Il credito di imposta in favore dei datori di lavoro che assumono nuovi dipendenti con contratto a tempo indeterminato, ad incremento dell'organico, nel periodo 1° ottobre 2000 - 31 dicembre 2003, è stato introdotto dall'art. 7 della legge finanziaria per il 2001 (legge n. 388/2000).
Tale agevolazione si applica all'intero territorio nazionale e concerne tutti i datori (e non soltanto le imprese o coloro che esercitano attività di lavoro autonomo) - ad esclusione delle amministrazione pubbliche di cui all'art. 88 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, “Testo unico delle imposte sui redditi”.
Per le aree svantaggiate è prevista una maggiorazione.
L’incentivo, secondo la
disciplina iniziale, era determinato nella misura mensile di 800.000 lire per ciascun lavoratore assunto
(413,17 euro), ed era commisurato alla differenza tra il numero di lavoratori
occupati con contratto a tempo indeterminato nel relativo mese ed il numero
medio degli occupati (sempre a tempo indeterminato) nel periodo compreso tra il
1° ottobre 1999 ed il 30 settembre 2000.
Si prevedeva la decadenza dal
credito d'imposta se, su base annuale, il numero complessivo dei dipendenti
risultava inferiore o pari al numero complessivo dei medesimi lavoratori dipendenti
mediamente occupati nel periodo di riferimento (1° ottobre 1999-30 settembre
2000).
Come specificato dalla
circolare n. 1/2001 dell’Agenzia delle entrate restava, tuttavia salva la
possibilità di beneficiare dell'agevolazione, nel rispetto dei requisiti
stabiliti dalla norma, per eventuali nuove assunzioni che si verificassero in
anni agevolati successivi a quello di decadenza.
Per le aree di crisi, le c.d.
zone cuscinetto, le aree di cui all'obiettivo 1 del Regolamento CE n. 1260/1999
(Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna, Sicilia) nonché per
le Regioni Abruzzo e Molise, spettava una maggiorazione
della misura del beneficio, pari a lire 400.000
mensili per ciascun dipendente (206,58 euro).
Il credito di imposta era
utilizzabile esclusivamente mediante compensazione a partire dal 1° gennaio
2001, da effettuarsi attraverso modello F24.
Il decreto-legge n. 138/2002 (legge n. 178/2002) entrato in vigore l’8 luglio 2002, all’articolo 5, ha introdotto una specifica disciplina in materia di fruibilità delle agevolazioni concesse in forma di credito d’imposta[1].
Più in particolare, il comma 1, introduce il principio generale in base al quale i soggetti interessati hanno diritto di fruire dei crediti d’imposta vigenti fino all’esaurimento delle disponibilità finanziarie appositamente stanziate per ciascuno di essi.
La comunicazione
dell’avvenuto esaurimento delle risorse - secondo una procedura di monitoraggio
disciplinata dal decreto-legge medesimo[2]
– ne impedisce, dunque, l’ulteriore fruizione
per quei datori di lavoro il cui diritto all’agevolazione sia maturato a partire dalla data di entrata in vigore
del D.L. n. 138, avvenuta, vale a dire, l’8 luglio 2002.
In attuazione del D.L. n.
138/2002, sono stati emanati:
§ il decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze del 1° agosto 2002, recante le modalità per
il controllo dei flussi di spesa del suddetto credito d’imposta, che ha
indicato in 652.138.210 euro[3]
le disponibilità finanziarie previste per l’applicazione delle disposizioni di
cui all’articolo 7 della legge n. 388/2000, relativamente all’anno 2002.
§ il decreto
interdirigenziale del 1° agosto 2002 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
del 6 agosto 2002) del Ragioniere generale dello Stato, del Capo del
Dipartimento per le politiche fiscali e del Direttore dell’Agenzia delle
entrate, con il quale è stato accertato l’avvenuto esaurimento delle risorse
disponibili per l’anno 2002 per il citato credito d’imposta. A partire dalla
data del 6 agosto in cui è entrato in vigore il decreto interdirigenziale,
dunque, i soggetti interessati non possono più fruire del credito d’imposta i
cui presupposti si siano realizzati a partire dall’8 luglio 2002, data di
entrata in vigore del decreto-legge n. 138/2002.
Al
fine di contrastare gli effetti derivanti dal carattere automatico delle
agevolazioni in forma di credito d’imposta, il D.M. Economia del 1° agosto 2002
ha anche stabilito l’applicazione di una procedura
per l’accesso all’agevolazione, prevedendo tra l’altro che i datori di
lavoro presentino una apposita istanza
al Centro operativo di Pescara dell’Agenzia delle entrate prima dell’assunzione dei nuovi dipendenti. E’ inoltre prevista
l’applicazione, in quanto compatibili, delle ulteriori modalità previste
dall’articolo 8, commi 1-bis-1-quinquies, della legge 388/2000, come
modificato dall’articolo 10 del D.L. 138/2002, relativo alle agevolazioni per
gli investimenti nelle aree svantaggiate.
Queste
ultime disposizioni prevedono in sintesi la trasmissione telematica delle
istanze al citato Centro operativo, l’esame da parte dell’Agenzia delle
Entrate, ed entro 15 giorni la comunicazione eventuale del diniego
dell’agevolazione per mancanza di uno dei requisiti anche a causa
dell’esaurimento dei fondi. In mancanza di comunicazioni da parte dell’amministrazione
finanziaria il beneficio si intende concesso.
Il
D.M. precisa che tale procedura si applica per le assunzioni effettuate a
decorrere dalla data di entrata in vigore del D.L. n. 138, vale a dire l’8
luglio 2002.
Successivamente, è intervenuta
la circolare dell’Agenzia delle entrate
2 settembre 2002, n. 73, che, tra l’altro sembrava ulteriormente retrodatare il termine di riferimento per il riconoscimento del diritto al credito
d’imposta, fino alla data del 30
giugno 2002, essendo questo il momento
ultimo per la rilevazione del diritto alla agevolazione[4].
Il D.L. 24 settembre 2002, n. 209, all’articolo 2 ha introdotto disposizioni volte a consentire la fruizione del credito d’imposta, di cui all’articolo 7 della legge n. 388/2000, in favore dei datori di lavoro che hanno assunto, con contratto a tempo indeterminato, nuovi dipendenti, nel periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2002.
In particolare, si riconosce il diritto al credito d’imposta in favore dei datori di lavoro che hanno assunto, con contratto a tempo indeterminato, nuovi dipendenti fino alla data del 7 luglio 2002 e si stabilisce che l’incremento occupazionale rilevato alla data del 7 luglio costituisce la misura massima entro la quale può essere riconosciuto, alla fine di ciascuno dei mesi da luglio a dicembre 2002, il diritto alla agevolazione fiscale per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2002.
A differenza, quindi, di quanto affermato dalla circolare n. 73, il D.L. n. 209/2000, in sostanza, garantisce i datori di lavoro che hanno effettuato assunzioni fino alla data del 7 luglio 2002 - o anche successivamente, purché nei limiti dell’incremento occupazionale rilevato al 7 luglio - riconoscendo loro pienamente il credito d’imposta anche per le mensilità da luglio a dicembre 2002, senza le limitazioni introdotte dal D.L. n. 138/2002 (per tali assunzioni, dunque, la fruizione avviene in forma automatica).
Il credito d’imposta previsto
dalle disposizioni richiamate, maturato nel periodo dal 1° luglio al 31
dicembre 2002, può tuttavia essere utilizzato in compensazione, soltanto a
partire dal 1° gennaio 2003, in quote mensili dell’importo non superiore ad un
terzo del totale.
L’articolo 2 del D.L. n.
209/2002, infine, chiarisce che, in ogni caso, non si fa luogo alla restituzione
dei crediti d’imposta relativi agli incrementi del numero di lavoratori
effettuati entro il 7 luglio 2002. In questo modo, vengono risolti i dubbi e le
questioni che la citata circolare n. 73/2002 aveva sollevato in merito alla
restituzione dei crediti d’imposta relativi ad assunzioni effettuati prima
della data di entrata in vigore del D.L. n. 138/2002.
La legge finanziaria per il 2003 (legge n. 289/2002), all’articolo 63, ha prorogato fino al 31 dicembre 2006 l'applicazione del credito di imposta per l’incremento dell’occupazione, disciplinandone le modalità di fruizione, con sostanziali modifiche rispetto alla situazione precedente.
La nuova disciplina dettata dall’articolo 63 individua, in sostanza, differenti regimi applicabili, a seconda che il credito d’imposta interessi datori di lavoro nei cui confronti trova o meno applicazione la disciplina di cui all’articolo 2 del D.L. n. 209/2002.
In particolare, la lettera a) del comma 1 conferma l’applicazione della disciplina vigente per le assunzioni rientranti nel livello occupazionale massimo rilevato al 7 luglio 2002 - ivi comprese quelle effettuate, successivamente a tale data, a reintegrazione del medesimo livello.
Il contributo spetta, dunque, secondo le modalità (procedura automatica) e negli
importi (413,17 euro, con la
maggiorazione di 206,58 euro nelle aree di crisi, zone cuscinetto, aree
obiettivo 1 e regioni Abruzzo e Molise) stabiliti
dalla legge n. 388/2000.
Per le assunzioni che danno luogo nel 2003 a ulteriori incrementi di organico rispetto alla misura rilevata al 7 luglio 2002, è attribuito a favore dei medesimi datori di lavoro un credito d’imposta pari a 100 euro mensili.
Nel caso in cui il soggetto assunto sia di età superiore ai 45 anni l'importo mensile del credito d’imposta è pari a 150 euro.
Per i crediti d’imposta così disciplinato è stabilito un limite finanziario complessivo di 125 milioni di euro.
La misura del beneficio per le nuove assunzioni nel 2003 viene incrementata di 300 euro in caso di assunzione nelle aree di cui all'obiettivo 1 del Regolamento CE n. 1260/1999 (regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna, Sicilia), nelle regioni Abruzzo e Molise, nelle aree di crisi, nelle c.d. zone cuscinetto.
Per tali aree il limite massimo degli oneri verrà fissato dal CIPE a valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate e delle eventuali variazioni tra fondi disposta dall’articolo 60 della legge finanziaria 2003.
L’attribuzione dell’agevolazione avviene secondo le nuove modalità, esclusivamente a seguito di presentazione di una apposita istanza preventiva al Centro operativo di Pescara dell’Agenzia delle entrate (e successivamente all’atto di assenso rilasciato da parte dell’Agenzia delle entrate).
La lettera b) del comma 1 detta una specifica disciplina del credito d’imposta, relativamente all’anno 2003, per i datori di lavoro che non hanno mai fruito in precedenza dell’agevolazione secondo le modalità stabilite dal D.L. n. 209/2002 e, relativamente agli anni 2004-2006, per tutti i datori di lavoro.
Il credito d’imposta è attribuito per ogni assunzione che incrementi la base occupazionale rispetto alla media del periodo 1° agosto 2001-31 luglio 2002, nell’importo di:
§ di 100 euro mensili per ogni nuovo assunto;
§ di 150 euro mensili se il nuovo assunto è di età superiore ai 45 anni;
§ di ulteriori 300 euro mensili se le assunzioni sono effettuate nelle aree di cui all'obiettivo 1 (regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna, Sicilia), nelle regioni Abruzzo e Molise, nelle aree di crisi, nelle c.d. zone cuscinetto.
Riguardo a modalità e tempi
di rilevazione degli incrementi occupazionali che determinano il diritto al
contributo, restano valide le disposizioni introdotte dall’articolo 7 della
legge n. 388/2000.
In ciascun mese del periodo
agevolato il numero dei dipendenti a tempo indeterminato deve essere superiore
rispetto al numero di quelli a tempo indeterminato mediamente occupati nel
periodo di riferimento (1° agosto 2001-31 luglio 2002). Il credito d’imposta matura mese per mese, in relazione all’incremento
del numero dei dipendenti, registrato alla fine di ciascun mese, rispetto al
parametro di riferimento.
Per i soggetti che assumevano
la qualifica di datore di lavoro a decorrere dal 1° ottobre 2000, la base
occupazionale di riferimento è pari a zero.
Dovrebbe, infine, restare
operante, ai fini del mantenimento del diritto alla fruizione del credito
d’imposta, l’obbligo della verifica
annuale della conservazione del livello occupazionale, a pena di decadenza
dall’agevolazione. Continua infatti ad applicarsi il principio di decadenza nel
caso in cui, su base annuale, il numero complessivo dei dipendenti (ivi
compresi quelli a termine) risultasse inferiore o pari a quello medio
corrispondente del periodo di riferimento (1° agosto 2001-31 luglio 2002).
Ai sensi del comma 7, infine,
l’incentivo è comunque revocato nei casi in cui vengano definitivamente
accertate violazioni non formali della normativa fiscale e contributiva in
materia di lavoro dipendente ovvero della disciplina sulla salute e la
sicurezza dei lavoratori, per le quali siano state irrogate sanzioni di importo superiore a lire 5 milioni.
Per maturare il diritto al credito d’imposta, i datori di lavoro devono presentare una apposita istanza preventiva al Centro operativo di Pescara dell’Agenzia delle entrate, contenente tutte le informazioni necessarie.
Il credito d’imposta può essere fruito solo dopo l’espresso atto di assenso adottato dall'Agenzia delle entrate entro il termine di 30 giorni dal ricevimento dell’istanza.
Da ultimo, la legge finanziaria per il 2006 (legge n.
266/2005), all’articolo 1, comma 412, lettera b), ha introdotto un periodo al comma 3 dell'articolo 63 della legge
n. 289 del 2002, stabilendo che se il datore di lavoro presenta l’istanza di accesso alle agevolazioni prima di aver disposto le relative assunzioni di personale, queste devono
essere effettuate entro trenta giorni
dalla comunicazione dell’accoglimento
dell’istanza da parte dell’Agenzia delle entrate. In tale ipotesi è
necessario completare l’istanza con la comunicazione relativa all’identità del lavoratore entro trenta
giorni, a pena di decadenza.
Le risorse destinate al credito d’imposta per i neo assunti nel Mezzogiorno, a decorrere dal 2003, sono confluite nel Fondo per le aree sottoutilizzate, istituito, ai sensi dell’articolo 61 della legge finanziaria per il 2003, nell’ambito dello stato di previsione del Ministero dell’economia e finanze (v. capitolo Il Fondo per le aree sottoutilizzate).
Nella tavola seguente sono indicate le disponibilità assegnate al credito d’imposta per l’occupazione nel Mezzogiorno, secondo la formulazione dettata dall’articolo 63 della legge finanziaria per il 2003, a seguito delle delibere del CIPE n. 16 e 23 del 2003, n. 19/2004 e n. 34/2005, in sede di riparto delle risorse del Fondo aree sottoutilizzate:
|
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
Credito di imposta per l’occupazione -
Dotazione legge
di bilancio -
CIPE n. 16/2003
e 23/2003 -
D.M. n. 46928
del 2004 -
D.L. n.
168/2004 -
CIPE n.
19/2004: risorse da ripartire -
CIPE n. 19/2004 -
CIPE n.
34/2005: rinunce prenotazioni |
2.629,90 2.279,90 350,00 |
526,00 241,00 51,00 484,00 -150,00 -100,00 - |
135,00 435,00 (a) - - - -300,00 |
880,00 540,00 - 850,00 -510,00 |
(a) Il Rapporto annuale 2005 del
DPS quantifica lo stanziamento disponibile per il 2005 in 675 milioni di euro
(anziché 135 milioni) in quanto non considera la rimodulazioni effettuate della
Tabella F della legge finanziaria per il 2005, che spostava 540 milioni di euro
dal 2005 al 2006.
Il Rapporto annuale 2005 del Ministero dell’economia - Dipartimento per le politiche di sviluppo sugli interventi nelle aree sottoutilizzate, sottolinea che “le risorse assegnate per il territorio nazionale per il 2004 e 2005 sono risultate inferiori alla domanda di prenotazioni e interamente esaurite già dal 22 luglio 2004. Al contrario le risorse assegnate per il Mezzogiorno sono risultate in netto esubero rispetto alla richiesta”.
Considerando il triennio 2003-2005, a fronte di stanziamenti pari a 375 milioni di euro, il volume delle prenotazioni per il credito d’imposta per l’occupazione sul territorio nazionale è risultato pari a 304,4 milioni di euro.
A fronte di stanziamenti netti pari a 1.250 milioni di euro, il volume delle prenotazioni per il credito d’imposta per l’occupazione nel Mezzogiorno è risultato pari a 590,8 milioni di euro.
Bonus
occupazione nazionale
|
|
Prenotazioni |
Compensazioni |
||||
Anno |
Stanziamento |
Under 45 |
Over 45 |
Totale |
Under 45 |
Over 45 |
Totale |
2003 |
125,0 |
45,8 |
11,2 |
57,0 |
17,3 |
3,9 |
21,2 |
2004 |
125,0 |
98,3 |
24,1 |
122,4 |
70,9 |
15,3 |
86,2 |
2005 |
125,0 |
100,4 |
24,6 |
125,0 |
58,9 |
16,7 |
75,6 |
Totale |
375,0 |
244,5 |
59,9 |
304,4 |
147,1 |
35,9 |
183,0 |
Fonte: Rapporto 2005 DPS
Bonus occupazione Mezzogiorno
Anno |
Stanziam. |
Definanz. |
Stanz.
netto |
2003 |
2004 |
2005 |
Totale |
Compen. |
2003 |
350,0 |
- |
350,0 |
97,1 |
- |
- |
97,1 |
30,6 |
2004 |
600,0 |
250,0 |
350,0 |
153,0 |
66,3 |
- |
219,3 |
140,0 |
2005 |
850,0 |
300,0 |
550,0 |
149,7 |
97,2 |
27,5 |
274,4 |
159,8 |
Totale |
1.800,. |
550,0 |
1.250,0 |
399,8 |
163,5 |
27,5 |
590,8 |
330,4 |
Fonte: Rapporto 2005 DPS
Le compensazioni complessivamente utilizzate fino al 30 novembre 2005, a valere sia sul bonus nazionale che su quello dedicato alle assunzioni nel Mezzogiorno, ammontano a 235,4 milioni di euro (in complesso, sommandosi a quelle operate nei due esercizi precedenti, 513,4 milioni di euro) e sono così distinte:
§ 75,6 milioni di euro compensati dai soggetti operanti sull’intero territorio nazionale, con un andamento simile a quello del precedente esercizio (78,1 milioni di euro utilizzati nell’analogo periodo del 2004);
§ 159,8 milioni di euro compensati dai soggetti operanti nel Mezzogiorno, in crescita rispetto a quello registrato nel precedente esercizio (126,3 milioni di euro utilizzati nell’analogo periodo del 2004).
[1] L’adozione di tali disposizioni è stata giustificata in relazione alla natura automatica dei crediti d’imposta, per cui i soggetti interessati possono avvalersene direttamente, in sede di compensazione non richiedendosi una specifica istruttoria da parte delle pubbliche amministrazioni. Tale meccanismo automatico di accesso all’agevolazione rende, infatti, possibile l’utilizzo dei benefici riconosciuti nella forma di crediti d’imposta per importi complessivamente superiori a quelli preventivati, come risultanti dalle relative previsioni di spesa.
[2] Al fine di garantire il controllo dei flussi di spesa relativi ai crediti d’imposta vigenti nell’ordinamento e contenerne la fruizione entro i limiti delle risorse stanziate, il D.L. n. 138 ha previsto una procedura di monitoraggio generalizzato di tutti i crediti d’imposta, volta a limitare la fruizione dei suddetti benefici entro limiti finanziari definiti, fino alla certificazione dell’esaurimento delle risorse disponibili, che ne impedisce l’ulteriore fruizione. Il comma 2 dell’articolo 5 affida a decreti del Ministro dell’economia e delle finanze di natura non regolamentare il compito di individuare le modalità per il controllo dei relativi flussi di spesa, prevedendo poi l’adozione di un decreto interdirigenziale, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, per la comunicazione dell’avvenuto esaurimento delle risorse disponibili. A decorrere dalla data di pubblicazione del decreto interdirigenziale, non risulta più possibile fruire di nuovi crediti d’imposta i cui presupposti si siano realizzati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 138.
[3] Tale importo coincide con lo stanziamento previsto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per il bilancio 2002, nell’ambito della u.p.b. 6.1.2.7, con riferimento al credito d’imposta fruito dalle imprese per nuove assunzioni ai sensi dell’articolo 7 della legge n. 388/2000. Più in particolare, nell’ambito della u.p.b., erano compresi il capitolo 3859, con una dotazione di 435.373.166 euro, e il capitolo 3861, con una dotazione di 216.765.044 euro, quest’ultimo riferito specificamente per le piccole e medie imprese.
[4] La circolare n. 73 sosteneva tale affermazione in base all’argomento
per cui, ai sensi del citato articolo 7, il momento in cui deve considerarsi realizzato
il presupposto per la maturazione del credito d’imposta è costituito
dall’incremento della base occupazionale calcolato alla fine di ciascun mese di
riferimento.
In effetti, l’articolo 7,
comma 2, della legge n. 388/2000, prevede che l’incremento della base
occupazionale venga rilevato alla fine di ciascun mese di riferimento come differenza tra il numero di lavoratori
occupati con contratto a tempo indeterminato nel relativo mese ed il numero
medio degli occupati nel periodo compreso tra il 1° ottobre 1999 ed il 30
settembre 2000, e non al momento della nuova assunzione.
Ai sensi della circolare,
dunque, il credito d’imposta non competerebbe per le nuove assunzioni
effettuate nel mese di luglio, indipendentemente dal fatto che queste siano
avvenute prima o dopo l’entrata in vigore del D.L. n. 138/2002, avvenuta l’8
luglio 2002.