Gli aiuti di Stato

Il Trattato che istituisce la Comunità europea, prevede tra i suoi obiettivi il rafforzamento della competitività dell'industria comunitaria e vieta, di conseguenza, gli aiuti di Stato alle imprese, in quanto distorsivi del principio della libera concorrenza, tranne i casi esplicitamente indicati.

In particolare, ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del Trattato sono ritenuti "incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza".

 

Rispetto a tale divieto generale posto dall’articolo 87, sono tuttavia ammesse alcune deroghe di pieno diritto (paragrafo 2) ovvero deroghe eventuali (paragrafo 3). Queste ultime possono riguardare: regioni in ritardo di sviluppo (lett. a), progetti di interesse comune o situazioni di grave turbamento nell’economia di uno Stato membro (lett. b), sviluppo di talune attività o regioni (lett. c), promozione della cultura e conservazione del patrimonio (lett. d).

Le disposizioni che istituiscono regimi di aiuto devono essere comunicate alla Commissione, che ne valuta la compatibilità con il Trattato (art. 88).

L’attuazione di tale disciplina ha portato a definire precise condizioni di ammissibilità, oltre che per particolari settori (siderurgia, costruzioni navali, industria automobilistica, ecc.), per gli aiuti a carattere regionale (v. scheda Gli aiuti di stato a finalità regionale) e per quelli c.d. orizzontali (che interessano cioè tutti i settori in relazione a particolari obiettivi meritevoli di tutela) (v. scheda Gli aiuti orizzontali).

 

Il Rapporto annuale 2005 del Dipartimento per le politiche di sviluppo[1] fornisce alcuni dati relativi agli aiuti di Stato concessi all’interno dell’UE, e in particolare, agli aiuti concessi dall’Italia nel periodo 1992-2004[2].

Nella relazione si osserva che, sebbene alcuni Stati membri abbiano ridotto il livello complessivo degli aiuti, l’Unione nel suo complesso non ha ancora raggiunto l’obiettivo di riduzione degli aiuti fissato da Lisbona[3]. D’altro canto, la maggior parte degli Stati membri sembra indirizzare le proprie misure di auto verso obiettivi orizzontali, in particolare la tutela dell’ambiente.

In termini relativi rispetto al PIL, gli aiuti di Stato si sono concentrati negli Stati membri entrati nell’UE nel 2004, registrando una percentuale dello 0,7 rispetto al PIL, a fronte di una quota nell’UE-15 dello 0,43 per cento. La percentuale degli aiuti di Stato nell’UE-25 si attesta conseguentemente allo 0,44 per cento del PIL.

L’Italia, nel periodo 1992-2004, in attuazione delle indicazioni di politica economica della Commissione europea, ha ridotto gli aiuti di Stato dalla quota dell’1,4 per cento del PIL nel 1992 (pari a 16 miliardi di euro) allo 0,4 per cento nell’ultimo anno di rilevazione (pari a 5,4 miliardi di euro).

Gli Stati membri hanno proseguito gli sforzi per riorientare gli aiuti verso obiettivi orizzontali.

Nei periodi 2000-2002 e 2002-2004, la quota sul totale degli aiuti di Stato per obiettivi orizzontali è aumentata nella media UE-25 di 4 punti percentuali (di 7 punti percentuali nell’UE-15), a motivo di un significativo incremento di questi aiuti e di una progressiva riduzione di quelli settoriali in molti Stati membri. Nel 2004 la quota di aiuti orizzontali è salita al 76 per cento dell’importo complessivo degli aiuti: gli Stati membri hanno destinato gran parte delle risorse finanziarie a ricerca e sviluppo, alla protezione dell’ambiente, al risparmio energetico, al sostegno alle Piccole e Medie Imprese, alla creazione di occupazione.

Nell’UE-25 persistono, comunque, ampie disparità tra gli Stati membri relativamente alla quota di aiuti destinati ad obiettivi orizzontali. Gran parte degli Stati membri, tra cui molti Paesi entrati nell’Unione nel 2004, ma anche Regno Unito, Danimarca, Grecia, Olanda e Austria, hanno destinato più del 90 per cento ad aiuti per obiettivi orizzontali. Tra questi, l’Italia si è impegnata ad aumentare la quota di aiuti da destinare a obiettivi orizzontali, raggiungendo il 95 per cento nel 2004 (pari a circa 5,14 miliardi di euro) e collocandosi tra i Paesi più virtuosi nel processo di incremento di questa tipologia di aiuti. In un altro gruppo di Paesi (Spagna, Francia e Irlanda) circa il 60 per cento degli aiuti di Stato hanno sostenuto obiettivi orizzontali. Mentre Ungheria, Cipro, Slovacchia, Polonia, Portogallo e Malta hanno erogato aiuti di Stato per obiettivi orizzontali in una quota inferiore al 50 per cento del totale.

Nel 2004, sono stati destinati aiuti a finalità regionali, nelle regioni ammissibili alla deroga di cui all’art. 87.3 a), pari al 27 per cento degli aiuti totali (circa 12 miliardi di euro) e hanno interessato soprattutto i nuovi Stati membri.

L’Italia ha erogato il 40 per cento degli aiuti totali per interventi a finalità regionale (pari circa a 2,1 miliardi di euro), seguita dalla Spagna con il 39 per cento (pari a circa 1,2 miliardi di euro), e dalla Francia con il 13 per cento (pari a circa 0,8 miliardi di euro).



[1]    Il Rapporto 2005 è stato presentato il 31 gennaio 2006. I dati relativi agli aiuti di stato sono stati tratti dallo State aid scoreboard 2005 - COM (2005) 624 final, autumn update.

[2]    Si rimanda allo State Aid Scoreboard, COM (2006) 130 final, pubblicato dalla DG concorrenza e aggiornato da ultimo al marzo 2006. Il documento è consultabile al seguente indirizzo http://europa.eu.int/comm/competition/state_aid/scoreboard/;

[3]    Cfr, a proposito, il documento di consultazione presentato dalla Commissione, COM (2005) 107 def. Piano di azione nel settore degli aiuti di Stato – “Aiuti di Stato meno numerosi e più mirati: itinerario di riforma degli aiuti di Stato 2005-2009”.