Procedimenti d'accusa Assemblea nazionale

Bundestag

Camera dei Comuni

Regolamento del Congresso dei Deputati

TITOLO VII
Della concessione di autorizzazioni ed altri atti del Congresso con efficacia giuridica diretta

CAPITOLO QUINTO
Della accusa a membri del Governo per i reati di tradimento o contro la sicurezza dello Stato

Articolo 169
1. Formulata per iscritto e firmata da un numero di Deputati non inferiore ad un quarto dei membri del Congresso la iniziativa cui si riferisce l’articolo 102.2 della Costituzione, il Presidente convocherà una seduta segreta dell’Assemblea della Camera per la sua discussione e votazione.
2. La discussione si conformerà alle norme previste per quelle sulle linee generali. L’interessato dalla iniziativa di accusa potrà far uso della parola in qualunque momento della discussione. Si procederà alla votazione con il procedimento previsto al numero 2 del comma 1 dell’articolo 87 del presente Regolamento e verrà annunciata in anticipo dalla Presidenza l’ora in cui verrà effettuata.
3. Qualora l’iniziativa di accusa fosse approvata dalla maggioranza assoluta dei membri della Camera, il Presidente del Congresso lo comunicherà a quello del Tribunale Supremo, ai fini di quanto disposto all’articolo 102.1 della Costituzione. In caso contrario si intenderà respinta l’iniziativa.