Ministero degli affari esteri

Interventi in materia di organizzazione

L’ordinamento del Ministero degli affari esteri è ancora disciplinato dal DPR 5 gennaio 1967, n. 18. Nella XIII legislatura l’organizzazione del Ministero, tramite modifiche dell’anzidetto provvedimento, era stata profondamente innovata dal DPR 11 maggio 1999, n. 267, relativo all’individuazione degli uffici dirigenziali del Ministero ed alla disciplina delle relative funzioni.

Nella XIV legislatura, intervenendo ancora prevalentemente sul DPR n. 18 del 1967, il DPR 24 giugno 2002, n. 157 e la legge 23 aprile 2003, n. 109, hanno nuovamente inciso su alcuni aspetti dell’organizzazione del Ministero. 

Il DPR n. 157, ha modificato talune disposizioni in materia di personale dirigenziale contenute nel n. DPR 267 del 1999 cit.. Il provvedimento intende innanzitutto rafforzare il ruolo e ridefinire le funzioni del Segretario generale, affidandogli un ruolo di supporto del Ministro ai fini degli indirizzi e dei programmi del Ministero. Altre disposizioni riguardano l’Ispettorato generale del Ministero e degli uffici all’estero, nonché le modalità di conferimento degli incarichi di minore rilevanza.

Della legge n. 109 cit., alcune disposizioni  sono volte a razionalizzare l’esistente, come le norme volte a sancire la natura di ufficio dirigenziale generale – di fatto già acquisita – dell’Istituto diplomatico, preposto alla formazione ed al perfezionamento professionale del personale del Ministero. Analogamente, gli istituti di cultura vengono formalmente incorporati nell’Amministrazione degli affari esteri, prendendo atto dell’evoluzione normativa relativa a tali organismi. Viene inoltre consentita, per particolari esigenze di servizio e di razionalizzazione della rete diplomatica, la possibilità di istituire sezioni distaccate delle rappresentanze diplomatiche, sia in Stati diversi da quelli in cui hanno sede le rappresentanze diplomatiche (purché nell’ambito del territorio di competenza di queste ultime) sia in luogo di rappresentanze diplomatiche già esistenti. Alle sezioni distaccate sono preposti funzionari diplomatici di grado non superiore a consiglieri d’ambasciata. Da menzionare infine l’indicazione, tra le principali funzioni degli uffici consolari, del compito di assicurare l’esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini italiani residenti all’estero.

In materia di razionalizzazione e semplificazione amministrativa e contabile nella gestione degli uffici all’estero è intervenuto l’art. 1, cc. da 15 a 15 -sexies, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, che è volto a rendere maggiormente flessibile l’utilizzo dei fondi destinati alle rappresentanze all’estero ed a introdurre nuove disposizioni in materia di rendicontazione e controllo dei finanziamenti erogati. Non ha avuto invece seguito il c. 81 dell’art. unico della legge 30 dicembre 2004, n. 311, (legge finanziaria per il 2005), che prevedeva l’adozione di un regolamento da parte del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, volto alla semplificazione della gestione finanziaria degli uffici all’estero.

Analogamente, non ha ancora ricevuto attuazione – ma il termine per il relativo esercizio scadrà solo nel novembre 2006 - la delega legislativa contenuta nell’art. 4 della legge 28 novembre 2005, n. 246, “Semplificazione e riassetto normativo per l’anno 2005”, in materia di gestione amministrativa e contabile degli uffici all’estero del Ministero degli affari esteri. La delega è stata disposta una volta constatata la difficoltà, in considerazione del livello delle fonti normative coinvolte, di disciplinare la materia con lo strumento regolamentare previsto dalla legge n. 311 cit.. L’art. 9 della legge n. 246/2005 cit. introduce inoltre  una serie di disposizioni di carattere eterogeneo volte a modificare il DPR n. 18 del 1967 cit. Tale articolo reca, in particolare, norme in materia di Consiglio di amministrazione del Ministero (attribuendogli una nuova competenza di natura consultiva), amplia ai “casi particolari richiesti dalle relazioni con altri Paesi” (e cita l’esempio della Somalia, dell’Iraq e di Taiwan) le ipotesi in cui è consentito istituire delegazioni diplomatiche speciali, estende le tipologie di consulenti dei quali possono avvalersi le rappresentanze diplomatiche, disciplina l’assegnazione e l’esercizio degli automezzi in dotazione alle rappresentanze diplomatiche, sopprime un articolo in materia di formazione e qualificazione professionale nel presupposto che si tratti di materia riservata alla contrattazione sindacale.

A completare il disegno organizzativo dell’Amministrazione centrale del Ministero è intervenuto il decreto 9 febbraio 2006, con il quale il Ministro degli affari esteri ha stabilito le articolazioni interne degli uffici di livello dirigenziale generale.

 

Interventi in materia di personale

In materia di personale si registrano alcuni interventi legislativi di portata limitata, volti ad affrontare problemi specifici.

La legge 21 dicembre 2001, n. 442 ha introdotto disposizioni integrative in materia di impiegati a contratto in servizio presso le rappresentanze diplomatiche, gli Uffici consolari e gli Istituti italiani di cultura all’estero. Il provvedimento reca, in particolare, norme in materia di inquadramento nei ruoli organici del Ministero degli affari esteri di personale con cittadinanza italiana, con contratto a tempo determinato, che svolge presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari mansioni di concetto (nel complesso venivano previste 200 nuove assunzioni). La legge prevede inoltre, tra l’altro, la corresponsione di un rimborso delle spese sostenute per l’iscrizione all’università dei figli in favore del personale a contratto a tempo indeterminato, due ipotesi di assunzione di lavoratori a contratto presso altri uffici  e la possibilità di rimanere in servizio per un periodo di due anni oltre il limite di età per il collocamento a riposo (in favore del personale con contratto a tempo determinato).

L’art. 9 della legge 15 luglio 2002, n. 145, in materia di dirigenza statale, ha istituito presso il Ministero degli affari esteri un elenco per l’iscrizione delle imprese private disposte a render possibile a propri dipendenti ricoprire posti o incarichi nell’ambito di organizzazioni internazionali.

Va inoltre ricordata la legge 23 aprile 2003, n. 109, cit., che, modificando il DPR n. 18 del 1967, precisa in primo luogo che il personale dell’amministrazione degli esteri è costituito dalla carriera diplomatica, dalla dirigenza e dal personale delle aree funzionali, nonché dagli impiegati a contratto in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e strutture ad esse assimilate. Altre disposizioni riguardano la possibilità per i funzionari diplomatici di partecipare a esperienze formative di durata annuale con sospensione del trattamento economico; l’equiparazione del servizio prestato presso organizzazioni internazionali a quello svolto presso Stati esteri al fine del computo del periodo massimo di permanenza all’estero dei  funzionari della carriera diplomatica; la modifica dei requisiti per la nomina a consigliere di legazione, ministro plenipotenziario e ambasciatore. Altre disposizioni prevedono un’indennità per lingue estere di difficile apprendimento ed un aumento delle indennità di servizio da corrispondere all’esperto capo presso le rappresentanze diplomatiche. Rilevante è infine la norma che prevede, a beneficio delle rappresentanze diplomatiche e strutture assimilate, la possibilità di assumere personale a contratto per un totale di 2.277 unità.

Ulteriori norme in materia di personale del Ministero sono state introdotte tramite provvedimenti di carattere generale aventi ad oggetto la pubblica amministrazione. Così, l’art. 8–quater del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, ha introdotto talune disposizioni in materia, tra l’altro, di avvicendamento dei funzionari diplomatici nelle sedi estere (prevedendo proroghe al periodo di permanenza per un massimo di 30 giorni), di informazione in ordine ai posti vacanti all’estero (da cui sono esclusi quelli di capo di consolato generale di I classe  e di capo di rappresentanza diplomatica) e di aumenti di indennità di servizio all’estero per situazioni di famiglia.

Nel 2005 e nel 2006 (vedi da ultimo l’art. 28 del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51) l’Amministrazione degli affari esteri è stata autorizzata ad assumere un contingente di personale a tempo indeterminato per un totale di 73 unità.

Il DPR 1° marzo 2004, n. 89, in ottemperanza ad una disposizione della legge finanziaria per il 2003, ha provveduto ad una rideterminazione (in aumento) delle dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali, delle aree funzionali e delle posizioni economiche del Ministero (con esclusione della carriera diplomatica). La dotazione organica richiesta risulta di 4517 unità per l’area funzionale e di 250 unità per l’area della promozione culturale. Per la dirigenza, il numero degli incarichi di prima e seconda fascia è di 54 per l’area funzionale e di 20 unità per l’area della promozione culturale. La spesa prevista è pari a 118 milioni per l’area funzionale e a 9 milioni per l’area della promozione culturale.