Le addizionali regionali

A seguito della sospensione disposta dall’articolo 3, comma 1, lettera a), della legge n. 289 del 2002, fra l’altro, per gli aumenti delle addizionali regionali all’IRPEF, il quadro della politica fiscale delle regioni – eccettuati i provvedimenti per il ripiano dei disavanzi del servizio sanitario regionale – è fermo agli aumenti delle aliquote deliberati prima del 29 settembre 2002 (v. scheda Blocco addizionali e maggiorazione IRAP).

Si sono avvalse della facoltà di incrementare l’aliquota dell’addizionale le regioni Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Umbria e Veneto.

 

Si ricorda che l’aliquota dell’addizionale regionale all’IRPEF (istituita dall’articolo 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, e inizialmente fissata nello 0,50) è determinata su tutto il territorio nazionale nello 0,90% dall‘articolo 3 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56. Ciascuna regione può maggiorare l'aliquota fino all’1,4% con proprio provvedimento, da pubblicare nella Gazzetta ufficiale non oltre il 30 novembre dell'anno precedente a quello cui l'addizionale si riferisce.

 

In Lombardia, Marche e Veneto l’aliquota è determinata per scaglioni di reddito. In Piemonte e in Umbria l’aumento (rispettivamente all’1,40% e all’1,10%) si applica soltanto ai redditi superiori ad una certa soglia; in Puglia, infine l’aliquota è unica (1,40% per il solo esercizio 2002, ridotta poi all’1,10% nel 2003, è ulteriormente ridotta allo 0,90% a decorrere dal 2005).

 

Addizionale regionale all’IRPEF

Aumenti deliberati prima del 30 settembre 2002

 

A decorrere dall’esercizio finanziario 2002:

§      Lombardia – aliquote differenziate per tre scaglioni di reddito: 1,2% (fino a 10.329,14 euro) 1,3% (da 10.329,14 fino a 69.721,68 euro) 1,4% (oltre 69.721,68 euro)

§      Marche – aliquote differenziate per quattro scaglioni di reddito: 0,9% (fino a 15.493,71 euro) 1,91%, 3,6%; 4% (oltre 69.721,68 euro) - dall’esercizio 2004 la seconda aliquota è stata abbassata a 1,4%. Dall’esercizio 2005 vengono rideterminate sia le aliquote che gli scaglioni che diventano tre: 0,9% (fino a 15.000 euro), 1,2% e 1,4% (oltre 31.000 euro)

§      Piemonte – aliquota al 1,4 % tranne che per i redditi inferiori a 10.329,14 euro per i quali l’aliquota è allo 0,9%

§      Puglia – un’unica aliquota fissata a 1,4% viene applicata nel solo esercizio 2002. Dall’esercizio finanziario 2003 è ridotta all’1,1% e dall’esercizio 2005 è ulteriormente ridotta allo 0,9%

§      Umbria – l’aumento riguarda esclusivamente i redditi superiori a 10.329,14 euro (poi 15.000 dal 2003); l’aliquota è fissata a 1,1%

§      Veneto – aliquote differenziate per quattro scaglioni di reddito: 1,2% (fino a 10.329,14 euro) 1,3% e 1,4% (limite massimo rispettivamente 15.493,71 e 69.721,68 euro) e 1,9% (oltre 69.721,68 euro). Dall’esercizio 2004 vengono rideterminate le aliquote e gli scaglioni: 1,2% (fino a 15.000 euro) 1,3% e 1,4 (oltre 29.000 euro). Dall’esercizio 2005 viene ulteriormente ridotta l’aliquota per i redditi più bassi: 0,9% fino a 29.000 euro; è confermata l’aliquota allo 1,4% per i redditi superiori a 29.000 (con aliquota diversa e rapportata al reddito nella fascia di passaggio da 29.001 a 29.147).

 

 

Con riguardo all’aliquota dell’addizionale regionale all’IRPEF, è intervenuta recentemente la sentenza della Corte costituzionale n. 2 del 2006, resa in un giudizio in via incidentale che aveva ad oggetto le aliquote dell’addizionale regionale all’IRPEF nella regione Marche. Le eccezioni di costituzionalità sollevate nel giudizio sono state rigettate dalla Corte.

In primo luogo, si eccepiva che la regione Marche avesse confermato per l’anno 2003 le aliquote del 2002 stabilite con legge regionale n. 35 del 2001, eccedenti il limite del 1,4% stabilito dalla normativa statale. Secondo la Corte, le aliquote applicate nell’esercizio 2003 sono legittime in quanto la legge regionale è stata approvata anteriormente al 29 settembre 2002, e inoltre, per il 2002, la normativa statale consentiva il superamento del limite dell’1,4% (art. 4, comma 3-bis, del D.L. n. 347 del 2001).

In secondo luogo, era stata contestata alla regione Marche la strutturazione dell’addizione IRPEF in più aliquote per scaglioni di reddito: le aliquote sono infatti differenziate per quattro scaglioni di reddito: 0,9% (fino a 15.493,71 euro), 1,91%, 3,6% e 4% (oltre 69.721,68 euro). In proposito, la Corte ha affermato che la normativa statale, attraverso la dizione di “aliquota”, consente al legislatore regionale di realizzare le maggiorazioni non solo attraverso un’unica aliquota proporzionale, ma anche attraverso aliquote progressive, non potendosi d’altronde individuare nella Costituzione una riserva esclusiva di competenza legislativa dello Stato in tema di progressività dei tributi.

 

Successivamente al 29 settembre 2002, alcune regioni (Calabria, Molise, Campania e Liguria) hanno deliberato aumenti dell’aliquota dell’addizionale IRPEF destinati alla copertura dei disavanzi sanitari, ai sensi dell’articolo 1, comma 175, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.


 

Addizionale regionale all’IRPEF

Aumenti deliberati in deroga alla sospensione, per il ripiano dei disavanzi del servizio sanitario regionale

 

§      Calabria – un’unica aliquota fissata a 1,4% a decorrere dall’esercizio 2003

§      Molise – a decorrere dall’esercizio 2005, un’unica aliquota fissata all’1,20%

§      Campania – a decorrere dall’esercizio 2006, aliquote differenziate per tre scaglioni di reddito: 1,10% fino a 12.5000 euro, 1,20% aliquota intermedia e 1,40% per i redditi superiori a 15.000 euro. Fanno eccezione i redditi fino a 15 mila euro prodotti da pensione e abitazione principale, per i quali l’aliquota è fissata al minimo (0,90%)

§      Liguria - a decorrere dall’esercizio 2006, aliquote differenziate per tre scaglioni di reddito: minima 0,90% per i redditi fino a 13.000 euro, 1,25% da 13 mila a 20.000 euro e 1,40% oltre i 20.000 euro.

 

Contestualmente alla misura riguardante le addizionali all’IRPEF, è stata disposta anche la sospensione degli aumenti delle aliquote dell’IRAP deliberati prima del 29 settembre 2002.

Prima di tale termine, soltanto la regione Marche aveva aumentato dello 0,9% l’aliquota ordinaria.

 

Si ricorda che, ai sensi del D.Lgs. n. 446 del 1997 (che ha istituito l’imposta), le regioni hanno la facoltà di variare fino ad un massimo di un punto percentuale l’aliquota ordinaria dell’imposta, fissata in misura pari a 4,25%, a decorrere dal 30 dicembre 1999. Le regioni possono inoltre differenziare quella variazione per settori di attività e per categorie di soggetti passivi; l’aliquota – per alcuna categoria di soggetti o settore di attività – non può comunque superare il 5,25%.

 

Altre regioni hanno modificato la sola aliquota relativa alle banche, società finanziarie e di assicurazione: tale aliquota risulta stabilita nel 5,25% in Lombardia, Veneto, Molise e Sicilia (la quale estende questa aliquota anche alle imprese di raffinazione dei prodotti petroliferi), e in Toscana al 4,40%[1].

A decorrere dal 2006 la regione Campania usufruisce della deroga al blocco per il ripiano dei disavanzi regionali relativi alla sanità e ha portato l’aliquota ordinaria al 4,55%.

 



[1]     L’aliquota IRAP per banche, altri enti finanziari e imprese di assicurazione, inizialmente fissata al 5,4% (per il 2000), portata successivamente al 5% (anno 2001) quindi al 4,75% (anno 2002) ed infine abbassata al 4,25% a decorrere dal 2003.