Nel corso della XIV Legislatura
è stato compiuto un passo ulteriore e decisivo nella definizione del processo
di professionalizzazione delle Forze armate, delineato nella Legislatura
precedente. La legge 14 novembre
2000, n. 331, recante “Norme per
l'istituzione del servizio militare professionale” ha disposto la graduale
sostituzione dei militari in servizio obbligatorio di leva con volontari di
truppa e personale civile del Ministero della difesa e la progressiva riduzione
dell’organico complessivo delle Forze armate a 190.000 unità. La nuova
connotazione professionale e volontaria dello strumento militare si realizza,
tuttavia, senza che sia abolita integralmente la coscrizione obbligatoria, che viene
soltanto “sospesa” e continua a trovare attuazione in casi eccezionali, quali
lo stato di guerra, deliberato ai sensi dell’articolo 78 della Costituzione, o
l’insorgere di una grave crisi internazionale, nella quale l’Italia sia
coinvolta direttamente o in ragione della sua appartenenza ad una
organizzazione internazionale che giustifichi un aumento della consistenza
numerica delle Forze armate. I punti salienti del provvedimento di riforma
sono:
• la sospensione della coscrizione
obbligatoria a partire dal 1° gennaio 2007, dopo un periodo settennale di
transizione;
• l’indicazione
della classe 1985 quale ultima classe da chiamare alle armi;
• il conseguimento nel 2020 di una forza di
190.000 unità complessive per le Forze armate, (con distinti livelli di forza
per i Carabinieri ), affiancate da 43.000 civili. La ripartizione del personale
tra le tre FF.AA. è effettuata in ragione del 59% per l’Esercito; del 18% per
la Marina e del 23% per l’Aeronautica, con un mutamento del rapporto
percentuale tra ufficiali, sottufficiali e truppa a vantaggio delle prime due
categorie;
• un arruolamento del personale di truppa
articolato su di una ferma quinquennale con due possibili rafferme biennali;
• l’individuazione di una specifica
struttura dotata di personalità giuridica per il collocamento dei volontari nel
mercato del lavoro;
In attuazione della delega prevista dall’articolo 3, comma 1, della legge n.
331/2000 e nel rispetto dei principi e criteri direttivi ivi stabiliti, è
stato approvato il decreto legislativo 8
maggio 2001, n. 215, recante disposizioni per disciplinare la
trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale.
I principali obiettivi del decreto sono i seguenti:
- disciplinare la graduale sostituzione del
servizio obbligatorio di leva con quello volontario;
- ripartire le
risorse umane nelle categorie costitutive del personale militare;
- disciplinare le
modalità di reclutamento del personale volontario;
- dettare la normativa relativa alla
sospensione della leva e all’adeguamento della disciplina del servizio militare
obbligatorio nel periodo transitorio;
- configurare la
categoria degli ufficiali ausiliari;
- emanare norme
correttive alla disciplina vigente in materia di ufficiali.
Sull’impianto appena tratteggiato
si sono inseriti i provvedimenti adottati nel corso della XIV Legislatura, e
precisamente:
·
decreto
legislativo 31 luglio 2003, n. 236, recante “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 maggio
2001, n. 215, in materia di disciplina della trasformazione progressiva dello
strumento militare in professionale, a norma dell'art. 3, comma 1, della legge
14 novembre 2000, n. 331”;
·
legge 23 agosto
2004, n. 226, recante “Sospensione
anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di
truppa in ferma prefissata, nonché delega al Governo per il conseguente
coordinamento con la normativa di settore”;
·
decreto-legge
30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, recante
disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica
amministrazione, che detta alcune norme in materia;
·
decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 197, recante “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 maggio
2001, n. 215, recante disciplina della trasformazione progressiva dello
strumento militare in professionale, a norma dell'articolo 22 della legge 23
agosto 2004, n. 226”.
Nei due paragrafi successivi si
procederà all’analisi sintetica del contenuto dei provvedimenti appena
elencati. Per una più diffusa trattazione di questi temi v. scheda Leva:
sospensione e professionalizzazione-Recenti sviluppi.
Nel corso della Legislatura è maturata la volontà di
imprimere un’accelerazione al processo di professionalizzazione delle Forze
armate, anticipando la data di sospensione della leva obbligatoria.
Originariamente, infatti, l’articolo 7, comma 1, del D.Lgs.n.
215/2001, prevedeva che il servizio obbligatorio di leva fosse sospeso
a decorrere dal 1° gennaio 2007. Tale
disposizione è stata successivamente modificata dall’articolo 2 della legge n. 226/2004 che ha disposto la
sospensione delle chiamate per lo svolgimento del servizio di leva a decorrere
dal 1° gennaio 2005. La precisazione
che ad essere sospese erano le chiamate a svolgere la leva, ma non lo
svolgimento della stessa da parte dei soggetti già chiamati, era dettata dal
timore di pericolosi vuoti d’organico che avrebbero potuto incidere
negativamente sull’efficienza operativa dello strumento militare. Pertanto si
era previsto che nel corso del 2005 fosse contestualmente in servizio sia il
personale volontario sia quello di leva che stesse completando il servizio
obbligatorio. Infine, in accoglimento della risoluzione Ramponi ed altri, n.
8/00121, approvata dalla Commissione Difesa della Camera nella seduta del 18
maggio 2005, l’articolo 12, comma 1,
del D.L. n. 115/2005,
convertito, con modificazioni, dalla legge
n. 168/2005, ha permesso al personale di leva incorporato nell’Esercito,
nella Marina militare e nell’Aeronautica militare di presentare domanda per
cessare anticipatamente dal servizio di leva già a decorrere dal 1º luglio 2005.
La sospensione della leva e, in particolare, la decisione di
anticipare il termine di decorrenza di tale riforma, ha reso necessari una
serie d’interventi d’adeguamento della normativa vigente.
In primo luogo, conformemente a quanto già previsto dalla legge n. 331/2000, è stato emanato il D.Lgs. n. 236/2003, correttivo del D.Lgs.
n. 215/2001, nel rispetto dei medesimi criteri di delega di cui alla legge
citata[1]. Con il decreto in
questione si è intervenuto sul collocamento in ausiliaria del personale
militare in eccedenza, sono state disciplinate le modalità di sospensione
dell’attività dei consigli di leva, in conseguenza della abolizione della
chiamata al servizio di leva per i nati successivamente all’anno 1985, e si è
disposta la continuazione, da parte dei Comuni e delle Autorità diplomatiche e
consolari, delle attività di formazione e aggiornamento delle liste di leva,
anche successivamente alla formazione delle liste della classe 1985, per
l’eventualità del ripristino della leva obbligatoria nei casi previsti dalla
legge n. 331/2000. E’ stato disciplinato l’impiego in incarichi compatibili dei
volontari di truppa in ferma volontaria o in rafferma risultanti
permanentemente non idonei in seguito a ferite o lesioni riportate in servizio,
in attesa della definizione del giudizio sulla eventuale dipendenza da causa di
servizio. Si è completata la disciplina relativa ai concorsi per l’immissione
nel servizio permanente dei volontari di truppa, per offrire un possibile
sbocco professionale a categorie di militari altrimenti escluse. In materia di
ufficiali in ferma prefissata, si è disposta: maggiore durata del periodo di
ferma; integrazione dei requisiti per il reclutamento; disciplina delle riserve
dei posti nei concorsi; possibilità di domandare la cessazione anticipata dal
servizio a decorrere dal 18° mese. Sono state quindi previste riserve di posti
a favore di tali ufficiali nei concorsi per il reclutamento nell’Arma dei
carabinieri, e a favore di questi e degli ufficiali di complemento in ferma
biennale nei concorsi per l’accesso alle pubbliche amministrazioni. Infine sono
state abrogate le disposizioni che determinavano preclusioni al reclutamento o
al mantenimento in servizio del personale militare connesse con il matrimonio.
Come si è visto al paragrafo precedente, la legge
n. 226/2004 ha disposto la sospensione delle chiamate per lo
svolgimento del servizio di leva a decorrere dal 1° gennaio 2005. Con tale provvedimento si è voluto rispondere alla
necessità sempre più avvertita di assicurare alti
livelli di specializzazione ed efficienza delle Forze armate, che ha portato
alla decisione di accelerare i tempi di realizzazione del nuovo modello
professionale. La legge citata, quindi, ha introdotto le opportune disposizioni
normative per consentire la sostituzione del personale di leva con nuovo
personale militare, evitando pericolosi vuoti di organico. Sono state, quindi,
istituite, a partire dal 1° gennaio 2005, per l'Esercito, la Marina e l'Aeronautica,
le nuove categorie dei volontari in
ferma prefissata di un anno e dei volontari
in ferma prefissata quadriennale. I requisiti per il reclutamento dei
volontari in ferma prefissata di un anno sono: a) cittadinanza italiana; b) età
non inferiore a diciotto anni compiuti e non superiore a venticinque anni; c)
godimento dei diritti civili e politici; d) diploma di istruzione secondaria di
primo grado; e) assenza di sentenze penali di condanna ovvero di procedimenti
penali in corso per delitti non colposi, di procedimenti disciplinari conclusi
con il licenziamento dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni,
di provvedimenti di proscioglimento, d'autorità o d'ufficio, da precedenti
arruolamenti, ad esclusione dei proscioglimenti per inidoneità psicofisica; f)
idoneità fisio-psico-attitudinale per l'impiego nelle Forze armate in qualità
di volontario in ferma prefissata di un anno; g) esito negativo agli
accertamenti diagnostici per l’abuso di alcool, per l’uso, anche saltuario od
occasionale, di sostanze stupefacenti, nonché per l’utilizzo di sostanze
psicotrope a scopo non terapeutico; h) requisiti morali e di condotta. Detti
volontari possono essere ammessi, a domanda, ad un periodo di rafferma della
durata di un anno. Per il reclutamento dei volontari in ferma prefissata
quadriennale, possono partecipare ai relativi concorsi i volontari in ferma
prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale, in servizio o in congedo, in
possesso dei requisiti di cui alle lettere a), c), d), e), g), e h), che si
sono appena esposti, e degli ulteriori seguenti requisiti: a) idoneità
fisio-psico-attitudinale per l'impiego nelle Forze armate in qualità di
volontario in servizio permanente; b) età non superiore ai trent’anni compiuti.
Anche per questi volontari è prevista la possibilità di accedere, a domanda,
alla rafferma. Nel loro caso, però, i periodi sono due ed hanno la durata di
due anni. La legge ha poi disciplinato le modalità di reclutamento ed il
trattamento economico dei volontari. Per ottenere un adeguato flusso di
volontari, al fine di garantire il raggiungimento delle necessarie consistenze
organiche, la legge ha riservato ai suddetti volontari, in servizio o in
congedo, in possesso dei previsti requisiti, i posti messi annualmente a
concorso per l’accesso alle carriere iniziali delle Forze di polizia ad
ordinamento civile e militare e del Corpo militare della Croce Rossa,
determinati sulla base di un programma quinquennale, predisposto annualmente da
ciascuna amministrazione e trasmesso al Ministro della difesa entro il 30
settembre. Sono, quindi, dettate norme transitorie sulle consistenze del
personale delle Forze armate e sui concorsi per l’accesso alle carriere
iniziali appena indicate, e una disciplina particolare per il Corpo delle
capitanerie di porto. L’articolo
22 della legge in esame, inoltre, ha
conferito al Governo la delega a adottare, entro un anno dalla data d’entrata
in vigore, uno o più decreti legislativi, recanti disposizioni correttive e
integrative del citato D.Lgs. n. 215/2001, per armonizzarne e coordinarne le
disposizioni a quanto previsto dalla medesima legge n. 226/2004, nel rispetto
del principio di invarianza della spesa.
Nell’esercizio della delega il Governo doveva attenersi ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere l'adeguamento delle
disposizioni del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive
modificazioni, in relazione al termine di sospensione del servizio di leva
stabilito dall'articolo 1 della presente legge e alle categorie di volontari in
ferma prefissata disciplinate dai capi II e III;
b) prevedere le disposizioni in materia
di stato giuridico relative alle categorie di volontari in ferma prefissata
istituite dalla presente legge, adeguando quelle relative ai volontari in ferma
prefissata quadriennale raffermati con le disposizioni previste per il
paritetico personale in ferma volontaria di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera b), della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
c) prevedere l'abrogazione espressa
delle disposizioni in contrasto con le disposizioni della presente legge.
In attuazione della delega è stato emanato il D.Lgs. n. 197/2005. Il provvedimento, novellando il D.Lgs n.
215/2001, definisce la figura e lo status dei volontari in ferma prefissata;
disciplina i volontari in ferma prefissata in servizio, regolandone l’impiego,
la libera uscita, i permessi speciali, i giorni festivi, la licenza ordinaria e
straordinaria, l’aggiornamento culturale, gli interventi di tutela e sostegno
della maternità e paternità; regolamenta l’impiego dei volontari che hanno
perso la specifica idoneità fisio-psico-attitudinale richiesta per il
reclutamento, in seguito a ferite o lesioni riportate in servizio, pur
mantenendo l’idoneità al servizio militare incondizionato; regola la
sospensione precauzionale dal servizio ed il collocamento in congedo degli
appartenenti alle citate categorie ed istituisce i ruoli d’onore, riservati ai
volontari in ferma prefissata riconosciuti permanentemente non idonei al
servizio militare a causa di particolari mutilazioni o invalidità. Il decreto
detta, quindi, le disposizioni in materia di proscioglimento dalla ferma, prevede
i casi di perdita del grado, determinati in relazione a circostanze di
particolare rilevanza, disciplina i volontari in ferma prefissata quadriennale
reclutati nei gruppi sportivi, e la documentazione di servizio, prevedendo un
nuovo caso di compilazione dei documenti caratteristici dei volontari in ferma
prefissata. Reca poi disposizioni relative ai volontari in ferma breve,
estendendo a tali volontari la disciplina prevista per i volontari in ferma
prefissata, e prevede la possibilità di riammettere alla ferma prefissata i
volontari precedentemente prosciolti. Il provvedimento detta norme riguardanti i
volontari che in luogo del servizio di leva hanno contratto la ferma di un
anno, i crediti formativi riconosciuti dalle università degli studi e le
riserve di posti nei concorsi, adeguandoli alle modifiche apportate dallo
schema. Infine il decreto colma una lacuna della regolamentazione relativa agli
ufficiali ausiliari del Corpo della guardia di finanza, che determinava
disparità di trattamento rispetto alle corrispondenti categorie di ufficiali
dell’Esercito, della Marina, dell’Aeronautica e dell’Arma dei carabinieri.
Infine, l’articolo 12-bis, del D.L. n. 115/2005, introdotto
dalla legge di conversione n. 168/2005,
ha sostituito l’articolo 6 del D.Lgs. 215/2001, riguardante la gestione del
personale militare in esubero a seguito del processo di professionalizzazione
delle Forze armate e della conseguente riduzione degli organici, già novellato
dal D.Lgs. n. 236/2003 sopra citato. In luogo del transito di tale personale
nei ruoli del personale civile dell'Amministrazione della difesa e nei ruoli di
altre amministrazioni pubbliche, e, in subordine, il collocamento in
ausiliaria, l’articolo ha adottato come unico criterio di gestione delle
eccedenze il collocamento in ausiliaria a domanda.
[1]
Si ricorda che l’articolo 3, comma 4, della legge n. 331/2000 aveva delegato il Governo ad adottare, entro un anno
dall’emanazione del decreto legislativo attuativo della delega contenuta nel
comma 1 del medesimo articolo, cioè il citato D.Lgs. n. 215/2001, uno o più decreti legislativi correttivi e
modificativi, nel rispetto dei medesimi criteri di delega di cui al comma
appena citato. Il termine in questione è stato poi differito al 31 luglio 2003
dall’articolo 31 della legge 16 gennaio 2003, n. 3. recante “Disposizioni ordinamentali in materia di
pubblica amministrazione”.