Attività produttive - Fondo rotativo di sostegno

Nel Documento di programmazione economico finanziaria 2005-2008, il Governo, in linea con le indicazioni contenute nei precedenti Documenti, sottolineava l'intenzione di procedere ad una graduale razionalizzazione del sistema degli incentivi alle imprese, prevedendo, a tale proposito, la costituzione di un Fondo rotativo per il sostegno degli investimenti delle aziende volto alla concessione di finanziamenti agevolati, destinati in particolare all'innovazione, al Mezzogiorno e alle aree sottoutilizzate e gli interventi per le relative modalità di utilizzo saranno coordinati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, come previsto nel precedente paragrafo

Il Fondo è stato successivamente istituito con la denominazione iniziale di Fondo rotativo per il sostegno alle imprese dalla legge finanziaria per il 2005 (legge 311/04, comma 354 dell’art.1) presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti spa, con una dotazione iniziale di 6 miliardi di euro finanziata con le risorse del risparmio postale.

Il Fondo, alla cui ripartizione provvede il CIPE con proprie delibere, è destinato ad interventi agevolativi a favore delle imprese individuati dalle stesse delibere sulla base degli interventi già disposti a legislazione vigente e per i quali sussiste apposito stanziamento di bilancio.

Le competenze del CIPE nell'ambito di quanto afferente al Fondo rotativo si possono così riassumere:

a)      Fissazione dei criteri generali di erogazione dei finanziamenti agevolati;

b)      Approvazione di una convenzione tipo regolante i rapporti tra la Cassa depositi e prestiti spa e i soggetti abilitati a svolgere le istruttorie dei finanziamenti;

c)      Previsione della misura minima del tasso di interesse da applicare;

d)      Fissazione della durata massima del piano di rientro;

e)      Previsione di applicazione delle nuove modalità di attuazione ed erogazione delle misure agevolative ai programmi di investimento per i quali, alla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 357, non sia stata ancora presentata richiesta di erogazione relativa all'ultimo stato di avanzamento e non siano stati adottati provvedimenti di revoca totale o parziale.

Al Ministro competente è attribuita la funzione di stabilire, con decreto di natura non regolamentare - da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze - quali siano, in relazione ai singoli interventi previsti dal comma 355, i requisiti e le condizioni per l'accesso ai finanziamenti agevolati (comma 357), mentre al Ministro dell'economia e delle finanze è attribuita la competenza a determinare il tasso di interesse da applicare alle somme erogate in anticipazione. La differenza risultante tra il tasso così fissato e quello di finanziamento agevolato è posta a carico del bilancio statale, a valere sull’autorizzazione di spesa di cui al comma 361, come pure a carico dello Stato risultano gli oneri riferiti alle spese gestionali del Fondo sostenuti dalla stessa Cassa depositi e prestiti (comma 358)[1].

E possibile prevedere la garanzia dello Stato sull'obbligo di rimborso al Fondo per le somme ricevute dalle imprese in forma di finanziamento agevolato, ivi compresi i relativi interessi. I criteri, le condizioni e le modalità di stesura di tale clausola di garanzia sono da stabilire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Alla Cassa depositi e prestiti spa è riconosciuto il diritto ad un rimborso pari allo 0,40 per cento complessivo delle somme erogate in anticipazione per finanziamenti agevolati.

Sull’attività del Fondo, finalizzato alla concessione di finanziamenti agevolati in forma di anticipazione di capitali, rimborsabile secondo un piano di rientro pluriennale, è successivamente intervenuto il decreto-legge n. 35/05[2] (art. 6, commi 1-4) che ne ha modificato la disciplina al fine di favorire la crescita del sistema produttivo nazionale e di rafforzare le azioni volte alla promozione di un'economia basata sulla conoscenza.

Il decreto-legge, oltre a estendere la sfera dei potenziali beneficiari del Fondo, (le imprese anche associate in appositi organismi, anche di natura cooperativa, costituiti o promossi dalle Associazioni imprenditoriali e dalle Camere di commercio) ha provveduto a ridenominarlo “Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e agli investimenti in ricerca”, in quanto una quota - pari ad almeno il 30 per cento della dotazione finanziaria del fondo medesimo - è stata destinata al sostegno di attività, programmi e progetti strategici di ricerca e sviluppo delle imprese, da realizzare anche congiuntamente a soggetti della ricerca pubblica[3].

Tra questi ultimi vengono richiamati espressamente: l'Istituto superiore di sanità (ISS), l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) nonché gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e privati (IRCCS), compresi quelli trasformati in fondazioni.

L’individuazione degli obiettivi e delle modalità di utilizzo della quota del Fondo rotativo destinata alla ricerca è stata affidata al Programma Nazionale della Ricerca (PNR)[4], approvato annualmente dal CIPE su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro delle attività produttive, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204[5].

 

Nell’utilizzo delle risorse del Fondo destinate alla ricerca sono delineate le seguenti specifiche priorità (art. 6, comma 4):

§      realizzazione di programmi strategici di ricerca - aventi prioritariamente come soggetti imprese, università ed enti pubblici di ricerca - sia a sostegno della produttività dei settori a maggior capacità di esportazione o ad alto contenuto tecnologico, sia a sostegno dell’attrazione di investimenti dall’estero, che comprendano una destinazione di almeno il 10 per cento delle risorse per la formazione;

§      realizzazione o potenziamento di distretti tecnologici[6], da sostenere congiuntamente con le regioni e gli altri enti nazionali e territoriali;

§      incentivazione degli investimenti in ricerca delle imprese, con particolare riferimento alle PMI, per il sostegno di progetti di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo.

Intervenendo sempre sull’utilizzo complessivo del Fondo, il decreto-legge ai fini dell’individuazione degli interventi ammessi al finanziamenti prevede che debbano essere considerati in via prioritaria i seguenti progetti di investimento:

a)   interventi finalizzati ad innovazioni, attraverso le tecnologie digitali, di prodotti, servizi e processi aziendali, su proposta del Ministro per l’innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro delle attività produttive

Nel quadro dell'impegno per la promozione dell'innovazione tecnologica si ricorda che nel luglio 2003, il Ministro per le attività produttive ed il Ministro per l'innovazione e le tecnologie hanno presentato un programma coordinato di interventi economici, normativi, strutturali, attualmente in fase di realizzazione. Il programma, denominato "Piano per l'innovazione digitale nelle imprese", definisce un insieme di interventi diretti a stimolare e coordinare gli investimenti pubblici e privati nell'innovazione tecnologica nei settori tradizionali e ad alta tecnologia. Il Piano si propone i seguenti obiettivi:- rafforzare l'innovazione nei settori del "made in italy" tramite l'utilizzo delle tecnologie ICT nei processi "cardine" in modo da liberare ed attivare la competitività;- attuare una politica di sostegno per lo sviluppo di selezionati settori high-tech;- migliorare l'attrattività del Sistema Italia qualificandolo come un "ambiente" favorevole alla ricerca, allo sviluppo tecnologico e all'innovazione;- favorire il trasferimento tecnologico dai centri di ricerca pubblici alle imprese. Ai fini dell’attuazione  delle misure di intervento, il Piano prevede l'utilizzazione di strumenti di carattere normativo, finanziario, procedurale, organizzativo, formativo e promozionale.

Nell'ambito degli interventi indicati dal Piano, particolare importanza rivestono le misure di cui alla legge n. 46/82[7].

Con DM del 21 ottobre 2003 i due richiamati Ministri hanno definito indirizzi inerenti alle modalità di utilizzo del fondo previsto dall'articolo 14 della legge n. 46 cit., ai fini della promozione e della diffusione nell'ambito delle piccole e medie imprese dell'innovazione basata sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) ed hanno finalizzato allo sviluppo dell'innovazione delle PMI basato sull'utilizzo delle tecnologie ICT risorse pari a 62,8 milioni di euro, a valere sul FIT. Con DM 12 novembre 2003, il Ministro delle attività produttive ha quindi provveduto alla definizione di termini, criteri e modalità di effettuazione del bando tematico per lo sviluppo nelle PMI dell'innovazione basata sulle tecnologie ICT, in base al quale una quota non superiore al 30 per cento delle disponibilità complessive del fondo di ciascun anno può essere utilizzata per l'incentivazione di programmi di rilevante interesse per lo sviluppo tecnologico e produttivo del Paese ovvero riferiti a sistemi produttivi locali omogenei o a distretti industriali. La graduatoria delle domande presentate in risposta al bando dai soggetti ritenuti ammissibili  è stata pubblicata con il decreto del 5 agosto 2004.

In data 8 febbraio 2005 il Comitato dei Ministri ha approvato il Piano per l'innovazione digitale nelle imprese 2005 che, partendo da una valutazione dei risultati ottenuti con il Piano precedente e da un’analisi dello stato dell’arte della diffusione delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione nel nostro tessuto produttivo, ha proposto un uso integrato di strumenti d’intervento di diversa natura (finanziaria, normativa e regolamentare, organizzativa e settoriale), con l'obiettivo di:

- favorire l'utilizzo diffuso di soluzioni applicative innovative a supporto delle organizzazioni aziendali in tutti i settori dell'economia, con particolare riferimento alle PMI dei settori tradizionali;

 - sostenere lo sviluppo di settori a medio-alta e ad alta tecnologia, mediante il finanziamento di programmi di ricerca e sviluppo volti all'integrazione delle tecnologie digitali in nuovi prodotti, servizi e processi produttivi;

 - sostenere lo sviluppo e la riqualificazione del settore dell'Information Technology, al fine di facilitare l'incontro fra domanda ed offerta nei settori, negli ambiti e nei segmenti del mercato illustrati ai punti precedenti.

Il Piano si articola seguendo 5 grandi Linee direttrici:

 - Governance dell'Innovazione digitale;

 - Attuazione di misure trasversali;

 - Interventi diretti a livello settoriale;

 - Interventi diretti al Mezzogiorno;

 - Interventi per il miglioramento dei servizi presso le imprese della Pubblica Amministrazione.

Tra le “misure trasversali “ previste dal Piano 2005 per facilitare l'accesso alle fonti di finanziamento da parte delle PMI per lo sviluppo di progetti innovativi basati sulle tecnologie digitali rientra l'istituzione di una sezione speciale "tecnologie digitali  con il decreto del Ministro delle attività produttive e del Ministro per l’innovazione e le tecnologie del 15 giugno 2004[8]. La Sezione speciale è riservata alla concessione di garanzie su finanziamenti concessi a piccole e medie imprese finalizzati all’introduzione di innovazioni di processo e di prodotto mediante l’uso di tecnologie digitali. Ad essa il decreto ha destinato le risorse di cui all’art. 27 della legge n. 3/2003[9], concernenti il Fondo di finanziamento per i progetti strategici nel settore informatico, per un importo pari a 20 milioni di euro per l’anno 2004, 20 milioni di euro per l’anno 2005, 20 milioni di euro per il 2006 (art. 1)[10]. Il DM istitutivo prevede, in particolare, che la Sezione speciale del fondo di garanzia sia riservata alla concessione di garanzie su finanziamenti di durata non inferiore a 36 mesi e non superiore a 10 anni, a fronte di programmi di investimento delle piccole e medie imprese, finalizzati a introdurre innovazioni di prodotto e di processo attraverso l’utilizzo di tecnologiche digitali.

Modificazioni e integrazioni al decreto interministeriale 15 giugno 2004 sono state apportate successivamente dal decreto 24 novembre 2004 (GU 27 dicembre 2004), che consente alla sezione speciale di concedere garanzie su finanziamenti anche alle PMI fornitrici di applicazioni tecnologiche digitali. Più recentemente è intervenuto l’art. 1, comma 209, della finanziaria 2005 (L. n. 311/04) che ha integrato della somma di 40 milioni di euro per l’anno 2005, 40 milioni di euro per l’anno 2006 e 20 milioni di euro per l’anno 2007, la citata Sezione speciale;

b)  programmi di innovazione ecocompatibile finalizzati al risparmio energetico secondo le specifiche previste dalla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale, di cui alla comunicazione della Commissione europea 2001/C 37/03 (GUCE n. C/37 del 3 febbraio 2001), su proposta del Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministro delle attività produttive.

c)  realizzazione dei corridoi multimodali transeuropei n. 5, n. 8 e n. 10 e connesse bretelle di collegamento, nonché delle reti infrastrutturali marittime, logistiche ed energetiche comunque ad essi collegate.

Ulteriori disposizioni del decreto-legge 35/05 prevedono, inoltre, che il CIPE, sulla base della proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca e del Ministro delle attività produttive, sia autorizzato ad accantonare una quota di risorse – nell’ambito del Fondo per le aree sottoutilizzate previsto  dall'articolo 61 della legge n. 289/2002 – da destinare all’avvio di nuove iniziative di autoimprenditorialità che presentino un elevato contenuto tecnologico e che si svolgano nell'ambito dei distretti tecnologici.

Può ricorrere alle risorse del «Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca» anche il Comitato per lo sviluppo, la cui istituzione in seno al CIPE è prevista dallo stesso decreto-legge 35/05 e al quale  è attribuito il compito di promuovere e coordinare gli interventi finalizzati a rafforzare la capacità innovativa e la produttività dei distretti e dei settori produttivi.

 

In particolare al Comitato sono demandati, previa consultazione delle parti sociali e su proposta dei Ministri competenti, i seguenti compiti:

-          individuare le priorità e la tempistica degli interventi settoriali;

-          indirizzare e coordinare gli interventi in questione, sia attraverso il ricorso a forme di incentivazione già in essere sia, ove occorra, promuovendone la revisione o proponendone di nuove;

-          promuovere, d'intesa con le regioni interessate, la predisposizione e l'attuazione di progetti di sviluppo dei distretti produttivi e tecnologici di carattere innovativo;

-          coordinare strumenti e risorse finanziarie iscritte in bilancio a legislazione vigente con specifico stanziamento ai fini dell'attuazione degli interventi prefigurati.



[1]     Si segnala che con la delibera del CIPE del 15 luglio 2005, n. 76, ai sensi dell'art. 1, comma 355, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, tra gli interventi agevolativi alle imprese cui è destinato il predetto fondo rotativo sono stati individuati gli interventi previsti dalla legge 17 febbraio 1982, n. 46, mentre in sede di prima applicazione è stata disposta la ripartizione delle risorse assegnate ai predetti  interventi fra le aree sottoutilizzate e le restanti aree;

      Con la stessa delibera si è , inoltre, provveduto a fissare la misura minima del tasso di interesse da applicare ai finanziamenti agevolati, la durata massima del piano di rientro, ed è stata, altresì, approvata la convenzione-tipo che regola i rapporti tra la CDP spa. e il sistema bancario, nella quale sono definiti i compiti e le responsabilita' dei soggetti firmatari della convenzione e del soggetto finanziatore. Con il recente DM 1° febbraio 2006 del Ministero delle attività produttive sono stati fissati i requisiti e le condizioni per la concessione di finanziamenti agevolati a programmi relativi ad attività di sviluppo precompetitivo e a connesse attività di ricerca industriale, ai sensi dell'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46 istitutivo del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica (FIT), nel caso di ricorso alle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca.

[2]     Il decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, recante “Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale” (pubblicato nella GU 16 marzo 2005, n. 62) è stato convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.

[3]     Si segnala in proposito il DM 1° febbraio 2006, adottato dal Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze che stabilisce requisiti e condizioni per la concessione di finanziamenti agevolati a favore di programmi relativi ad attività di sviluppo precompetitivo e a connesse attività di ricerca industriale, ai sensi dell'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, istitutivo del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica, nel caso di ricorso alle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca, istituito presso la Cassa depositi e prestiti dall'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (GU n. 67 del 21 marzo-2006).

[4]     Di durata triennale, ma aggiornato annualmente, il PNR, che costituisce il principale strumento di programmazione e di coordinamento, è elaborato sulla base del Documento di programmazione economica e finanziaria (DPEF) - che deve a tal fine contenere indicazioni sulle priorità strategiche e sulle risorse finanziarie per favorire la ricerca - delle risoluzioni parlamentari di approvazione del DPEF, di direttive del Presidente del Consiglio dei ministri e dei programmi e delle proposte delle amministrazioni dello Stato. L’approvazione del piano e l’esercizio delle altre funzioni di coordinamento dell’attività di ricerca, nonché l’esame dei relativi stanziamenti, è compito del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) che si avvale di una Commissione permanente per la ricerca, costituita al suo interno e coordinata dal ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica. ll Piano nazionale della ricerca è stato recentemente  approvato dal  CIPE nella seduta del 18 marzo 2005 e le successive modifiche ed integrazioni sono state approvate con la delibera del CIPE del 15 luglio 2005.

[5]     Recante “Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell’articolo 11, comma 1, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59 “.

[6]     A questo proposito merita di essere segnalata un’evoluzione del fenomeno dei distretti – caratteristico del tessuto produttivo nazionale - che ha condotto all’istituzione dei c.d. “distretti tecnologici” (v. scheda Distretti produttivi e tecnologici).

[7]     In tale contesto, le disponibilità del Fondo sono state destinate al sostegno di programmi relativi ad attività di sviluppo precompetitivo, qualificate, ai sensi dell'articolo 2, nei termini seguenti, come quelle rivolte: a) all'acquisizione di nuove conoscenze finalizzate alla messa a punto di nuovi prodotti, processi produttivi o servizi ovvero al notevole miglioramento dei prodotti, processi produttivi o servizi esistenti; ovvero b) alla concretizzazione dei risultati della ricerca industriale mediante le fasi di progettazione e realizzazione di progetti pilota e dimostrativi, nonché di prototipi non commercializzabili, finalizzate a nuovi prodotti, processi o servizi ovvero ad apportare modifiche sostanziali a prodotti, linee di produzione e processi produttivi purché tali interventi comportino sensibili miglioramenti delle tecnologie esistenti. Non sono invece comprese fra le attività suscettibili di ottenere il sostegno le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche possano comportare miglioramenti.

[8]     DM 15 giugno 2004 recante “Costituzione di una sezione speciale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese dedicata all’innovazione tecnologica” (GU n. 150 del 29 giugno 2004).

[9]     Legge n. 3 del 16 gennaio 2003, recante “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione”. L’art. 27 della legge, al comma 1, affida al Ministro per l'innovazione e le tecnologie il compito di sostenere, nell'attività di coordinamento e di valutazione dei programmi, dei progetti e dei piani di azione per lo sviluppo dei sistemi informativi formulati dalle amministrazioni, progetti di grande contenuto innovativo, rilevanza strategica e preminente interesse nazionale, con particolare attenzione a quelli di carattere intersettoriale, nonché di finanziare iniziative del Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei ministri con le medesime caratteristiche; il comma 2 dell’articolo 27 istituisce il «Fondo di finanziamento per i progetti strategici nel settore informatico» e affida al Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sentito il Comitato dei ministri per la Società dell'informazione, il compito di individuare i progetti per lo sviluppo dei sistemi informativi, di cui al comma 1; il comma 3 del citato art. 27, per il finanziamento del Fondo, ha autorizzato la spesa di 25.823.000 euro per l'anno 2002, 51.646.006 euro per l'anno 2003 e 77.469.000 euro per l'anno 2004, per un totale di euro 154.938.000. L’art. 4, comma 8, della legge n. 350/2003 (legge finanziaria 2004) ha autorizzato l'ulteriore spesa di 51.500.000 euro per l'anno 2004 e di 65.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006 per il finanziamento del Fondo per progetti strategici nel settore informatico, disponendo che tale fondo finanzi anche iniziative destinate alla diffusione ed allo sviluppo della società dell'informazione nel Paese. Successivamente, il DM 28 maggio 2004, recante “Utilizzo del Fondo di finanziamento per i progetti strategici nel settore informatico” ha destinato alle imprese la somma di 60 milioni di euro.

[10]    In attuazione dell’articolo 3 del DM 15 giugno 2004, il Comitato di gestione del Fondo ha approvato il 16 settembre le disposizioni operative che sono entrate in vigore con la circolare Medio Credito Centrale n. 367 del 23 settembre 2004.