Procedimento legislativo - Procedimento legislativo ordinario Assemblea nazionale

Camera dei Comuni

Congresso dei Deputati

>> Regolamento di procedura del Bundestag

VIII. Proposte e loro trattazione

§ 75 Proposte
(1) Le seguenti proposte possono essere poste all’ordine del giorno come oggetto di esame (proposte autonome):
a) progetti di legge;
b) raccomandazioni della commissione di cui all’articolo 77, comma 2 della Legge Fondamentale (Commissione di conciliazione);
c) mozioni di rigetto dell’opposizione del Bundesrat;
d) mozioni;
e) relazioni e materiali informativi del Bundestag (comunicazioni);
f) interpellanze al Governo e relative risposte;
g) proposte di elezione, nella misura in cui ne sia stato distribuito lo stampato;
h) raccomandazioni e relazioni in materia di verifica delle elezioni, immunità e Regolamento;
i) raccomandazioni e relazioni su petizioni;
j) raccomandazioni e relazioni della commissione affari giuridici su procedimenti innanzi alla Corte costituzionale federale;
k) raccomandazioni e relazioni delle commissioni d’inchiesta;
l) relazioni provvisorie delle commissioni;
m) regolamenti legislativi (Rechtsverordnung), nella misura in cui debbano essere trasmessi al Bundestag in base a disposizioni di legge.

(2) Sono proposte accessorie rispetto a quelle oggetto di esame (proposte non autonome):
a) raccomandazioni e relazioni delle commissioni;
b) proposte di emendamenti;
c) proposte di risoluzione su progetti di legge, comunicazioni, dichiarazioni del Governo, interpellanze, risoluzioni del Parlamento europeo, provvedimenti della Comunità Europea, provvedimenti di stabilizzazione e regolamenti legislativi (Rechtsverordnung).

(3) Si considerano proposte ai sensi del § 76 anche le interrogazioni a risposta scritta; queste non possono essere poste all’ordine del giorno quali oggetto di esame.

§ 76 Proposte dei membri del Bundestag
(1) Le proposte dei membri del Bundestag (§ 75) devono essere sottoscritte da una Frazione o dal cinque per cento dei membri del Bundestag salvo che il Regolamento non consenta o prescriva diversamente.

(2) I progetti di legge devono e le mozioni possono essere accompagnate da una breve motivazione.

§ 77 Trattazione delle proposte
(1) Le proposte sono stampate e distribuite ai membri del Bundestag, del Bundesrat ed al Governo.

(2) Nel caso di proposte di cui al § 75, comma 1, lettera e, che servano ad informare il Bundestag (relazioni, promemoria, programmi, pareri, atti probatori e simili), il Presidente, nella misura in cui tali proposte non siano basate su prescrizioni di legge o decisioni del Bundestag, può in accordo con il Consiglio degli anziani prescindere in tutto o in parte
dalla stampa e distribuzione. In tali casi la presentazione di queste proposte e, in accordo con il Consiglio degli anziani, la loro trattazione come comunicazione ufficiale sono resi noti attraverso il Presidente. Esse sono sommariamente indicate in uno stampato nel quale deve anche
essere reso noto in quale luogo all’interno del Bundestag se ne possa prendere visione.

§ 78 Letture
(1) I progetti di legge sono esaminati mediante tre letture, i trattati con Stati esteri e simili accordi che regolino le relazioni politiche della Federazione o riguardino una materia di competenza della legislazione federale (articolo 59, comma 2 della Legge Fondamentale), per principio, mediante due letture e solo per decisione del Bundestag mediante tre letture e tutte le altre proposte, per principio, mediante una lettura. Per le proposte di assestamento del bilancio vale il § 95, comma 1, frase 6.

(2) Le mozioni possono essere assegnate ad una commissione senza discussione. Anche se non siano state distribuite, possono essere poste in votazione salvo che non si oppongano una Frazione o il cinque per cento dei membri del Bundestag presenti. Per il resto sono applicabili alle mozioni le disposizioni sull’esame dei progetti di legge.

(3) Qualora in base al comma 1 le proposte vengano esaminate in due letture, si applicano alla discussione finale sia le disposizioni relative alla seconda lettura (§§ 81, 82 e 83, comma 3) sia quelle relative alla votazione finale (§ 86).

(4) Qualora le proposte vengano esaminate in una lettura, si applica per le proposte di emendamenti il § 82, comma 1, frase 2.

(5) Nella misura in cui il Regolamento non prescriva o consenta diversamente, le letture delle proposte hanno inizio non prima di tre giorni dalla distribuzione degli stampati (§ 123).

Articolo 59, comma 2, LF
(2) I trattati che regolano le relazioni politiche della Federazione o riguardano materie oggetto della legislazione federale necessitano dell’assenso o del concorso degli organi di volta in volta competenti per la legislazione federale nella forma di una legge federale. Per gli accordi di carattere amministrativo si applicano le disposizioni sull’amministrazione federale.

§ 79 Prima lettura dei progetti di legge
Nella prima lettura ha luogo una discussione generale solo se, su raccomandazione del Consiglio degli anziani, prima della chiamata del relativo punto all’ordine del giorno venga richiesto da una Frazione o dal cinque per cento dei membri del Bundestag presenti o deciso in base al § 80, comma 4. Nella discussione sono trattati solo i principi del provvedimento. Non sono ammesse mozioni sull’oggetto della discussione.

§ 80 Assegnazione ad una commissione
(1) A conclusione della prima lettura il progetto di legge, salvo diversa decisione in base al comma 2, è assegnato ad una commissione; solo in casi particolari, può essere assegnato contemporaneamente a più commissioni, nel qual caso deve essere stabilita la commissione competente per il merito. Altre commissioni possono, in accordo con la commissione competente per il merito, esprimere pareri relativamente all’esame di specifici aspetti della proposta.

(2) Su richiesta di una Frazione o del cinque per cento dei membri del Bundestag presenti, il Bundestag può decidere a maggioranza dei due
terzi dei membri presenti di passare alla seconda lettura senza assegnazione ad una commissione. Per la richiesta vale il termine di cui al
§ 20, comma 2, frase 3. Nel caso di proposte di natura finanzia-
ria, prima del passaggio alla seconda lettura deve essere data alla Commissione Bilancio l’opportunità di esaminare la proposta ai sensi del § 96, comma 4. Non si applicano i termini temporali di cui al § 96, com-
ma 8, frase 2.

(3) Con il consenso unanime del Consiglio degli anziani, il Presidente del Bundestag può assegnare ad una commissione le proposte (di cui al § 75, comma 1, lettera e), senza porle all’ordine del giorno. Una relazione al Bundestag si effettua solo se la commissione intenda raccomandare una decisione a seguito dell’esame preventivo di un provvedimento. Qualora riguardo ad un provvedimento dell’Unione Europea (§ 93), il cui finanziamento non sia o non possa evidentemente essere coperto attraverso le rispettive quote annuali di risorse proprie dell’Unione Europea, la Commissione bilancio sollevi obiezioni circa la sua compatibilità con il bilancio corrente o futuro della Federazione, la commissione competente per il merito deve predisporre una relazione.

(4) Le proposte che per accordo unanime nel Consiglio degli anziani debbano essere esaminate con procedimento semplificato, sono riunite
in uno specifico punto dell’ordine del giorno. Sulla assegnazione di tali proposte si vota complessivamente senza discussione in una unica votazione. Qualora venga richiesta la divisione della votazione (§ 47), non
è necessaria la votazione separata sulla proposta di assegnazione di un provvedimento a meno che non vi sia opposizione alla richiesta di un membro del Bundestag di modifica della proposta di assegnazione. Qualora per un provvedimento per cui sia previsto il procedimento semplificato venga richiesta da un membro del Bundestag la discussione, su tale richiesta si deve dapprima procedere alla votazione. Qualora la richiesta sia approvata dalla maggioranza, il relativo provvedimento è posto come punto aggiuntivo all’ordine del giorno della settimana di seduta corrente.

§ 81 Seconda lettura dei progetti di legge
(1) La seconda lettura è aperta con una discussione generale se raccomandata dal Consiglio degli anziani o richiesta da una Frazione o dal cinque per cento dei membri del Bundestag presenti. Essa ha inizio nel secondo giorno successivo alla distribuzione della raccomandazione e della relazione della commissione, o prima solo se così decidano i due terzi dei membri del Bundestag presenti, su richiesta di una Frazione o del cinque per cento dei membri del Bundestag presenti; in caso di progetti di legge del Governo che siano stati dichiarati urgenti (articolo 81 della Legge Fondamentale) può essere decisa l’abbreviazione del termine a maggioranza dei membri del Bundestag. Per la richiesta vale il termine di cui al § 20, comma 2, frase 3.

(2) Su ciascuna autonoma disposizione la discussione è aperta e chiusa secondo l’ordine e da ultimo sulla parte introduttiva e sul titolo. Dopo la chiusura della discussione si vota su ogni singola disposizione.

(3) Per decisione del Bundestag l’ordine può essere modificato, la discussione può essere congiunta su più disposizioni o separata su parte di una disposizione o su diversi emendamenti aventi il medesimo oggetto.

(4) Tutte o più parti di un progetto di legge possono essere votate in comune. Sui trattati con Stati esteri e simili accordi si vota sull’insieme del testo in base all’articolo 59, comma 2 della Legge Fondamentale.

§ 82 Proposte di emendamenti e rinvio in seconda lettura
(1) Emendamenti al progetto di legge in seconda lettura possono essere presentati fino a che la discussione dell’oggetto cui si riferiscono non sia stata chiusa. Gli emendamenti devono essere sottoscritti da almeno un membro del Bundestag e possono essere accompagnati da una breve motivazione; se non sono distribuiti, se ne dà lettura.

(2) Non sono ammessi emendamenti ai trattati con Stati esteri e simili accordi che regolino le relazioni politiche della Federazione o riguardino una materia di competenza della legislazione federale (articolo 59, comma 2 della Legge Fondamentale).

(3) Fino a che non sia stata esaminata l’ultima singola disposizione, la proposta può essere rinviata in tutto o in parte anche ad un’altra commissione; ciò vale anche per le parti già discusse.

§ 83 Inserimento degli emendamenti nel testo
(1) Qualora nella seconda lettura vengano approvati emendamenti, il Presidente del Bundestag ne autorizza l’inserimento nel testo.

(2) Le decisioni della seconda lettura costituiscono la base della terza lettura.

(3) Qualora nella seconda lettura tutte le parti di un progetto di legge siano state respinte, il provvedimento si intende respinto ed ogni ulteriore esame non ha luogo.

§ 84 Terza lettura dei progetti di legge
La terza lettura si effettua:
a) subito dopo la seconda lettura se nel corso di questa non siano stati approvati emendamenti;
b) qualora siano stati approvati emendamenti, due giorni dopo la distribuzione degli stampati o prima, solo se così decidano i due terzi dei membri del Bundestag presenti, su richiesta di una Frazione o del cinque per cento dei membri del Bundestag; in caso di progetti di legge del Governo che siano stati dichiarati urgenti (articolo 81 della Legge Fondamentale), può essere decisa l’abbreviazione del termine a maggioranza dei membri del Bundestag. Per la richiesta vale il termine di cui al § 20, comma 2, frase 3. Essa ha inizio con una discussione generale solo se nella seconda lettura non abbia avuto luogo alcuna discussione generale e se sia stata raccomandata dal Consiglio degli anziani o richiesta dal cinque per cento dei membri del Bundestag presenti.

§ 85 Proposte di emendamenti e rinvio in terza lettura
(1) Le proposte di emendamenti ai progetti di legge in terza lettura devono essere sottoscritte dal cinque per cento dei membri del Bundestag e possono essere accompagnate da una breve motivazione. Possono riguardare solo quelle disposizioni rispetto alle quali siano stati appro-
vati emendamenti nella seconda lettura. L’esame è limitato a queste disposizioni.

(2) Prima della votazione finale il provvedimento può in tutto o in parte essere rinviato ad un’altra commissione; si applica il § 80, comma 1. Qualora la commissione proponga modifiche contrarie a quanto deciso dal Bundestag in seconda lettura, la raccomandazione viene di nuovo esaminata in seconda lettura.

§ 86 Votazione finale
Dopo la chiusura della terza lettura si procede alla votazione sul progetto di legge. Qualora le decisioni prese nella seconda lettura non siano state modificate, si passa immediatamente alla votazione finale. Qualora siano stati approvati emendamenti, la votazione finale deve essere differita su richiesta di una Frazione o del cinque per cento dei membri del Bundestag, fino a che le modifiche approvate non siano state inserite nel testo e distribuite. Sui trattati con Stati esteri e simili accordi non si effettua alcuna specifica votazione finale.

§ 87 Procedimento relativo all’articolo 113 della Legge Fondamentale
(1) Qualora il Governo si avvalga dell’articolo 113, comma 1, frase 3 della Legge Fondamentale, la decisione deve essere rinviata. Il progetto di legge non può essere posto all’ordine del giorno prima della espressione del parere del Governo o di sei settimane dalla presentazione della richiesta del Governo al Presidente del Bundestag.

(2) Qualora il Governo richieda in base all’articolo 113, comma 2 della Legge Fondamentale che il Bundestag proceda ad una nuova decisione, il progetto di legge si intende rinviato alla commissione competente per il merito ed alla commissione bilancio.

(3) Qualora la legge approvata sia stata già trasmessa al Bundesrat in base al § 122, il Presidente del Bundestag deve informare in Bundesrat della richiesta del Governo. In tal caso l’invio del progetto di legge si intende come non effettuato.

Articolo 113, commi 1 e 2, LF
(1) Le leggi che aumentano le spese del bilancio preventivo proposte dal Governo federale o che prevedano o comportino in futuro nuove spese, necessitano dell’assenso del Governo federale. Lo stesso vale per le leggi che prevedano o comportino in futuro riduzioni di entrate. Il Governo federale può richiedere che il Bundestag sospenda la decisione su tali leggi. In tal caso il Governo federale deve trasmettere al Bundestag entro sei settimane il proprio parere.

(2) Il Governo federale può richiedere entro quatto settimane, dopo che il Bundestag abbia approvato la legge, che il Bundestag proceda ad una nuova deliberazione.

§ 88 Trattazione delle proposte di risoluzione
(1) Si procede alla votazione sulle proposte di risoluzione (§ 75, comma 2, lettera c) dopo la votazione finale sul provvedimento oggetto di esame o, qualora non sia possibile alcuna votazione finale, dopo la chiusura della discussione. Sulle proposte di risoluzione relative a parti del bilancio si può procedere alla votazione durante la terza lettura.

(2) Le proposte di risoluzione possono essere assegnate ad una commissione solo se il proponente non si opponga. Su richiesta di una Frazione o del cinque per cento dei membri del Bundestag la votazione deve essere rinviata alla successiva seduta.

§ 89 Convocazione della Commissione di conciliazione
Su proposta di una Frazione o del cinque per cento dei membri il Bundestag può decidere, per le leggi che necessitino dell’assenso del Bundesrat, di richiedere la convocazione della Commissione di conciliazione (articolo 77, comma 2, frase 4 della Legge Fondamentale, § 75, comma 1, lettera d).

Articolo 77, comma 2, frase 4, LF
Qualora per una legge sia necessario l’assenso del Bundesrat, anche il Bundestag ed il Governo federale possono richiedere la convocazione.

§ 90 Esame delle raccomandazioni della Commissione di conciliazione
Qualora la proposta comune della Commissione di conciliazione preveda una modifica della legge approvata dal Bundestag, si applica per la trattazione della proposta comune nel Bundestag il § 10 del Regolamento della Commissione di conciliazione.

§ 91 Opposizione del Bundesrat
Sulla mozione di rigetto di una opposizione del Bundesrat ad una legge approvata dal Bundestag (articolo 77, comma 4 della Legge Fondamentale) si vota senza motivazione e discussione. Prima della votazione sono ammesse solo dichiarazioni. Sulla mozione si vota mediante conta dei voti in base al § 51, qualora non sia richiesta la votazione nominale (§ 52).

Articolo 77, comma 4, LF
(4) Qualora l’opposizione venga decisa con la maggioranza dei voti del Bundesrat, essa può essere respinta mediante decisione della maggioranza dei membri del Bundestag. Qualora il Bundesrat abbia deliberato l’opposizione con una maggioranza di almeno due terzi dei propri voti, il rigetto da parte del Bundestag necessita di una maggioranza di due terzi dei voti, non inferiore alla maggioranza dei membri del Bundestag.


XI. Documentazione ed esecuzione delle decisioni del Bundestag

§ 122 Trasmissione delle leggi approvate
(1) Il Presidente del Bundestag trasmette immediatamente al Bundesrat la legge approvata (articolo 77, comma 1, frase 2 della Legge Fondamentale).

(2) Il Presidente trasmette una copia della legge approvata al Cancelliere federale e al Ministro competente comunicando quando sia stato effettuato l’invio delle legge approvata al Bundesrat in base all’articolo 77, comma 1, frase 2 della Legge Fondamentale.

(3) Qualora prima della trasmissione di cui al comma 1 vengano individuati errori di stampa o altre evidenti inesattezze nel testo della legge approvato dal Bundestag nella votazione finale, il Presidente può autorizzare una correzione, in accordo con la commissione competente per il merito. Qualora la legge sia stata già trasmessa ai sensi del comma 1, il Presidente, previo accordo con la commissione di merito, porta all’attenzione del Presidente del Bundesrat gli errori di stampa o le altre evidenti inesattezze con la richiesta di provvedere alla correzione nell’ulteriore corso del procedimento legislativo. Di tale richiesta deve essere data comunicazione al Cancelliere federale e al Ministro competente.

Articolo 77, comma 1, LF
(1) Le leggi federali sono deliberate dal Bundestag. Dopo la loro approvazione devono essere immediatamente trasmesse al Bundesrat da parte del Presidente del Bundestag.

§ 125 Provvedimenti non esaminati
Alla fine della legislatura del Bundestag tutte le proposte si intendono decadute. Ciò non vale per le petizioni e per i provvedimenti che non necessitano di alcuna decisione.


>> Appendici

Regolamento comune del Bundestag e del Bundesrat per la Commissione di cui all’articolo 77 della Legge Fondamentale (Commissione di conciliazione) del 5 maggio 1951 (Gazzetta Ufficiale federale, II, p. 103), aggiornato alle ultime modifiche promulgate il 16 maggio 1995 (Gazzetta Ufficiale federale, I, p. 742)
In applicazione dell’articolo 77 della Legge Fondamentale il Bundestag, con il consenso del Bundesrat ha deliberato il seguente Regolamento per la Commissione di conciliazione:

§ 1 Membri permanenti
Bundestag e Bundesrat designano ciascuno 16 dei propri membri che formano la Commissione permanente di conciliazione.

§ 2 Presidenza
La Commissione elegge un membro del Bundestag ed uno del Bundesrat che si avvicendano trimestralmente alla presidenza e si rappresentano l’un l’altro.

§ 3 Rappresentanza
Per ciascun membro deve essere nominato il suo rappresentante. Anche i rappresentanti devono essere membri della Camera che li designa. Essi possono partecipare alle sedute solo nella misura in cui sia necessaria una rappresentanza.

§ 4 Sostituzione dei membri e dei rappresentanti
I membri ed i loro rappresentanti possono essere revocati, ma la sostituzione di un membro o del suo rappresentante per via di revoca è ammessa solo quattro volte nel corso della medesima legislatura del Bundestag.

§ 5 Governo federale
I membri del Governo federale hanno il diritto, e se deciso dalla Commissione l’obbligo, di partecipare alle sedute.

§ 6 Partecipazione di altre persone
Può essere consentito ad altre persone di partecipare alle sedute solo se deciso dalla Commissione.

§ 7 Numero legale
(1) La Commissione è in numero legale se i membri siano convocati con almeno cinque giorni di anticipo mediante comunicazione dell’ordine del giorno e siano presenti almeno dodici membri.

(2) Il termine di convocazione decorre dalla consegna della convocazione presso gli appositi uffici nel Parlamento federale.

(3) Una proposta di accordo può essere deliberata solo se siano presenti almeno sette membri del Bundestag e sette membri del Bundesrat.

§ 8 Maggioranza
La Commissione adotta le proprie decisioni a maggioranza dei voti dei membri presenti.

§ 9 Sottocommissioni
La Commissione può istituire sottocommissioni.

§ 10 Procedimento nel Bundestag
(1) Una proposta di accordo sulla modifica o rigetto della legge approvata dal Bundestag deve essere subito inserita all’ordine del giorno del Bundestag. Un membro stabilito dalla Commissione espone una relazione nel Bundestag e nel Bundesrat.

(2) Il Bundestag vota solo sulla proposta di accordo. Sulla proposta possono essere espresse dichiarazioni prima della votazione. Una diversa richiesta sull’argomento non è ammessa.

(3) Qualora la proposta di accordo preveda più modifiche del testo di legge approvato, va in essa stabilito se ed in quale misura nel Bundestag si debba votare congiuntamente sulle modifiche. Qualora la proposta di accordo contenga modifiche alla Legge Fondamentale, si deve votare singolarmente su ciascuna difformità della proposta di accordo rispetto al testo della legge approvata dal Bundestag in base all’articolo 79, comma 2 della Legge Fondamentale. Qualora si effettui un’unica votazione su più modifiche, è necessaria una votazione finale sulla proposta di accordo nel suo insieme.

§ 11 Procedimento in caso di una proposta di accordo a conferma del testo di legge approvato
Qualora la proposta di accordo preveda una conferma della legge approvata, non è necessaria alcuna nuova deliberazione da parte del Bundestag. Il presidente della Commissione deve immediatamente comunicare la proposta ai Presidenti del Bundestag e del Bundesrat.

§ 12 Chiusura del procedimento
(1) Qualora nella seconda seduta convocata per la medesima questione non venga approvata una proposta di accordo, ciascun membro della Commissione può richiedere la chiusura del procedimento.

(2) Il procedimento è concluso se nella seduta successiva non si consegua alcuna maggioranza per una proposta di accordo.

(3) Il procedimento non può altrimenti essere concluso senza una proposta di accordo.

(4) Il presidente della Commissione deve dichiarare chiuso il procedimento e darne immediatamente comunicazione ai Presidenti del Bundestag e del Bundesrat.

§ 13 Decadenza
Il presente Regolamento decade, se il Bundestag o il Bundesrat decidano la sua abrogazione, sei mesi dopo la deliberazione salvo che il Bundestag, con il consenso del Bundesrat, non ne approvi prima una modifica.