Menu di navigazione principale
Vai al menu di sezioneInizio contenuto
Allegato B
Seduta n. 95 del 22/1/2007
...
AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Interpellanza:
Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per sapere - premesso che:
durante l'incontro tenuto, nel decorso dicembre 2006, presso la Prefettura di Salerno, alla presenza del Prefetto, del Vice Prefetto e di una delegazione di cittadini di Serre, il commissario straordinario dottor Guido Bertolaso comunicava verbalmente le sue intenzioni relative alla creazione di una discarica di rifiuti solidi urbani nel territorio del comune di Serre;
secondo quanto espresso dal dottor Bertolaso, per l'individuazione del sito, veniva prescelto il luogo «Valle della Masseria» (individuato con decreto del 29 novembre 1993 del ministero per i beni culturali ed ambientali a firma del Ministro Ronchey come ricadente in area dichiarata di notevole interesse pubblico);
tale luogo si trova:
alla distanza di circa 3 chilometri dalla ex discarica «Macchia Soprana», inserita nel Piano regionale di bonifica dei siti inquinati della Regione Campania approvato con DGR n. 711 del 13 giugno 2005 a seguito della Decisione CEE 2000 n. 2050 del 1o agosto 2000 con la quale la Commissione europea ha programmato il Quadro Comunitario di Sostegno (2000-2006) misura 1.8 POR Campania - 2006, predisposto dall'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Campania, sulla base delle «Linee Guida» redatte dal gruppo tecnico nominato con le ordinanze commissariali n. 248/03 - n. 328/03 - n. 226/04 - n. 006/05 ed inserito nell'elenco del suddetto Piano al numero ordine regionale 1506 - 51400002 con indice di rischio pari al 56,40;
alla distanza di circa 2 chilometri dalla ex discarica di «Basso dell'Olmo-Serralonga» sita nel vicino Comune di Campagna, per la cui realizzazione non veniva dato credito scientifico nella analisi relativa alla idoneità idrogeologica ed ambientale dell'Area Basso dell'Olmo-Serralonga (condotta dal consulente scientifico, ordinario di geologia presso il dipartimento di pianificazione e scienza del territorio Università di Napoli Federico II, professor Franco Ortolani) che risultava essere particolarmente negativa in quanto la zona individuata non presentava le caratteristiche di idoneità per la realizzazione di una discarica;
alla distanza di circa 100 metri dall'Oasi Naturale del WWF di Persano, istituita con decreto del Presidente della giunta regionale il 18 novembre 1976, n. 4060, con decorrenza dal 1o aprile 1977 e compresa nella zona oggetto di «Dichiarazione di notevole interesse pubblico» da parte del Ministro per i beni culturali ed ambientali con decreto 29 novembre 1993 firmato dal Ministro Ronchey, inclusa nella Riserva naturale regionale Foce Sele Tanagro legge regionale 1o settembre 1993, n. 33 e successive modificazioni). L'estensione dell'Oasi è di 3.400 ettari, la Riserva naturale comprende anche gli affluenti del Sele, Calore e Tanagro. La zona di protezione speciale (ZPS) (IT8050021) denominata «Medio corso del fiume Sele/Persano» (SIC) (IT8050021) si estende invece su 1515 ettari e comprende anche l'Oasi del WWF. L'area di che trattasi è stata riconosciuta, nel maggio 2003, «Zona umida di importanza internazionale» rientrante quindi in quelle elencate nella Convezione di Ramsar, ratificata con decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448, e successive modifiche e integrazioni;
la presenza di un importante bacino idrofilo costituito prevalentemente da salici, pioppi, ed ontani neri cinto da ampie fasce di canneto dà vita ad un habitat ideale per l'attrazione dell'avifauna, presente con numerose specie di interesse comunitario. Maggiore prestigio a questo habitat è dato dall'arrivo, in specifiche stagioni dell'anno, della lontra (lutra lutra), specie fortemente minacciata di estinzione in Italia;
con decreto n. 93 del 19 febbraio 2006, Agc 5 Settore 2 Servizio 3 della Giunta regionale della Campania, avente ad oggetto P.O.R. Campania 2000-2006, approvato con decisione C-2004/5118 del 15 dicembre 2004 dalla Commissione europea, misura 1.9 progetti monosettoriali, inerente la valorizzazione e la promozione del patrimonio storico, culturale, archeologico, naturale, etnografico delle aree naturali e protette, intendendo, nel medesimo decreto «Aree protette» (per le quali la Corte di giustizia delle Comunità europee 4 settembre 2006, sezione II, nel procedimento C-244/05, sancisce che gli Stati membri al fine di realizzare un regime di protezione appropriato relativo alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatica non autorizzino interventi che rischino di compromettere seriamente le caratteristiche ecologiche di queste aree), le Oasi, le Riserve, le zone SIC, le ZPS e finanziando interventi da realizzare per una spesa complessiva di euro 40.000.000,00;
l'amministrazione dell'Oasi WWF di Persano, avendo formalmente e ritualmente presentato istanza di progetto esecutivo con richiesta di finanziamento, veniva ammessa allo stesso (allegato B del citato decreto per una somma pari ad euro 534.630,61);
il citato decreto dell'area generale di coordinamento n. 5, ossia quella relativa all'ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile, andava ad includere il progetto presentato dall'Oasi WWF di Persano, tra quelli ritenuti finanziabili, in quanto in possesso dei requisiti per l'ammissione alla Misura 1.9;
si fa altresì presente che l'ubicazione di una discarica verrebbe a penalizzare in modo irrimediabile le iniziative notevolissime
volte alla costruzione di campi da golf e di strutture turistico-ricettive di alto profilo economico e sociale -:
se il Commissario straordinario, dottor Bertolaso, nell'individuazione, assolutamente impropria di un sito in area di altissimo interesse naturalistico e di rilevante impatto igienico-sanitario su tutta la valle del Sele, abbia osservato tutte le procedure previste dal decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290. In particolare se sia stata sentita la commissione composta da 5 soggetti di qualificata e comprovata esperienza come previsto dal comma 3 dell'articolo 1 del succitato decreto-legge e se sia stata sentita la consulta regionale, per la gestione dei rifiuti nella Regione Campania presieduta dal Presidente della Regione Campania e di cui fanno parte i Presidenti delle cinque Province campane, come previsto dal comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 245 del 2005, come modificato dal succitato decreto-legge;
quali iniziative il Ministro dell'ambiente intenda intraprendere al fine di scongiurare quella che l'interrogante ritiene la sciagurata ipotesi di colpire, in modo irrimediabile, una comunità che ha già pagato in passato il prezzo delle insolvenze, sulla raccolta dei rifiuti solidi urbani, da parte degli amministratori delle aree metropolitane della Campania, in particolare della città di Napoli.
(2-00315) «Fasolino».
Interrogazioni a risposta in Commissione:
STRADELLA. - Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. - Per sapere - premesso che:
alla luce della legislazione vigente, si stanno verificando incertezze applicative circa il regime di trasporto via mare di determinati materiali e, in particolare, di materiali contenenti amianto;
il decreto legislativo n. 152 del 2006, all'articolo 265, comma 2, prevede che in attesa delle specifiche norme regolamentari e tecniche in materia di trasporto dei rifiuti, di cui all'articolo 195, comma 2, lettera i), e fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182, in materia di rifiuti prodotti dalle navi e residui di carico, i rifiuti sono assimilati alle merci per quanto concerne il regime normativo in materia di trasporti via mare e la disciplina delle operazioni di carico, scarico, trasbordo, deposito e maneggio in aree portuali;
in particolare i rifiuti pericolosi sono assimilabili alle merci pericolose;
lo stesso concetto di assimilazione, introdotto con il decreto Ronchi (n. 22/97), viene oggi ribadito dal nuovo testo di riforma ambientale (decreto legislativo 152/06);
il decreto legislativo n. 152, che recepisce le più recenti direttive comunitarie, è il punto di riferimento normativo sui rifiuti;
il Codice civile della Repubblica italiana al II Capo (dell'applicazione della legge in generale) all'articolo 15 prevede che le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa del legislatore, o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché la nuova legge regola l'intera materia già regolata dalla legge anteriore;
nel rispetto del combinato degli articoli 193, 12o comma e 265, 2o comma del decreto legislativo n. 152, il trasporto dei rifiuti pericolosi via mare e le relative operazioni di carico, scarico, trasbordo, deposito e maneggio in aree portuali, resta assoggettato alle disposizioni vigenti in materia di merci pericolose in considerazione della prescritta assimilazione degli stessi rifiuti pericolosi a queste ultime e ciò, quanto meno, sino all'emanazione delle norme regolamentari e tecniche in materia di trasporto dei rifiuti;
lo stoccaggio dei rifiuti (rectius: dei rifiuti pericolosi) all'interno della suddetta area è ancora assentibile alla stregua dei criteri e delle vigenti prescrizioni che riguardano le merci (rectius: le merci pericolose) in attesa di essere imbarcate sulle navi;
il decreto 31 ottobre 1991, n. 459, articolo 7, comma 2, è superato dalla vigente legge quadro sui rifiuti (decreto legislativo n. 152/06) che assimila, limitatamente al trasporto via mare ed alle operazioni di carico, scarico, trasbordo, deposito e maneggio in aree portuali, ed in attesa dell'emanazione di specifiche norme regolamentari e tecniche, i rifiuti alle merci ed i rifiuti pericolosi alle merci pericolose;
il citato decreto n. 459 è superato perché la nuova legge (decreto legislativo n. 152/06) regola l'intera materia già regolata dalla legge anteriore; ed è superato da un punto di vista tecnico in materia di merci pericolose in quanto abrogato dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2005, n. 134, oltre a non essere applicabile al caso specifico perché si riferisce a rifiuti non pericolosi -:
se, ad avviso del Ministro, il trasporto via mare di rifiuti sia assimilato a quello delle merci;
se, dunque, i trasporti di rifiuti pericolosi di cui alle premesse siano effettuabili con navi omologate IMDG e senza le restrizioni di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto 31 ottobre 1991, n. 459;
se lo stoccaggio dei rifiuti all'interno dell'area portuale sia assentibile alla stregua dei criteri e delle vigenti prescrizioni che riguardano le merci pericolose in attesa di essere imbarcate sulle navi;
se lo stesso Ministro intenda intervenire, per quanto di propria competenza, nei confronti della situazione evidenziata in premessa, con proprie iniziative normative o amministrative.
(5-00580)
NUCARA. - Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. - Per sapere - premesso che:
con decreto 4 novembre 2006 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è stato definito un Piano Strategico Nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico per l'anno 2006;
l'importo complessivo di finanziamento è stato quantificato in circa 220 milioni di euro, ripartito per le varie Regioni italiane;
con interrogazione presentata nello scorso mese di luglio si chiedeva di sapere come mai il Ministro prima di procedere ad una nuova programmazione non avesse dato attuazione al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 5 maggio 2006 relativo ad interventi per i quali i comuni avevano fatto pressante e documentata richiesta;
il Ministero pare non sia a conoscenza se le aree oggetto di intervento siano comprese o meno nei Piani stralcio di assetto idrogeologico, così come lascia trasparire la formulazione dell'articolo 3 del decreto -:
se il ministero, abbia o meno interpellato le autorità di bacino competenti ed i comuni che ne avevano fatto domanda;
come mai, nella formulazione degli interventi, alcune Regioni vengano penalizzate gravemente rispetto alla programmazione del 5 maggio 2006;
perché, in particolare, la Regione Calabria ad alto rischio idrogeologico, sia passata da un finanziamento programmato di circa 40 milioni di euro ad uno stanziamento di poco più di 12 milioni di euro;
come mai, per fare un esempio, un comune come quello di Gerace, in provincia di Reggio Calabria, individuato tra quelli ad altissimo rischio frana, sia stato escluso dagli interventi;
in base a quale criterio siano stati stabiliti gli importi, che sembrano scaturire esclusivamente da una metodologia di piccoli interventi a pioggia che sicuramente non riusciranno non solo a risolvere, ma nemmeno a mitigare il rischio ambientale;
se non abbia effettivamente ragione il Presidente della Giunta calabrese on. Loiero, quando, in una recente intervista ad un quotidiano nazionale, denuncia il disinteresse del Governo centrale nei confronti della Calabria, nonostante nella sua giunta siedono assessori molto vicini al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
(5-00583)
Interrogazioni a risposta scritta:
LA LOGGIA. - Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. - Per sapere - premesso che:
con decreto sul ministero dell'ambiente n. 1926 del 10 ottobre 2005 è stata riaffidata la gestione dell'area marina protetta dell'isola di Ustica a tale Comune, ma a tutt'oggi tale affidamento non ha avuto per ragioni prevalentemente burocratiche, effettiva attuazione malgrado le reiterate sollecitazioni del Comune di Ustica -:
quali siano le motivazioni del mancato riscontro delle note del Comune di Ustica;
se non ritenga necessario ed urgente, anche in vista dell'approssimarsi della stagione turistica, dare un definitivo indirizzo alla gestione dell'area marina protetta, citata in premessa, evitando di continuare a mortificare una amministrazione comunale come quella di Ustica che ha dimostrato anche con l'assunzione a proprio carico di dipendenti dell'area protetta, di voler collaborare, in linea con le leggi vigenti, con il ministero dell'ambiente;
se intenda confermare l'indirizzo politico del precedente Governo di affidare la gestione dell'area marittima protetta al Comune di Ustica o quale sia, in alternativa, il suo intendimento e quali i tempi di attuazione;
se non ritenga doveroso rispondere alla richiesta del sindaco di accesso degli atti ispettivi riguardanti l'area marittima protetta.
(4-02222)
FUNDARÒ, LION e CAMILLO PIAZZA. - Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. - Per sapere - premesso che:
il 12 ottobre 2006 la Commissione Europea, a seguito di una dettagliata denuncia presentata da un Comitato di cittadini, concernente le presunte irregolarità compiute dall'azienda siciliana «Società Belice Ambiente Spa», ha aperto una procedura di messa in mora contro lo Stato italiano ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CEE, per violazione degli articoli 43 e 49 del Trattato CEE in materia di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, nonché dei principi che ne derivano quali non discriminazione, uguaglianza di trattamento e trasparenza, e della direttiva 92/50/CEE che disciplina gli appalti pubblici di servizi;
in provincia di Trapani oltre 140.000 utenti della Belice Ambiente Spa, ente gestore del ciclo dei rifiuti nell'Ambito territoriale ottimale (ATO) TP2, vivono da anni un profondo stato di disagio e di malcontento a causa di una sua inefficace attività di gestione, dei servizi che le competono;
l'origine dell'inquietudine risiede nell'operato della Società, che nel settembre 2005 ha chiesto il pagamento di una tariffa sui rifiuti d'importo mediamente triplicato rispetto alla cifra pagata nel 2004, con l'aggravante che, a quanto risulta agli interroganti, la tariffa è stata deliberata dalla stessa Società e non dai Consigli comunali, come l'ordinamento vigente prevede;
gli aumenti applicati corrispondono mediamente al 200 per cento del costo
originario, ma si hanno casi in cui le cifre sono superiori anche al 500 per cento. In tali circostanze si è determinata una reale impossibilità economica di molte famiglie a sostenere tale onere tributario;
ad avviso degli interroganti, anche il servizio offerto dalla Società si presta a forti critiche, soprattutto a causa della sua scarsa qualità, della mancata realizzazione della raccolta differenziata (che fino al 2004 era effettuata), del mancato rispetto di diverse prescrizioni di comportamento, tra cui l'incompetenza a determinare le tariffe, il modello di gestione del servizio adottato, la mancata diversificazione delle tariffe da comunità a comunità e da ultimo l'incapacità gestionale degli amministratori che secondo gli interroganti, se più attenti, avrebbero potuto impedire la messa in mora adottata dall'Unione europea;
in esecuzione dell'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei ministri dipartimento della protezione civile n. 2983 del 31 maggio 1999, è stato nominato, quale commissario delegato per la predisposizione e adozione del Piano di gestione dei rifiuti e delle bonifiche delle aree inquinate di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, il Presidente della Regione siciliana; il Commissario, ha provveduto ad individuare le forme e i modi di cooperazione tra la Provincia ed i Comuni in ciascun ambito o sub-ambito territoriale ottimale (ATO) per la gestione integrata dei rifiuti e per l'esercizio associato delle funzioni amministrative in materia di gestione dei rifiuti urbani. In Sicilia sono state costituite 27 società d'ambito che, con propri Statuti e Piani di gestione, sovrintendono l'organizzazione e l'attivazione dello smaltimento dei rifiuti dell'ATO di propria pertinenza;
l'ATO Trapani 2 comprende il territorio dei Comuni di Campobello di Mazara, Castelvetrano, Gibellina, Mazara del Vallo, Partanna, Petrosino, Poggioreale, Salaparuta, Salemi, Santa Ninfa e Vita. I consigli comunali di tali enti, in esecuzione alle ordinanze n. 280 del 2001 e 1069 del 2002, hanno approvato lo schema di Statuto della Società Belice Ambiente Spa, alla quale sono stati delegati i poteri e tutte le competenze relative al servizio di igiene ambientale prima svolti dai Comuni;
il 20 dicembre 2002 è stata costituita la Società Belice Ambiente Spa, diventando operativa dal 1o gennaio 2005, con la gestione dei servizi in house providing, come deliberato dall'assemblea dei soci il 31 marzo 2004;
in ragione delle sollecitazioni di alcuni movimenti spontanei costituitisi per difendere gli interessi degli utenti, alcuni consigli comunali, tra cui quello del Comune di Gibellina e Santa Ninfa, hanno deliberato una tariffa rifiuti d'importo ridotto del 30 per cento rispetto a quello determinato dalla Belice Ambiente Spa;
si deve rilevare che la tariffa d'igiene ambientale è stata determinata per gli anni 2005 e 2006 dalla Società Belice Ambiente con delibera dell'assemblea dei soci. Ma a tal proposito, si segnala che, ad avviso degli interroganti, il potere di determinazione sulla tariffa non competerebbe alla società, infatti ai sensi dell'articolo 49, comma 8 del decreto legislativo n. 22/97 (decreto Ronchi), si evince che fa capo agli enti locali determinare la tariffa per la copertura dei costi per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti, e che secondo l'articolo 42 del decreto legislativo n. 267/2000 (TUEL), spetta al Consiglio comunale approvare la proposta della tariffa allo scopo adottata;
al riguardo poi, si deve sottolineare che anche la circolare del Ministero dell'Ambiente del 7 ottobre 1999, Gab/19/17879/108, chiarisce che «Nel caso in cui il Comune si avvalga di un soggetto costituito ad hoc per lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti urbani [...] ovvero il servizio sia interamente affidato a Società per azioni a prevalente capitale pubblico locale, o comunque in tutti i casi in cui si configuri una concessione dell'intera gestione del ciclo rifiuti ad un unico soggetto, la convenzione potrà invece prevedere
che il soggetto prescelto applichi la tariffa determinata dal Comune e proceda alla sua riscossione»;
di pari tenore sono le «linee guida per la gestione dei rifiuti in Sicilia» individuate dal Commissario Straordinario per l'emergenza rifiuti con l'ordinanza commissariale n. 488/02, che tra l'altro prevede che sia «necessaria un'impostazione comune della definizione dei Piani finanziari, del metodo di suddivisione delle entrate tariffarie tra quota da attribuire alle utenze domestiche e alle altre utenze e tra parte fissa e variabile della tariffa, nonché della gestione omogenea delle politiche di agevolazione e riduzione. Si deve arrivare alla gestione consortile della tariffa, con un unico ufficio tariffa di ambito capace non solo di gestirne la riscossione, ma di aiutare i Comuni nei calcoli e nella determinazione». Appare esplicito pertanto che spetta ai Comuni e agli enti titolari l'esercizio impositivo;
di seguito, ai sensi dell'articolo 11 della legge 17 dicembre 2004 recante «Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2005», la Regione Sicilia assegnava la competenza a determinare la TIA (Tariffa d'Igiene Ambientale) alle Società che gestiscono il servizio dei rifiuti. L'articolo in questione veniva impugnato dal Commissario dello Stato. In questa sede si è sottolineato che «benché l'assemblea dei soci della Società d'ambito sia costituita dai sindaci dei comuni interessati, i quali sono titolari del generale potere di rappresentanza e sovrintendenza dei servizi e degli uffici comunali, nei loro poteri non sarebbe compreso il compito di determinare la disciplina delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi, che è di competenza del Consiglio comunale, organo rappresentativo dell'intera collettività locale (...) e che questa previsione (...) costituirebbe (...) un'indebita compressione dell'autonomia e del potere di auto-organizzazione delle istituzioni locali, riconosciuto dagli articoli 5 e 114 della Costituzione». La stessa norma è stata promulgata con omissione delle parti oggetto di censura per cui è preclusa la possibilità che le parti della legge impugnate ed omesse in sede di promulgazione acquistino o esplichino una qualche efficacia, come argomentato dalla Corte Costituzionale nella sua decisione di dichiarare cessata la materia del contendere, di cui all'ordinanza n. 293 del 7-19 luglio 2005, n. 293 pubblicata sulla G.U.R.S. n. 33 del 5 agosto 2005;
ciò nonostante, l'ordinanza del Commissario straordinario all'emergenza rifiuti, intervenuta l'8 agosto 2003, contenente il regolamento per la determinazione della tariffa, contiene nel suo unico articolo una norma che attribuisce la competenza a determinare la tariffa alle Società d'ambito;
in contraddizione con l'ordinanza commissariale dell'8 agosto 2003, è stata emessa una pronuncia dello stesso Ufficio del Commissario Straordinario, che in considerazione dei motivi di nullità delle disposizioni adottate dalla Regione Sicilia in questa materia, con nota del 3 agosto 2005 inviata al Sindaco del Comune di Enna, ha comunicato che rimane la competenza dei Consigli comunali all'approvazione dei regolamenti e alla determinazione delle tariffe in base al disposto. Lo stesso Ufficio del Commissario per l'emergenza dei rifiuti in Sicilia ha altresì comunicato ai Comuni dell'ATO ENNA 1 che un operato da parte dei Consigli comunali nel senso indicato nella sua nota del 3 agosto 2005 toglierebbe argomenti ad eventuali contenziosi;
pur presenti gli atti che stabilivano l'incompetenza della Società Belice Ambiente a stabilire la tariffa sui rifiuti, con deliberazioni dei vari Consigli comunali ed in contrasto con l'impugnativa del Commissario dello Stato, gli enti locali allo scopo interessati hanno conferito tale competenza alla stessa Società Belice Ambiente Spa;
va fatto ancora presente un rilievo in merito all'ordinanza dell'8 agosto 2003 del Commissario all'emergenza rifiuti su cui si fonda la presunta titolarità della società d'ambito a determinare la TIA. La suddetta
ordinanza è motivata dall'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei ministri dipartimento della protezione civile n. 2983 del 31 maggio 1999, la quale circoscrive i poteri del Commissario alla sola materia «emergenziale» (modalità di smaltimento rifiuti, individuazione delle discariche pubbliche, contratti di appalti in materia, eccetera), e non anche alla materia «tariffaria». Il Commissario, secondo una recentissima sentenza della Commissione Tributaria di Enna non poteva derogare al principio generale vigente in tutto il territorio dello Stato, compresa la Sicilia, che attribuisce esclusivamente e specificatamente al Consiglio comunale la materia tariffaria per la prestazione di beni e servizi;
in riferimento alla dichiarazione di messa in mora dello Stato italiano da parte della Commissione europea, si evidenzia che il modello di gestione denominato in house providing adottato dalla Società Belice Ambiente, consiste nella gestione diretta del pubblico servizio da parte delle pubbliche amministrazioni attraverso propri organismi senza ricorrere ad una gara ad evidenza pubblica. Tale tipo di gestione, frutto di elaborazione giurisprudenziale (sentenza Teckal 18 novembre 1999 in causa C-107/98), consente di derogare alla disciplina comunitaria in materia di procedure di individuazione dei soggetti affidatari dei servizi solo nel caso in cui «l'ente locale eserciti sull'affidatario un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, e questa persona realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti locali che la controllano». Tale deroga è resa possibile dal fatto che i soggetti affidatari nell'ipotesi suddetta sono da ritenersi organismi di diritto pubblico;
la Corte di giustizia ha chiarito che di controllo analogo si può parlare nei soli casi in cui l'affidatario in via diretta del servizio sia assoggettato ad un controllo che consente all'autorità pubblica concedente di influenzarne le decisioni, da intendere come possibilità di influenza determinante sia sugli obiettivi strategici e sulle decisioni importanti (13 ottobre 2005, C-458/03; 11 gennaio 2005, C-26/03). Sul punto anche la giurisprudenza amministrativa nazionale ha chiarito il concetto di controllo analogo. Il Consiglio di Stato, sezione VI, n. 168/2005 ha ritenuto che il rapporto di controllo analogo è perfezionato quando tra amministrazione aggiudicatrice e Società aggiudicataria sussista un rapporto equivalente ai fini degli effetti pratici ad una relazione di subordinazione gerarchica; tale situazione si verifica quando sussiste un controllo gestionale e finanziario stringente dell'ente pubblico sull'ente societario;
il soggetto gestore sostanzialmente deve essere una longa manus dell'affidante, cioè una sorta di amministrazione indiretta, nella quale la gestione del servizio resta saldamente nelle mani dell'ente concedente (TAR Campania, sezione I, 2784/2005, TAR Friuli Venezia Giulia 15 luglio 2005, n. 634, TAR Sardegna 2 agosto 2005, n. 1729);
ad avviso degli interroganti, allo stato attuale, nella Società Belice Ambiente Spa, manca un effettivo controllo da parte degli enti locali conformemente a quanto prevede la legislazione in materia. Deficienza di controllo che è consistita nella mancata approvazione del regolamento per la determinazione della tariffa, della stessa tariffa e del Piano finanziario della Società d'ambito da parte dei Consigli Comunali dei Comuni parte dell'ATO TP2. La Società Belice Ambiente Spa opera in condizioni di completa autonomia rispetto agli enti locali ed ai Consigli Comunali degli stessi che sono titolari della partecipazione pubblica;
non esiste nell'ATO TP2 una distinzione tra Autorità d'ambito e la Società che gestisce il servizio, cosa che potrebbe garantire maggiormente l'utente. L'Autorità d'ambito, secondo l'intero impianto legislativo che in Italia ha riformato il settore della gestione dei rifiuti, sarebbe una struttura con compiti di controllo del servizio di gestione dei rifiuti, in ottemperanza ai principi di efficienza, efficacia,
economicità e trasparenza della gestione. In Sicilia è avvenuto l'opposto. Alcune recenti ordinanze commissariali, tra cui la N. 566 del 31 maggio 2006 nonché la circolare n. 494 A2 del 15 maggio 2006 dell'Autorità regionale per l'acqua e i rifiuti, di recente costituzione, hanno identificato le Società d'ambito, con le strutture ed i modi operandi sopra evidenziati, con le Autorità d'Ambito;
a giudizio degli interroganti, la sovrapposizione dell'Autorità d'ambito alla Società d'ambito incrina il rapporto di fiducia tra il cittadino e l'amministrazione che sembrerebbe operare in completa autonomia. Ad oggi non si ravvisa nella Società Belice Ambiente l'intento di stimolare la sensibilità dei contribuenti anche solo con campagne comunicative volte ad «educare» alla differenziazione delle varie tipologie di rifiuto, così come previsto dallo spirito della legislazione comunitaria e nazionale di riferimento. Ciò porterebbe anche ad un benefico e necessario abbattimento della aliquota di rifiuti da destinare alle discariche, visto che i costi di conferimento a queste ultime sono peraltro lievitati inspiegabilmente;
ove si effettua la raccolta differenziata in alcuni Comuni parte dell'ATO TP2 si deve solo al senso civico dei cittadini, i quali singolarmente danno vita a forme di differenziazione della raccolta-rifiuti in casa ed utilizzano, laddove presenti, le «campane» adibite al conferimento della raccolta differenziata. È impossibile per i cittadini dell'ATO TP2 effettuare il «compostaggio domestico dei rifiuti» poiché la Società d'ambito non ha previsto tale ulteriore ed importante servizio tra le sue priorità. Essa non ha nemmeno fatto richiesta alla struttura commissariale per i fondi da quest'ultima stanziati per avviare il servizio di «compostaggio domestico»;
perplessità si riscontrano nella valutazione dei parametri utilizzati per definire l'ATO TP2, visto che, a giudizio degli interroganti, questo accorpamento non appare un ambito ottimale in quanto raggruppa due grossi centri, Castelvetrano e Mazara, che hanno esigenze e peculiarità totalmente differenti dai restanti comuni, in particolare quelli belicini ricostruiti a seguito del terremoto del '68;
secondo gli interroganti, l'applicazione nell'ATO TP2 della nuova gestione ha disatteso i princìpi fondamentali dello stesso decreto costitutivo Ronchi: efficienza, efficacia ed economicità della gestione, prevenzione e principio del «chi inquina paga» e del passaggio graduale dal vecchio al nuovo regime tariffario -:
se, per quanto di propria competenza, soprattutto in merito ai profili riguardanti la procedura di messa in mora contro lo Stato italiano da parte delle istituzioni comunitarie non ritenga opportuno avviare urgenti accertamenti sulla vicenda descritta in premessa ed in tal senso attivarsi per contribuire a ripristinare uno stato di normalità nella gestione dei rifiuti nel territorio di cui si discute, anche favorendo una maggiore soddisfazione della popolazione per i servizi ottenuti ed un rafforzamento della coesione e della tranquillità sociale.
(4-02228)