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Bundestag

Congresso dei Deputati

>> Norme permanenti di procedura della Camera dei Comuni

Commissario
Parlamentare
per gli
Standard.

150. - (1) Vi sarà un officer di questa Camera, denominato Commissario Parlamentare per gli Standard che sarà nominato dalla Camera.

(2) I compiti principali del Commissario saranno

(a) mantenere il Registro degli Interessi dei Membri e qualunque altro registro di interesse istituito dalla Camera, ed emanare le misure per la compilazione, tenuta ed accessibilità di quei registri come approvate dalla Commissione sugli Standard e le Prerogative o da una sua apposita sottocommissione;

(b) fornire pareri riservati a Membri ed altre persone o enti soggetti alla registrazione su questioni relative alla registrazione di interessi personali;

(c) esprimere pareri alla Commissione sugli Standard e le Prerogative, alle sue sottocommissioni e a singoli Membri sull’interpretazione del codice di condotta approvato dalla Camera e su questioni di correttezza;

(d) controllare la funzionalità di tale codice e registri, e formulare le relative raccomandazioni alla Commissione sugli Standard e le Prerogative o ad una sua apposita sottocommissione; e

(e) ricevere e, se lo ritenga opportuno, indagare su specifici reclami dei Membri e del pubblico riguardo a

(i) la registrazione o dichiarazione di interessi, o

(ii) altri aspetti della correttezza della condotta di un Membro, e riferire alla Commissione sugli Standard e le Prerogative o ad una sua apposita sottocommissione.

(3) Il Commissario può essere destituito per decisione della Camera.

APPENDICE
Risoluzioni relative a materie sub judice
Risoluzione del 23 luglio 1963

Deciso, Che, fatta sempre salva la discrezionalità della Presidenza ed il diritto della Camera di legiferare su qualunque materia,

(1) le materie in attesa o in corso di giudizio in tutte le corti che esercitino una giurisdizione penale e nelle corti marziali non debbano essere oggetto di riferimenti

(a) in alcuna Mozione (compresa la Mozione per l’autorizzazione a presentare un progetto di legge), o

(b) nella discussione, o

(c) in qualunque interrogazione ad un Ministro, compresa una domanda supplementare;

(2) le materie in attesa o in corso di giudizio in una corte civile non debbano essere oggetto di riferimenti

(a) in alcuna Mozione (compresa la Mozione per l’autorizzazione a presentare un progetto di legge), o

(b) nella discussione, o

(c) in qualunque interrogazione ad un Ministro, compresa una domanda supplementare dal momento in cui il caso sia sia stato predisposto per il giudizio o sia stato altrimenti portato innanzi alla corte, come ad esempio mediante comunicazione di istanza per una ingiunzione; tali materie possono costituire oggetto di riferimenti prima di tale data a meno che la Presidenza non ritenga sussistere un pericolo reale e sostanziale di pregiudizio alla definizione del caso in sede giurisdizionale.

(3) I paragrafi (1) e (2) della presente Risoluzione debbano avere efficacia

(a) nel caso di un giudizio penale in sede di court of law (nota 43), comprese le corti marziali, da momento in cui il procedimento venga avviato mediante formulazione di un’accusa;

(b) nel caso di un giudizio civile in sede di court of law, dal momento in cui il caso sia stato predisposto per il giudizio o sia stato altrimenti portato innanzi alla corte, come ad esempio mediante comunicazione di istanza per una ingiunzione;

(c) nel caso di qualunque organo giurisdizionale cui la Camera abbia espressamente rinviato una questione specifica per decidere e riferire, dal momento in cui la Risoluzione della Camera venga approvata.

(4) I paragrafi (1) e (2) della presente Risoluzione debbano cessare di avere efficacia

(a) nel caso di court of law, quando il verdetto e la sentenza siano stati emessi o il giudizio espresso, ma riacquistino efficacia nel caso in cui venga data comunicazione di ricorso in appello, fino a che questo non sia stato deciso;

(b) nel caso di corti marziali, quando la sentenza della corte sia stata confermata e promulgata, ma riacquistino efficacia nel caso in cui il condannato rivolga petizione al Consiglio dell’Esercito, al Consiglio dell’Aeronautica o al Collegio dell’Ammiragliato;

(c) nel caso di qualunque organo giurisdizionale cui la Camera abbia espressamente rinviato una questione specifica per decidere e riferire, non appena la relazione venga presentata alla Camera.


Risoluzione del 28 giugno 1972

Deciso, Che

(1) nonostante la Risoluzione del 23 luglio 1963 e fatta salva la discrezionalità della Presidenza, può essere fatto riferimento in Interrogazioni, Mozioni o nella discussione a materie in attesa o in corso di giudizio in tutte le corti civili, compresa la Corte Nazionale per le Relazioni Industriali, nella misura in cui tali materie riguardino decisioni ministeriali contro cui non è ammesso ricorso giurisdizionale eccetto che per errore o dolo, o si riferiscano a questioni di rilevanza nazionale, quali l’economia nazionale, l’ordine pubblico o aspetti di vitale importanza;

(2) nell’esercizio della propria discrezionalità, la Presidenza non debba consentire riferimenti a tali materie qualora sembri sussistere un pericolo reale e sostanziale di pregiudizio ai lavori; e debba avere riguardo alle considerazioni esposte nei paragrafi da 25 a 28 del Quarto Rapporto della Select Committee sulla Procedura.

Nota 21
Early Day Motion

Questo particolare tipo di mozione, usualmente denominato Early Day Motion, EDM, è lo strumento che consente di conciliare il diritto di ciascun Membro di presentare mozioni su temi di interesse specifico con l’organizzazione dell’attività della Camera, così come strutturata dalle norme di procedura, che di fatto riserva all’attività di interesse di singoli Membri un margine di tempo limitato in ciascuna sessione. Mediante tali mozioni, che solo in rari caso sono oggetto di discussione, ciascun Membro può quindi esprimere o sostenere apertamente un determinato orientamento rispetto al quale richiedere a sua volta sostegno dagli altri Membri. Qualora venga presentato un emendamento ad una tale mozione, il testo verrà stampato il giorno seguente, insieme a quello della mozione principale.