A seguito della sospensione disposta dall’articolo 3, comma
1, lettera a), della legge n. 289 del 2002, fra l’altro, per gli aumenti delle
addizionali regionali all’IRPEF, il quadro della politica fiscale delle regioni
– eccettuati i provvedimenti per il ripiano dei disavanzi del servizio
sanitario regionale – è fermo agli aumenti delle aliquote deliberati prima del
29 settembre 2002 (v. scheda Blocco addizionali e maggiorazione IRAP).
Si sono avvalse della facoltà di incrementare l’aliquota dell’addizionale le regioni Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Umbria e Veneto.
Si ricorda che l’aliquota
dell’addizionale regionale all’IRPEF (istituita dall’articolo
50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, e inizialmente
fissata nello 0,50) è determinata su tutto il territorio nazionale nello 0,90% dall‘articolo 3 del decreto
legislativo 18 febbraio 2000, n. 56. Ciascuna regione può maggiorare l'aliquota fino all’1,4% con proprio provvedimento, da pubblicare
nella Gazzetta ufficiale non oltre il
30 novembre dell'anno precedente a quello cui l'addizionale si riferisce.
In Lombardia, Marche e Veneto l’aliquota è determinata per scaglioni di reddito. In Piemonte e in
Umbria l’aumento (rispettivamente all’1,40% e
all’1,10%) si applica soltanto ai redditi superiori ad una certa soglia; in Puglia, infine l’aliquota è unica (1,40% per il solo esercizio
2002, ridotta poi all’1,10% nel 2003, è ulteriormente ridotta allo 0,90% a
decorrere dal 2005).
Addizionale regionale all’IRPEF Aumenti deliberati prima del 30 settembre
2002 A decorrere dall’esercizio finanziario 2002: § Lombardia
– aliquote differenziate per tre scaglioni di reddito: 1,2% (fino a
10.329,14 euro) 1,3% (da 10.329,14 fino a 69.721,68 euro) 1,4% (oltre
69.721,68 euro) § Marche
– aliquote differenziate per quattro scaglioni di reddito: 0,9% (fino
a 15.493,71 euro) 1,91%, 3,6%; 4% (oltre 69.721,68 euro) - dall’esercizio 2004 la seconda aliquota è stata
abbassata a 1,4%. Dall’esercizio 2005
vengono rideterminate sia le aliquote che gli scaglioni che diventano tre:
0,9% (fino a 15.000 euro), 1,2% e 1,4% (oltre 31.000 euro) § Piemonte
– aliquota al 1,4 % tranne che per i redditi inferiori a 10.329,14 euro per
i quali l’aliquota è allo 0,9% § Puglia
– un’unica aliquota
fissata a 1,4% viene applicata nel solo esercizio
2002. Dall’esercizio finanziario 2003 è ridotta all’1,1% e dall’esercizio
2005 è ulteriormente ridotta allo 0,9% § Umbria
– l’aumento riguarda
esclusivamente i redditi superiori a 10.329,14 euro (poi 15.000 dal 2003);
l’aliquota è fissata a 1,1% § Veneto
– aliquote differenziate per quattro scaglioni di reddito: 1,2% (fino
a 10.329,14 euro) 1,3% e 1,4% (limite massimo rispettivamente 15.493,71 e 69.721,68
euro) e 1,9% (oltre 69.721,68 euro). Dall’esercizio 2004 vengono rideterminate le
aliquote e gli scaglioni: 1,2% (fino a 15.000 euro) 1,3% e 1,4 (oltre 29.000
euro). Dall’esercizio 2005 viene ulteriormente ridotta l’aliquota per i redditi più
bassi: 0,9% fino a 29.000 euro; è confermata l’aliquota allo 1,4% per i
redditi superiori a 29.000 (con aliquota diversa e rapportata al reddito
nella fascia di passaggio da 29.001 a 29.147). |
Con riguardo all’aliquota dell’addizionale
regionale all’IRPEF, è intervenuta recentemente la sentenza della Corte costituzionale n. 2 del 2006, resa in un giudizio in via incidentale che aveva ad
oggetto le aliquote dell’addizionale regionale all’IRPEF nella regione Marche.
Le eccezioni di costituzionalità sollevate nel giudizio sono state rigettate
dalla Corte.
In primo luogo, si eccepiva che la regione Marche avesse
confermato per l’anno 2003 le aliquote del 2002 stabilite con legge regionale
n. 35 del 2001, eccedenti il limite del 1,4% stabilito dalla normativa statale.
Secondo la Corte, le aliquote applicate nell’esercizio 2003 sono legittime in
quanto la legge regionale è stata approvata anteriormente
al 29 settembre 2002, e inoltre, per il 2002, la normativa statale consentiva
il superamento del limite dell’1,4% (art. 4, comma 3-bis, del D.L. n. 347 del 2001).
In secondo luogo, era stata contestata alla regione Marche
la strutturazione dell’addizione IRPEF in più aliquote per scaglioni di
reddito: le aliquote sono infatti differenziate per
quattro scaglioni di reddito: 0,9% (fino a 15.493,71 euro), 1,91%, 3,6% e 4%
(oltre 69.721,68 euro). In proposito, la Corte ha affermato che la normativa
statale, attraverso la dizione di “aliquota”, consente al legislatore regionale
di realizzare le maggiorazioni non solo attraverso
un’unica aliquota proporzionale, ma anche attraverso aliquote progressive, non
potendosi d’altronde individuare nella Costituzione una riserva esclusiva di
competenza legislativa dello Stato in tema di progressività dei tributi.
Successivamente al 29 settembre 2002, alcune regioni (Calabria, Molise, Campania e Liguria)
hanno deliberato aumenti dell’aliquota dell’addizionale IRPEF destinati alla
copertura dei disavanzi sanitari, ai sensi dell’articolo 1, comma 175, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311.
Addizionale
regionale all’IRPEF Aumenti
deliberati in deroga alla sospensione, per il ripiano dei disavanzi del
servizio sanitario regionale § Calabria
– un’unica aliquota
fissata a 1,4% a decorrere dall’esercizio 2003 § Molise
– a decorrere
dall’esercizio 2005, un’unica
aliquota fissata all’1,20% § Campania
– a decorrere
dall’esercizio 2006, aliquote differenziate per tre scaglioni di reddito: 1,10% fino a
12.5000 euro, 1,20% aliquota intermedia e 1,40% per i redditi superiori a
15.000 euro. Fanno eccezione i redditi fino a 15 mila euro prodotti da pensione
e abitazione principale, per i quali l’aliquota è fissata al minimo (0,90%) § Liguria
- a decorrere
dall’esercizio 2006, aliquote differenziate per tre scaglioni di reddito: minima 0,90%
per i redditi fino a 13.000 euro, 1,25% da 13 mila a 20.000 euro e 1,40%
oltre i 20.000 euro. |
Contestualmente alla misura riguardante le addizionali
all’IRPEF, è stata disposta anche la sospensione
degli aumenti delle aliquote dell’IRAP deliberati
prima del 29 settembre 2002.
Prima di tale termine, soltanto la regione Marche aveva
aumentato dello 0,9% l’aliquota ordinaria.
Si ricorda che, ai sensi del D.Lgs. n. 446 del 1997 (che ha
istituito l’imposta), le regioni
hanno la facoltà di variare fino ad
un massimo di un punto percentuale l’aliquota
ordinaria dell’imposta, fissata in misura pari a 4,25%, a decorrere dal 30 dicembre 1999. Le regioni possono inoltre
differenziare quella variazione per
settori di attività e per categorie di soggetti
passivi; l’aliquota – per alcuna categoria di soggetti o settore di attività – non
può comunque superare il 5,25%.
Altre regioni hanno modificato la sola aliquota relativa alle banche,
società finanziarie e di assicurazione: tale aliquota risulta stabilita nel
5,25% in Lombardia, Veneto, Molise e Sicilia (la quale estende questa aliquota
anche alle imprese di raffinazione dei prodotti petroliferi), e in Toscana al
4,40%[1].
A decorrere dal 2006 la regione Campania usufruisce della
deroga al blocco per il ripiano dei disavanzi regionali relativi alla sanità e
ha portato l’aliquota ordinaria al 4,55%.
[1] L’aliquota IRAP per banche, altri enti finanziari e imprese di assicurazione, inizialmente fissata al 5,4% (per il 2000), portata successivamente al 5% (anno 2001) quindi al 4,75% (anno 2002) ed infine abbassata al 4,25% a decorrere dal 2003.