Leva: sospensione e professionalizzazione

Nel corso della XIV Legislatura è stato compiuto un passo ulteriore e decisivo nella definizione del processo di professionalizzazione delle Forze armate, delineato nella Legislatura precedente. La legge 14 novembre 2000, n. 331, recante “Norme per l'istituzione del servizio militare professionale” ha disposto la graduale sostituzione dei militari in servizio obbligatorio di leva con volontari di truppa e personale civile del Ministero della difesa e la progressiva riduzione dell’organico complessivo delle Forze armate a 190.000 unità. La nuova connotazione professionale e volontaria dello strumento militare si realizza, tuttavia, senza che sia abolita integralmente la coscrizione obbligatoria, che viene soltanto “sospesa” e continua a trovare attuazione in casi eccezionali, quali lo stato di guerra, deliberato ai sensi dell’articolo 78 della Costituzione, o l’insorgere di una grave crisi internazionale, nella quale l’Italia sia coinvolta direttamente o in ragione della sua appartenenza ad una organizzazione internazionale che giustifichi un aumento della consistenza numerica delle Forze armate. I punti salienti del provvedimento di riforma sono:

      la sospensione della coscrizione obbligatoria a partire dal 1° gennaio 2007, dopo un periodo settennale di transizione;

      l’indicazione della classe 1985 quale ultima classe da chiamare alle armi;

      il conseguimento nel 2020 di una forza di 190.000 unità complessive per le Forze armate, (con distinti livelli di forza per i Carabinieri ), affiancate da 43.000 civili. La ripartizione del personale tra le tre FF.AA. è effettuata in ragione del 59% per l’Esercito; del 18% per la Marina e del 23% per l’Aeronautica, con un mutamento del rapporto percentuale tra ufficiali, sottufficiali e truppa a vantaggio delle prime due categorie;

      un arruolamento del personale di truppa articolato su di una ferma quinquennale con due possibili rafferme biennali;

      l’individuazione di una specifica struttura dotata di personalità giuridica per il collocamento dei volontari nel mercato del lavoro;

 

In attuazione della delega prevista dall’articolo 3, comma 1, della legge n. 331/2000 e nel rispetto dei principi e criteri direttivi ivi stabiliti, è stato approvato il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, recante disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale.

 

I principali obiettivi del decreto sono i seguenti:

-      disciplinare la graduale sostituzione del servizio obbligatorio di leva con quello volontario;

-      ripartire le risorse umane nelle categorie costitutive del personale militare;

-      disciplinare le modalità di reclutamento del personale volontario;

-      dettare la normativa relativa alla sospensione della leva e all’adeguamento della disciplina del servizio militare obbligatorio nel periodo transitorio;

-      configurare la categoria degli ufficiali ausiliari;

-      emanare norme correttive alla disciplina vigente in materia di ufficiali.

Sull’impianto appena tratteggiato si sono inseriti i provvedimenti adottati nel corso della XIV Legislatura, e precisamente:

·         decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 236, recante “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, in materia di disciplina della trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, a norma dell'art. 3, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331”;

·         legge 23 agosto 2004, n. 226, recante “Sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata, nonché delega al Governo per il conseguente coordinamento con la normativa di settore”;

·         decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, recante disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione, che detta alcune norme in materia;

·         decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 197, recante “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, recante disciplina della trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, a norma dell'articolo 22 della legge 23 agosto 2004, n. 226”.

Nei due paragrafi successivi si procederà all’analisi sintetica del contenuto dei provvedimenti appena elencati. Per una più diffusa trattazione di questi temi v. scheda Leva: sospensione e professionalizzazione-Recenti sviluppi.

L’anticipazione della sospensione della leva

Nel corso della Legislatura è maturata la volontà di imprimere un’accelerazione al processo di professionalizzazione delle Forze armate, anticipando la data di sospensione della leva obbligatoria. Originariamente, infatti, l’articolo 7, comma 1, del D.Lgs.n. 215/2001, prevedeva che il servizio obbligatorio di leva fosse sospeso a decorrere dal 1° gennaio 2007. Tale disposizione è stata successivamente modificata dall’articolo 2 della  legge n. 226/2004 che ha disposto la sospensione delle chiamate per lo svolgimento del servizio di leva a decorrere dal 1° gennaio 2005. La precisazione che ad essere sospese erano le chiamate a svolgere la leva, ma non lo svolgimento della stessa da parte dei soggetti già chiamati, era dettata dal timore di pericolosi vuoti d’organico che avrebbero potuto incidere negativamente sull’efficienza operativa dello strumento militare. Pertanto si era previsto che nel corso del 2005 fosse contestualmente in servizio sia il personale volontario sia quello di leva che stesse completando il servizio obbligatorio. Infine, in accoglimento della risoluzione Ramponi ed altri, n. 8/00121, approvata dalla Commissione Difesa della Camera nella seduta del 18 maggio 2005, l’articolo 12, comma 1, del D.L. n. 115/2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 168/2005, ha permesso al personale di leva incorporato nell’Esercito, nella Marina militare e nell’Aeronautica militare di presentare domanda per cessare anticipatamente dal servizio di leva già a decorrere dal 1º luglio 2005.    

La professionalizzazione delle Forze armate

La sospensione della leva e, in particolare, la decisione di anticipare il termine di decorrenza di tale riforma, ha reso necessari una serie d’interventi d’adeguamento della normativa vigente.

In primo luogo, conformemente a quanto già previsto dalla legge n. 331/2000, è stato emanato il D.Lgs. n. 236/2003, correttivo del D.Lgs. n. 215/2001, nel rispetto dei medesimi criteri di delega di cui alla legge citata[1]. Con il decreto in questione si è intervenuto sul collocamento in ausiliaria del personale militare in eccedenza, sono state disciplinate le modalità di sospensione dell’attività dei consigli di leva, in conseguenza della abolizione della chiamata al servizio di leva per i nati successivamente all’anno 1985, e si è disposta la continuazione, da parte dei Comuni e delle Autorità diplomatiche e consolari, delle attività di formazione e aggiornamento delle liste di leva, anche successivamente alla formazione delle liste della classe 1985, per l’eventualità del ripristino della leva obbligatoria nei casi previsti dalla legge n. 331/2000. E’ stato disciplinato l’impiego in incarichi compatibili dei volontari di truppa in ferma volontaria o in rafferma risultanti permanentemente non idonei in seguito a ferite o lesioni riportate in servizio, in attesa della definizione del giudizio sulla eventuale dipendenza da causa di servizio. Si è completata la disciplina relativa ai concorsi per l’immissione nel servizio permanente dei volontari di truppa, per offrire un possibile sbocco professionale a categorie di militari altrimenti escluse. In materia di ufficiali in ferma prefissata, si è disposta: maggiore durata del periodo di ferma; integrazione dei requisiti per il reclutamento; disciplina delle riserve dei posti nei concorsi; possibilità di domandare la cessazione anticipata dal servizio a decorrere dal 18° mese. Sono state quindi previste riserve di posti a favore di tali ufficiali nei concorsi per il reclutamento nell’Arma dei carabinieri, e a favore di questi e degli ufficiali di complemento in ferma biennale nei concorsi per l’accesso alle pubbliche amministrazioni. Infine sono state abrogate le disposizioni che determinavano preclusioni al reclutamento o al mantenimento in servizio del personale militare connesse con il matrimonio.

Come si è visto al paragrafo precedente, la legge n. 226/2004 ha disposto la sospensione delle chiamate per lo svolgimento del servizio di leva a decorrere dal 1° gennaio 2005. Con tale provvedimento si è voluto rispondere alla necessità sempre più avvertita di assicurare alti livelli di specializzazione ed efficienza delle Forze armate, che ha portato alla decisione di accelerare i tempi di realizzazione del nuovo modello professionale. La legge citata, quindi, ha introdotto le opportune disposizioni normative per consentire la sostituzione del personale di leva con nuovo personale militare, evitando pericolosi vuoti di organico. Sono state, quindi, istituite, a partire dal 1° gennaio 2005, per l'Esercito, la Marina e l'Aeronautica, le nuove categorie dei volontari in ferma prefissata di un anno e dei volontari in ferma prefissata quadriennale. I requisiti per il reclutamento dei volontari in ferma prefissata di un anno sono: a) cittadinanza italiana; b) età non inferiore a diciotto anni compiuti e non superiore a venticinque anni; c) godimento dei diritti civili e politici; d) diploma di istruzione secondaria di primo grado; e) assenza di sentenze penali di condanna ovvero di procedimenti penali in corso per delitti non colposi, di procedimenti disciplinari conclusi con il licenziamento dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni, di provvedimenti di proscioglimento, d'autorità o d'ufficio, da precedenti arruolamenti, ad esclusione dei proscioglimenti per inidoneità psicofisica; f) idoneità fisio-psico-attitudinale per l'impiego nelle Forze armate in qualità di volontario in ferma prefissata di un anno; g) esito negativo agli accertamenti diagnostici per l’abuso di alcool, per l’uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonché per l’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico; h) requisiti morali e di condotta. Detti volontari possono essere ammessi, a domanda, ad un periodo di rafferma della durata di un anno. Per il reclutamento dei volontari in ferma prefissata quadriennale, possono partecipare ai relativi concorsi i volontari in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale, in servizio o in congedo, in possesso dei requisiti di cui alle lettere a), c), d), e), g), e h), che si sono appena esposti, e degli ulteriori seguenti requisiti: a) idoneità fisio-psico-attitudinale per l'impiego nelle Forze armate in qualità di volontario in servizio permanente; b) età non superiore ai trent’anni compiuti. Anche per questi volontari è prevista la possibilità di accedere, a domanda, alla rafferma. Nel loro caso, però, i periodi sono due ed hanno la durata di due anni. La legge ha poi disciplinato le modalità di reclutamento ed il trattamento economico dei volontari. Per ottenere un adeguato flusso di volontari, al fine di garantire il raggiungimento delle necessarie consistenze organiche, la legge ha riservato ai suddetti volontari, in servizio o in congedo, in possesso dei previsti requisiti, i posti messi annualmente a concorso per l’accesso alle carriere iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e del Corpo militare della Croce Rossa, determinati sulla base di un programma quinquennale, predisposto annualmente da ciascuna amministrazione e trasmesso al Ministro della difesa entro il 30 settembre. Sono, quindi, dettate norme transitorie sulle consistenze del personale delle Forze armate e sui concorsi per l’accesso alle carriere iniziali appena indicate, e una disciplina particolare per il Corpo delle capitanerie di porto. L’articolo 22 della legge in esame, inoltre, ha conferito al Governo la delega a adottare, entro un anno dalla data d’entrata in vigore, uno o più decreti legislativi, recanti disposizioni correttive e integrative del citato D.Lgs. n. 215/2001, per armonizzarne e coordinarne le disposizioni a quanto previsto dalla medesima legge n. 226/2004, nel rispetto del principio di invarianza della spesa.

Nell’esercizio della delega il Governo doveva attenersi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere l'adeguamento delle disposizioni del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, in relazione al termine di sospensione del servizio di leva stabilito dall'articolo 1 della presente legge e alle categorie di volontari in ferma prefissata disciplinate dai capi II e III;

b) prevedere le disposizioni in materia di stato giuridico relative alle categorie di volontari in ferma prefissata istituite dalla presente legge, adeguando quelle relative ai volontari in ferma prefissata quadriennale raffermati con le disposizioni previste per il paritetico personale in ferma volontaria di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 1° febbraio 1989, n. 53;

c) prevedere l'abrogazione espressa delle disposizioni in contrasto con le disposizioni della presente legge.

In attuazione della delega è stato emanato il D.Lgs. n. 197/2005. Il provvedimento, novellando il D.Lgs n. 215/2001, definisce la figura e lo status dei volontari in ferma prefissata; disciplina i volontari in ferma prefissata in servizio, regolandone l’impiego, la libera uscita, i permessi speciali, i giorni festivi, la licenza ordinaria e straordinaria, l’aggiornamento culturale, gli interventi di tutela e sostegno della maternità e paternità; regolamenta l’impiego dei volontari che hanno perso la specifica idoneità fisio-psico-attitudinale richiesta per il reclutamento, in seguito a ferite o lesioni riportate in servizio, pur mantenendo l’idoneità al servizio militare incondizionato; regola la sospensione precauzionale dal servizio ed il collocamento in congedo degli appartenenti alle citate categorie ed istituisce i ruoli d’onore, riservati ai volontari in ferma prefissata riconosciuti permanentemente non idonei al servizio militare a causa di particolari mutilazioni o invalidità. Il decreto detta, quindi, le disposizioni in materia di proscioglimento dalla ferma, prevede i casi di perdita del grado, determinati in relazione a circostanze di particolare rilevanza, disciplina i volontari in ferma prefissata quadriennale reclutati nei gruppi sportivi, e la documentazione di servizio, prevedendo un nuovo caso di compilazione dei documenti caratteristici dei volontari in ferma prefissata. Reca poi disposizioni relative ai volontari in ferma breve, estendendo a tali volontari la disciplina prevista per i volontari in ferma prefissata, e prevede la possibilità di riammettere alla ferma prefissata i volontari precedentemente prosciolti. Il provvedimento detta norme riguardanti i volontari che in luogo del servizio di leva hanno contratto la ferma di un anno, i crediti formativi riconosciuti dalle università degli studi e le riserve di posti nei concorsi, adeguandoli alle modifiche apportate dallo schema. Infine il decreto colma una lacuna della regolamentazione relativa agli ufficiali ausiliari del Corpo della guardia di finanza, che determinava disparità di trattamento rispetto alle corrispondenti categorie di ufficiali dell’Esercito, della Marina, dell’Aeronautica e dell’Arma dei carabinieri.

Infine, l’articolo 12-bis, del D.L. n. 115/2005, introdotto dalla legge di conversione n. 168/2005, ha sostituito l’articolo 6 del D.Lgs. 215/2001, riguardante la gestione del personale militare in esubero a seguito del processo di professionalizzazione delle Forze armate e della conseguente riduzione degli organici, già novellato dal D.Lgs. n. 236/2003 sopra citato. In luogo del transito di tale personale nei ruoli del personale civile dell'Amministrazione della difesa e nei ruoli di altre amministrazioni pubbliche, e, in subordine, il collocamento in ausiliaria, l’articolo ha adottato come unico criterio di gestione delle eccedenze il collocamento in ausiliaria a domanda.

 

 

 



[1]     Si ricorda che l’articolo 3, comma 4, della legge n. 331/2000 aveva delegato il Governo ad adottare, entro un anno dall’emanazione del decreto legislativo attuativo della delega contenuta nel comma 1 del medesimo articolo, cioè il citato D.Lgs. n. 215/2001, uno o più decreti legislativi correttivi e modificativi, nel rispetto dei medesimi criteri di delega di cui al comma appena citato. Il termine in questione è stato poi differito al 31 luglio 2003 dall’articolo 31 della legge 16 gennaio 2003, n. 3. recante “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione”.