Credito di imposta per gli investimenti

Disciplina

Il credito di imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate del Paese è stato introdotto dalla legge finanziaria per il 2001 (legge n. 388/2000).

 

In particolare, l’articolo 8 della legge n. 388/2000 ha introdotto un credito d’imposta a favore delle imprese che, entro la chiusura del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2006, effettuano nuovi investimenti nelle aree svantaggiate, individuate nelle aree destinatarie degli aiuti a finalità regionale di cui alle deroghe previste dall'articolo 87.3.a) e 87.3.c) del Trattato in materia di aiuti di Stato, individuate dalla Carta italiana degli aiuti per il periodo 2000-2006.

I soggetti beneficiari sono i titolari di reddito d’impresa, con esclusione degli enti non commerciali. L’articolo 60 della legge n. 448/2001 (legge finanziaria 2002), ha modificato l’ambito soggettivo dei beneficiari delle disposizioni di cui all’articolo 8 della legge n. 388/00 estendendone l’applicazione anche alle imprese agricole operanti nell’intero territorio nazionale.

 

Per nuovi investimenti agevolabili si intendono le acquisizioni, ivi comprese quelle in leasing, di beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive già esistenti o di nuova costituzione, ubicate nelle aree svantaggiate. I beni, che possono essere sia materiali che immateriali, devono possedere il requisito della novità.

I beni materiali, sia mobili che immobili, devono essere utilizzati durevolmente nell'attività dell'impresa. Quanto ai beni immobili, risultano agevolabili soltanto gli investimenti in immobili strumentali per destinazione.

I beni immateriali agevolabili sono quelli rappresentati da diritti suscettibili di tutela giuridica, vale a dire, i brevetti e le relative licenze di sfruttamento, i marchi e le relative licenze di sfruttamento; i diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno; i diritti di sfruttamento di conoscenze tecniche non brevettate (know-how).

 

L'agevolazione compete sugli investimenti effettuati a decorrere dal 14 marzo 2001, vale a dire dal giorno successivo alla data di approvazione da parte dell'Unione europea del regime agevolativo[1], e fino al 31 dicembre 2006.

L’entità del beneficio non può essere superiore alla misura massima consentita nel rispetto dei criteri e dei limiti di intensità di aiuto stabiliti dalla Commissione europea.

 

Per quanto concerne le modalità di fruizione del credito d’imposta, il comma 5 del citato articolo 8 della legge n. 388/2000 consentiva l’applicazione del beneficio in via automatica in sede di dichiarazione dei redditi, disponendone l’utilizzo solo in compensazione con debiti tributari e contributivi, ai sensi del D.Lgs. n. 241/1997.

 

Il D.L. n. 138/2002 (legge n. 178/2002) ha apportato rilevanti modifiche alle disposizioni di cui all’art. 8 della legge n. 388/2000, con riferimento ai nuovi investimenti effettuati a decorrere dall’8 luglio 2002, data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge.

In particolare – oltre ad aver previsto, all’articolo 11, una distinta disciplina per il settore agricolo – il citato decreto-legge, all’articolo 10, ha provveduto a indicare dettagliatamente i settori interessati dalla normativa (attività estrattive e manifatturiere; servizi; turismo, commercio; costruzioni; produzione e distribuzione di energia elettrica, vapore e acqua calda; trasformazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura di cui all’allegato I del Trattato CE).

L’art. 1, comma 5-bis, del successivo D.L. 24 settembre 2002, n. 209 (legge n. 265/2002), ha esteso l’agevolazione anche al settore della pesca e dell’acquacoltura.

 

Per quanto riguarda la misura del beneficio, il D.L. n. 138/2002 ne ha ridotto l’importo massimo all’85% del valore iniziale, previsto sia per le aree 87.3.a) che 87.3.c) dalla Commissione europea. Inoltre, ha eliminato il divieto di cumulo del beneficio stesso con le agevolazioni, in materia di investimenti, introdotte dalla legge n. 383/2001 (Tremonti-bis).

 

Infine, ha stabilito l’importo massimo del credito di imposta fruibile fino al 2006, mediante la fissazione di un limite di spesa[2].

 

Per quanto riguarda le modalità di fruizione del credito d’imposta, l’art. 10 del D.L. n. 138/2002 ha subordinato l’accesso al beneficio alla preventiva autorizzazione da parte dell’Agenzia delle entrate, al fine di attribuire all’amministrazione la possibilità di monitorare il grado di utilizzo del credito d’imposta[3]. In sostanza, la disposizione ha eliminato il carattere automatico dell’agevolazione.

Per gli investimenti effettuati fino al 7 luglio 2002, infatti, i titolari di impresa possono utilizzare il credito d’imposta, in compensazione, senza alcuna comunicazione o autorizzazione. Per gli investimenti effettuati a decorrere dall’8 luglio 2002, invece, le imprese, per fruire del beneficio, devono inoltrare una istanza preventiva al centro operativo di Pescara dell’Agenzia delle entrate contenente i dati dell’impresa, l’ammontare degli investimenti, la ripartizione regionale degli stessi e la dichiarazione di impegno ad avviare la realizzazione dell’investimento.

L’Agenzia delle entrate, entro 30 giorni dalla presentazione delle domande, è tenuta a comunicare in via telematica il diniego dovuto alla mancanza di uno degli elementi identificativi sopra indicati, ovvero all’esaurimento dei fondi stanziati. Trascorsi i 30 giorni, il beneficio si intende concesso.

 

A seguito di tali innovazioni, l’articolo 62 della legge n. 289/2002 (legge finanziaria per il 2003) ha introdotto alcune specifiche modalità per la fruizione del credito d’imposta per i nuovi investimenti nelle aree svantaggiate, al fine di consentire all’amministrazione la pianificazione e un adeguato monitoraggio dei flussi di spesa.

In sintesi, per quanto concerne la fruizione del beneficio, l’articolo 62 ha individuato due diverse discipline, per i soggetti che hanno conseguito il diritto al contributo, rispettivamente, anteriormente o a decorrere dall’8 luglio 2002, data di entrata in vigore del D.L. n. 138/2002.

Avendo, infatti, il D.L. n. 138 eliminato il carattere “automatico” dell’agevolazione, coloro che hanno conseguito il diritto al contributo prima della data di entrata in vigore del D.L. n. 138/2002 hanno beneficiato in via automatica del credito d’imposta, mentre l’accesso al beneficio è stato subordinato alla preventiva autorizzazione da parte dell’Agenzia delle entrate per i soggetti che hanno conseguito il diritto al contributo successivamente all’8 luglio 2002.

Le modalità di fruizione dell’agevolazione sono state, dunque, diversamente disciplinate dall’articolo 62 della legge n. 289/2002, a secondo che le istanze presentate avessero o meno ricevuto l'assenso all’attribuzione del credito d'imposta da parte dell’Agenzia delle entrate:

1.      soggetti che, a decorrere dall’8 luglio 2002, hanno presentato l'istanza preventiva al centro operativo di Pescara dell’Agenzia delle Entrate e hanno ricevuto l'assenso all’attribuzione del credito d'imposta.

Per tali soggetti, l’articolo 62 fissa la misura del credito d’imposta utilizzabile nel limite massimo del 35% del suo ammontare complessivo nell’anno 2003, del 70% nel 2004 e del 100% nel 2005-2006.

2.      soggetti che hanno presentato l'istanza preventiva al centro operativo di Pescara dell’Agenzia delle Entrate ma non hanno ricevuto l'assenso all’attribuzione del credito d'imposta per esaurimento delle risorse finanziarie disponibili. Per essi l’articolo 62, lettera d), prevede la possibilità di rinnovare l’istanza, con l’indicazione di un importo dell'investimento non superiore a quello indicato nella precedente istanza non accolta.

Rispettate le suddette condizioni, tali soggetti conservano l'ordine di priorità conseguito con la precedente istanza non accolta.

3.      soggetti che presentano l'istanza per la prima volta per gli investimenti da effettuare dopo il 1o gennaio 2003.

Tali soggetti, per fruire del contributo, sono tenuti a rispettare la procedura indicata dall’articolo 8, comma 1-bis, della legge n. 388/2000 (inoltro, in via telematica, al Centro operativo di Pescara dell'Agenzia delle Entrate dell'istanza contenente gli elementi identificativi dell'impresa, l'ammontare complessivo dei nuovi investimenti e la ripartizione regionale degli stessi, nonché l'impegno, a pena di disconoscimento del beneficio, ad avviare la realizzazione degli investimenti successivamente alla data di presentazione della medesima istanza e comunque entro sei mesi dalla predetta data).

 

In questi ultimi due casi, sia di rinnovo dell’istanza che di istanza presentata per la prima volta dopo 1° gennaio 2003, l'utilizzo è consentito esclusivamente entro il secondo anno successivo a quello in cui è presentata l'istanza.

Sono stati, inoltre, fissati limiti di importo relativi alla fruizione del credito per ciascun periodo compreso nel triennio di riferimento. In particolare, alla fine di ogni anno, la percentuale complessiva di utilizzo deve rispettare i seguenti limiti:

 

 

anno di presentazione istanza

primo anno successivo

secondo anno successivo

Limite minimo

20%

60%

100%

Limite massimo

30%

70%

100%

 

Inoltre, tali istanze devono esporre gli investimenti e gli utilizzi del contributo suddivisi, secondo la pianificazione scelta dai soggetti interessati, con riferimento all'anno nel quale l'istanza viene presentata e ai due immediatamente successivi.

Qualora le utilizzazioni del contributo pianificate ed esposte non risultino effettuate nei limiti previsti per ciascun anno, il soggetto interessato decade dal diritto al contributo e non può presentare una nuova istanza prima dei dodici mesi successivi a quello nel quale la decadenza si è verificata.

 

In merito alle modalità di fruizione del contributo da parte dei soggetti che maturano il diritto in data successiva all’8 luglio 2002, la disciplina generale (art. 8, comma 1-bis della legge n. 388/2000, introdotto dall’art. 10 del D.L. n. 138/2002) prevede che le imprese che inoltrano l’istanza si impegnano, a pena di disconoscimento del beneficio, ad avviare la realizzazione dell’investimento entro sei mesi dalla data di presentazione dell’istanza.

 

L’articolo 4, comma 132, della legge finanziaria per il 2004 (legge n. 350/2003) è intervenuto nella disciplina sopra descritta modificando i termini e le modalità di fruizione del credito d’imposta per le imprese che, in conseguenza dell’esaurimento dei fondi disponibili nel 2002, sono state ammesse al beneficio a decorrere da settembre del 2003.

In particolare, è stato disposto che:

a)      l’avvio della realizzazione dell'investimento possa essere effettuato entro il 31 marzo 2004.

In sostanza, si è proceduto a far decorrere i 6 mesi per l’avvio dell’investimento dal 30 settembre 2003 (data di ammissione al beneficio). In assenza del differimento, infatti, le imprese interessate non avrebbero potuto, di fatto, fruire del beneficio.

b)      l’utilizzo del contributo debba avvenire entro il terzo anno successivo a quello nel quale è stato presentato il rinnovo dell'istanza, anziché entro il secondo anno successivo a quello di presentazione dell’istanza; in sostanza, il contributo deve essere utilizzato entro la fine del 2006.

Contestualmente sono stati differiti di un anno anche i limiti temporali per l’utilizzo del contributo nonché i relativi importi minimi e massimi di fruizione previsti in ciascun anno del triennio interessato.

Il contributo, relativamente alle istanze rinnovate entro il 10 marzo 2003, potrà, pertanto, essere utilizzato:

-          nel 2004 entro il limite minimo del 20% e il limite massimo del 30%;

-          nel 2005, entro i limiti minimo e massimo (che si riferiscono, come già detto, all’utilizzo del contributo cumulativamente nel primo e nel secondo anno), rispettivamente, del 60% e del 70%;

-          nel 2006, per la parte residua fino a concorrenza del 100%, tenuto conto che, essendo il limite minimo di utilizzo nei primi due anni fissato al 60%, la fruizione nell’ultimo periodo non potrà essere superiore, in ogni caso, al 40%.

 

Con specifico riferimento sia alle istanze rinnovate che a quelle presentate per la prima volta, a decorrere dal 1° gennaio 2003, la concessione del credito d’imposta ha luogo nei limiti dello stanziamento di bilancio pari a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2003 al 2006.

Ambito territoriale di applicazione e misura dell’agevolazione

A decorrere dal 1° gennaio 2003, il credito d'imposta è attribuito esclusivamente per gli investimenti da effettuare nelle seguenti aree:

§      aree ammissibili alle deroghe previste dall'art. 87, paragrafo 3, lett. a), del Trattato istitutivo della Comunità europea (Basilicata, Campania, Puglia, Calabria, Sardegna e Sicilia),

§      aree delle regioni Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'art. 87, paragrafo 3, lett. c), del Trattato, individuate dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006.

 

Nelle altre aree 87.3.c) del Centro Nord[4] è riconosciuto un credito d’imposta per gli investimenti più limitato, nei limiti di 30 milioni di euro annui fino al 2006, secondo le medesime modalità (terzo periodo della lettera c).

L’efficacia di tale misura nelle aree del Centro Nord è tuttavia subordinata alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea[5], ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del Trattato.

 

Infine, si segnala che ai sensi dell’articolo 94, comma 14, della legge finanziaria per il 2003, il credito d’imposta per gli investimenti è stato concesso anche nelle c.d. aree di crisi e zone cuscinetto individuate dall’articolo 4 della legge n. 448/1998 (finanziaria per il 1999), nella misura di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005. Tuttavia tale agevolazione, con decisione della Commissione europea dell’8 settembre 2004 n. C(2004)2638 FIN, è stata dichiarata incompatibile con il mercato comune del regime di aiuti, e quindi la norma è stata soppressa dalla legge finanziaria per il 2005 (legge n. 311/2004, art. 1, co. 524).

 

Per quanto riguarda la misura dell’intensità dell’agevolazione applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2003, l’art. 62 della legge finanziaria 2003 ha disposto:

§      nelle aree ammissibili alla deroga ai sensi dell’art. 87.3.a) il contributo spetta nella misura dell’85% dell’intensità fissata dalla Carta degli aiuti.

Tale disposizione ribadisce quanto già introdotto dall’articolo 10, comma 1, del D.L. n. 138/2002, modificativo dell’art. 8 della legge n. 388/2000, che ha disposto la riduzione dell’intensità di aiuto all’85% dei massimali decisi dalla Commissione UE in tutte le aree di applicazione dell’agevolazione (sia nelle aree 87.3.a che 87.3.c);

§      per le aree 87.3.c) delle regioni Abruzzo e Molise il contributo spetta nella intera misura dell’intensità fissata per tali aree dalla Carta degli aiuti 2000-2006.

 

Per le restanti aree 87.3.c) del Centro Nord non è, invece, prevista alcuna precisazione relativamente all’intensità di aiuto applicabile.

Tuttavia, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 10, comma 1, del D.L. n. 138/2002, in tali aree il credito d’imposta competerebbe entro la misura dell’85% delle intensità di aiuto previste nella Carta degli aiuti.

 

La seguente tabella evidenzia le percentuali massime di agevolazione in vigore prima e dopo l'8 luglio 2002 (data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e di entrata in vigore del D.L. n. 138/2002) e a decorrere dal 1° gennaio 2003, ai sensi dell’articolo 62 della legge finanziaria per il 2003, con riferimento alle diverse aree interessate:

 

Aree

Carta degli aiuti

Valore dell’intensità di aiuto

 

Fino all’8 luglio 2002

Dall’8 luglio
2002

Dal 1° gennaio 2003

 

PMI

Altre imprese

PMI

Altre imprese

PMI

Altre imprese

PMI

Altre imprese

Aree 87.3.a)

 

 

 

 

 

 

 

 

-          Calabria

65

50

65

50

55,25

42,5

55,25

42,5

-          Campania, Basilicata, Puglia, Sicilia, Sardegna

50

35

50

35

42,50

29,75

42,50

29,75

Aree 87.3.c)

 

 

 

 

 

 

 

 

-          Abruzzo, Molise

30

20

30

20

25,50

17

30

20

-          Centro Nord

18
14

8

18
14

8

15,30
11,90

6,8

15,30
11,90

6,8

 

Da ultimo, la legge finanziaria per il 2006 (legge n. 266/2005), all’articolo 1, comma 412, lettera a), aggiungendo il comma 1-bis all'articolo 62 della legge n. 289 del 2002, ha stabilito che le risorse derivanti da rinunzie o da revoche dei contributi di cui al comma 1, lettera c), del suddetto articolo 62 sono utilizzate dall'Agenzia delle entrate per accogliere le richieste di ammissione all'agevolazione, non accolte per insufficienza di disponibilità, secondo l'ordine cronologico di presentazione.

Le risorse

Le risorse destinate al credito d’imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate, a decorrere dal 2003, sono confluite nel Fondo per le aree sottoutilizzate, istituito, ai sensi dell’articolo 61 della legge finanziaria per il 2003, nell’ambito dello stato di previsione del Ministero dell’economia e finanze (v. capitolo Il Fondo per le aree sottoutilizzate).

 

Il comma 3 dell’articolo 62 della legge n. 289/2002 ha ridefinito i limiti massimi di spesa previsti complessivamente per il credito d’imposta per gli investimenti, per ciascuno degli anni di vigenza del regime agevolativo, nei seguenti importi:

§      per il 2003, il limite massimo di spesa è stato fissato in 1.725 milioni di euro;

§      per il 2004, il limite massimo di spesa è stato fissato in 1.740 milioni di euro;

§      per il 2005 e il 2006, i limiti massimi di spesa sono ridotti, rispettivamente, a 1.511 e 1.250 milioni di euro (rispetto ai 1.740 previsti per entrambi gli anni dalla normativa previgente);

§      per il 2007 e 2008, viene fissato un limite massimo di spesa, rispettivamente, di 700 e 300 milioni di euro.

 

In sede di riparto delle risorse del Fondo aree sottoutilizzate, il CIPE ha stanziato ulteriori risorse per il credito d’imposta per gli investimenti.

Con la delibera n. 16 del 9 maggio 2003, il CIPE aveva stanziato, per il credito d’imposta sugli investimenti, 1.009 milioni di euro per il 2003, 1.276 milioni di euro per il 2004 e 1.540 milioni di euro per il 2005, pari ad un ammontare complessivo di 3.825 milioni di euro.

In conseguenza dell’esaurimento delle risorse disponibili per il 2003, il CIPE, con delibera n. 23 del 25 luglio 2003, ha stanziato, in favore del credito d’imposta per gli investimenti, risorse aggiuntive pari a 1.128 milioni di euro per il 2003 e 20 milioni di euro per il 2004, e ha ridotto di 250 milioni le assegnazioni per il 2005.

Successivamente la Tabella F della legge finanziaria per il 2005 (legge n. 311/2004) ha spostato 725 milioni di risorse per crediti di imposta per gli investimenti dal 2005 al 2006.

Con la successive delibere n. 19 del 2004 e 34 del 2005, il CIPE ha ulteriormente assegnato al credito d’imposta per gli investimenti risorse complessive pari a 1.897 milioni di euro.

 

Nella tavola seguente sono indicate le disponibilità assegnate al credito d’imposta per i nuovi investimenti nelle aree svantaggiate, a seguito delle delibere del CIPE n. 16 e 23 del 2003, n. 19/2004 e n. 34/2005:

 

 

2003

2004

2005

2006

Credito di imposta per investimenti

-                    Dotazione legge di bilancio

-                    CIPE n. 16/2003 e 23/2003

-                    D.M. n. 46928 del 2004

-                    CIPE n. 19/2004: risorse da ripartire

-                    CIPE n. 19/2004

-                    CIPE n. 34/2005: rinunce prenotazioni

-                    CIPE n. 34/2005

2.133,34

1.032,34

1.107,00

3.087,00

32,00

1.266,00

1.296,00

-52,00

545,00

2.461,90

565,00

-

-

46,00

1.930,90

-526,00

446,00

1.785,00

725,00

 

 

6,00

-

 

1.054,00

 

Stato di attuazione

L’attuazione delle misure relative al credito di imposta per gli investimenti evidenzia un utilizzo complessivamente contenuto delle disponibilità durante tutto il periodo 2003-2005.

 

Secondo i dati riportati nel Rapporto 2005 del Dipartimento per le politiche di sviluppo del Ministero dell’economia, l’entità più elevata di compensazioni è stata effettuata dai soggetti che hanno maturato il diritto per investimenti avviati prima del 7 luglio 2002 (circa il 60,3%).

In particolare, rispetto all’importo complessivo delle disponibilità, pari a 2.857 milioni di euro, i soggetti interessati che hanno maturato il diritto per investimenti avviati prima del 7 luglio 2002 hanno effettuato compensazioni, nel periodo 2003-2005, per 1.723 milioni di euro.

Riguardo ai soggetti la cui istanza è stata presentata e accolta nel 2002, si sono registrate nel periodo 2003-2005 compensazioni per 296 milioni di euro rispetto ad un ammontare delle disponibilità pari a 749 milioni di euro (pari al 39,5%).

Per quanto concerne, infine, i soggetti che, ai sensi dell’articolo 62 della legge finanziaria per il 2003, hanno rinnovato l’istanza già presentata nel 2002 e non soddisfatta per mancanza di risorse, rispetto ad un ammontare complessivo di disponibilità pari a 2.175 milioni di euro sono state effettuate compensazioni per 556 milioni di euro.

Per le aree del Centro-Nord si è determinato invece un eccesso di compensazioni operate dai beneficiari per circa 89,5 milioni di euro rispetto a risorse utilizzabili pari a 42 milioni di euro.

 

Credito di imposta investimenti 2003-2005

(milioni di euro)

Categorie di beneficiari

Ammontare richieste

Risorse

Quota utilizzabile

Utilizzo

%
di utilizzo

Soggetti che hanno maturato il diritto alle compensazioni prima del 7/7/02

4.346

4.346

2.857

1.723,1

60,3

Soggetti che hanno ottenuto l’assenso della Agenzia delle entrate in forza del D.L. n. 138/002

870

815

749

296,2

39,5

Soggetti che accedono al credito d’imposta ai sensi dell’art. 62 della L.F. 2003

Mezzogiorno

8.511

3.953

2.175

556,0

25,6

Centro-Nord

130

90

42

89,5

213,1

Totale

13.857

9.204

5.823

2.664,8

45,8

 

Il limitato utilizzo delle disponibilità è riconducibile al fatto che i soggetti che hanno acquisito il diritto al beneficio, per l’accoglienza dell’istanza, non sempre sono riusciti a portare in compensazione il credito d’imposta poiché spesso le imprese non sono riuscite a rispettare il c.d. “cronoprogramma” degli investimenti (lo stringente percorso temporale per l’esecuzione degli investimenti programmati) richiesto ai fini della fruizione delle compensazioni assegnate.

 

Come evidenziato nel Rapporto annuale 2005, che dà conto dell’andamento dello strumento nel triennio 2003-2005 secondo la categoria dei beneficiari, emerge che all’incremento, comunque registrato, di risorse prenotabili in forza delle istanze accolte, non consegue una proporzionale crescita delle compensazioni in grado di assorbire le risorse disponibili, confermando pertanto nel 2005 quanto era già andato delineandosi nel corso del 2003 e 2004.

 

Le rinunce spontanee sono state favorite da un’iniziativa di “manutenzione straordinaria” assunta dall’Amministrazione[6]. Tale operazione si è conclusa l’8 febbraio 2005 con il recupero di risorse pari a 526 milioni di euro.



[1]    Il giudizio di compatibilità del suddetto regime di aiuti agli investimenti nelle aree svantaggiate con il quadro comunitario è stato espresso dalla Commissione UE con la Comunicazione prot. n. SG(2001) D/286841 del 13 marzo 2001 (Aiuto di Stato N. 646/A/2000). Si ricorda che il regime di aiuti concerne anche il settore dell’agricoltura (Aiuto di Stato N. 646/C/2000, del 14 giugno 2001), e quello dei trasporti (Aiuto di Stato N. 646/B/2000, del 7 maggio 2002).

[2]    Le disposizioni dell’art. 10 del D.L. n. 138/2002, modificative dell’originario regime di aiuto di cui all’art. 8 della legge n. 388/2000, sono state oggetto di notifica alla Commissione europea, ai sensi dell'art. 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea, relativamente alla compatibilità del nuovo regime di aiuti con il quadro comunitario (decisione n. C(2002) 1706 del 21 giugno 2002, Aiuto di Stato n. 324/02-corrigedum). Nella decisione, la Commissione ha precisato che le modifiche apportate dall’articolo 10 del D.L. n. 138/2002 non hanno comportato alcun cambiamento di natura sostanziale del precedente regime N. 646/A/2000 già approvato dalla Commissione. Si precisa, tuttavia, che tale regime non si applica più al settore dei trasporti, rendendo, conseguentemente, privo di effetti il regime di aiuti N. 646/B/2000.

Si segnala peraltro che, essendo la notifica intervenuta sullo schema del decreto legge n. 138/2002, che nel testo presentato dal Governo limitava il credito d’imposta esclusivamente alle aree 87.3.a) e alle aree dell’Abruzzo e del Molise 87.3.c), la compatibilità comunitaria ha riguardato esclusivamente tali aree.

[3]    Si ricorda, a tale proposito, che proprio al fine di impedire che la natura automatica delle agevolazioni attribuite nella forma di credito di imposta possa determinare oneri superiori a quelli previsti, il D.L. n. 138/2002 all’articolo 5 ha introdotto il principio generale in base al quale i soggetti interessati hanno diritto di fruire dei crediti d’imposta vigenti soltanto fino all’esaurimento delle disponibilità finanziarie appositamente stanziate per ciascuno di essi.

[4]    La Carta relativa alle aree del Centro-Nord ammesse alla deroga di cui all’articolo 87.3.c) è stata approvata con decisione del 20 settembre 2000, n. 2002/282/CE (GUCE 20 aprile 2002, n. L 105).

[5]    Si ricorda, infatti, che per il regime di aiuto applicabile nelle aree 87.3.a) e nelle aree dell’Abruzzo e del Molise 87.3.c) è già intervenuta la notifica della Commissione Europea sulla compatibilità comunitaria, con la decisione C(2002) 1706 del 21 giugno 2002 (Aiuto di Stato n. 324/02-corrigendum). La compatibilità è peraltro stata espressa sullo schema del D.L. n. 138/2002 modificativo della disciplina di cui all’articolo 8 della legge n. 388/2000, che, nel testo presentato dal Governo, limitava appunto il credito d’imposta esclusivamente a tali aree. In sede di conversione in legge, invece, il regime di aiuti è stato di nuovo esteso a tutte le aree 87.3.a) e 87.3.c) del Trattato.

[6]    Il Centro operativo di Pescara dell’Agenzia delle entrate ha avviato un’indagine ricognitiva presso le imprese al fine di monitorare i tempi di realizzazione degli investimenti e di utilizzazione delle compensazioni, per spingere coloro che non erano in grado di rispettare il cronoprogramma di spesa previsto dalla legge a rinunciare al beneficio.