Nel Documento di
programmazione economico finanziaria 2005-2008, il Governo, in linea con le
indicazioni contenute nei precedenti Documenti, sottolineava l'intenzione di
procedere ad una graduale razionalizzazione del sistema degli incentivi alle
imprese, prevedendo, a tale proposito, la costituzione di un Fondo rotativo per il sostegno degli
investimenti delle aziende volto alla concessione di finanziamenti agevolati, destinati in particolare all'innovazione,
al Mezzogiorno e alle aree sottoutilizzate e gli interventi per le relative
modalità di utilizzo saranno coordinati dalla Presidenza del Consiglio
dei ministri, come previsto nel precedente paragrafo
Il Fondo è
stato successivamente istituito con la denominazione iniziale di “Fondo
rotativo per il sostegno alle imprese” dalla legge finanziaria per il 2005 (legge 311/04, comma 354
dell’art.1) presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti spa, con
una dotazione iniziale di 6 miliardi di euro finanziata con le risorse del
risparmio postale.
Il Fondo, alla cui ripartizione provvede il CIPE con proprie delibere, è destinato ad interventi agevolativi a favore
delle imprese individuati dalle stesse delibere sulla base degli interventi
già disposti a legislazione vigente e per i quali sussiste apposito
stanziamento di bilancio.
Le competenze del CIPE nell'ambito
di quanto afferente al Fondo rotativo si possono così riassumere:
a)
Fissazione dei criteri generali di erogazione dei
finanziamenti agevolati;
b)
Approvazione di una convenzione tipo regolante i
rapporti tra la Cassa depositi e prestiti spa e i soggetti abilitati a svolgere
le istruttorie dei finanziamenti;
c)
Previsione della misura minima del tasso di
interesse da applicare;
d)
Fissazione della durata massima del piano di
rientro;
e)
Previsione di applicazione delle nuove
modalità di attuazione ed erogazione delle misure agevolative ai
programmi di investimento per i quali, alla data di pubblicazione del decreto
di cui al comma 357, non sia stata ancora presentata richiesta di erogazione
relativa all'ultimo stato di avanzamento e non siano stati adottati
provvedimenti di revoca totale o parziale.
Al Ministro competente è attribuita
la funzione di stabilire, con decreto di
natura non regolamentare - da adottare di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze - quali siano, in relazione ai singoli interventi
previsti dal comma 355, i requisiti e le
condizioni per l'accesso ai finanziamenti agevolati (comma 357), mentre al
Ministro dell'economia e delle finanze è attribuita la competenza a
determinare il tasso di interesse da applicare alle somme erogate in
anticipazione. La differenza risultante tra il tasso così fissato e
quello di finanziamento agevolato è posta a carico del bilancio statale,
a valere sull’autorizzazione di spesa di cui al comma 361, come pure a carico
dello Stato risultano gli oneri riferiti alle spese gestionali del Fondo
sostenuti dalla stessa Cassa depositi e prestiti (comma 358)[1].
E possibile prevedere la garanzia dello Stato sull'obbligo di rimborso al Fondo per
le somme ricevute dalle imprese in forma di finanziamento agevolato, ivi
compresi i relativi interessi. I criteri, le condizioni e le modalità di
stesura di tale clausola di garanzia sono da stabilire con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze.
Alla Cassa depositi e prestiti spa è
riconosciuto il diritto ad un rimborso
pari allo 0,40 per cento complessivo delle somme erogate in anticipazione per
finanziamenti agevolati.
Sull’attività del Fondo, finalizzato alla concessione di
finanziamenti agevolati in forma di
anticipazione di capitali, rimborsabile secondo un piano di rientro
pluriennale, è
successivamente intervenuto il decreto-legge n. 35/05[2] (art. 6, commi 1-4) che ne ha modificato la disciplina al
fine di favorire la crescita del
sistema produttivo nazionale e di rafforzare
le azioni volte alla promozione di un'economia basata sulla conoscenza.
Il
decreto-legge, oltre a estendere
la sfera dei potenziali beneficiari del Fondo, (le imprese anche associate in
appositi organismi, anche di natura cooperativa, costituiti o promossi dalle
Associazioni imprenditoriali e dalle Camere di commercio) ha provveduto a
ridenominarlo “Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e agli investimenti in
ricerca”, in quanto una quota - pari ad almeno il 30 per cento della
dotazione finanziaria del fondo medesimo - è stata destinata al sostegno
di attività, programmi e progetti strategici di ricerca e sviluppo delle imprese, da realizzare anche
congiuntamente a soggetti della ricerca pubblica[3].
Tra questi ultimi vengono
richiamati espressamente: l'Istituto superiore di sanità (ISS), l'Istituto superiore per la
prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL)
nonché gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e
privati (IRCCS), compresi quelli
trasformati in fondazioni.
L’individuazione degli obiettivi e delle modalità di utilizzo
della quota del Fondo rotativo destinata alla ricerca è stata affidata
al Programma Nazionale della Ricerca (PNR)[4],
approvato annualmente dal CIPE su proposta del Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro delle
attività produttive, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto
legislativo 5 giugno 1998, n. 204[5].
Nell’utilizzo delle risorse del Fondo destinate alla ricerca sono delineate
le seguenti specifiche priorità (art.
6, comma 4):
§
realizzazione
di programmi strategici di ricerca - aventi prioritariamente come soggetti
imprese, università ed enti pubblici di ricerca - sia a sostegno della
produttività dei settori a maggior capacità di esportazione o ad
alto contenuto tecnologico, sia a sostegno dell’attrazione di investimenti
dall’estero, che comprendano una destinazione di almeno il 10 per cento delle
risorse per la formazione;
§ realizzazione o potenziamento di distretti tecnologici[6],
da sostenere congiuntamente con le regioni e gli altri enti nazionali e
territoriali;
§ incentivazione
degli investimenti in
ricerca delle imprese, con particolare riferimento alle PMI, per il sostegno di progetti di ricerca industriale e di
sviluppo precompetitivo.
Intervenendo sempre sull’utilizzo complessivo
del Fondo, il decreto-legge ai fini
dell’individuazione degli interventi ammessi al finanziamenti prevede che
debbano essere considerati in via
prioritaria i seguenti progetti di
investimento:
a) interventi finalizzati ad
innovazioni, attraverso le tecnologie digitali, di prodotti,
servizi e processi aziendali, su proposta del Ministro per l’innovazione e le
tecnologie, di concerto con il Ministro delle attività produttive
Nel quadro
dell'impegno per la promozione dell'innovazione tecnologica si ricorda che nel
luglio 2003, il Ministro per le attività produttive ed il Ministro per
l'innovazione e le tecnologie hanno presentato un programma coordinato di
interventi economici, normativi, strutturali, attualmente in fase di
realizzazione. Il programma, denominato "Piano per l'innovazione digitale nelle
imprese", definisce un insieme di interventi diretti a stimolare e
coordinare gli investimenti pubblici e privati nell'innovazione tecnologica nei
settori tradizionali e ad alta tecnologia. Il Piano si propone i seguenti
obiettivi:- rafforzare l'innovazione nei settori del "made in italy" tramite l'utilizzo delle tecnologie ICT nei
processi "cardine" in modo da liberare ed attivare la
competitività;- attuare una politica di sostegno per lo sviluppo di
selezionati settori high-tech;- migliorare l'attrattività del Sistema Italia
qualificandolo come un "ambiente" favorevole alla ricerca, allo
sviluppo tecnologico e all'innovazione;- favorire il trasferimento tecnologico
dai centri di ricerca pubblici alle imprese. Ai fini dell’attuazione delle misure di intervento, il Piano prevede
l'utilizzazione di strumenti di carattere normativo, finanziario, procedurale,
organizzativo, formativo e promozionale.
Nell'ambito degli
interventi indicati dal Piano, particolare importanza rivestono le misure di
cui alla legge n. 46/82[7].
Con DM del 21 ottobre 2003 i due richiamati Ministri hanno definito indirizzi inerenti alle modalità di utilizzo del fondo previsto dall'articolo 14 della legge n. 46 cit., ai fini della promozione e della diffusione nell'ambito delle piccole e medie imprese dell'innovazione basata sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) ed hanno finalizzato allo sviluppo dell'innovazione delle PMI basato sull'utilizzo delle tecnologie ICT risorse pari a 62,8 milioni di euro, a valere sul FIT. Con DM 12 novembre 2003, il Ministro delle attività produttive ha quindi provveduto alla definizione di termini, criteri e modalità di effettuazione del bando tematico per lo sviluppo nelle PMI dell'innovazione basata sulle tecnologie ICT, in base al quale una quota non superiore al 30 per cento delle disponibilità complessive del fondo di ciascun anno può essere utilizzata per l'incentivazione di programmi di rilevante interesse per lo sviluppo tecnologico e produttivo del Paese ovvero riferiti a sistemi produttivi locali omogenei o a distretti industriali. La graduatoria delle domande presentate in risposta al bando dai soggetti ritenuti ammissibili è stata pubblicata con il decreto del 5 agosto 2004.
In data 8 febbraio
2005 il Comitato dei Ministri ha approvato il Piano per l'innovazione digitale
nelle imprese 2005 che, partendo da una valutazione dei risultati
ottenuti con il Piano precedente e da un’analisi dello stato dell’arte della
diffusione delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione nel nostro
tessuto produttivo, ha proposto un uso integrato di strumenti d’intervento di
diversa natura (finanziaria, normativa e regolamentare, organizzativa e
settoriale), con l'obiettivo di:
- favorire
l'utilizzo diffuso di soluzioni applicative innovative a supporto delle
organizzazioni aziendali in tutti i settori dell'economia, con particolare
riferimento alle PMI dei settori tradizionali;
- sostenere lo sviluppo di settori a
medio-alta e ad alta tecnologia, mediante il finanziamento di programmi di
ricerca e sviluppo volti all'integrazione delle tecnologie digitali in nuovi
prodotti, servizi e processi produttivi;
- sostenere lo sviluppo e la riqualificazione
del settore dell'Information Technology,
al fine di facilitare l'incontro fra domanda ed offerta nei settori, negli
ambiti e nei segmenti del mercato illustrati ai punti precedenti.
Il Piano si
articola seguendo 5 grandi Linee direttrici:
- Governance
dell'Innovazione digitale;
- Attuazione di misure trasversali;
- Interventi diretti a livello settoriale;
- Interventi diretti al Mezzogiorno;
-
Interventi per il miglioramento dei servizi presso le imprese della Pubblica
Amministrazione.
Tra le “misure
trasversali “ previste dal Piano
2005 per facilitare l'accesso alle
fonti di finanziamento da parte delle PMI per lo sviluppo di
progetti innovativi basati sulle tecnologie digitali rientra l'istituzione di
una sezione speciale "tecnologie
digitali con
il decreto del Ministro
delle attività produttive e del Ministro per l’innovazione e le
tecnologie del 15 giugno 2004[8].
La Sezione speciale è riservata alla concessione di garanzie su
finanziamenti concessi a piccole e medie imprese finalizzati all’introduzione
di innovazioni di processo e di prodotto mediante l’uso di tecnologie digitali.
Ad essa il decreto ha destinato le risorse di cui all’art. 27 della legge n.
3/2003[9], concernenti il Fondo di finanziamento per i progetti
strategici nel settore informatico, per un importo pari a 20 milioni di
euro per l’anno 2004, 20 milioni di euro per l’anno 2005, 20 milioni di euro
per il 2006 (art. 1)[10].
Il DM istitutivo prevede, in particolare, che la Sezione speciale del fondo di
garanzia sia riservata alla concessione di garanzie su finanziamenti di durata
non inferiore a 36 mesi e non superiore a 10 anni, a fronte di programmi di
investimento delle piccole e medie imprese, finalizzati a introdurre
innovazioni di prodotto e di processo attraverso l’utilizzo di tecnologiche
digitali.
Modificazioni e
integrazioni al decreto interministeriale 15 giugno 2004 sono state apportate successivamente
dal decreto 24 novembre 2004 (GU 27 dicembre 2004), che consente alla sezione
speciale di concedere garanzie su finanziamenti anche alle PMI fornitrici di
applicazioni tecnologiche digitali. Più recentemente è
intervenuto l’art. 1, comma 209, della
finanziaria 2005 (L. n. 311/04) che
ha integrato della somma di 40 milioni di euro per l’anno 2005, 40 milioni di
euro per l’anno 2006 e 20 milioni di euro per l’anno 2007, la citata Sezione
speciale;
b) programmi
di innovazione ecocompatibile finalizzati al risparmio energetico secondo
le specifiche previste dalla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la
tutela ambientale, di cui alla comunicazione della Commissione europea 2001/C
37/03 (GUCE n. C/37 del 3 febbraio 2001), su proposta del Ministro
dell’ambiente, di concerto con il Ministro delle attività produttive.
c) realizzazione dei corridoi
multimodali transeuropei n. 5, n. 8 e n. 10 e connesse bretelle di
collegamento, nonché delle reti infrastrutturali marittime, logistiche ed
energetiche comunque ad essi collegate.
Ulteriori disposizioni del decreto-legge 35/05 prevedono, inoltre, che
il CIPE, sulla base della proposta del Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca e del Ministro delle attività
produttive, sia autorizzato ad
accantonare una quota di
risorse – nell’ambito del Fondo per le
aree sottoutilizzate previsto
dall'articolo 61 della legge n. 289/2002 – da destinare all’avvio di nuove iniziative di
autoimprenditorialità che presentino un elevato contenuto tecnologico e
che si svolgano nell'ambito dei distretti tecnologici.
Può ricorrere alle risorse del «Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in
ricerca» anche il Comitato per lo
sviluppo, la cui istituzione in seno al CIPE è prevista dallo stesso
decreto-legge 35/05 e al quale è attribuito il compito di promuovere e
coordinare gli interventi finalizzati a rafforzare la capacità
innovativa e la produttività dei distretti e dei settori produttivi.
In particolare al Comitato sono demandati, previa consultazione delle parti sociali e su proposta dei Ministri competenti, i seguenti compiti:
-
individuare
le priorità e la tempistica degli interventi settoriali;
- indirizzare e coordinare gli interventi in questione, sia attraverso il ricorso a forme di incentivazione già in essere sia, ove occorra, promuovendone la revisione o proponendone di nuove;
-
promuovere, d'intesa con le regioni interessate,
la predisposizione e l'attuazione di progetti
di sviluppo dei distretti produttivi e tecnologici di carattere innovativo;
-
coordinare
strumenti e risorse finanziarie iscritte in bilancio a legislazione vigente
con specifico stanziamento ai fini dell'attuazione degli interventi prefigurati.
[1] Si
segnala che con la delibera del CIPE del 15 luglio 2005, n. 76, ai sensi
dell'art. 1, comma 355, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, tra gli
interventi agevolativi alle imprese cui è destinato il predetto fondo
rotativo sono stati individuati gli interventi previsti dalla legge 17 febbraio
1982, n. 46, mentre in sede di prima applicazione è stata disposta la
ripartizione delle risorse assegnate ai predetti interventi fra le aree sottoutilizzate e le
restanti aree;
Con la stessa delibera si è ,
inoltre, provveduto a fissare la misura minima del tasso di interesse da
applicare ai finanziamenti agevolati, la durata massima del piano di rientro,
ed è stata, altresì, approvata la convenzione-tipo che regola i
rapporti tra la CDP spa. e il sistema bancario, nella quale sono definiti i
compiti e le responsabilita' dei soggetti firmatari della convenzione e del
soggetto finanziatore. Con il recente DM 1° febbraio 2006 del Ministero delle attività
produttive sono stati fissati i requisiti e le condizioni per la concessione di
finanziamenti agevolati a programmi relativi ad attività di sviluppo
precompetitivo e a connesse attività di ricerca industriale, ai sensi
dell'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46 istitutivo del Fondo
speciale rotativo per l'innovazione tecnologica (FIT), nel caso di ricorso alle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle
imprese e gli investimenti in ricerca.
[2]
Il decreto legge 14 marzo 2005, n. 35,
recante “Disposizioni urgenti nell'ambito
del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale” (pubblicato
nella GU 16 marzo 2005, n. 62)
è stato convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n.
80.
[3] Si segnala in proposito il DM 1° febbraio
2006, adottato dal Ministro delle attività produttive di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze che stabilisce requisiti e condizioni per
la concessione di finanziamenti agevolati a favore di programmi relativi ad
attività di sviluppo precompetitivo e a connesse attività di
ricerca industriale, ai sensi dell'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n.
46, istitutivo del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica, nel
caso di ricorso alle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e
gli investimenti in ricerca, istituito presso la Cassa depositi e prestiti
dall'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (GU n. 67 del 21 marzo-2006).
[4]
Di durata triennale, ma aggiornato
annualmente, il PNR, che costituisce il principale strumento di programmazione
e di coordinamento, è elaborato sulla base del Documento di
programmazione economica e finanziaria (DPEF) - che deve a tal fine contenere
indicazioni sulle priorità strategiche e sulle risorse finanziarie per
favorire la ricerca - delle risoluzioni parlamentari di approvazione del DPEF,
di direttive del Presidente del Consiglio dei ministri e dei programmi e delle
proposte delle amministrazioni dello Stato. L’approvazione del piano e
l’esercizio delle altre funzioni di coordinamento dell’attività di
ricerca, nonché l’esame dei relativi stanziamenti, è compito del
Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) che si avvale
di una Commissione permanente per la ricerca, costituita al suo interno e
coordinata dal ministro dell’università e della ricerca scientifica e
tecnologica. ll Piano nazionale della ricerca è stato recentemente approvato dal
CIPE nella seduta del 18 marzo 2005 e le successive modifiche ed
integrazioni sono state approvate con la delibera del CIPE del 15 luglio 2005.
[5]
Recante “Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione
della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a
norma dell’articolo 11, comma 1, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59 “.
[6] A questo proposito merita di essere
segnalata un’evoluzione del fenomeno dei distretti – caratteristico del tessuto
produttivo nazionale - che ha condotto all’istituzione dei c.d. “distretti tecnologici” (v. scheda Distretti produttivi e tecnologici).
[7] In tale contesto, le disponibilità del Fondo sono state destinate al sostegno di programmi relativi ad attività di sviluppo precompetitivo, qualificate, ai sensi dell'articolo 2, nei termini seguenti, come quelle rivolte: a) all'acquisizione di nuove conoscenze finalizzate alla messa a punto di nuovi prodotti, processi produttivi o servizi ovvero al notevole miglioramento dei prodotti, processi produttivi o servizi esistenti; ovvero b) alla concretizzazione dei risultati della ricerca industriale mediante le fasi di progettazione e realizzazione di progetti pilota e dimostrativi, nonché di prototipi non commercializzabili, finalizzate a nuovi prodotti, processi o servizi ovvero ad apportare modifiche sostanziali a prodotti, linee di produzione e processi produttivi purché tali interventi comportino sensibili miglioramenti delle tecnologie esistenti. Non sono invece comprese fra le attività suscettibili di ottenere il sostegno le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche possano comportare miglioramenti.
[8] DM 15 giugno 2004 recante “Costituzione di una sezione speciale del
Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese dedicata all’innovazione
tecnologica” (GU n. 150 del 29
giugno 2004).
[9] Legge n. 3 del 16 gennaio 2003, recante “Disposizioni ordinamentali in materia di
pubblica amministrazione”. L’art. 27 della legge, al comma 1, affida al Ministro per l'innovazione e le
tecnologie il compito di sostenere, nell'attività di coordinamento e di
valutazione dei programmi, dei progetti e dei piani di azione per lo sviluppo
dei sistemi informativi formulati dalle amministrazioni, progetti di grande
contenuto innovativo, rilevanza strategica e preminente interesse nazionale,
con particolare attenzione a quelli di carattere intersettoriale, nonché di
finanziare iniziative del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della
Presidenza del Consiglio dei ministri con le medesime caratteristiche; il comma
2 dell’articolo 27 istituisce il «Fondo
di finanziamento per i progetti strategici nel settore informatico» e
affida al Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sentito il Comitato dei
ministri per la Società dell'informazione, il compito di individuare i
progetti per lo sviluppo dei sistemi informativi, di cui al comma 1; il comma 3
del citato art. 27, per il finanziamento del Fondo, ha autorizzato la spesa di
25.823.000 euro per l'anno 2002, 51.646.006 euro per l'anno 2003 e 77.469.000
euro per l'anno 2004, per un totale di euro 154.938.000. L’art. 4, comma 8,
della legge n. 350/2003 (legge
finanziaria 2004) ha
autorizzato l'ulteriore spesa di 51.500.000 euro per l'anno 2004 e di
65.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006 per il finanziamento del
Fondo per progetti strategici nel settore informatico, disponendo che tale
fondo finanzi anche iniziative destinate alla diffusione ed allo sviluppo della
società dell'informazione nel Paese. Successivamente, il DM 28 maggio
2004, recante “Utilizzo del Fondo di
finanziamento per i progetti strategici nel settore informatico” ha
destinato alle imprese la somma di 60 milioni di euro.
[10]
In attuazione dell’articolo 3 del DM 15
giugno 2004, il Comitato di gestione del Fondo ha approvato il 16 settembre le
disposizioni operative che sono entrate in vigore con la circolare Medio
Credito Centrale n. 367 del 23 settembre 2004.