Federalismo fiscale – Blocco addizionali e maggiorazione IRAP

L’articolo 3, comma 1, lettera a), della legge n. 289/2002 - in attesa dell’accordo fra Stato, regioni ed enti locali, in sede di Conferenza unificata, sui meccanismi strutturali del federalismo fiscale (v. capitolo Verso il federalismo fiscale) - ha disposto la sospensione degli aumenti delle addizionali regionali e comunali all’IRPEF, nonché della maggiorazione dell’aliquota dell’IRAP, che siano stati deliberati successivamente al 29 settembre 2002 (data di presentazione del disegno di legge finanziaria per il 2003), non confermativi delle aliquote in vigore per l’anno 2002.

La sospensione è stata confermata anche negli anni successivi; da ultimo, essa è stata confermata fino al 31 dicembre 2006 dall’articolo 1, comma 51, della legge n. 311/2004 (legge finanziaria per il 2005), con riferimento alla sospensione dell’efficacia degli aumenti dell’addizionale comunale all’IRPEF, e dall’art. 1, comma 165, della legge n. 266/2005 (legge finanziaria per il 2006), per quanto concerne l’addizionale regionale e l’aliquota IRAP.

 

Con la legge finanziaria per il 2004 (L. n. 311/2004, articolo 1, commi 61, 174 e 175) è stata introdotta una deroga alla sospensione degli aumenti da parte delle regioni.

In particolare, il comma 174 prevede, per quelle regioni che abbiano presentato nuovi disavanzi nella spesa sanitaria, sulla base del quarto monitoraggio trimestrale, la possibilità che il Presidente della Regione, in qualità di commissario ad acta, possa adottare, nell’ambito dei provvedimenti necessari al ripianamento del deficit, gli aumenti delle aliquote IRPEF ed IRAP, oggetto della sospensione sopra richiamata.

Il successivo comma 175 prevede, sempre al fine di assicurare la copertura dei disavanzi del settore sanitario, che le regioni possano deliberare la ripresa o l’inizio della decorrenza degli aumenti delle aliquote IRPEF ed IRAP. Il relativo gettito deve essere destinato esclusivamente al ripiano del disavanzo della spesa sanitaria corrente. La deroga al blocco delle aliquote è possibile anche per la anche per la copertura di disavanzi relativi all’anno 2004.

Da ultimo, l’articolo 1, comma 277, della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria per il 2006), introducendo una novella all’articolo 1, comma 174, della legge n. 311 del 2004 sopra ricordato, ha previsto che, qualora il presidente della regione, in qualità, come si è detto, di commissario ad acta, non adotti i provvedimenti necessari al ripianamento del disavanzo entro il 31 maggio, nella regione interessata, con riferimento esclusivo all’anno di imposta 2006, l’addizionale si applica nella misura massima prevista dalla vigente normativa.

Per ulteriori approfondimenti, circa le regioni che si sono avvalse della facoltà di incrementare l'aliquota dell'addizionale prima del 29 settembre 2002, si rinvia alla scheda Le addizionali regionali.

 

L’unica deroga alla sospensione è stata prevista dalla legge finanziaria per il 2005 (legge 30 dicembre 2004, n. 311: art. 1, comma 51) a favore dei comuni che non si erano mai avvalsi della facoltà di aumentare l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF.

L’aumento dell’aliquota dell’addizionale comunale è stato peraltro concesso entro il limite complessivo dello 0,1% nel triennio 2005-2007.