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Allegato B
Seduta n. 99 del 29/1/2007
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ATTI DI CONTROLLO
PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Interrogazioni a risposta scritta:
MARIO RICCI, LOCATELLI e OLIVIERI. - Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro dei trasporti, al Ministro dello sviluppo economico, al Ministro delle infrastrutture. - Per sapere - premesso che:
la CGIL, nel settembre scorso («Enav on line» del 10 settembre 2006), denunciava «Che ENAV avesse qualche problema economico era cosa abbastanza risaputa, almeno per chi segue le vicende aziendali con attenzione e non si limita a leggere i trionfalistici comunicati sugli utili di bilancio, realizzati sulla base di un meccanismo che consentiva (sino all'anno scorso) di scaricare sulle compagnie e sullo Stato tutte le spese di gestione a piè di lista. Vari segnali provenienti dall'interno dell'azienda erano già rivelatori di qualcosa che non andava»;
con un comunicato stampa il 31 ottobre scorso l'Enav ha annunciato di «mantenere le stesse Tariffe ATM applicate nel 2006 per la Rotta (sorvolo dello spazio aereo nazionale) a 67,50 Euro e di ridurre quelle di Terminale (operazioni di aeroporto) a 2,01 Euro (- 9,87 per cento, in controtendenza rispetto all'andamento dei principali Provider europei. Dal 2003 al 2007 la riduzione è stata dello 0,72 per cento per la tariffa di Rotta e di circa il 36 per cento in meno per la tariffa dì Terminale. Questa riduzione risulta ancora più evidente in termini reali se si tiene conto del valore dell'inflazione dell'intero periodo. La riduzione delle tariffe si è resa possibile per i continui recuperi di efficienza raggiunti nel quinquennio, peraltro con un significativo incremento della qualità e della sicurezza del servizio erogato.»;
quando in un sistema continentale, «a vasi comunicanti» fortemente integrato come quello del trasporto aereo, avvengono eventi, sia operativi sia economici in «controtendenza», il livello di attenzione, se non di allarme, dovrebbe crescere significativamente; si imporrebbe un esame approfondito del fenomeno che, anche se positivo, rappresenta comunque un'anomalia rispetto ad un contesto integrato ed armonizzato sia a livello operativo che normativo. All'interno dell'Enav sembra che questo principio di buon senso e precauzione sia totalmente ignorato e l'anomalia diventa oggetto di vanto mediatico;
che i conti dell'Enav non fossero a posto, e difficilmente lo sarebbero stati per fine anno, se ne era reso conto lo stesso amministratore delegato di Enav, Guido Pugliesi. Infatti il 23 giugno 2006, implicitamente ammettendo il disastro, revocava ad alcuni dirigenti le deleghe a firmare contratti superiori ai duecentomila euro «al fine di accentrare in via temporanea il controllo dei costi» motivando «Come è noto, la legge finanziaria (L. n. 248/05) stabilisce per Enav un incremento di produttività del 5 per cento da raggiungere mediante riduzione dei costi di esercizio. L'attuale andamento dei costi... non sembra però poter consentire, al momento, il raggiungimento del suddetto obiettivo del 5 per cento entro la fine del 2006»;
nel 2005 e nel 2006 i costi interni dell'Enav sono cresciuti, mentre le entrate sono diminuite; in tutte le imprese le tariffe dovrebbero essere la conseguenza dell'andamento dei costi della produzione: se i costi salgono le tariffe salgono, se i costi scendono le tariffe possono scendere. In Enav avviene il contrario;
l'anomalo livello delle tariffe di assistenza al volo ha costituito e continua a costituire indebiti vantaggi economici alle compagnie aeree, al di fuori di ogni logica economica, di programmazione e di politica del trasporto. Inoltre si sta danneggiando gravemente l'Enav (società dello Stato); infatti all'ingiusto arricchimento delle compagnie aeree corrisponde un danno erariale consistente e continuativo;
ad avviso degli interroganti, ad aggravare la situazione dei conti dell'Enav si inserisce l'incognita economico finanziaria dell'acquisto del ramo d'azienda Vitrociset, oggi Enav Sistemi, la quale già nasce con gravi ipoteche di salute economica e finanziaria -:
se l'azionista abbia in corso un esame dei conti dell'Enav sui quali, secondo gli interroganti, esistono forti dubbi, sia per la loro poca trasparenza, sia per la situazione amministrativa e contabile, la cui poco esemplare espressione era stata rappresentata dai costi plurimilionari e pluriennali sulle missioni del personale;
con tali conti, avendo l'Enav dovuto ricorrere «al mercato bancario attraverso l'indebitamento» come e con quale procedura negoziale sia stata garantita la trasparenza dell'operazione;
quali rilievi sulla situazione economica e gestionale dell'Enav abbiano finora espresso gli organi di controllo interno, Sindaci e Magistrato della Corte dei Conti;
quali iniziative abbiano intrapreso i Ministri e nei confronti di quali soggetti per recuperare il pluriennale danno erariale costituito dai mancati introiti dell'Enav.
(4-02358)
LOMAGLIO. - Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro delle infrastrutture. - Per sapere - premesso che:
l'impresa individuale Luigi Geraci, con nulla osta dell'Assessorato ai Lavori Pubblici della Regione Siciliana n. 2970 del 14 luglio 1975 fu ammessa a usufruire dei benefici di cui alla legge 25 luglio 1975, n. 166 per la realizzazione di 192 alloggi di tipo economico-popolare da realizzare a Caltanissetta, località «Balate» con contributo, ai sensi delle leggi vigenti in materiali edilizia economica popolare, pari al 75 per cento della spesa occorrente per la realizzazione dell'intero programma;
il Consiglio comunale di Caltanissetta con delibera n. 60 del 23 dicembre 1975, approvò il piano per l'insediamento dei suddetti 192 alloggi, cedendo sotto forma di diritto di superficie l'area al geometra Geraci per la durata di 99 anni;
lo stesso Comune, contestualmente, approvò lo schema di convenzione che avrebbe dovuto regolare sia i rapporti tra il Comune stesso e l'impresa costruttrice, sia quelli tra Comune, impresa e terzi acquirenti;
successivamente, in data 31 gennaio 1976 il geometra Geraci stipulò con il Comune di Caltanissetta la convenzione iscritta al rep. n. 1201 registrata il 2 febbraio 1976 per il piano di insediamento del complesso suddetto;
in tale complesso erano compresi 192 alloggi che furono oggetto di altrettanti preliminari con il medesimo numero di famiglie;
utilizzando lo stesso modello, l'impresa Geraci firmò con i promissori acquirenti i preliminari in cui il prezzo dei rispettivi immobili non era specificatamente determinato ma determinabile con apposito decreto ministeriale;
dalla lettura sistematica del contratto preliminare e dopo trent'anni di liti giudiziarie, i giudici che si sono occupati della vicenda hanno ritenuto che il D. M. applicabile
fosse il n. 457 del 1978 (quello vigente alla data in cui avrebbe dovuto stipularsi il contratto definitivo);
rimangono ancora oggi oggetto di contesa l'effettiva determinazione delle somme ancora eventualmente dovute dai promissori acquirenti nonché le modalità di pagamento delle stesse;
tali controversie hanno tuttavia da tempo creato le condizioni per ritenere che la pronuncia si sarebbe basata su condizioni assai inferiori rispetto alle aspettative del geometra Geraci;
le recenti indagini della Magistratura e della Guardia di finanza, tuttora in corso, sono volte a dimostrare che quest'ultimo, in qualità di titolare della omonima impresa individuale, nel dubbio di non riuscire ulteriormente a lucrare sugli immobili, attraverso un piano articolato e criminoso, ha dapprima trasformato la ditta in Geraci Costruzioni S.a.s. e poi, nel 2002, in SO. GI. M. S.p.a e successivamente, ha tentato di arricchirsi utilizzando il meccanismo delle «scatole cinesi»;
progettando ad arte il fallimento della SO. GI. M. S.p.a., infatti, lo stesso ha indotto i promissori acquirenti, che avevano già quasi integralmente pagato il prezzo dell'immobile fissato dal preliminare e che nel frattempo avevano occupato gli immobili, ad aderire alle nuove condizioni economiche stabilite dal costruttore, pena la rinuncia all'acquisto o l'accettazione del pagamento del prezzo dell'asta giudiziaria provocata dal fallimento pilotato a favore del creditore simulato MG TUR S.r.l. (dietro la quale si celava in realtà lo stesso gruppo imprenditoriale Geraci);
a seguito della complessa operazione investigativa operata dalla guardia di finanza nel 2006, tutti gli immobili suddetti sono stati oggetto di sequestro preventivo a tutela dei promissori acquirenti;
il magistrato intende dimostrare che attorno al gruppo imprenditoriale Geraci operasse un'associazione criminale cinica e spregiudicata che ha utilizzato le risorse dello Stato, le norme di legge e le decisioni assunte dagli organi rappresentativi del Comune di Caltanissetta, per stravolgere gli obiettivi che tali normative fissavano e per negare di fatto le finalità di interesse pubblico che derivano dallo spirito e dalla lettera di quelle leggi;
i promissori acquirenti sono peraltro in attesa delle sentenze della Corte d'Appello di Caltanissetta, relative ai giudizi civili intrapresi al fine di ottenere il definitivo trasferimento della proprietà, con la contestuale determinazione di un equo prezzo di acquisto degli alloggi;
bisogna assolutamente intervenire con tutti gli strumenti, al fine di garantire ai promissori acquirenti l'acquisizione del pieno diritto di proprietà dell'immobile loro spettante. In tal modo, dopo trent'anni, si compirebbe un atto di giustizia restituendo credibilità alle istituzioni a favore di tanti cittadini che hanno visto negato il diritto alla casa. Tale diritto veniva loro garantito da una legge dello Stato, la n. 166 del 25 luglio 1975, che è stata piegata e strumentalizzata da ignobili manovre speculative compiute nell'assoluto disprezzo della legge;
le vicende in esame si sono sviluppate in un periodo nel quale la competenza amministrativa sull'edilizia popolare spettava al Ministero dei lavori pubblici, e le relative funzioni non erano ancora state conferite alle regioni e agli enti locali. Inoltre, alla Regione siciliana - consta all'interrogante - non sarebbero stati versati gli archivi delle pratiche relative alla trattazione degli affari ora esposti -:
di quali elementi conoscitivi disponga il Governo, sulla base degli atti depositati presso il Ministero, e quali iniziative ritenga che possano urgentemente essere assunte a tutela dei promissori acquirenti.
(4-02360)