Amministrazione straordinaria- disciplina speciale

II decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347

Con il decreto-legge n.347/03[1], successivamente modificato dai decreti-legge n. 119 del 3 maggio 2004[2] e n. 281[3] del 29 novembre 2004, è stata introdotta una disciplina speciale in materia di ammissione immediata all'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, rinviando, per quanto non diversamente disposto e in quanto compatibili, alle norme del decreto legislativo n. 270/99 (v. scheda Amministrazione straordinaria - Disciplina generale), il quale, a sua volta, rinvia alle disposizioni della c.d. “legge fallimentare” (RD 16 marzo 1942, n. 267)[4].

Con riferimento alla legge fallimentare si segnala che sulla disciplina del citato RD ha inciso profondamente, innovandola significativamente ed abrogandone diverse parti (ad esempio l'intera disciplina dell'amministrazione controllata), il decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5 (“Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali a norma dell'articolo 1, comma 5, della L. 14 maggio 2005, n. 80”)[5], emanato in attuazione della delega conferita al Governo dall'art. 1, comma 5 della legge n. 80 del 2005[6] per l'adozione di uno o più decreti legislativi recanti la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali. Si ricorda, inoltre, che un primo intervento sulla disciplina delle procedure concorsuali si è già avuto in sede di emanazione del D.L. n. 35/05, poi convertito dalla legge 80/05, che ha modificato direttamente alcune disposizioni dei RD 267/1942. In particolare risulta novellato l'art. 67 relativo alla revocatoria fallimentare, diverse disposizioni sul concordato preventivo (artt. 160, 161, 163, 167, 180, 181) ed è introdotto l'art. 182-bis in materia di accordo di ristrutturazione dei debiti (v. scheda La novella alla legge fallimentare).

La disciplina speciale ha la finalità di consentire il superamento di alcuni limiti derivanti dalla tempistica e dal carattere prevalentemente liquidatorio delle procedure di amministrazione straordinaria previgenti, essendo orientata ad accelerare l'avvio e la definizione dei procedimenti per l'ammissione immediata delle imprese in stato di insolvenza all'amministrazione straordinaria, nonché la gestione dello stato di insolvenza mediante un programma di ristrutturazione economica e finanziaria dell'impresa e del gruppo in cui essa è inserita, ciò al fine di assicurare la continuazione delle attività industriali.

Campo di applicazione (art. 1)

Risultano assoggettabili alla nuova procedura introdotta dal decreto-legge n.347/03, e successive modificazioni, le imprese:

§      in stato di insolvenza, soggette alle disposizioni sul fallimento - rimanendo pertanto escluse le imprese che sono sottratte alle procedure concorsuali di diritto comune - considerate sia singolarmente, sia come facente parte di un gruppo di imprese costituito da almeno un anno, che intendono avvalersi della procedura di ristrutturazione economica e finanziaria di cui all'art. 27, co. 2, lett. b), del citato D.Lgs. n. 270/99;

§      un numero di lavoratori subordinati non inferiore a cinquecento da almeno un anno (compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione dei guadagni);

§      con debiti per un ammontare complessivo non inferiore a trecento milioni di euro, compresi quelli derivanti da garanzie rilasciate.

Ammissione immediata all'amministrazione straordinaria (art. 2)

Per l'ammissione immediata all'amministrazione straordinaria si richiede, da parte dell'impresa in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 1, l'invio di una istanza motivata e adeguatamente documentata al Ministro delle attività produttive e un contestuale ricorso al Tribunale per la dichiarazione dello stato di insolvenza.

L'avvio della procedura, con l'ammissione immediata all'amministrazione straordinaria e la nomina del commissario straordinario competono al Ministro delle attività produttive che vi provvede con proprio decreto. Questo, immediatamente comunicato al competente tribunale, determina lo spossessamento del debitore e l'affidamento al commissario straordinario della gestione dell'impresa e dell'amministrazione dei beni dell'imprenditore insolvente, nonché della titolarità di stare in giudizio nelle controversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale dell'impresa II decreto ministeriale determina, inoltre, gli effetti di cui all'articolo 48 dei decreto legislativo n. 270 e, agli articoli 42, 44, 45, 46 e 47 della citata legge fallimentare[7].

Funzioni del commissario straordinario (art. 3)

II commissario straordinario provvede all'amministrazione dell'impresa e al compimento di ogni atto utile all'accertamento dello stato di insolvenza, sino alla sua dichiarazione con sentenza. Inoltre, prima dell'autorizzazione del programma di ristrutturazione può procedere al pagamento dei creditori anteriori, su autorizzazione dei giudice delegato, qualora si renda necessario per evitare un grave pregiudizio alla continuazione dell'attività di impresa o alla consistenza patrimoniale della stessa, e può, altresì, richiedere al Ministro l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria di altre imprese del gruppo, presentando contestuale ricorso al tribunale per la dichiarazione dello stato di insolvenza, qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 81 del D.Lgs. n.270 (comma 3).

Le procedure di amministrazione straordinaria, relative alle imprese del gruppo, possono attuarsi o unitamente alla procedura straordinaria relativa all'impresa capogruppo, oppure in via autonoma, secondo un programma di ristrutturazione o di cessione.

Dichiarazione dello stato di insolvenza e presentazione del programma di ristrutturazione (art. 4)

La dichiarazione dello stato di insolvenza compete al tribunale, che vi provvede con sentenza da pubblicarsi entro quindici giorni dalla comunicazione del decreto di nomina del commissario straordinario, sentito il commissario medesimo, ove lo ritenga necessario, e il debitore, nel caso di richiesta da parte del commissario di ammissione alla procedura di altre imprese del gruppo. Con la stessa sentenza il tribunale assume i provvedimenti previsti dall'articolo 8, comma 1, lettere a), d) ed e) del D.Lgs. n. 270[8].

La sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza determina inoltre, con riferimento alla data del decreto di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, gli effetti, in quanto compatibili,indicati dal D.Lgs. 270 che rinvia alla legge fallimentare[9].

Gli effetti del DM di apertura della procedura vengono meno qualora il tribunale respinga la richiesta di dichiarazione dello stato di insolvenza, ovvero accerti l'insussistenza di anche uno solo dei requisiti richiesti per l'ammissione all'amministrazione straordinaria.

II programma di ristrutturazione, che deve essere redatto considerando specificamente, anche ai fini della definizione della procedura di amministrazione straordinaria tramite concordato, la posizione dei piccoli risparmiatori è presentato dal commissario straordinario al Ministro, entro il termine di centottanta giorni dalla data del decreto di nomina, con possibilità di proroga.

Contestualmente al programma, il commissario presenta al giudice delegato la relazione particolareggiata descrittiva delle cause di insolvenza accompagnata da un'analisi estimativa delle attività e dall'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione.

II programma e la relazione sono pubblicati, in estratto, tempestivamente, su almeno due quotidiani, ovvero secondo altra modalità idonea dal giudice delegato. Copia della relazione e del programma sono trasmessi, entro tre giorni, al tribunale, trovando applicazione quanto previsto dall'art. 59 dei D.Lgs. n.270/99[10].

In caso di mancata autorizzazione da parte del Ministro all'esecuzione del programma, nonché in caso di impossibilità ad adottare il programma alternativo di cessione dei complessi aziendali, il tribunale dispone la conversione della procedura di amministrazione straordinaria in fallimento, sentito il commissario straordinario. Rimane fermo quanto previsto dall'articolo 70 del D.Lgs. n.270/99, relativamente ai casi in cui il tribunale, d'ufficio o a richiesta del commissario straordinario, è tenuto a disporre la conversione della procedura di amministrazione straordinaria in fallimento[11].

II programma di cessione è presentato dal commissario straordinario entro sessanta giorni dalla comunicazione della mancata autorizzazione del programma di ristrutturazione e qualora venga autorizzato la sua durata massima è fissata in due anni, decorrenti dalla data di autorizzazione, in deroga alle disposizioni del citato art. 27, comma 2, lett. a) del DIgs 270199 che fissa tale durata in un anno.

Concordato (art 4-bis)

Nel programma di ristrutturazione può essere prevista la soddisfazione dei creditori attraverso un concordato, nell'ambito del quale la soddisfazione dei medesimi può avvenire anche in forme diverse dal pagamento in denaro.

A questo proposito il DL 347/03 prevede nell'ambito della proposta di concordato la possibilità di:

§      suddividere in classi i creditori, secondo posizione giuridica ed interessi economici omogenei;

§      contemplare un trattamento diverso a seconda della classe di creditori;

§      ristrutturare il debito e soddisfare i creditori attraverso una varietà di strumenti; in particolare, la proposta di concordato può prevedere l'attribuzione ai creditori, o ad alcune categorie di essi o a società da questi partecipate, di azioni o quote, ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni, altri strumenti finanziari e titoli di debito;

§      attribuire ad un assuntore le attività delle imprese interessate dalla proposta di concordato. E' riconosciuta anche ai creditori o alle società da essi partecipate la possibilità di costituirsi come assuntori[12] Tale possibilità è prevista anche per le società, costituite dal commissario straordinario, le cui azioni siano destinate ad essere attribuite ai creditori per effetto del concordato.

Viene inoltre prevista la possibilità di trasferimento all'assuntore, quale patto concordatario, delle azioni revocatorie disciplinate dall'art. 6 del DL 347 in commento, promosse dal commissario straordinario fino alla data di pubblicazione della sentenza di approvazione del concordato.

La proposta di concordato comporta l'interruzione della procedura di accertamento del passivo[13] dinanzi al giudice delegato.

 

E' prevista la formulazione di un'unica proposta di concordato, anche nel caso in cui l'amministrazione straordinaria riguardi un gruppo al quale faccia capo una pluralità di società. Viene, tuttavia, fatta salva l'autonomia delle masse attive e passive riconducibili alle singole imprese, dalla quale discende la possibilità di trattare in maniera differenziata creditori anche appartenenti alla stessa classe, a seconda dell'effettiva situazione giuridica e patrimoniale di ogni singola società alla quale è riferibile la proposta di concordato.

In capo al commissario straordinario, ove intenda ricorrere allo strumento del concordato per la soddisfazione dei creditori, grava l'obbligo di trasmettere alla cancelleria del Tribunale copia del programma di ristrutturazione autorizzato dal Ministro delle attività produttive entro il termine di tre giorni dall'autorizzazione all'esecuzione del programma. Sul commissario straordinario grava, altresì, l'obbligo di depositare presso il giudice delegato istanza di concordato.

E' in ogni caso prevista la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della proposta di concordato, nonché del provvedimento del giudice delegato che fissa il termine entro il quale tutti i soggetti che abbiano interesse a farlo, possono depositare in cancelleria memorie scritte e proprie osservazioni sull'elenco dei creditori, gli importi ivi indicati e le eventuali cause di prelazione. II medesimo termine vale anche per i soggetti esclusi dall'elenco dei creditori che intendano depositare domanda di ammissione dei rispettivi crediti.

Entro sessanta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta della proposta di concordato, il giudice delegato, in collaborazione con il commissario straordinario, forma gli elenchi dei creditori ammessi, di quelli esclusi e di quelli ammessi con riserva, con indicazione dei relativi importi e delle cause di prelazione, ai fini dei l'accertamento dello stato passivo.

In caso di ammissione di strumenti finanziari che non consentano l'individuazione nominativa dei soggetti legittimati, saranno ammessi nell'elenco i crediti relativi all'importo complessivo di ogni singola categoria di strumenti finanziari.

Gli elenchi suddetti sono depositati in cancelleria e dichiarati esecutivi con provvedimento dei giudice delegato. II commissario straordinario è tenuto a dare massima diffusione dell'elenco, necessariamente con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ma anche con altri mezzi, in modo che i vari creditori ivi presenti siano immediatamente informati.

II giudice delegato contestualmente al deposito degli elenchi, stabilisce le modalità ed il termine entro cui i creditori ammessi e quelli ammessi con riserva sono chiamati a votare sulla proposta di concordato, nonché i criteri di legittimazione al voto dei portatori di strumenti finanziari il cui importo complessivo è già stato ammesso al voto.

Ai creditori esclusi, in tutto o in parte, o ammessi con riserva, è riconosciuto il diritto a ricorrere contro la decisione del giudice delegato. II ricorso al giudice delegato è disciplinato dagli articoli 98 e seguenti della legge fallimentare. E' altresì riconosciuta ai creditori ammessi la possibilità di impugnare le ammissioni di altri creditori, ai sensi dell'articolo 100 della legge fallimentare. Al proposito si segnala che detto articolo è stato abrogato dall'art. 85 del D.Lgs. 5/06[14]. L'abrogazione decorre dal 16 luglio 2006, come previsto dall'art. 153 dello stesso decreto.

II concordato è approvato con il voto favorevole dei creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Nel caso in cui i creditori siano ripartiti per classi, il concordato è approvato se ottiene il voto favorevole dei creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto nella stessa classe. II voto può essere espresso tramite telegramma, raccomandata o altra modalità ritenuta idonea dal giudice delegato. I creditori che non esprimono il loro voto entro il termine stabilito si ritengono favorevoli all'approvazione dei concordato.

Qualora la predetta maggioranza sia raggiunta, il tribunale approva il concordato con sentenza in camera di consiglio. II tribunale, quando sono previste diverse classi di creditori, può dichiarare approvato il concordato anche quando una o più delle classi eventualmente costituite risultino dissenzienti, a patto che sussista in ogni caso la maggioranza di cui sopra, e che la maggioranza delle classi abbia approvato la proposta di concordato.

II tribunale, ai fini dell'approvazione del concordato, deve comunque previamente appurare che le classi dissenzienti possano essere concretamente soddisfatte in misura non inferiore rispetto alle altre alternative concretamente praticabili.

Contro la sentenza che approva o rigetta il concordato - la quale è provvisoriamente esecutiva ed è soggetta al regime di pubblicità, nonché a forme di pubblicità su quotidiani nazionali e se del caso internazionali, è ammesso appello da parte dell'imprenditore insolvente, dei creditori e del commissario straordinario entro quindici giorni dalla sua affissione. L'impugnazione della sentenza non ne sospende l'efficacia esecutiva (comma 10).

La procedura di amministrazione straordinaria si conclude con il passaggio in giudicato della sentenza che approva il concordato.

Nel caso di sentenza di rigetto del concordato, ferma la prosecuzione dell'attività d'impresa, il commissario straordinario può presentare al Ministro delle attività produttive un programma di cessione dei complessi aziendali ai sensi dell'articolo 27 del D.Lgs. n. 270/99.

Qualora il programma di cessione non sia presentato tempestivamente al MAP o non sia autorizzato, il tribunale dispone la conversione della procedura di amministrazione in procedura di fallimento, sentito il commissario straordinario, restando salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi della procedura.

Accertamento dei passivo (art. 4-ter)

L'accertamento del passivo si basa su criteri di celerità e speditezza, ed è svolto sulla base delle disposizioni dell'art. 53 del D.Lgs. 270/99, il quale prevede che il commissario straordinario proceda all'accertamento dei passivo sulla base delle disposizioni contenute nella sentenza di dichiarazione dello stato di insolvenza, secondo il procedimento contemplato dalla legge fallimentare.

Al fine dell'accertamento del passivo, qualora sia stata autorizzata la presentazione di una proposta di concordato, si applicano le relative disposizioni contenute nell'art. 4-bis del DL 347, anche in caso di mancata approvazione del medesimo.

Operazioni di cessione e di utilizzo di beni (art. 5)

Le operazioni di cessione e di utilizzo dei beni, delle aziende o di rami di esse, sono consentite purché finalizzate alla ristrutturazione dell'impresa o del gruppo. L'autorizzazione per tali operazioni, richieste dal commissario straordinario, viene rilasciata dal Ministero delle attività produttive, dopo la dichiarazione dello stato di insolvenza. Analogamente, il Ministero ha il compito di autorizzare, sempre su richiesta del commissario, il compimento delle operazioni necessarie per la salvaguardia della continuità dell'attività aziendale delle imprese del gruppo, fino a quando non sia autorizzato il programma di ristrutturazione. Questa autorizzazione non è richiesta per gli atti non eccedenti l'ordinaria amministrazione o di valore inferiore a duecentocinquantamila euro.

Azioni revocatorie (art. 6)

Al commissario straordinario è riconosciuta la facoltà di proporre le azioni revocatorie degli atti pregiudizievoli ai creditori (previste dagli artt. 49 e 91 del D.Lgs. 270)[15], anche dopo l'autorizzazione alla esecuzione del programma di ristrutturazione, purché si traducano in un vantaggio per i creditori. Nel caso in cui la soddisfazione dei creditori avvenga tramite concordato, si applicano le disposizioni dell'art. 4-bis, comma 1, lett. c-bis, relativa all'attribuzione ad un assuntore delle attività delle imprese interessate dalla proposta di concordato. I termini fissati dalle disposizioni della legge fallimentare[16], concernenti gli effetti del fallimento sugli atti pregiudizievoli ai creditori, si computano a decorrere dalla emanazione del decreto di ammissione immediata dell'impresa alla procedura di amministrazione straordinaria e di nomina di un commissario straordinario

Ristrutturazione di imprese del settore agro-alimentare (art. 7)

Per talune tipologie di imprese operanti nel settore agro-alimentare, l'autorizzazione all'esecuzione del programma di ristrutturazione deve essere adottate dal Ministro delle attività produttive d'intesa con il Ministro delle politiche agricole e forestali .

Il Fondo per il finanziamento degli interventi di salvataggio delle imprese in crisi

II decreto-legge n. 35/05[17] ha previsto l'istituzione di un apposito Fondo per il finanziamento degli interventi di salvataggio delle imprese in crisi, con una dotazione finanziaria per l'anno 2005 pari a 35 milioni di euro, nonché l'istituzione di un Comitato tecnico con funzioni di coordinamento e monitoraggio degli interventi di salvataggio e ristrutturazione, operante in base ad indirizzi formulati dalle amministrazioni competenti che per la valutazione e l'attuazione degli interventi, si avvalgono di Sviluppo Italia spa, in modo da non determinare oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato. Le modalità attuative delle predette disposizioni saranno dettate dal CIPE.

II Fondo è stato recentemente rifinanziato dall'articolo 2 del DL n. 136/06 recante "Proroga di termini in materia di ammortizzatori sociali che in suo favore ha disposto e per l'anno 2006 uno stanziamento di 15 milioni di euro.

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[1]     II DL 347/03 recante "Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza" è stato convertito, con modificazioni, dalla legge n. 39/04.

[2]     II DL n. 119/04, recante "Disposizioni correttive ed integrative della normativa sulle grandi imprese in stato di insolvenza" è stato convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 5 luglio 2004, n. 166.

[3]     II DL n. 281/04 recante "Modifiche alla disciplina della ristrutturazione delle grandi imprese in stato di insolvenza "è stato convertito in legge dall'art. 1 della legge 28 gennaio 2005, n. 6.

[4]     RD 16 marzo 1942, n. 267, recante “Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell’amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa”.

[5]    Le disposizioni del D.Lgs. n. 5/06 entreranno per la gran parte in vigore il 16 luglio 2006; alcuni articoli del D.Lgs sono invece entrati in vigore con efficacia immediata.

[6]     Legge 14 maggio 2005, n. 80, “Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonché per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali”.

[7]     L'art. 48 del D.Lgs. 270/99 dispone che sui beni dei soggetti ammessi alla procedura non possono iniziarsi o proseguirsi azioni esecutive individuali, anche speciali. Per quanto riguarda, invece, gli articoli della legge fallimentare, cui rinvia la disposizione in esame, si ricorda quanto segue, tenendo conto anche delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 5/2006 che entreranno in vigore il 16 luglio 2006:

      Art. 42. Dispone che con la sentenza di fallimento il fallito è privato (a far data dalla sentenza stessa) dell'amministrazione e della disponibilità dei suoi beni esistenti alla data di dichiarazione di fallimento. Lo spossessamento si estende anche ai beni che pervengono al fallito durante il fallimento, sia a titolo oneroso che gratuito (eredità, donazioni, vincite ecc), dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi. Un nuovo comma, aggiunto dal D.Lgs. 5/06 (art, 40) consente al curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, di rinunciare ad acquisire i beni che pervengono al fallito durante la procedura fallimentare qualora i costi da sostenere per il loro acquisto e la loro conservazione risultino superiori al presumibile valore di realizzo dei beni stessi.

      Art. 44. Stabilisce l'inefficacia rispetto ai creditori di tutti gli atti posti in essere e dei pagamenti eseguiti dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento, se hanno per oggetto beni e diritti ricompresi nello spossessamento. Sono egualmente inefficaci i pagamenti ricevuti dal fallito dopo la sentenza dichiarativa di fallimento. Sono altresì acquisite al fallimento tutte le utilità che il fallito consegue nel corso della procedura per effetto dei precedenti atti;

     Art. 45. Dispone che le formalità necessarie per rendere opponibili gli atti ai terzi, se compiute dopo la data della dichiarazione di fallimento, sono senza effetto rispetto ai creditori;

      Art. 46. Elenca i beni sottratti all'esecuzione fallimentare: 1) i beni ed i diritti di natura strettamente personale; 2) gli assegni a carattere alimentare, stipendi, pensioni, salari e ciò che il fallito guadagna con la sua attività, nei limiti (fissati dal giudice delegato con decreto motivato che deve tener :conto "della condizione personale del fallito e di quella della sua famiglia) di quanto occorre per il mantenimento suo e della famiglia; 3) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in patrimonio familiare e i frutti di essi, salvo quanto è disposto dall’art. 170 del codice civile. Il riferimento, contenuto al punto 4) del testo originario, alle cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge è stato soppresso dal D.Lgs. n. 5/2006.

      Art. 47. Prevede la concessione al fallito, se privo di mezzi di sussistenza, di un sussidio a titolo di alimenti, per sé e la famiglia (da parte del giudice delegato, sentiti il curatore ed il comitato dei creditori). Stabilisce, inoltre, che la casa di proprietà del fallito, nei limiti in cui è necessaria all'abitazione di lui e della sua famiglia, non può essere distratta da tale uso fino alla liquidazione delle attività.

[8]     L'art. 81 del D.Lgs. n.270, consente - successivamente all'apertura della procedura madre e durante il suo svolgimento - l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria alle imprese del gruppo in stato di insolvenza, indipendentemente dal possesso dei requisiti relativi alle dimensioni e alla situazione debitoria dell'impresa. II comma 2, prevede, in particolare, che le imprese del gruppo possano essere ammesse all'amministrazione straordinaria solo qualora presentino: a) concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali, da potersi realizzare, in via alternativa, tramite la cessione dei complessi aziendali, sulla base di un programma di cessione dei complessi aziendali, oppure tramite la ristrutturazione economica e finanziaria dell'impresa, sulla base di un programma di ristrutturazione; b) quando risulti comunque opportuna la gestione unitaria dell'insolvenza nell'ambito del gruppo, in quanto idonea ad agevolare, per i collegamenti di natura economica o produttiva esistenti tra le singole imprese, il raggiungimento degli obiettivi della procedura.

[9]     Si ricorda che ai sensi del comma 1 dell'articolo 18 del D.Lgs. 270, la sentenza che dichiara lo stato di insolvenza determina gli effetti previsti dagli articoli 45, 52, 167, 168 e 169 della legge fallimentare. Si applica, altresì, nei medesimi limiti che nel fallimento, la disposizione dell'articolo 54, terzo comma, della legge fallimentare. Ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, sono inefficaci rispetto ai creditori i pagamenti di debiti anteriori alla dichiarazione dello stato di insolvenza eseguiti dall'imprenditore dopo la dichiarazione stessa senza l'autorizzazione del giudice delegato.

      Con riferimento alla legge fallimentare, così come recentemente modificata, l'art. 45 dispone che le formalità necessarie per rendere opponibili gli atti ai terzi, se compiute dopo la data della dichiarazione di fallimento, sono senza effetto rispetto ai creditori. L'articolo 52 richiede l'accertamento di ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione o trattato ai sensi dell'articolo 111, primo comma, n. 1), nonché di ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, secondo le norme stabilite dal Capo V. Ai sensi dell'art. 54, terzo comma, l'estensione del diritto di prelazione agli interessi è regolata dagli artt. 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile, intendendosi equiparata la dichiarazione di fallimento all'atto di pignoramento. Per i crediti assistiti da privilegio generale, il decorso degli interessi cessa alla data del deposito del progetto di riparto nel quale il credito è soddisfatto anche se parzialmente. Ai sensi dell'articolo 167, durante la procedura di concordato, il debitore conserva l'amministrazione dei suoi beni e l'esercizio dell'impresa, sotto la vigilanza del commissario giudiziale. I mutui, anche sotto forma cambiaria, le transazioni, i compromessi, le alienazioni di beni immobili, le concessioni di ipoteche o di pegno, le fideiussioni, le rinunzie alle liti, le ricognizioni di diritti di terzi, le cancellazioni di ipoteche, le restituzioni di pegni, le accettazioni di eredità e di donazioni e in genere gli atti eccedenti la ordinaria amministrazione, compiuti senza l'autorizzazione scritta del giudice delegato, sono inefficaci. Con il decreto previsto dall'articolo 163 o con successivo decreto, il tribunale può stabilire un limite di valore al di sotto del quale non è dovuta l'autorizzazione di cui al secondo comma. Ai sensi dell'art.168, dalla data della presentazione del ricorso e fino al passaggio in giudicato della sentenza di omologazione del concordato, i creditori per titolo o causa anteriore al decreto non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio del debitore. Le prescrizioni che sarebbero state interrotte dagli atti predetti rimangono sospese, e le decadenze non si verificano. I creditori non possono acquistare diritti di prelazione con efficacia rispetto ai creditori concorrenti, salvo che vi sia autorizzazione del giudice nei casi previsti dall'articolo precedente. Ai sensi dell'art. 169, si applicano, con riferimento alla data di presentazione della domanda di concordato, le disposizioni degli articoli 45, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 della legge fallimentare medesima.

[10]    Si ricorda, in particolare, che l'art. 59 del citato D.Lgs. n. 270 prevede che il programma di ristrutturazione autorizzato venga comunicato dal commissario straordinario al tribunale e che il giudice delegato ne disponga il deposito in cancelleria, con esclusione delle parti in relazione alle quali siano ravvisabili esigenze di riservatezza. L'imprenditore insolvente, i creditori ed ogni altro interessato possono prenderne visione ed estrarne copia che reca l'indicazione della eventuale mancanza di parti per ragioni di riservatezza.

[11]    L'articolo 70 del D.Lgs. n.270/99 prevede che il tribunale, su richiesta del commissario straordinario o d'ufficio, dispone la conversione della procedura di amministrazione straordinaria in fallimento: a) quando, essendo stato autorizzato un programma di cessione dei complessi aziendali, tale cessione non sia ancora avvenuta, in tutto o in parte, alla scadenza del programma, salvo proroga del termine, secondo quanto previsto dall'articolo 66; b) quando, essendo stato autorizzato un programma di ristrutturazione, l'imprenditore non abbia recuperato la capacità di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni alla scadenza del programma.

[12]    Si ricorda che “l`assuntore", nel concordato fallimentare, è un terzo che assume le obbligazioni nascenti dal concordato con liberazione del fallito.

[13]    Si ricorda che l'accertamento del passivo è una fase caratteristica delle procedura fallimentare tendente a trasformare il creditore concorrente sul ricavato dei beni del fallito in creditore concorsuale, colui che per effetto della sentenza di fallimento ha il diritto di partecipazione al concorso

[14]    "Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali a norma dell'articolo 1, comma 5, della legge 14 maggio 2005, n. 80".

[15]    L’art. 49 del D.Lgs.  n. 270/99 dispone che le azioni revocatorie previste dalla sezione III del capo III dei titolo II della legge fallimentare (RD 16 marzo 1942, n. 267) possano essere proposte dal commissario straordinario soltanto se è stata autorizzata l'esecuzione di un programma di cessione dei complessi aziendali, salvo il caso di conversione della procedura in fallimento (comma 1). La disposizione richiama dunque gli articoli da 64 a 71, (relative agli effetti del fallimento sugli atti pregiudizievoli ai creditori) della legge fallimentare e, fra questi, in particolar modo l'articolo 66, relativo all'azione revocatoria ordinaria nel fallimento. Quanto all'art. articolo 91 del medesimo decreto legislativo, si ricorda che tale disposizione dà la possibilità di proporre l'azione revocatoria prevista dall'articolo 67 della legge fallimentare nei confronti delle imprese del gruppo.

[16]    Si tratta, in particolare, degli artt. 64 e 65, 67 e 70 del RD 267 del 16 marzo 1942. Si ricorda che sulla disciplina recata dai citati articoli hanno recentemente inciso le disposizioni del DL. 35/05 e del D.Lgs. 5/06.

[17]    II decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, recante "Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di  azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale" pubblicato nella GU 16 marzo 2005, n. 62 stato convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.