Dipendenza da stupefacenti e tabagismo

Gli interventi contro la tossicodipendenza

Alcune disposizioni del decreto legge n. 272 del 2005[1] recano misure di varia natura volte a contrastare la diffusione delle droghe, apportando ampie modifiche o integrazioni al testo unico in materia di disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope (DPR 9 ottobre 1990, n. 309). In particolare, per quanto riguarda i profili di carattere sanitario si segnalano:

§      la variazione delle tabelle relative alle sostanze stupefacenti e psicotrope sottoposte a controllo e vigilanza da parte del Ministero della salute, che sono ridotte da sei a due. Nella tabella I sono ricomprese le sostanze per le quali è vietato qualsiasi impiego ad uso terapeutico e che, pertanto, non possono essere prescritte. In tale tabella I è ora introdotta anche la cannabis indica e i prodotti da essa derivati. Nella tabella II – suddivisa in cinque sezioni -sono indicati i medicinali, aventi pertanto effetti terapeutici, che possono però determinare dipendenza fisica o psichica, ed essere oggetto d’abuso. Questa nuova classificazione ha rilevanza per quanto riguarda sia i profili penali che gli aspetti di carattere prevalentemente sanitario;

§      le misure più rigorose in materia di vendita, approvvigionamento, commercializzazione, prescrizione e dispensazione dei medicinali;

§      la ridefinizione delle competenze delle regioni e degli enti locali;

§      il potenziamento, nel settore della prevenzione e recupero dei tossicodipendenti, del ruolo delle strutture private, accreditate sulla base di rigorosi requisiti strutturali, affermando la libertà di scelta dell’utente tra tali strutture e quelle strutture pubbliche;

§      la definizione di nuove fattispecie di reato e di illecito amministrativo, nonché di sanzioni e misure specificamente correlate alla tipologia di violazione commessa;

§      la previsione e la modifica di norme procedimentali, anche relative alla concessione di benefici ai soggetti tossicodipendenti.

 

Per un’analisi più puntuale sugli aspetti di carattere penalistico, cfr. la scheda La novella al Testo Unico sulla droga.

 

Dal punto di vista ordinamentale, si ricorda l’istituzione del Dipartimento nazionale per le politiche antidroga presso la Presidenza del Consiglio, con compiti di prevenzione, monitoraggio e contrasto della diffusione delle dipendenze da sostanze stupefacenti o psicotrope e da alcool, in collaborazione con le associazioni e le cooperative sociali che operano nel settore[2]. Ad esso sono trasferite le risorse (finanziarie, strumentali ed umane) relative alle competenze in materia esercitate in passato dal Dipartimento per le politiche sociali e previdenziali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Dipartimento opera sulla base degli indirizzi del Comitato nazionale di coordinamento per l’azione antidroga[3].

Con l’ultima legge finanziaria sono stati costituiti presso il Dipartimento l'Osservatorio per il disagio giovanile legato alle tossicodipendenze” nonché il “Fondo nazionale per le politiche giovanili”, destinato a favorire le attività dei giovani in materia di sensibilizzazione e prevenzione del fenomeno delle tossicodipendenze[4].

Misure di contrasto al fenomeno del tabagismo

I provvedimenti legislativi

L’articolo 51 della legge n. 3 del 2003[5] ha introdotto disposizioni più restrittive sul divieto di fumo nei locali pubblici e privati rispetto alla norme previgenti, alcune delle quali sono richiamate e fatte espressamente salve[6].

In particolare, la legge vieta di fumare in tutti i locali chiusi – siano locali pubblici o locali privati aperti ad utenti o al pubblico – salvo che negli spazi riservati ai fumatori.

I locali riservati ai fumatori devono essere contrassegnati e dotati di impianti per il ricambio dell’aria. Negli esercizi di ristorazione la superficie complessiva di somministrazione deve essere ripartita in modo che gli spazi per i non fumatori siano prevalenti.

Un apposito  regolamento governativo[7] ha disciplinato le caratteristiche tecniche degli impianti per la ventilazione e il ricambio dell’aria; i locali riservati ai fumatori; i cartelli di informazione al pubblico occorrenti per l’attuazione delle disposizioni.

I tempi previsti per l’entrata in vigore dei divieti hanno consentito una adeguata attività di informazione e di adeguamento degli impianti e dei locali.

 

Per quanto riguarda le sanzioni per violazione del divieto di fumo e mancata esposizione dei cartelli di divieto[8], sono stati disposti degli inasprimenti, una prima volta per effetto della legge finanziaria per il 2002[9] ed una seconda volta per effetto della legge finanziaria per il 2005[10].

Con un Accordo del 16 dicembre 2004 sancito in sede di Conferenza unificata  sono state ridefinite le procedure per l’accertamento delle infrazioni e la modulistica per il rilievo delle sanzioni[11].

 

Va infine segnalato un alto importante provvedimento in materia, concernente specificamente i prodotti del tabacco. Il decreto legislativo n. 184 del 2003, che attua la direttiva comunitaria n. 37 del 2001, contiene importanti innovazioni relative alla lavorazione, distribuzione e presentazione delle sigarette; in particolare, il decreto prevede:

§      nuovi limiti massimi al contenuto di catrame, nicotina e monossido di carbonio nelle sigarette, che devono inoltre apparire sul pacchetto con più evidenza;

§      la parziale riformulazione delle avvertenze sulla nocività dei prodotti del tabacco da riportarsi sulle confezioni (“il fumo uccide”, etc); sui prodotti del tabacco non potrà esservi nulla (denominazioni, marchi, simboli o altro) che suggerisca una minore nocività rispetto ad altri prodotti (si fa riferimento a scritte in uso quali: basso tenore di catrame, ultralight, light, mild, etc);

§      l'obbligo per i fabbricanti ed importatori di presentare un elenco di tutti gli ingredienti utilizzati e delle relative quantità, corredato dei dati tossicologici disponibili (con particolare riguardo all’effetto sulla salute e sulla dipendenza) e di una dichiarazione che giustifichi l'inserimento degli ingredienti nel prodotto.

La giurisprudenza costituzionale sul divieto di fumo

Con la sentenza n. 361 del 2003, la Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dalla Regione Toscana, delle disposizioni di cui alla legge finanziaria per il 2002, volte ad inasprire le sanzioni amministrative previste dalla legge n. 584 del 1975.

Dopo aver sottolineato che la normativa sul divieto di fumo rientra all’interno della materia “tutela della salute” di cui  al terzo comma dell’articolo 117 della Costituzione, la Corte precisa che la disciplina sulle sanzioni deve essere ricompresa all’interno dei “principi fondamentali” affidati alla discrezionalità del legislatore statale, non potendosi operare una diversa regolamentazione sul territorio nazionale né delle fattispecie da sanzionare né dell’entità delle sanzioni.

 

Sempre in materia di sanzioni, la Corte si è pronunciata (sentenza n. 63 del 2006) su un'altra questione di legittimità posta dalla Regione Toscana, con specifico riguardo alla disciplina del  procedimento di accertamento delle infrazioni[12] che, secondo la Regione ricorrente, costituirebbe normativa di attuazione dei principi fissati dalle leggi statali, e rientrerebbe quindi nella competenza regionale.

La Corte ha dichiarato non fondata tale questione, sottolineando che la competenza dello Stato in ordine all’individuazione delle fattispecie da sanzionare e delle sanzioni corrispondenti deve estendersi anche alle modalità di applicazione delle sanzioni medesime, sempre al fine di assicurare l’uniformità nelle diverse aree del territorio, indispensabile per evitare possibili incertezze e complicazioni sia per i cittadini che per le amministrazioni.

La Corte evidenzia comunque l’importanza dello strumento previsto dalla legge medesima per la definizione delle procedure per l’accertamento delle infrazioni (l’Accordo da stipulare in sede di Conferenza permanente per i rapporti Stato Regioni e Province autonome), volto proprio a favorire la collaborazione tra i diversi livelli istituzionali, ferma restando la competenza legislativa appartenente allo Stato.

 

Va infine segnalata anche la sentenza n. 6 del 2006, con la quale la Corte Costituzionale dichiarato l’illegittimità costituzionale di una legge della Provincia di Bolzano in materia di tutela di salute dei fumatori[13], giudicata “sostitutiva” a quella statale. La Corte ha ribadito al riguardo che le Province autonome di Trento e Bolzano (al pari delle Regioni) non possono adottare discipline alternative ai principi fondamentali posti dalla legge statale anche se volte a tener conto di specifiche esigenze del territorio.

L’indagine conoscitiva sul tabagismo ed il tumore al seno

La Commissione igiene e sanità del Senato ha svolto una indagine conoscitiva sulla prevenzione del tabagismo e del tumore al seno, approvando un documento conclusivo che indica le priorità nel campo delle attività di prevenzione, diagnosi e cura (doc. XVII, n. 23).

 



[1]     Convertito nella legge 21 febbraio 2006, n. 49.

[2]    Cfr. l’articolo 3, commi 83-86, della legge finanziaria n. 350 del 2003 (legge finanziaria per il 2004).

[3]     Il Comitato nazionale di coordinamento per l’azione antidroga ha il compito di promuovere la politica generale di intervento contro la illecita diffusione e produzione di sostanze stupefacenti. Il Comitato è composto dal Presidente del Consiglio dei ministri, dai ministri degli affari esteri, dell’interno, della giustizia, dell’economia, della difesa dell’istruzione, dell’università e della ricerca, della salute, del lavoro e delle politiche sociali (DPCM 5 aprile 2002).

[4]     Cfr. art. 1, comma 556 della legge n. 266 del 2005.

[5]     Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione.

[6]     Cfr in particolare la legge n. 584 del 1975 e la Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 14 dicembre 1995 in materia di divieto di fumo nei locali della pubblica amministrazione.

[7]     D.P.C.M. 23 dicembre 2003.

[8]     Previste dall’articolo 7 della legge n. 584/1975.

[9]     Cfr. l’articolo 52, comma 20, della legge n. 448 del 2001.

[10]    Cfr. l’art. 1, commi 189-191 della legge n. 311 del 2004.

[11]    Cfr. L’Accordo 16 dicembre 2004.

[12]    Art. 51, comma 7, della legge n. 3 del 2003.

[13]    Legge n. 8 del 2004.