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>> Regolamento dell'Assemblea nazionale

Titolo I - Organizzazione e funzionamento dell’Assemblea

Capitolo VI - Nomine di persone: modalità generali

Articolo 24
Quando in virtù di disposizioni costituzionali, di legge o regolamentari, l’Assemblea deve fungere da corpo elettorale di un’altra assemblea, di una commissione, di un organo o di membri di un qualunque organo, si procede a tali nomine di persone, salvo disposizioni contrarie del testo costitutivo e fatte salve particolari modalità da questo previste, nelle condizioni previste al presente capitolo.

Articolo 25
1 Quando il testo costitutivo impone la nomina a rappresentanza proporzionale dei gruppi, il Presidente dell’Assemblea fissa il termine entro il quale i presidenti dei gruppi devono rendergli noti i nomi dei candidati che essi propongono.
2 Allo scadere di tale termine, le candidature trasmesse al Presidente nell’Assemblea sono affisse e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale. La nomina ha immediatamente effetto dal momento di quest’ultima pubblicazione.
3 Quando occorre, per qualunque ragione, durante la sessione o fuori di essa, sostituire membri dell’Assemblea che siedano in seno ad un organo di cui all’articolo precedente, i nomi dei sostituti sono affissi e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. La sostituzione ha immediatamente effetto dal momento di quest’ultima pubblicazione.

Articolo 26
1 Nei casi diversi da quelli previsti all’articolo 25, il Presidente dell’Assemblea informa quest’ultima delle nomine cui si debba procedere e fissa un termine per la presentazione delle candidature. Nel caso in cui l’Assemblea non tenga seduta, si procede mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
2 Se il testo costitutivo non precisa le modalità di nomina da parte dell’Assemblea o di presentazione dei candidati da parte di commissioni espressamente indicate, il Presidente dell’Assemblea affida ad una o più commissioni permanenti, dopo averne eventualmente consultato i presidenti, l’incarico di presentare tali candidature.
3 Se, allo scadere del termine di cui al primo comma, il numero dei candidati non supera il numero dei seggi da assegnare e se il testo costitutivo non dispone che occorre una votazione, si applica l’articolo 25, commi 2 e 3.
4 Se il numero dei candidati supera il numero dei seggi da assegnare o se il testo costitutivo dispone che occorre una votazione, l’Assemblea procede, alla data fissata dalla Conferenza dei Presidenti, alla nomina mediante votazione, secondo il caso, a scrutinio uninominale o plurinominale, sia alla tribuna sia nelle sale adiacenti all’aula delle sedute.
5 Delle schede recanti i nomi o le liste dei candidati sono distribuite a cura della Presidenza.
6 Sono validi i voti espressi nelle buste che non contengano più nomi di quanti siano i membri da nominare.
7 La maggioranza assoluta è richiesta ai primi due turni di scrutinio; al terzo turno, è sufficiente la maggioranza relativa e, in caso di parità di voti, è nominato il più anziano per età.
8 Quando occorre un secondo o un terzo turno di scrutinio, sono distribuite solo delle schede con i nomi dei candidati che hanno mantenuto o presentato la propria candidatura nel termine fissato dal Presidente.

Articolo 27
1 Quando il testo costitutivo prevede la nomina da parte di una commissione dell’Assemblea, il Presidente dell’Assemblea, su istanza dell’autorità interessata, trasmette la richiesta di designazione alla commissione competente.
2 I nomi dei deputati designati sono resi noti all’autorità interessata per mezzo del Presidente dell’Assemblea.

Articolo 28
I membri dell’Assemblea nazionale che siedono in seno agli organi di cui all’articolo 24 presentano, almeno una volta all’anno, alla commissione competente, una relazione scritta sulla loro attività. Questa relazione informativa viene stampata e distribuita.


Capitolo VII - Nomine di persone: modalità speciali per le assemblee internazionali o europee

Articolo 29
1 I rappresentanti dell’Assemblea nazionale nelle assemblee internazionali o europee sono designati secondo la procedura prevista all’articolo 26.
2 I rappresentanti dell’Assemblea nazionale si concertano ogni anno per presentare alla Commissione degli affari esteri una relazione scritta sull’attività dell’assemblea di cui fanno parte. Questa relazione informativa viene stampata e distribuita.