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Allegato A
Seduta n. 96 del 23/1/2007
DISEGNO DI LEGGE: DELEGA AL GOVERNO PER LA REVISIONE DELLA DISCIPLINA RELATIVA ALLA TITOLARITÀ ED AL MERCATO DEI DIRITTI DI TRASMISSIONE, COMUNICAZIONE E MESSA A DISPOSIZIONE AL PUBBLICO, IN SEDE RADIOTELEVISIVA E SU ALTRE RETI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA, DEGLI EVENTI SPORTIVI DEI CAMPIONATI PROFESSIONISTICI E DELLE ALTRE COMPETIZIONI PROFESSIONISTICHE ORGANIZZATE A LIVELLO NAZIONALE (A.C. 1496) ED ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE: CIOCCHETTI ED ALTRI; GIANCARLO GIORGETTI E CAPARINI; RONCHI ED ALTRI; PESCANTE ED ALTRI; DEL BUE (A.C. 587-711-1195-1803-1840)
(A.C. 1496 - Sezione 1)
ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1496 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 1.
1. Allo scopo di garantire l'equilibrio competitivo dei soggetti partecipanti alle competizioni sportive e di realizzare un sistema efficace e coerente di misure idonee a stabilire e a garantire la trasparenza e l'efficienza del mercato dei diritti di trasmissione, comunicazione e messa a disposizione al pubblico, in sede radiotelevisiva e su altre reti di comunicazione elettronica, degli eventi sportivi dei campionati professionistici e delle altre competizioni professionistiche organizzate a livello nazionale, il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive e del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per le politiche europee e con il Ministro dello sviluppo economico, sentite le competenti Commissioni parlamentari, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e in conformità ai principi e criteri direttivi di cui ai commi 2 e 3, uno o più decreti legislativi diretti a disciplinare la titolarità e l'esercizio di tali diritti e il mercato degli stessi, nonché, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, eventuali decreti legislativi integrativi e correttivi dei medesimi, adottati con le medesime procedure e gli stessi principi e criteri direttivi previsti dai commi 2 e 3.
2. La delega è esercitata nel rispetto dei seguenti principi:
a) riconoscimento del carattere sociale dell'attività sportiva, quale strumento di miglioramento della qualità della vita e quale mezzo di educazione e sviluppo sociale;
b) riconoscimento della specificità del fenomeno sportivo, espressa nella dichiarazione del Consiglio europeo di Nizza del 2000;
c) riconoscimento, in capo al soggetto preposto all'organizzazione della competizione sportiva e ai soggetti partecipanti alla competizione medesima, della contitolarità del diritto alla utilizzazione a fini economici della competizione sportiva, limitatamente alla trasmissione, comunicazione
e messa a disposizione al pubblico, in sede radiotelevisiva e su altre reti di comunicazione elettronica, degli eventi sportivi;
d) riconoscimento della titolarità esclusiva dei diritti di archivio in capo a ciascun soggetto partecipante alla competizione sportiva;
e) conseguente commercializzazione in forma centralizzata dei diritti di cui al comma 1, mediante procedure finalizzate a garantire la libera concorrenza tra gli operatori della comunicazione e la realizzazione di un sistema equilibrato dell'offerta audiovisiva degli eventi sportivi, in chiaro e a pagamento, salvaguardando le esigenze dell'emittenza locale;
f) equa ripartizione, tra i soggetti partecipanti alle competizioni sportive, delle risorse economiche e finanziarie derivanti dalla commercializzazione dei diritti di cui al comma 1, in modo da assicurare l'equilibrio competitivo di tali soggetti;
g) destinazione di una quota delle risorse economiche e finanziarie derivanti dalla commercializzazione in forma centralizzata dei diritti di cui al comma 1 a fini di mutualità generale del sistema;
h) tutela degli utenti dei prodotti audiovisivi, in Italia e all'estero, relativi agli eventi sportivi di cui al comma 1.
3. La delega è esercitata nel rispetto dei seguenti criteri:
a) disciplina della commercializzazione in forma centralizzata dei diritti di cui al comma 1 in modo da consentire ai soggetti partecipanti alle competizioni sportive autonome iniziative commerciali;
b) disciplina della commercializzazione in forma centralizzata dei diritti di cui al comma 1 sul mercato nazionale in modo da garantire l'accesso e la parità di trattamento di tutti gli operatori della comunicazione in possesso del prescritto titolo abilitativo per procedere direttamente alla diffusione degli eventi sportivi;
c) disciplina della commercializzazione in forma centralizzata dei diritti di cui al comma 1 sul mercato nazionale per singola piattaforma, prevedendo modalità che assicurino, ove possibile, la presenza di più operatori della comunicazione nella distribuzione dei prodotti audiovisivi relativi agli eventi sportivi;
d) disciplina della commercializzazione in forma centralizzata dei diritti di cui al comma 1 sul mercato nazionale anche attraverso divieti di acquistare diritti relativi a piattaforme per le quali l'operatore della comunicazione non è in possesso del prescritto titolo abilitativo, di sublicenziare i diritti acquisiti nonché di cedere, in tutto o in parte, i relativi contratti di licenza;
e) disciplina della commercializzazione dei diritti di cui al comma 1 sul mercato internazionale nel rispetto dei principi di cui al comma 2;
f) previsione di una speciale disciplina per la commercializzazione in forma centralizzata dei diritti di cui al comma 1 su piattaforme emergenti;
g) previsione di una durata ragionevole dei contratti aventi ad oggetto lo sfruttamento dei prodotti audiovisivi relativi agli eventi sportivi, allo scopo di garantire l'ingresso nel mercato di nuovi operatori e di evitare la creazione di posizioni dominanti;
h) ripartizione delle risorse economiche e finanziarie assicurate dal mercato dei diritti di cui al comma 1, anche attraverso regole che possono essere determinate dal soggetto preposto all'organizzazione della competizione sportiva, in modo da garantire l'attribuzione, in parti uguali, a tutti i partecipanti a ciascuna competizione di una quota prevalente di tali risorse, nonché l'attribuzione delle restanti risorse al soggetto preposto all'organizzazione della competizione sportiva, il quale provvede a redistribuirle tra i partecipanti alla competizione stessa tenendo conto anche del bacino di utenza e dei risultati sportivi conseguiti da ciascuno
di essi, ferma restando la destinazione di una quota delle risorse a fini di mutualità generale del sistema;
i) applicazione dei criteri di cui alla lettera h) in modo tale da valorizzare e incentivare le categorie inferiori e lo sviluppo del settore giovanile;
l) vigilanza e controllo sulla corretta applicazione della disciplina attuativa della presente legge da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nell'ambito delle rispettive competenze;
m) applicazione della nuova disciplina del mercato dei diritti a tutte le competizioni sportive aventi inizio dopo il 1o luglio 2007, con conseguente abrogazione dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78;
n) disciplina di un periodo transitorio al fine di regolare diritti e aspettative derivanti da contratti aventi ad oggetto lo sfruttamento di prodotti audiovisivi relativi agli eventi sportivi e di consentire una graduale applicazione dei principi di cui al comma 2, lettere f) e g), distinguendo tra i contratti stipulati prima del 31 maggio 2006 e quelli stipulati dopo tale data.
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE
ART. 1.
Al comma 2, sostituire le lettere f) e g) con la seguente:
f) gestione da parte della Lega calcio, quale soggetto preposto all'organizzazione della competizione sportiva, delle risorse realizzate sulla base della commercializzazione dei diritti di cui alla presente legge, ispirandosi ai seguenti criteri:
1) garantire una equa ripartizione dei proventi fra tutti i partecipanti alla competizione, in guisa tale da arrivare ad una quota pro capite uguale per tutti, e a una successiva quota calcolata in funzione del bacino di utenza e dei risultati sportivi conseguiti da ciascuno di essi;
2) garantire una percentuale dei proventi a scopi di mutualità generale del sistema calcistico;
1. 86. Bono, Ronchi, La Russa.
Al comma 2, lettera f), dopo le parole: da assicurare aggiungere le seguenti:, in chiave europea,
1. 150. Caparini, Goisis.
Al comma 2, lettera f), aggiungere, in fine, le parole: in applicazione del principio di equità.
1. 165. Goisis, Caparini.
Al comma 2, lettera g), sostituire le parole: a fini di mutualità generale del sistema con le seguenti: in favore delle attività dilettantistiche.
1. 190. Caparini, Goisis.
Al comma 2, lettera g), aggiungere, in fine, la parola: dilettantistico.
1. 166. Caparini, Goisis.
Al comma 2, lettera g), aggiungere, in fine, le parole:, in modo tale da incentivare lo sviluppo del settore giovanile dilettantistico.
1. 151. Caparini, Goisis.
Al comma 2, lettera g), aggiungere, in fine, le parole: nell'ambito di un programma di recupero delle situazioni di disagio sociale.
1. 191. Caparini, Goisis.
Al comma 2, lettera g), aggiungere, in fine, le parole: nell'ambito di un programma indirizzato a facilitare l'inserimento delle persone diversamente abili.
1. 192. Caparini, Goisis.
Al comma 2, dopo la lettera h), aggiungere le seguenti:
i) previsione di un piano strategico teso a dotare gli impianti sportivi presenti sul territorio nazionale di infrastrutture in grado di rispondere ad esigenze strutturali e funzionali nell'ambito di un programma di interesse sociale, culturale, sportivo, ricreativo, per la promozione delle attività di solidarietà e per il sostegno alle politiche per i giovani;
l) previsione della possibilità di applicare la procedura di cui agli articoli 153 e seguenti del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, alle società di calcio professionistiche che intendano realizzare nuovi impianti sportivi o ristrutturare strutture già esistenti, e della possibilità, per i Comuni che vedano implementate le strutture sportive con funzioni di interesse sociale, culturale e ricreativo, di modificare la destinazione d'uso degli immobili previsti dai propri strumenti urbanistici utilizzando le procedure acceleratorie di cui all'articolo 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1.
1. 106. Caparini, Goisis.
Sostituire il comma 3 con i seguenti:
3. I diritti di cui al comma 1 vengono offerti in vari pacchetti attraverso un procedimento trasparente e non discriminatorio. Il bando di gara viene pubblicato quattro settimane prima dell'inizio del procedimento. I candidati hanno quindi quattro settimane per presentare la propria candidatura per uno o più pacchetti. La concessione avviene per il tramite delle Leghe professionistiche o di un agente indipendente autorizzato. Per le controversie relative al procedimento di concessione, è istituito un collegio arbitrale. I contratti, da concludersi non possono avere una durata superiore ai tre anni. I pacchetti di cui sopra, sono suddivisi secondo le seguenti modalità:
a) il primo pacchetto comprende le giornate principali di gioco dei campionati professionistici, che possono essere trasmesse parallelamente per intero;
b) il secondo pacchetto comprende le giornate accessorie degli eventi sportivi professionistici, che possono essere trasmessi parallelamente per intero. I pacchetti di cui alla lettera a) ed alla presente lettera autorizzano la diffusione degli eventi sportivi delle altre giornate a mezzo di un sistema di trasmissione telefonica e possono prevedere il diritto di trasmettere via pay-tv un primo resoconto in differita dei punti salienti;
c) il terzo pacchetto autorizza l'acquirente a trasmettere in diretta almeno due incontri della serie A e a diffondere un primo resoconto in differita dei punti salienti via televisione in chiaro;
d) il quarto pacchetto comprende le partite in diretta delle serie professionistiche inferiori e un primo resoconto in differita per la trasmissione in televisione in chiaro;
e) il quinto pacchetto offre i diritti allo sfruttamento di seconda e terza mano. I pacchetti di cui alla lettera c), d) ed alla presente lettera, possono essere concessi ogni volta a più utilizzatori;
f) il sesto pacchetto prevede il diritto di trasmettere in diretta o in quasi diretta, via internet, gli eventi sportivi, sia per estratti che per intero;
g) il settimo pacchetto concerne il resoconto in differita dei punti salienti, che può essere parimenti concesso a più utilizzatori;
h) l'ottavo pacchetto comprende il diritto di trasmettere in diretta e/o in
differita via telefonia mobile gli eventi sportivi, sia per estratti che per intero. Tale pacchetto può essere concesso a più operatori di telefonia mobile: in tal caso le Leghe possono armonizzare i contenuti delle offerte.
i) il nono pacchetto autorizza a trasmettere in differita, via telefonia mobile, estratti di eventi sportivi.
4. Tutti i diritti mediatici, non previsti dai nove pacchetti di cui al comma 3 o dai diritti di sfruttamento dei club, sono inseriti in un ulteriore pacchetto che comprende, tra l'altro, i diritti a sfruttare suoni e immagini in movimento nell'ambito di presentazioni pubbliche, di campagne pubblicitarie, della produzione di foto/fonogrammi (video, cd, dvd) per consumatori finali e per l'analisi al computer degli eventi sportivi. Tale pacchetto può essere concesso con contenuto diverso a più operatori.
5. Ai club spettano i seguenti diritti:
a) ogni club, 24 ore dopo l'incontro, può vendere le proprie partite giocate in casa ad un'emittente televisiva in chiaro, che le può diffondere nel SEE per intero una sola volta;
b) ogni club, a partire da un'ora e mezzo dopo il termine dell'incontro, può sfruttare su internet una sintesi della durata massima di trenta minuti delle partite disputate in casa e in trasferta. A partire dal 31 luglio 2007 ogni club può diffondere sul proprio sito internet o sul sito di terzi, dopo il termine dell'incontro, senza limitazioni di tempo, la cronaca delle partite giocate in casa. Ogni club può cedere, senza limitazioni, i diritti di trasmissione radiofonica in chiaro delle partite giocate in casa dopo il termine dell'incontro. In caso di trasmissione in diretta, l'utilizzazione non può superare dieci minuti per ogni tempo di gioco.
6. I diritti di cui sopra non possono essere alienati in modo tale che un utilizzatore possa produrre un prodotto che sia in contrasto con l'interesse della Lega ovvero con l'interesse degli acquirenti dei pacchetti di cui al comma 3 ad avere un prodotto uniforme e che comprometta i vantaggi della creazione di un marchio e della commercializzazione centralizzata. I diritti inutilizzati sono attribuiti ai club che provvedono alla commercializzazione. Le Leghe professionistiche conservano il diritto di commercializzare parallelamente su base non esclusiva i relativi pacchetti. La nuova disciplina del mercato dei diritti televisivi entra in vigore il 31 luglio 2007.
7. L'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito con modificazioni dalla legge 2 marzo 1999, n. 78, è abrogato.
1. 117. Caparini, Goisis.
Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. La ripartizione delle risorse economiche e finanziarie assicurate dal mercato dei diritti di cui al comma 1, viene così disciplinata:
a) una quota pari al 40 per cento da distribuire in applicazione del principio di equità, in modo tale da assicurare un equilibrio competitivo tra i singoli partecipanti all'evento sportivo;
b) una quota pari al 20 per cento da distribuire ai singoli partecipanti all'evento sportivo in relazione al rispettivo bacino di utenza;
c) una quota pari al 20 per cento da distribuire ai singoli partecipanti all'evento sportivo in relazione ai risultati sportivi conseguiti;
d) una quota pari al 10 per cento da distribuire ai singoli partecipanti all'evento sportivo in relazione al loro investimento nell'attività dei vivai;
e) una quota pari al 10 per cento da distribuire ai singoli partecipanti a scopi di mutualità del sistema sportivo dilettantistico.
1. 184. Caparini, Goisis.
Al comma 3, alinea, dopo le parole: la delega è esercitata aggiungere le seguenti:, al fine di favorire la concorrenza sui mercati a monte per l'acquisto dei diritti televisivi degli eventi sportivi dei campionati professionistici e dei corrispondenti diritti di diffusione via telefonia mobile o via internet, nonché la concorrenza sui mercati televisivi a valle per le televisioni in chiaro e le pay-tv e su quelli in cui telefonia mobile e Internet,
1. 120. Caparini, Goisis.
Al comma 3, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: diverse dai diritti di trasmissione televisiva in forma codificata.
1. 193. Caparini, Goisis.
Al comma 3, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: e la possibilità di negoziare individualmente i diritti rimasti invenduti a seguito della commercializzazione in forma centralizzata.
1. 194. Caparini, Goisis.
Al comma 3, lettera b), aggiungere, in fine, le parole:, contribuendo ad attenuare la tendenza alla concentrazione sui mercati dei media.
1. 152. Caparini, Goisis.
Al comma 3, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) autorizzazione della Lega calcio, quale soggetto preposto all'organizzazione della competizione sportiva, alla commercializzazione in forma centralizzata dei diritti di cui alla presente legge, mediante il ricorso a procedure finalizzate a garantire la libera concorrenza nel mercato e la realizzazione di un sistema equilibrato dell'offerta audiovisiva degli eventi sportivi, gratuita e a pagamento, tutelando i diritti degli utenti dei prodotti audiovisivi e salvaguardando le esigenze dell'emittenza locale;
1. 88. Bono, Ronchi, La Russa.
Al comma 3, lettera c), sopprimere le parole: per singola piattaforma.
*1. 49. Paniz.
Al comma 3, lettera c), sopprimere le parole: per singola piattaforma.
*1. 91. Bono, Ronchi, La Russa.
Al comma 3, lettera c), sopprimere le parole: per singola piattaforma.
*1. 112. Goisis, Caparini.
Al comma 3, lettera c), sostituire le parole: prevedendo modalità con le seguenti: introducendo specifici correttivi sulle piattaforme in cui è presente un solo operatore allo scopo di prevenire posizioni monopolistiche, prevedendo altresì modalità.
**1. 57. Romani, Pescante.
Al comma 3, lettera c), sostituire le parole: prevedendo modalità con le seguenti: introducendo specifici correttivi sulle piattaforme in cui è presente un solo operatore allo scopo di prevenire posizioni monopolistiche, prevedendo altresì modalità.
**1. 114. Goisis, Caparini.
Al comma 3, lettera c), sopprimere le parole:, ove possibile,
1. 90. Bono, Ronchi, La Russa.
Al comma 3, lettera c), sostituire le parole da:, ove possibile fino alla fine della
lettera con le seguenti: la libera concorrenza nel mercato e la realizzazione di un sistema equilibrato dell'offerta audiovisiva degli eventi sportivi, gratuita e a pagamento, tutelando i diritti degli utenti e salvaguardando le esigenze dell'emittenza locale.
1. 89. Bono, Ronchi, La Russa.
Al comma 3, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) disciplina della commercializzazione in forma centralizzata dei diritti di cui al comma 1 in modo tale da facilitare l'accesso ai contenuti da parte degli operatori televisivi, radiofonici e dei nuovi media, contribuendo per tale via all'innovazione e attenuando la tendenza alla concentrazione sul mercato dei media.
1. 153. Caparini, Goisis.
Al comma 3, sopprimere la lettera d).
*1. 58. Romani.
Al comma 3, sopprimere la lettera d).
*1. 92. Bono, Ronchi, La Russa.
Al comma 3, lettera d), sostituire le parole da: in forma centralizzata fino alla fine della lettera, con le seguenti:, anche in previsione dello sviluppo tecnologico del settore, prevedendo procedure di regolamentazione e vigilanza da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, in modo tale da assicurare pari diritti agli operatori della comunicazione, il non formarsi di posizioni dominanti e la definizione dei limiti di partecipazione ai bandi per l'acquisto dei diritti di trasmissione.
1. 250. Ciocchetti, Barbieri, Marcazzan.
Al comma 3, lettera d), dopo le parole: sul mercato nazionale aggiungere le seguenti: e, qualora sussista una reale concorrenza tra gli operatori della stessa piattaforma,
1. 111. Goisis, Caparini.
Al comma 3, lettera d), sopprimere le parole da: anche attraverso fino alla fine della lettera.
1. 201. Ciocchetti, Barbieri, Marcazzan.
Al comma 3, lettera d), sostituire le parole: anche attraverso con la seguente: senza.
1. 50. Paniz.
Al comma 3, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: , a condizione che sussista una reale concorrenza fra gli operatori.
1. 199. Caparini, Goisis.
Al comma 3, sostituire la lettera e) con la seguente:
e) autorizzazione della Lega calcio, quale soggetto preposto all'organizzazione della competizione sportiva, alla disciplina della commercializzazione dei diritti di cui alla presente legge sul mercato internazionale nel rispetto dei criteri di cui alla lettera c);
1. 93. Bono, Ronchi, La Russa.
Al comma 3, lettera e), dopo la parola: commercializzazione aggiungere le seguenti: in forma centralizzata.
1. 160. Goisis, Caparini.
Al comma 3, sopprimere la lettera f).
1. 94. Bono, Ronchi, La Russa.
Al comma 3, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
f-bis) possibilità per i singoli club di diffondere via internet un resoconto dei propri incontri, casalinghi e in trasferta, dopo un'ora e mezza dalla conclusione dei medesimi;
1. 121. Caparini, Goisis.
Al comma 3, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
f-bis) possibilità per i singoli club di commercializzare individualmente con operatori di telefonia mobile i diritti relativi alla titolarità dei propri incontri casalinghi da diffondersi con tale tecnologia;
1. 122. Caparini, Goisis.
Al comma 3, sopprimere la lettera g).
1. 34. Barbieri, Ciocchetti.
Al comma 3, lettera g), sostituire la parola: ragionevole con le seguenti: non superiore a tre stagioni di campionato.
1. 158. Caparini, Goisis.
Al comma 3, lettera g), sostituire la parola: ragionevole con la seguente: triennale.
*1. 7. Romani, Pescante.
Al comma 3, lettera g), sostituire la parola: ragionevole con la seguente: triennale.
*1. 113. Goisis, Caparini.
Al comma 3, lettera g), aggiungere, in fine, le parole:, attenuando la tendenza alla concentrazione sui mercati dei media.
1. 200. Caparini, Goisis.
Al comma 3, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
g-bis) previsione di uno speciale programma teso a dotare gli impianti sportivi presenti sul territorio nazionale di infrastrutture in grado di rispondere ad esigenze strutturali e funzionali per la promozione di attività di interesse sociale, culturale, sportivo e ricreativo.
1. 156. Caparini, Goisis.
Al comma 3, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
g-bis) previsione di una procedura trasparente e non discriminatoria che consenta alle società sportive professionistiche di realizzare nuovi impianti sportivi o ristrutturare strutture già esistenti nell'ambito di un programma di interesse sociale, culturale, sportivo, ricreativo, per la promozione delle attività di solidarietà e per il sostegno alle politiche per i giovani.
1. 157. Caparini, Goisis.
Al comma 3, sostituire la lettera h), con la seguente:
h) determinazione da parte delle Leghe competenti, della ripartizione delle risorse economiche e finanziarie assicurate dal mercato dei diritti, in base ai seguenti criteri:
1) nel rispetto del principio di mutualità, una quota percentuale degli introiti, prevalente rispetto a ciascuno degli altri criteri, va attribuita in parti uguali a tutte le squadre partecipanti;
2) un'altra quota va definita tenendo conto del bacino di utenza determinato in relazione al valore di mercato coincidente con quello attribuito alle singole società dalle aziende televisive;
3) una quota deve essere ripartita in relazione ai risultati sportivi mediante l'assegnazione di coefficienti che tengano conto dei titoli conseguiti, dei piazzamenti
nei precedenti campionati e della competitività della squadra italiana nel contesto europeo;
4) una quota residuale deve essere destinata all'incentivazione dei vivai delle società sportive secondo valutazioni di merito.
1. 8. Pescante, Garagnani, Aracu, Carlucci, Di Centa, Luciano Rossi.
Al comma 3, lettera h), sostituire le parole da: ripartizione delle risorse fino a: determinate dal con le seguenti: determinazione dei criteri di ripartizione delle risorse economiche e finanziarie assicurate dal mercato dei diritti di cui al comma 1, nelle forme previste dalle norme regolamentari interne del.
1. 170. Caparini, Goisis.
Al comma 3, lettera h), sostituire le parole da:, anche attraverso regole che possono fino alla fine della lettera, con le seguenti: in modo da garantire l'attribuzione, in parti uguali, a tutti i partecipanti a ciascuna competizione di una quota delle risorse derivanti dalla medesima competizione, nonché la ripartizione delle restanti risorse derivanti dalla medesima competizione tra i partecipanti alla competizione stessa tenendo conto del bacino di utenza e dei risultati sportivi conseguiti da ciascuno di essi ferma restando la destinazione di una quota del 5 per cento di tali risorse a fini di mutualità generale del sistema previa introduzione di appropriate agevolazioni fiscali a favore dei partecipanti alla relativa competizione sportiva; la determinazione delle quote e dei criteri di ripartizione delle risorse assicurate dal mercato dei diritti di cui al comma 1, nonché la revisione annuale dei criteri, per ciascuna competizione competono separatamente ai soggetti partecipanti alla medesima competizione sportiva per il tramite della loro associazione, Lega, e in difetto alla Federazione italiana giuoco calcio e/o al CONI, con facoltà di derogare ai criteri sopra previsti con l'accordo di tutti i partecipanti alla competizione stessa anche a fini di mutualità interna alla loro associazione, Lega, e per competizioni diverse dai Campionati.
1. 52. Paniz.
Al comma 3, lettera h), sostituire le parole da:, anche attraverso regole che possono fino alla fine della lettera, con le seguenti: in modo da garantire l'attribuzione, in parti uguali, a tutti i partecipanti a ciascuna competizione di una quota prevalente delle risorse derivanti dalla medesima competizione, nonché la ripartizione delle restanti risorse derivanti dalla medesima competizione tra i partecipanti alla competizione stessa tenendo conto per una quota del bacino di utenza e per un'altra quota dei risultati sportivi conseguiti da ciascuno di essi, ferma restando la destinazione di una quota del 5 per cento di tali risorse a fini di mutualità generale del sistema previa introduzione di appropriate agevolazioni fiscali a favore dei partecipanti alla relativa competizione sportiva; la determinazione delle quote e dei criteri di ripartizione delle risorse assicurate dal mercato dei diritti di cui al comma 1, nonché la revisione annuale dei criteri, per ciascuna competizione competono separatamente ai soggetti partecipanti alla medesima competizione sportiva per il tramite della loro associazione, Lega, e in difetto alla Federazione italiana giuoco calcio e/o al CONI, con facoltà di derogare ai criteri sopra previsti con l'accordo di tutti i partecipanti alla competizione stessa anche a fini di mutualità interna alla loro associazione, Lega, e per competizioni diverse dai Campionati.
1. 51. Paniz.
Al comma 3, lettera h), sostituire le parole da:, anche attraverso regole che possono fino alla fine della lettera, con le seguenti: in modo da garantire: l'attribuzione in parti uguali a tutti i partecipanti a ciascuna competizione di una quota
significativa di tali risorse; l'attribuzione di una quota in favore delle attività dilettantistiche e dei vivai; l'attribuzione delle restanti risorse attraverso la valutazione dei bacini di utenza delle singole società e dei risultati sportivi conseguiti. La proposta formulata dal soggetto organizzatore deve essere approvata dal Consiglio nazionale del CONI e sottoposta alla vigilanza della Autorità garante della concorrenza e del mercato.
1. 37. Ciocchetti, Barbieri, Marcazzan.
Al comma 3, lettera h), sostituire le parole: anche attraverso regole che possono essere determinate dal con le seguenti: nelle forme previste dalle norme regolamentari interne del.
1. 169. Caparini, Goisis.
Al comma 3, lettera h), sostituire le parole: anche attraverso con le seguenti: prioritariamente attraverso.
*1. 203. Ciocchetti, Barbieri, Marcazzan.
(Approvato)
Al comma 3, lettera h), sostituire le parole: anche attraverso con le seguenti: prioritariamente attraverso.
*1. 204. Pescante, Garagnani, Aracu, Carlucci, Di Centa, Luciano Rossi.
(Approvato)
Al comma 3, lettera h), dopo le parole: essere determinate aggiungere la seguente: prioritariamente.
1. 59. Pescante, Garagnani, Aracu, Carlucci, Di Centa, Luciano Rossi.
Al comma 3, lettera h), sostituire le parole: a tutti i partecipanti con le seguenti: a tutte le società partecipanti.
Conseguentemente, alla medesima lettera, sostituire le parole: tra i partecipanti con le seguenti: tra le società partecipanti.
1. 63. Pescante, Garagnani, Aracu, Carlucci, Di Centa, Luciano Rossi.
Al comma 3, lettera h), sopprimere la parola: prevalente.
Conseguentemente, alla medesima lettera, sostituire le parole da: redistribuirle fino alla fine della lettera, con le seguenti: distribuire tra i partecipanti alla competizione una quota non inferiore al 20 per cento in relazione ai risultati sportivi raggiunti, una quota non inferiore al 20 per cento in relazione al rispettivo bacino di utenza, una quota non inferiore al 10 per cento tenuto conto dell'investimento delle singole società nell'attività dei vivai e una quota non inferiore al 10 per cento a scopi di mutualità in favore delle attività dilettantistiche.
1. 134. Caparini, Goisis.
Al comma 3, lettera h), sopprimere la parola: prevalente.
Conseguentemente, alla medesima lettera, sostituire le parole da: redistribuirle fino alla fine della lettera, con le seguenti: distribuire ai partecipanti alla competizione stessa una quota del 20 per cento tenendo conto del bacino di utenza, una quota del 20 per cento per i risultati sportivi conseguiti, una quota del 10 per cento per l'investimento nell'attività dei vivai, ferma restando la destinazione di una quota non inferiore al 10 per cento delle risorse in favore delle attività dilettantistiche.
1. 196. Caparini, Goisis.
Al comma 3, lettera h), sopprimere la parola: prevalente.
1. 62. Pescante, Garagnani, Aracu, Carlucci, Di Centa, Luciano Rossi.
Al comma 3, lettera h), sostituire la parola: prevalente con le seguenti: non inferiore al 40 per cento.
*1. 95. Bono, Ronchi, La Russa.
Al comma 3, lettera h), sostituire la parola: prevalente con le seguenti: non inferiore al 40 per cento.
*1. 195. Caparini, Goisis.
Al comma 3, lettera h), dopo le parole: prevalente di tali risorse aggiungere le seguenti:, in modo tale da assicurare un equilibrio competitivo, in chiave europea, tra le singole società.
1. 132. Goisis, Caparini.
Al comma 3, lettera h), sostituire le parole: e dei risultati sportivi conseguiti da ciascuno di essi con le seguenti:, dei risultati sportivi conseguiti e dell'investimento di ciascuno di essi nell'attività del vivaio, da quantificare attraverso la rilevazione di minuti complessivamente giocati in prima squadra da calciatori di cittadinanza italiana che abbiano compiuto anagraficamente il 15o anno di età e che siano tesserati presso la FIGC quali professionisti o giovani di serie.
1. 110. Goisis, Caparini.
Al comma 3, lettera h), sostituire le parole: e dei risultati sportivi conseguiti da ciascuno di essi con le seguenti:, dei risultati sportivi conseguiti e dell'investimento di ciascuno di essi nell'attività del vivaio.
1. 109. Caparini, Goisis.
Al comma 3, lettera h), dopo le parole: destinazione di una quota aggiungere le seguenti: pari al 10 per cento del totale.
1. 108. Caparini, Goisis.
Al comma 3, lettera h), dopo le parole: destinazione di una quota aggiungere le seguenti: non inferiore al 10 per cento.
1. 183. Caparini, Goisis.
Al comma 3, lettera h), sostituire le parole: delle risorse a fini di mutualità generale del sistema con le seguenti: non inferiore al 10 per cento vincolata al finanziamento di corsi periodici di addestramento sportivo di base e di formazione tecnica-sportiva, aperti ad atleti minori di sedici anni e in particolar modo indirizzati al recupero delle situazioni di disagio sociale.
1. 127. Goisis, Caparini.
Al comma 3, lettera h), sostituire le parole: delle risorse a fini di mutualità generale del sistema con le seguenti: non inferiore al 5 per cento dell'importo complessivo delle risorse derivanti dalla commercializzazione dei diritti di cui alla presente legge, da destinarsi in particolare al sostegno del calcio dilettantistico e all'incentivazione del settore giovanile.
1. 96. Bono, Ronchi, La Russa.
Al comma 3, lettera h), aggiungere, in fine, le parole:, riservando la distribuzione della quota del 10 per cento dei proventi totali alle società che abbiano investito nell'attività del vivaio da quantificare attraverso la rilevazione dei minuti giocati in prima squadra da calciatori di cittadinanza italiana che abbiano compiuto anagraficamente il 15o anno di età e che siano tesserati presso la FIGC quali professionisti o giovani di serie;
1. 135. Caparini, Goisis.
Al comma 3, lettera h), aggiungere, in fine, le parole: pari al 10 per cento in favore delle attività dilettantistiche.
1. 136. Goisis, Caparini.
Al comma 3, lettera h), aggiungere, in fine, le parole:. I criteri della ripartizione di cui alla presente lettera sono determinati e deliberati, nelle forme previste dalle norme regolamentari interne, dalle Leghe professionistiche, separatamente per i campionati di serie A, serie B e serie C, tenuto conto che:
1) una quota pari al 40 per cento deve essere ripartita in applicazione del principio di equità, in modo tale da assicurare un equilibrio competitivo, in chiave europea, tra le singole società sportive;
2) una quota pari al 20 per cento deve essere ripartita tra le singole società sportive in relazione ai loro risultati sportivi, mediante l'assegnazione di coefficienti che tengono conto dei titoli conseguiti e dei piazzamenti nei precedenti campionati;
3) una quota pari al 20 per cento deve essere ripartita tra le singole società sportive in relazione al rispettivo bacino di utenza. Il bacino di utenza deve essere determinato tenuto conto del valore di mercato coincidente con quello attribuito alle singole società sportive dalle imprese televisive;
4) una quota pari al 10 per cento deve essere ripartita tenendo conto dell'investimento di ciascuna società nell'attività del vivaio da quantificare attraverso la rilevazione di minuti complessivamente giocati in prima squadra da calciatori di cittadinanza italiana che abbiano compiuto anagraficamente il quindicesimo anno di età e che siano tesserati presso la FIGC quali professionisti o giovani di serie;
5) una quota pari al 10 per cento deve essere ripartita alle singole società a scopi di mutualità del sistema calcistico dilettantistico rappresentato istituzionalmente dalla Lega nazionale dilettanti per l'organizzazione di corsi periodici di addestramento sportivo di base e di formazione tecnico-calcistica, aperti ad atleti minori di sedici anni e in particolar modo indirizzati al recupero delle situazioni di disagio sociale.
1. 107. Caparini, Goisis.
Al comma 3, lettera h), aggiungere, in fine, le parole:. I criteri della ripartizione di cui alla presente lettera sono determinati e deliberati, nelle forme previste dalle norme regolamentari interne, dalle Leghe professionistiche, separatamente per i campionati di serie A, serie B e serie C, nel seguente modo:
1) la percentuale di proventi uguali per tutti i soggetti partecipanti non può essere inferiore al 40 per cento;
2) la quota che deve essere ripartita tra le singole società sportive in relazione ai loro risultati sportivi non può essere inferiore al 20 per cento;
3) la parte di risorse distribuita fra le singole società sportive in relazione al rispettivo bacino di utenza, deve essere non inferiore al 20 per cento;
4) - la quota destinata alle società per favorire l'investimento nell'attività dei vivai, non può essere inferiore al 10 per cento;
5) la percentuale ripartita fra le singole società a scopi di mutualità in favore delle attività dilettantistiche, non deve essere inferiore al 10 per cento.
1. 126. Caparini, Goisis.
Al comma 3, sostituire la lettera i) con la seguente:
i) destinazione di una quota non inferiore al 10 per cento a scopi di mutualità del sistema sportivo dilettantistico, per l'organizzazione di corsi periodici di addestramento sportivo di base e di formazione tecnico-sportiva, aperti ad atleti minori di sedici anni e in particolar modo indirizzati al recupero delle situazioni di disagio sociale e all'inserimento dei diversamente abili.
1. 179. Caparini, Goisis.
Al comma 3, lettera i), dopo le parole: lettera h) aggiungere la seguente: anche.
1. 502. La Commissione.
(Approvato)
Al comma 3, lettera i), sostituire le parole: in modo tale da con le seguenti: riservando la quota del 10 per cento al fine di
1. 154. Caparini, Goisis.
Al comma 3, lettera i), sostituire le parole: e incentivare le categorie inferiori e lo sviluppo del settore giovanile con le seguenti: le categorie inferiori e incentivare politiche indirizzate allo sviluppo del settore giovanile, al recupero delle situazioni di disagio sociale e all'inserimento dei diversamente abili.
1. 181. Caparini, Goisis.
Al comma 3, lettera i), sostituire le parole: le categorie inferiori con le seguenti: il calcio dilettantistico.
1. 97. Bono, Ronchi, La Russa.
Al comma 3, lettera i), sostituire le parole: e lo sviluppo del settore giovanile con le seguenti:, lo sviluppo del sistema giovanile e l'inserimento degli sportivi diversamente abili.
1. 180. Goisis, Caparini
Al comma 3, lettera i), sostituire le parole: e lo sviluppo del settore giovanile con le seguenti:, lo sviluppo del sistema giovanile e il recupero di situazioni di disagio sociale.
1. 182. Caparini, Goisis.
Al comma 3, lettera i), aggiungere, in fine, le parole:, anche prevedendo interventi a favore delle squadre che, in ottemperanza dell'apposita delibera adottata dal CONI, garantiscano la presenza di giocatori formati nei vivai giovanili nazionali in misura non inferiore al cinquanta per cento del totale degli atleti compresi nel referto arbitrale.
1. 64. Pescante, Garagnani, Aracu, Carlucci, Di Centa, Luciano Rossi.
Al comma 3, lettera i), aggiungere, in fine, le parole: attraverso l'organizzazione di corsi periodici di addestramento sportivo di base per giovani minori di sedici anni, indirizzati in particolar modo al recupero delle situazioni di disagio sociale.
1. 198. Caparini, Goisis.
Al comma 3, lettera i), aggiungere, in fine, le parole: attraverso l'organizzazione di corsi periodici di addestramento sportivo di base aperti ad atleti minori di sedici anni.
1. 197. Caparini, Goisis.
Al comma 3, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:
i-bis) la ripartizione di cui alla lettera h) è determinata e deliberata, nelle forme previste dalle norme regolamentari interne del soggetto preposto all'organizzazione della competizione sportiva, tenuto conto che una quota pari al 40 per cento deve essere ripartita in applicazione del principio di equità, in modo tale da assicurare un equilibrio competitivo, in chiave europea, tra i singoli partecipanti alla competizione;
1. 171. Caparini, Goisis.
Al comma 3, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:
i-bis) la ripartizione di cui alla lettera h) è determinata e deliberata, nelle forme previste dalle norme regolamentari interne
del soggetto preposto all'organizzazione della competizione sportiva, tenuto conto che la quota che deve essere ripartita tra i singoli partecipanti alla competizione sportiva in relazione ai loro risultati sportivi non può essere inferiore al 20 per cento;
1. 172. Caparini, Goisis.
Al comma 3, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:
i-bis) la ripartizione di cui alla lettera h) è determinata e deliberata, nelle forme previste dalle norme regolamentari interne del soggetto preposto all'organizzazione della competizione sportiva, tenuto conto che la parte di risorse distribuita fra le singole società sportive in relazione al rispettivo bacino di utenza, deve essere non inferiore al 20 per cento.
1. 174. Caparini, Goisis.
Al comma 3, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:
i-bis) la ripartizione di cui alla lettera h) è determinata e deliberata, nelle forme previste dalle norme regolamentari interne del soggetto preposto all'organizzazione della competizione sportiva, tenuto conto che la quota destinata alle società in relazione al loro investimento nell'attività dei vivai, da quantificare attraverso la rilevazione di minuti complessivamente giocati in prima squadra da sportivi di cittadinanza italiana che abbiano compiuto anagraficamente il 15o anno di età e che siano tesserati come professionisti o giovani di serie, non può essere inferiore al 10 per cento.
1. 177. Caparini, Goisis.
Al comma 3, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:
i-bis) la ripartizione di cui alla lettera h) è determinata e deliberata, nelle forme previste dalle norme regolamentari interne del soggetto preposto all'organizzazione della competizione sportiva, tenuto conto che la quota destinata alle società in relazione al loro investimento nell'attività dei vivai, non può essere inferiore al 10 per cento.
1. 176. Caparini, Goisis.
Al comma 3, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:
i-bis) la ripartizione di cui alla lettera h) è determinata e deliberata, nelle forme previste dalle norme regolamentari interne del soggetto preposto all'organizzazione della competizione sportiva, tenuto conto che una quota non inferiore al 10 per cento è destinata al finanziamento di corsi periodici di addestramento sportivo di base e di formazione tecnico-sportiva.
1. 178. Caparini, Goisis.
Al comma 3, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:
i-bis) previsione di una procedura trasparente e non discriminatoria per la commercializzazione dei diritti di cui al comma 1, offerti sul mercato separatamente, in un numero di pacchetti pari alle modalità di trasmissione oggetto della vendita dei diritti;
1. 119. Caparini, Goisis.
Al comma 3, sostituire la lettera l) con la seguente:
l) autorizzazione al CONI, ferma restando la vigilanza e il controllo sulla corretta applicazione della disciplina di cui alla presente legge da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nell'ambito delle rispettive competenze, a sostituirsi in ordine ai criteri attuativi della presente legge, qualora, entro sessanta giorni dalla commercializzazione
dei diritti, non si sia provveduto alla ripartizione di cui al comma 2, lettere f) e g);
1. 98. Bono, Ronchi, La Russa.
Al comma 3, lettera l), sostituire le parole: sulla corretta applicazione della disciplina attuativa della presente legge con le seguenti: sulle modalità utilizzate dalle Leghe professionistiche per la commercializzazione dei diritti di cui al comma 1.
*1. 9. Pescante, Garagnani, Aracu, Carlucci, Di Centa, Luciano Rossi.
Al comma 3, lettera l), sostituire le parole: sulla corretta applicazione della disciplina attuativa della presente legge con le seguenti: sulle modalità utilizzate dalle Leghe professionistiche per la commercializzazione dei diritti di cui al comma 1.
*1. 116. Goisis, Caparini.
Al comma 3, lettera m), sostituire le parole da: applicazione fino a: 1o luglio 2007 con le seguenti: la nuova disciplina del mercato dei diritti televisivi entra in vigore il 31 luglio 2007.
1. 124. Caparini, Goisis.
Al comma 3, lettera m), sostituire le parole: 1o luglio 2007 con le seguenti: 1o luglio 2009.
1. 10. Pescante, Garagnani, Aracu, Carlucci, Di Centa, Luciano Rossi.
Al comma 3, lettera m), sostituire le parole: 1o luglio 2007 con le seguenti: 31 luglio 2007.
1. 123. Caparini, Goisis.
Al comma 3, sopprimere la lettera n).
1. 35. Barbieri, Ciocchetti.
Al comma 3, lettera n), dopo le parole: periodo transitorio aggiungere le seguenti: attraverso norme da determinare in accordo con il soggetto preposto all'organizzazione della competizione sportiva
Conseguentemente, alla medesima lettera:
dopo le parole: eventi sportivi, aggiungere le seguenti: di evitare il sorgere di eventuali contenziosi;
sopprimere le parole da: distinguendo tra i contratti fino alla fine della lettera.
1. 60. Pescante, Garagnani, Aracu, Carlucci, Di Centa, Luciano Rossi.
Al comma 3, lettera n), sostituire le parole: distinguendo fra i contratti stipulati prima del 31 maggio 2006 e quelli stipulati dopo tale data con le seguenti: salvaguardando i contratti stipulati prima del 31 maggio 2006.
1. 141. Caparini, Goisis.
Al comma 3, lettera n), sostituire le parole: del 31 maggio 2006 con le seguenti: dell'entrata in vigore della presente legge.
1. 61. Romani.
Al comma 3, lettera n), sostituire le parole: quelli stipulati dopo tale data con le seguenti: con scadenza entro il 1o luglio 2008, i quali non subiscono modifiche fino alla scadenza, e gli altri contratti, che devono essere oggetto di revisione, senza oneri per i contraenti, in modo da stabilirne la scadenza con decorrenza dal 2 luglio 2008;
1. 100. Bono, Ronchi, La Russa.
Al comma 3, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:
o) in caso di ritardo nell'esecuzione degli adempimenti previsti dalla presente
legge o di inottemperanze gravi da parte dei soggetti preposti all'organizzazione delle competizioni sportive, intervengono in via successiva, sulla base dei propri poteri di vigilanza, mediante la nomina di un commissario ad acta, rispettivamente la federazione sportiva competente, il CONI e il Ministro delle politiche giovanili e attività sportive.
1. 66. Pescante, Garagnani, Aracu, Carlucci, Di Centa, Luciano Rossi.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 2. - 1. Alla legge 23 marzo 1981, n. 91, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma dell'articolo 10 sono aggiunte, in fine, le parole: «e che gli utili siano interamente reinvestiti nella società per il perseguimento dell'oggetto sociale»;
b) l'articolo 12 è sostituito dai seguenti:
«Art. 12. (Controllo sulle società sportive). - 1. Le società sportive di cui all'articolo 10 sono sottoposte ai controlli sulla gestione da parte dell'Autorità di controllo sulle società sportive di cui all'articolo 12-bis, secondo modalità e principi stabiliti dal CONI e divenuti esecutivi ai sensi dell'articolo 13, comma 2-bis, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242.
2. Le deliberazioni delle società sportive concernenti esposizioni finanziarie e l'acquisto o la vendita di beni immobili, e comunque tutti gli atti di straordinaria amministrazione, sono soggette ad approvazione da parte dell'Autorità di cui all'articolo 12-bis.
3. In caso di mancata approvazione ai sensi del comma 2, è ammesso ricorso alla giunta nazionale del CONI, che si pronuncia entro due mesi dalla data di ricevimento del ricorso.
Art. 12-bis (Autorità di controllo sulle società sportive). - 1. È istituita l'Autorità di controllo sulle società sportive, di seguito nominata "Autorità", che opera il controllo sulla gestione economico-finanziaria delle società sportive professionistiche in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.
2. L'autorità è organo collegiale costituito dal presidente e da sei membri nominati dalla giunta nazionale del CONI tra persone dotate di alta e riconosciuta professionalità e competenza nel settore.
3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il CONI adotta un apposito regolamento concernente i poteri, l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità.
4. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 3, il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive nomina uno o più commissari, che provvedono ad adottare il regolamento di cui al medesimo comma 3, entro due mesi dalla data della loro nomina.»;
c) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:
«Art. 13 (Liquidazione delle società). - 1. Nel caso in cui siano riscontrate gravi irregolarità di gestione della società sportiva, l'Autorità può chiedere al tribunale, con ricorso motivato, la messa in liquidazione della società medesima e la nomina di un liquidatore».
2. Le società sportive già quotate in borsa in virtù delle disposizioni di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91, e successive modificazioni, devono procedere entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge alle azioni per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, adottando, in particolare, tutte le misure per la tutela dei diritti degli azionisti.
3. Al fine del corretto adempimento delle disposizioni di cui al comma 2, il CONI è autorizzato, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad adottare un apposito regolamento.
Conseguentemente, al titolo, aggiungere, in fine, le parole: nonché soppressione del fine di lucro per le società sportive.
1. 03. Bono, Ronchi, La Russa.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 2. - 1. Le disposizioni della presente legge, relative a garantire la trasparenza e l'efficienza del mercato dei diritti di trasmissione, comunicazione e messa a disposizione al pubblico, in sede radiotelevisiva e su altre reti di comunicazione elettronica, degli eventi sportivi si applicano a tutti i campionati e competizioni professionistiche non calcistiche, organizzate a livello nazionale.
1. 040. Bono, Ronchi, La Russa.