La riforma delle procedure concorsuali

 

La materia delle procedure concorsuali (disciplinate dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267), che, nelle precedenti legislature, non aveva subìto interventi di riforma organica, è stata significativamente innovata nel corso della XIV legislatura.

Alcune disposizioni urgenti, in ordine all’istituto della revocatoria e alle procedure di concordato preventivo, sono state dettate dall’articolo 2, commi 1, 2 e 2 bis, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35[1], convertito dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 (v. scheda La novella alla legge fallimentare).

Quanto agli aspetti attinenti alla revocatoria, sono precisati i presupposti per l’esercizio dell’azione ed è inserito un regime di esenzioni. In materia di concordato preventivo, la novella modifica il titolo III del regio decreto n. 267 del 1942, aggiungendo il nuovo istituto degli “accordi di ristrutturazione”. In forza di tale nuovo istituto, al debitore è consentito di depositare un accordo raggiunto con i creditori che rappresentino almeno il 60 per cento dei crediti, allegandovi una relazione che garantisca l’attuabilità e l’idoneità dell’accordo ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei. L’accordo diviene efficace trascorsi trenta giorni dalla pubblicazione nel registro delle imprese qualora né i creditori né alcun altro interessato vi si oppongano. Il provvedimento sostituisce inoltre i requisiti di meritevolezza per l’accesso al concordato. La relativa domanda di accesso dev’essere corredata da una serie di atti e indicazioni da parte del debitore. Viene inoltre modificato il ruolo del tribunale nella fase di ammissione al concordato preventivo, ed è stabilita una nuova disciplina per l’approvazione del concordato da parte dei creditori e per la relativa procedura.

Nella citata legge di conversione è stata altresì inserita una delega legislativa per la riforma dell’intera materia delle procedure concorsuali. I princìpi e criteri direttivi per la modifica della disciplina del fallimento prevedono fra l’altro che sia valorizzato il ruolo del comitato dei creditori, siano specificate le competenze professionali dei curatori, s’intervenga sulla disciplina dell’azione revocatoria, sia privilegiata la continuazione dell’esercizio dell’impresa, venga modificata la disciplina del concordato fallimentare e introdotto il nuovo l’istituto dell’esdebitazione; prescrivono l’abrogazione dell’amministrazione controllata; in favore dei crediti di rivalsa verso il cessionario previsti dalle norme relative all’imposta sul valore aggiunto, se relativi alla cessione di beni mobili, è conferito il privilegio sulla generalità dei mobili del debitore con lo stesso grado del privilegio generale di cui agli articoli 2752 e 2753 del codice civile, cui tuttavia è posposto.

Sulla base della citata norma di delega è stato quindi emanato il decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5[2] (v. scheda La novella alla legge fallimentare) i cui principali profili di novità riguardano: l’estensione dei soggetti esonerati dall’applicabilità dell’istituto del fallimento; l’accelerazione delle procedure applicabili alle controversie relative; la valorizzazione del ruolo e dei poteri del curatore fallimentare e del comitato dei creditori (a fronte del ridimensionamento di quelli del giudice delegato); la conservazione delle componenti positive dell’impresa (beni produttivi e livelli occupazionali); l’introduzione della disciplina dell’esdebitazione, cioè la liberazione del debitore dai debiti residui nei confronti dei creditori in taluni casi di buona condotta; la riduzione delle ipotesi di incapacità del fallito allo scopo di agevolarne il reinserimento sociale.

La riforma, coerentemente con la normativa comunitaria, realizza il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti, e riconduce al concordato preventivo la disciplina della transazione in sede fiscale per insolvenza o assoggettamento a procedure concorsuali.



[1]     Il decreto legge reca: Disposizioni urgenti nell'àmbito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale

[2]     Il Decreto legislativo reca: Riforma organica delle procedure concorsuali