozione della citata risoluzione, per le quali il trattamento fiscale è stato determinato sulla base di considerazione analoghe a quelle sopra richiamate e, in ogni caso, nell'ambito di un quadro normativo incerto, con indicazioni, provenienti dalle amministrazioni territoriali, che non richiedevano né la registrazione della scrittura privata né l'applicazione dell'aliquota ordinaria IVA -:
quale sia, sulla base della normativa vigente, la qualificazione, sotto il profilo giuridico e fiscale, dei diritti di reimpianto dei vigneti;
se, nell'ipotesi in cui l'orientamento formulato dall'Agenzia delle entrate con la risoluzione 4 aprile 2006, n. 51/E, in base al quale la cessione dei diritti di reimpianto dei vigneti è assoggettata ad aliquota ordinaria IVA pari al 20 per cento sia confermato, tale orientamento comunque si applichi soltanto alle operazioni di cessione successive alla data di pubblicazione della citata risoluzione.
(5-00579)