I contratti di area

Il contratto d'area costituisce lo strumento operativo - concordato tra le amministrazioni, anche locali, rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro, nonché eventuali altri soggetti interessati - funzionale alla realizzazione di un ambiente economico favorevole all'attivazione di nuove iniziative imprenditoriali e alla creazione di nuova occupazione attraverso condizioni di massima flessibilità amministrativa ed in presenza di investimenti qualificati da validità tecnica, economica e finanziaria, nonché di relazioni sindacali e di condizioni di accesso al credito particolarmente favorevoli.

Il contratto di area (introdotto dall’art. 2, comma 203, lettera f), della legge n. 662/1996) si differenzia dal patto territoriale in quanto consta fondamentalmente di un’intesa tra le parti sociali (sindacati e associazioni imprenditoriali) al fine di definire particolari regole circa la flessibilità del lavoro.

 

Oltre all’intesa tra le parti sociali per definire le flessibilità di lavoro (qualificata dagli obiettivi e dai contenuti indicati nell'Accordo per il lavoro sottoscritto il 24 settembre 1996), nel contratto d'area vengono inoltre sottoscritti:

§      un accordo tra le amministrazioni e gli enti pubblici interessati per lo snellimento delle procedure burocratiche;

§      un eventuale protocollo di legalità, firmato con la Prefettura locale, allo scopo di conseguire un rafforzamento delle condizioni di sicurezza del territorio, e garantire sicurezza alle attività imprenditoriali da ingerenze esterne[1].

 

A differenza di quanto previsto per gli altri strumenti negoziali, la legge n. 662/1996 ha limitato il campo di applicazione dei contratti d’area a territori circoscritti.

Ai sensi della deliberazione CIPE 21 marzo 1997, che ha recato la disciplina generale della programmazione negoziata, come modificata dalla deliberazione 11 novembre 1998, n. 127, l’ambito territoriale di applicazione dell’istituto, infatti, concerne, esclusivamente, aree industriali del territorio nazionale, interessate da gravi crisi occupazionali, così indicate:

§      aree di crisi” individuate con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 aprile 1998, situate nei territori di cui agli obiettivi 1 e 2 dei fondi strutturali nonché in quelle che presentano rilevante squilibrio tra domanda e offerta di lavoro, individuate con D.M. lavoro 14 marzo 1995;

§      aree di sviluppo industriale (ASI) o nuclei di industrializzazione, situati nei territori di cui all'obiettivo 1 dei Fondi strutturali comunitari;

§      aree industriali di cui all'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219 (Irpinia e Basilicata).

 

Per la realizzazione di iniziative imprenditoriali, sono ammesse alle agevolazioni del contratto d’area le imprese che svolgono attività estrattive, manifatturiere, di produzione di energia termica o elettrica da biomasse, le imprese di servizi e le imprese turistiche.

Per la realizzazione di interventi infrastrutturali, funzionalmente connessi alla realizzazione e allo sviluppo delle iniziative imprenditoriali, sono ammesse alle agevolazioni le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici, compresi quelli economici, gli enti e le amministrazioni locali, loro associazioni e consorzi, nonché altri organismi di diritto pubblico.

Le agevolazioni sono concesse in forma di contributo in conto impianti o di credito d’imposta.

 

La deliberazione CIPE 21 marzo 1997 disciplina le procedure per l’attivazione del contratto di area, la sottoscrizione e le erogazioni.

Per quanto concerne le procedure di adozione del contratto d’area:

§      l’iniziativa del contratto d’area è assunta d’intesa dalle rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro ed è comunicata alle regioni interessate.

Il contratto d’area può essere attivato in presenza della disponibilità di:

a)      aree attrezzate per insediamenti produttivi (la disponibilità è accertata dal Ministero);

b)      progetti di investimento per una pluralità di nuove iniziative imprenditoriali nei settori dell'industria, agroindustria, servizi, turismo che accrescano in modo significativo il patrimonio produttivo dell’area e dell’intera Regione;

c)      un soggetto intermediario che abbia i requisiti per attivare sovvenzioni globali di iniziativa comunitaria;

§      i soggetti promotori fanno richiesta di attivazione al Comitato di coordinamento delle iniziative per l’occupazione, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, che provvede al coordinamento e al coinvolgimento delle amministrazioni statali interessate alla stipula del contratto d’area, nonché all’assistenza in favore dei soggetti sottoscrittori nella predisposizione degli elementi utili a documentare i predetti requisiti e nella fase preparatoria della sottoscrizione del contratto stesso;

§         dopo l’accertamento della sussistenza dei requisiti e delle risorse occorrenti a valere sulle specifiche somme destinate dal CIPE ai contratti di area, il Ministero approva il contratto sottoscrivendolo con i soggetti coinvolti. Il contratto d’area è stipulato entro 60 giorni dal formale predetto accertamento.

 

Il contratto d'area può essere integrato da successivi protocolli aggiuntivi in relazione a ulteriori iniziative d'investimento e ad ulteriori finanziamenti, che vengono dunque ad aggiungersi a quelli iniziali.

 

Si ricorda che l’articolo 2, comma 207, della legge n. 662/1996 ha stabilito che spetta al CIPE determinare le quote di risorse da riservare ai contratti di area (e ai patti territoriali) localizzati nelle aree depresse, in sede di riparto delle risorse finanziarie destinate allo sviluppo di tali aree.

I progetti localizzati nelle aree depresse del territorio nazionale, se utilizzano le specifiche somme riservate dal CIPE a tali aree e destinate ai contratti d’area, devono essere positivamente istruiti sulla base delle modalità e dei criteri di cui al decreto del Ministro dell’industria 20 ottobre 1995, n. 527[2], da uno dei soggetti convenzionati con il Ministero dell’economia selezionati mediante gara.

 

Per quanto riguarda, infine, le procedure finanziarie, analogamente a quanto previsto per i patti territoriali, si ricorda che, in attuazione dell’art. 43, comma 2, della legge n. 144/1999 che ha modificato l'art. 2, comma 207, della legge n. 662/1996, è stato emanato il D.M. Tesoro n. 320/2000 che ha modificato le procedure di erogazione delle risorse ai soggetti beneficiari affidandole al responsabile unico del contratto d’area (o soggetto responsabile del patto territoriale), che viene, dunque, a sostituire, in questa funzione, la Cassa depositi e prestiti.

In attuazione di tale disciplina, con decreto del Ministro delle attività produttive 4 aprile 2002, n. 115374 è stato approvato il “Disciplinare concernente i compiti gestionali e le responsabilità del responsabile unico del contratto d’area e del soggetto responsabile del patto territoriale”, predisposto ai sensi dell’articolo 2 del citato D.M. n. 320/2000.

 

Va infine ricordato che nel corso della XIV legislatura si è proceduto alla ridefinizione dei criteri, delle condizioni e delle modalità di concessione delle agevolazioni di cui alla programmazione negoziata (patti territoriali, contratti di programma e contratti di area) (v. capitolo La programmazione negoziata).

In attuazione delle nuova normativa, che prevede l’utilizzo delle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca istituito presso la Cassa depositi e prestiti S.p.a., il CIPE ha stabilito la quota per gli interventi agevolativi alle imprese, nell’ambito della quale 240 milioni di euro sono stati destinati ai patti territoriali e contratti di area.

 

Sulla base delle delibere del CIPE di ripartizione delle risorse per le aree sottoutilizzate destinate alla programmazione negoziata, nel periodo 1998-2007 risultano assegnate allo strumento del contratto d’area le seguenti risorse:

 

(milioni di euro)

Assegnazioni Cipe

1998-
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006 (3)

2007

1998-
2007

Risorse complessive program. negoziata,
di cui:

3.739,3

1.327,9

1.442,5

1.178,2

852,6

638,7

563,1

129,7

9.871,9

- Contratti d’area

984,4

398,7

243,3

193,2

71,0

0,0

0,0

0,0

1.890,6

 

Fonte:      Ministero dell’economia e delle finanze, Rapporto annuale 2005 del Dipartimento per le politiche di sviluppo sugli interventi nelle aree sottoutilizzate.

 

Stato di attuazione al 31 dicembre 2005

Alla data del 31 dicembre 2005 risultano sottoscritti 18 contratti d’area e 18 protocolli aggiuntivi (Ministero dell’economia e delle finanze, Rapporto annuale 2005 del Dipartimento per le politiche di sviluppo sugli interventi nelle aree sottoutilizzate).

 

La gran parte dei contratti risulta sottoscritta nel periodo 1998-2000. L’ultimo contratto d’area - quello di Avellino - è stato sottoscritto nel 2001.

L’utilizzo dello strumento del contratto d’area è stato di fatto sospeso in questi ultimi anni.

Fino al 2004 è proseguita soltanto l’attuazione dei contratti d’area che erano già stati avviati, con l’approvazione dei protocolli aggiuntivi.

 

Già a partire dal 1999, con la delibera n. 81 del 9 giugno 1999 il CIPE aveva, infatti, bloccato la stipula e il finanziamento di nuovi contratti d’area, limitandola ai soli contratti d’area la cui istruttoria bancaria alla data del 9 giugno 1999 fosse conclusa e pervenuta al Ministero del tesoro, nonché a quelli localizzati nelle aree industriali realizzate ai sensi dell’articolo 32 della legge n. 219 del 1981 (aree terremoto Irpinia).

La delibera, inoltre, autorizzava eccezionalmente il finanziamento dei protocolli aggiuntivi a contratti d’area già stipulati o ai contratti in via di stipula.

 

I primi 7 contratti di area sono stati sottoscritti nel 1998: Crotone (Calabria), Manfredonia (Puglia), Torrese-Stabiese (Campania), Sassari-Alghero-Porto Torres (Sardegna), Ottana (Sardegna), Gela (Sicilia) e Terni-Narni-Spoleto (Umbria).

Nel 1999 sono stati sottoscritti i protocolli aggiuntivi ai contratti d’area già stipulati nel 1998, nonché ulteriori 8 contratti: Airola (Campania), Gioia Tauro (Calabria), Agrigento (Sicilia), Messina (Sicilia), La Spezia (Liguria), Sulcis Iglesiente (Sardegna), Molise Interno (Molise) e Potenza (Basilicata).

Nel 2000 sono stati sottoscritti i contratti d’area di Salerno (Campania) e Montalto di Castro (Lazio).

Nel 2001 è stato sottoscritto l’ultimo contratto d’area, quello di Avellino, nonché 2 protocolli aggiuntivi ai contratti già sottoscritti.

Sono stati, inoltre, sottoscritti ulteriori 3 protocolli aggiuntivi nel 2002, 2 protocolli nel 2003 e 3 ultimi protocolli nel 2004.

 

Dei 18 contratti sottoscritti, 17 beneficiano del contributo pubblico, con esclusione di quello di Montalto di Castro in quanto finanziato con soli fondi privati.

Di questi, 10 contratti sono stati sottoscritti per il recupero di grandi aree industriali dimesse (Contratti d’area di Crotone, Manfredonia, Ottana, Sulcis Iglesiente, Sassari, Alghero, Porto Torres e Gela); 4 sono localizzati su aree di proprietà di Agglomerati di Sviluppo Industriale (ASI) (Contratti d’area di Agrigento, Gioia Tauro, La Spezia e Molise interno) e 3 contratti, cosiddetti del Cratere, sono localizzati nelle aree industriali delle province di Avellino, Salerno e Potenza già interessate dall’intervento della legge n. 219/81 seguito al terremoto dell’Irpinia del novembre 1980.

 

Per quanto concerne lo stato di attuazione dei contratti d’area, secondo i dati forniti nel Rapporto 2005 del DPS, alla data del 31 dicembre 2005 dei 18 contratti d’area sottoscritti (di cui 15 nel Mezzogiorno), il numero complessivo delle iniziative imprenditoriali attivate risulta pari a 694 (594 nel Mezzogiorno), per un investimento complessivo pari a 3.419 milioni di euro (di cui 3.121 milioni nel Sud).

Il contributo pubblico è pari a 2.255 milioni di euro (di cui 2.196 milioni nel Mezzogiorno) e l’occupazione prevista a regime a 21.236 unità (quasi 19.000 nel Sud).

 

Le risorse pubbliche effettivamente erogate al 31 dicembre 2005 ammontano a 1.062 milioni di euro, di cui 1.057 milioni nel Mezzogiorno.



[1]    I Protocolli di legalità presenti nei contratti d’area finora sottoscritti, prevedono, in genere, una mirata sorveglianza degli stabilimenti industriali e dei cantieri di lavoro, l’istituzione di numeri telefonici verdi per la segnalazione di eventuali tentativi di estorsione, intimidazione e fenomeni di usura, l’intensificazione dell’attività di controllo sull’osservanza delle norme a tutela dei lavoratori, l’intensificazione dell’attività investigativa allo scopo di contrastare potenziali infiltrazioni da parte di organizzazioni malavitose.

[2]    D.M. Industria n. 527/1995 “Regolamento recante le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese”, successivamente modificato dal D.M. 31 luglio 1997, n. 319.