Procedimenti d'accusa Bundestag

Camera dei Comuni

Congresso dei Deputati

>> Regolamento dell'Assemblea nazionale

Titolo III - Controllo parlamentare

Parte terza - Responsabilità penale del Presidente della Repubblica e dei membri del governo

Capitolo X - Elezione dei membri della Alta Corte di giustizia e della Corte di giustizia della Repubblica

Articolo 157
1 All’inizio della legislatura, l’Assemblea nazionale elegge 12 giudici titolari e 6 giudici supplenti dell’Alta Corte di giustizia.
2 Si procede all’elezione dei titolari e dei supplenti a scrutinio segreto, plurinominale, con votazioni separate.
3 Le disposizioni dell’articolo 26, concernenti la presentazione delle candidature, la distribuzione delle schede e la validità delle votazioni sono applicabili a tale elezione.
4 Sono eletti, in ciascun turno di scrutinio, nell’ordine dei suffragi, i candidati che abbiano ottenuto un numero di voti almeno pari alla maggioranza assoluta dei suffragi espressi. Per ogni categoria, si procede a tanti turni di scrutinio quanti necessari, fino a che tutti i seggi siano assegnati. In caso di parità dei voti per gli ultimi seggi da assegnare, i candidati sono proclamati eletti nell’ordine di età, iniziando dal più anziano, fino a che tutti i seggi siano assegnati.

Articolo 157-1
1 All’inizio della legislatura, l’Assemblea nazionale elegge 6 giudici titolari e 6 giudici supplenti della Corte di giustizia della Repubblica.
2 Si procede all’elezione con un solo scrutinio segreto, plurinominale.
3 Il nome di un candidato supplente è associato a quello di ogni candidato titolare.
4 Le disposizioni dell’articolo 26, concernenti la presentazione delle candidature, la distribuzione delle schede e la validità delle votazioni sono applicabili a tale elezione.
5 Sono eletti, in ciascun turno di scrutinio, nell’ordine dei suffragi, i candidati che abbiano ottenuto un numero di voti almeno pari alla maggioranza assoluta dei suffragi espressi. Si procede a tanti turni di scrutinio quanti necessari, fino a che tutti i seggi siano assegnati. Sono computati insieme i soli suffragi riguardanti lo stesso titolare e lo stesso supplente.
6 In caso di parità dei suffragi per gli ultimi seggi da assegnare, i candidati sono proclamati eletti nell’ordine di età dei candidati titolari, iniziando dal più anziano per età, fino a che tutti i seggi siano assegnati.


Capitolo XI - Ricorso all’Alta Corte di giustizia

Articolo 158
Non è ammissibile alcuna proposta di risoluzione recante messa in stato d’accusa davanti alla Alta Corte di giustizia, se non sia firmata da almeno un decimo dei deputati. È applicabile la procedura stabilita dall’articolo 51, comma primo.

Articolo 159
L’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea nazionale pronuncia d’ufficio la inammissibilità delle proposte di risoluzione contrarie alle disposizioni dell’articolo precedente o dell’articolo 18 dell’ordinanza n. 59-1 del 2 gennaio 1959 recante legge organica sulla Alta Corte di giustizia.

Articolo 160
Le proposte di risoluzione dichiarate ammissibili dall’Ufficio di Presidenza e quelle trasmesse dal Presidente del Senato sono rinviate ad una commissione di 15 membri appositamente designati per il loro esame. Le nomine hanno luogo sforzandosi di riprodurre la configurazione politica dell’Assemblea e, in mancanza di accordo fra i presidenti dei gruppi su di una lista di candidati, a rappresentanza proporzionale dei gruppi, secondo la procedura prevista all’articolo 25. I deputati appartenenti alla Alta Corte di giustizia non possono essere designati come membri di una tale commissione.

Articolo 161
L’Assemblea delibera sulla relazione della commissione dopo un dibattito organizzato conformemente all’articolo 80.