Procedimento legislativo - Procedimento legislativo ordinario Assemblea nazionale

Bundestag

Camera dei Comuni

Regolamento del Congresso dei Deputati

TITOLO V
Del procedimento legislativo

CAPITOLO PRIMO - Della iniziativa legislativa

Articolo 108
La iniziativa legislativa davanti al Congresso dei Deputati spetta:
1. al Governo.
2. al Senato, secondo la Costituzione ed il suo Regolamento.
3. alle Assemblee delle Comunità Autonome, secondo la Costituzione ed i loro rispettivi Statuti e Regolamenti.
4. ai cittadini, secondo l’articolo 87.3 della Costituzione e la relativa legge organica di applicazione.
5. allo stesso Congresso dei Deputati nei termini stabiliti dal presente Regolamento.


CAPITOLO SECONDO
Del procedimento legislativo ordinario

SEZIONE 1ª
Dei progetti di legge

I. Presentazione di emendamenti

Articolo 109
I progetti di legge presentati dal Governo andranno accompagnati da una esposizione dei motivi e dai precedenti necessari per potersi pronunciare su di essi. L’Ufficio di Presidenza del Congresso ne ordinerà la pubblicazione, l’apertura del termine di presentazione di emendamenti e l’invio alla commissione competente.

Articolo 110
1. Pubblicato un progetto di legge, i Deputati ed i Gruppi parlamentari avranno un termine di quindici giorni per presentarvi emendamenti redatti per iscritto ed indirizzati all’ufficio di presidenza della commissione. Il testo degli emendamenti dovrà recare la firma del portavoce del Gruppo a cui appartenga il Deputato o della persona che lo sostituisca, ai meri fini di conoscenza. La omissione di questo passaggio potrà essere sanata prima dell’inizio della discussione in commissione.
2. Gli emendamenti potranno essere all’intero testo o a singoli articoli.
3. Saranno emendamenti all’intero testo quelli riguardanti la opportunità, i principi o lo spirito del progetto di legge e ne chiedano la restituzione al Governo o quelli che propongano un testo completo alternativo a quello del progetto. Potranno essere presentati solo dai Gruppi parlamentari.
4. Gli emendamenti a singoli articoli potranno essere soppressivi, modificativi o aggiuntivi. Nelle due ultime ipotesi, l’emendamento dovrà contenere il testo concreto che si proponga.
5. A tal fine e in generale, a tutti gli effetti del procedimento legislativo, ogni disposizione aggiuntiva, finale, abrogativa o transitoria sarà esaminata come un articolo, ugualmente al titolo della legge, alle rubriche delle diverse parti in cui è suddiviso, alla stessa suddivisione sistematica ed alla esposizione dei motivi.

Articolo 111
1. Gli emendamenti a un progetto di legge che comportino aumento degli stanziamenti o riduzione delle entrate di bilancio richiederanno l’assenso del Governo per essere esaminati.
2. A tal fine, il comitato incaricato di redigere la relazione rinvierà al Governo, attraverso il Presidente del Congresso, quelli che a suo giudizio possano rientrare in quanto previsto al comma precedente.
3. Il Governo dovrà dare risposta motivata nel termine di quindici giorni, trascorso il quale si intenderà che il silenzio del Governo esprima assenso.
4. Il Governo potrà manifestare il suo dissenso all’esame di emendamenti che comportino aumento degli stanziamenti o riduzione delle entrate di bilancio in qualunque momento dell’esame per non essere stato consultato nella forma indicata dai commi precedenti.
II. Discussioni sulle linee generali in Assemblea

Articolo 112
1. La discussione sulle linee generali dei progetti di legge in Assemblea si terrà quando siano stati presentati, entro il termine regolamentare, emendamenti all’intero testo. Il Presidente della commissione, in questo caso, trasmetterà al Presidente del Congresso gli emendamenti all’intero testo che siano stati presentati ai fini del loro inserimento all’ordine del giorno della seduta plenaria in cui debbano essere discussi.
2. La discussione sulle linee generali si svolgerà secondo quanto stabilito nel presente Regolamento per le discussioni aventi tale carattere, sebbene ciascuno degli emendamenti presentati potrà dar luogo ad un intervento a favore e ad un altro contro.
3. Definita la deliberazione, il Presidente porrà in votazione gli emendamenti all’intero testo che sono stati illustrati, cominciando da quelli che propongano la restituzione del progetto al Governo.
4. Se l’Assemblea deciderà la restituzione del progetto, questo risulterà respinto e il Presidente del Congresso lo comunicherà a quello del Governo. In caso contrario, verrà rinviato alla commissione per proseguire il suo esame.
5. Qualora l’Assemblea approvasse un emendamento all’intero testo di quelli che propongano un testo alternativo, si darà comunicazione dello stesso alla commissione competente, pubblicandolo nel “Bollettino Ufficiale delle Cortes Generali” e procedendo ad aprire un nuovo termine per la presentazione degli emendamenti, che potranno essere riferiti solo all’articolato.
III. Deliberazione in commissione

Articolo 113
1. Conclusa la discussione sulle linee generali, qualora vi sia stata, e decorso in ogni caso il termine di presentazione degli emendamenti, la commissione nominerà al suo interno uno o più membri di un comitato affinché, tenuto conto del testo e degli emendamenti presentati, redigano una relazione nel termine di quindici giorni.
2. L’ufficio di presidenza della Commissione, senza pregiudizio a quanto stabilito al comma 3 dell’articolo 43 del presente Regolamento, potrà prorogare il termine per la predisposizione della relazione, quando lo richieda l’importanza o la complessità del progetto.

Articolo 114
1. Ultimata la relazione del comitato, inizierà la discussione in commissione che procederà articolo per articolo. Per ciascuno di essi potranno far uso della parola i proponenti degli emendamenti all’articolo ed i membri della commissione.
2. Gli emendamenti riferiti alla esposizione dei motivi si discuteranno alla fine dell’articolato, se la commissione decida di inserire detta esposizione dei motivi come preambolo della legge.
3. Durante la discussione di un articolo l’ufficio di presidenza potrà ammettere all’esame nuovi emendamenti presentati in quel momento per iscritto da un membro della commissione, sempre che tendano a raggiungere un accordo per approssimazione fra gli emendamenti già formulati ed il testo dell’articolo. Saranno parimenti ammessi all’esame emendamenti volti a correggere errori o imperfezioni tecniche, terminologiche o grammaticali.

Articolo 115
1. Nella direzione delle discussioni della commissione, la Presidenza e l’ufficio di presidenza eserciteranno le funzioni che nel presente Regolamento sono assegnate alla Presidenza ed all’Ufficio di Presidenza del Congresso.
2. Il Presidente della commissione, in accordo con l’ufficio di presidenza di questa, potrà stabilire il tempo massimo della discussione di ciascun articolo, quello spettante a ciascun intervento, tenuto conto del numero di iscrizioni a parlare, ed il tempo complessivo per la decisione conclusiva del testo predisposto dalla commissione.

Articolo 116
Il testo predisposto dalla commissione, sottoscritto dal suo Presidente e da uno dei Segretari, sarà inviato al Presidente del Congresso ai fini della necessaria procedura successiva.
IV. Deliberazione in Assemblea

Articolo 117
I Gruppi parlamentari, entro le quarantotto ore successive alla data di definizione del testo predisposto dalla commissione, con comunicazione scritta indirizzata al Presidente della Camera, dovranno comunicare le proposte di minoranza e gli emendamenti che, essendo stati presentati e votati in commissione e non inseriti in tale testo, intendano ripresentare in Assemblea.

Articolo 118
1. La discussione in Assemblea potrà iniziare con la presentazione dell’iniziativa del Governo da parte di un membro dello stesso e con quella del testo predisposto dalla commissione da parte di un Deputato membro della stessa, quando quest’ultima lo avesse deciso. Questi interventi non potranno superare i quindici minuti.
2. La Presidenza della Camera, sentiti l’Ufficio di Presidenza e la Giunta dei Portavoce, potrà
a. regolare le discussioni e le votazioni per articoli oppure per materie, gruppi di articoli o di emendamenti, quando ciò sia consigliabile per la complessità del testo, la omogeneità o connessione del contenuto degli emendamenti o la maggiore chiarezza nel confronto politico delle posizioni.
b. fissare anticipatamente il tempo massimo di discussione di un progetto, distribuendolo in conseguenza fra gli interventi previsti e, una volta esaurito, passando alle votazioni che rimanessero da effettuare.
3. Durante la discussione la Presidenza potrà ammettere emendamenti volti a correggere errori o imperfezioni tecniche, terminologiche o grammaticali. Emendamenti di mediazione fra quelli già presentati ed il testo predisposto dalla commissione potranno essere ammessi solo quando nessun Gruppo parlamentare si opponga alla loro ammissione e questa comporti il ritiro degli emendamenti rispetto ai quali si effettua la mediazione.

Articolo 119
Terminata la discussione di un progetto, se, come conseguenza dell’approvazione di una proposta di minoranza o di un emendamento o della votazione degli articoli, il testo risultante potesse essere incoerente o oscuro in qualche suo punto, l’Ufficio di Presidenza della Camera potrà, di propria iniziativa o su richiesta della commissione, inviare il testo approvato dall’Assemblea di nuovo alla commissione, al solo fine che questa, nel termine di un mese, provveda ad una redazione armonica conforme alle decisioni dell’Assemblea. Il testo così redatto verrà sottoposto alla decisione finale dell’Assemblea, che dovrà approvarlo o respingerlo nel suo insieme, in un’unica votazione.
V. Deliberazione su decisioni del Senato

Articolo 120
Approvato un progetto di legge da parte del Congresso, il suo Presidente lo invierà, con i precedenti del medesimo e con i documenti presentati nel corso dell’esame davanti alla Camera, al Presidente del Senato.

Articolo 121
I progetti di legge approvati dal Congresso e sottoposti a veto o emendati dal Senato saranno sottoposti ad un nuovo esame dell’Assemblea della Camera.

Articolo 122
1. Nel caso in cui il Senato avesse opposto il proprio veto ad un progetto di legge, la discussione si conformerà a quanto stabilito per quelle sulle linee generali. Terminata la discussione, si porrà in votazione il testo inizialmente approvato dal Congresso e, se fosse ratificato dal voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri della Camera, il veto verrà superato.
2. Qualora non si ottenesse detta maggioranza, si porrà di nuovo in votazione, trascorsi due mesi a partire dalla apposizione del veto. Se in tale votazione il progetto conseguisse la maggioranza semplice dei voti espressi, verrà ugualmente superato il veto; in caso contrario, il progetto risulterà respinto.

Articolo 123
Gli emendamenti proposti dal Senato saranno oggetto di discussione e votazione e verranno inseriti nel testo del Congresso quelli che ottengano la maggioranza semplice dei voti espressi.


SEZIONE 2ª:
Delle proposte di legge

Articolo 124
Le proposte di legge si presenteranno accompagnate da una Esposizione dei motivi e dai precedenti necessari per potersi pronunciare su di esse.

Articolo 125
Le proposte di legge che, secondo la Costituzione, siano state prese in considerazione dal Senato, saranno esaminate dal Congresso come proposte di legge, esclusa la procedura di presa in considerazione.

Articolo 126
1. Le proposte di legge del Congresso potranno essere adottate su iniziativa di:
a. un Deputato con la firma di altri quattordici membri della Camera.
b. un Gruppo parlamentare con la sola firma del suo portavoce.
2. Esercitata l’iniziativa, l’Ufficio di Presidenza del Congresso ordinerà la pubblicazione della proposta di legge ed il suo rinvio al Governo perché esprima il suo giudizio rispetto alla presa in considerazione, nonché il suo assenso o meno all’esame qualora comporti aumento degli stanziamenti o riduzione delle entrate di bilancio.
3. Trascorsi trenta giorni senza che il Governo abbia negato espressamente il suo assenso all’esame, la proposta di legge sarà nelle condizioni di essere inserita all’ordine del giorno dell’Assemblea per la sua presa in considerazione.
4. Prima di iniziare la discussione, si darà lettura del giudizio del Governo, qualora vi fosse. La discussione si conformerà a quanto stabilito per quelle sulle linee generali.
5. Subito dopo, il Presidente chiederà se la Camera prende o meno in considerazione la proposta di legge di cui si tratti. In caso affermativo, l’Ufficio di Presidenza della Camera deciderà il suo invio alla commissione competente e la apertura del corrispondente termine di presentazione degli emendamenti, senza che, salvo nell’ipotesi di cui all’articolo 125, siano ammissibili emendamenti all’intero testo per la sua restituzione. La proposta seguirà la procedura prevista per i progetti di legge, spettando ad uno dei proponenti o ad un Deputato del Gruppo autore dell’iniziativa la presentazione della stessa davanti all’Assemblea.

Articolo 127
Le proposte di legge delle Comunità Autonome e quelle di iniziativa popolare saranno esaminate dall’Ufficio di Presidenza del Congresso al fine di verificare il rispetto dei requisiti stabiliti dalla legge. Qualora risultino rispettati, l’esame di tali proposte si conformerà a quanto stabilito nell’articolo precedente, con l’unica particolarità che in quelle di iniziativa di una Assemblea della Comunità Autonoma, la presentazione della proposta nella procedura di presa in considerazione spetterà alla Delegazione di quella.


SEZIONE 3ª:
Del ritiro di progetti e proposte di legge

Articolo 128
Il Governo potrà ritirare un progetto di legge in qualunque momento del suo esame davanti alla Camera, sempre che non fosse intervenuta la decisione finale di questa.

Articolo 129
La iniziativa di ritiro di una proposta di legge da parte del suo proponente avrà pieno effetto di per sé, qualora intervenga prima della decisione di presa in considerazione. Adottata questa, il ritiro avrà effetto solo se accettato dall’Assemblea della Camera.


TITOLO XIII
Delle questioni in esame al termine del mandato del Congresso dei Deputati

Articolo 207
Sciolto il Congresso dei Deputati o scaduto il suo mandato, decadranno tutte le questioni in corso di esame e decisione da parte della Camera, eccetto quelle di cui debba costituzionalmente conoscere la Deputazione Permanente.



Vigenti norme integrative del Regolamento del Congresso dei Deputati

1. Risoluzione del 12 gennaio 1983, della Presidenza sulle norme che regolano la qualificazione degli emendamenti presentati a testi legislativi

Questa Presidenza, considerando l’insufficienza delle norme che regolano la qualificazione degli emendamenti presentati a testi legislativi e nell’esercizio dei poteri che le conferisce l’articolo 32 del Regolamento della Camera, previa decisione favorevole dell’Ufficio di Presidenza e della Giunta dei Portavoce, ha deciso quanto segue:

Primo
Decorso il termine di presentazione degli emendamenti ad un progetto o proposta di legge, l’ufficio di presidenza della commissione competente qualificherà quelli riferiti all’intero testo così come quelli che comportino aumento degli stanziamenti o riduzione delle entrate di bilancio.

Secondo
Contro la decisione di qualificazione dell’ufficio di presidenza della commissione, il Deputato o Gruppo parlamentare proponenti potranno presentare ricorso all’Ufficio di Presidenza della Camera.


13. Risoluzione, del 23 settembre 1986, della Presidenza ad integrazione dell’articolo 113 del Regolamento sulla designazione e le funzioni dei comitati

A fronte della necessità di adeguare progressivamente le previsioni contenute all’articolo 113 del Regolamento della Camera, sulla nomina e funzione dei comitati, alle regole che la prassi parlamentare consiglia, questa Presidenza, nell’esercizio dei poteri che le conferisce l’articolo 32 del Regolamento medesimo, previo parere favorevole dell’Ufficio di Presidenza e della Giunta dei Portavoce, ha deciso:

Primo
I comitati collegiali saranno composti da undici membri, tre appartenenti al Gruppo Socialista del Congresso, due al Gruppo di Coalizione Popolare, tre al Gruppo Misto ed in più uno per ciascuno dei Gruppi del Centro Democratico e Sociale, della Minoranza Catalana e Basco (PNV).

Secondo
Durante il termine stabilito per presentare emendamenti ad ogni iniziativa legislativa, ciascuno dei Gruppi parlamentari proporrà a far parte del comitato il Deputato o i Deputati corrispondenti.

Terzo
Decorso il termine per la presentazione di emendamenti, l’ufficio di presidenza della commissione qualificherà quelli riferiti all’intero testo che siano stati presentati e dichiarerà l’ammissione all’esame di quelli riguardanti singoli articoli. Parimenti, nominerà provvisoriamente il comitato che deve predisporre la relazione, il quale, una volta terminata la discussione sulle linee generali, se del caso, potrà iniziare i suoi lavori.

Quarto
Il comitato potrà richiedere all’Ufficio di Presidenza della Camera, attraverso il Presidente della commissione, che, su di una questione oggetto della relazione in corso di elaborazione, esprima preventivamente un parere un altro comitato di altra o altre commissioni.

Quinto
La commissione ratificherà la nomina del comitato nella prima seduta che tenga. Nell’ipotesi in cui non decida tale ratifica, saranno nulli gli atti del comitato designato a carattere provvisorio.

Sesto
È abrogata la Risoluzione della Presidenza ad integrazione di quanto disposto all’articolo 113 del Regolamento, del 30 novembre 1983.


14. Risoluzione della Presidenza della Camera, del 19 dicembre 1989, con cui si modifica il punto primo della Risoluzione ad integrazione dell’articolo 113 del Regolamento sulla designazione e le funzioni dei comitati

In conformità a quanto disposto all’articolo 97 del Regolamento della Camera, si ordina la pubblicazione nel “Bollettino Ufficiale delle Cortes Generali” della Risoluzione della Presidenza con cui si modifica il punto primo della Risoluzione ad integrazione dell’articolo 113 del Regolamento, sulla designazione e le funzioni dei comitati.

Una volta costituiti il Congresso dei Deputati della IV Legislatura ed i Gruppi parlamentari della Camera, risulta necessario adeguare alla nuova situazione il punto primo della Risoluzione della Presidenza ad integrazione dell’articolo 113 del Regolamento, sulla designazione e le funzioni dei comitati, in modo che la composizione dei comitati collegiali corrisponda alla nuova situazione. A tal fine, questa Presidenza, nell’esercizio dei poteri che le conferisce l’articolo 32 del Regolamento del Congresso dei Deputati, previo parere favorevole dell’Ufficio di Presidenza della Camera e della Giunta dei Portavoce, ha deciso di modificare il punto primo della Risoluzione suddetta, così come redatto a seguito della Risoluzione della Presidenza del 16 febbraio 1989. Di conseguenza, detto punto sarà redatto nei seguenti termini:
“I comitati collegiali saranno composti da dieci membri, di cui tre apparterranno al Gruppo Socialista, due al Gruppo Popolare ed uno a ciascuno dei Gruppi Catalano (Convergència i Unió), Sinistra Unita - Iniziativa per la Catalogna, CDS, Basco (PNV) e Misto”.


15. Risoluzione della Presidenza della Camera, del 14 settembre 1993, con cui si modifica il punto primo della Risoluzione ad integrazione dell’articolo 113 del Regolamento sulla designazione e le funzioni dei comitati

In conformità all’articolo 97 del Regolamento, si ordina la pubblicazione della Risoluzione della Presidenza del Congresso dei Deputati, del 14 settembre 1993, con cui si modifica il punto primo della Risoluzione della Presidenza ad integrazione dell’articolo 113 del Regolamento, sulla designazione e le funzioni dei comitati.

Una volta costituiti il Congresso dei Deputati della V Legislatura ed i Gruppi parlamentari della Camera, risulta necessario adeguare alla nuova situazione il punto primo della Risoluzione della Presidenza ad integrazione dell’articolo 113 del Regolamento, sulla designazione e le funzioni dei comitati, in modo che la composizione dei comitati collegiali corrisponda alla nuova situazione. A tal fine, questa Presidenza, nell’esercizio dei poteri che le conferisce l’articolo 32 del Regolamento del Congresso dei Deputati, previo parere favorevole dell’Ufficio di Presidenza della Camera e della Giunta dei Portavoce, ha deciso di modificare il punto primo della Risoluzione suddetta, così come redatto a seguito della Risoluzione della Presidenza del 19 dicembre 1989. Di conseguenza, detto punto sarà redatto nei seguenti termini:
“I comitati collegiali saranno composti da 10 membri, di cui tre apparterranno al Gruppo Socialista, due al Gruppo Popolare ed uno a ciascuno dei Gruppi parlamentari Federale di Sinistra Unita - Iniziativa per la Catalogna, Catalano (Convergència i Unió), Basco (PNV), di Coalizione Canaria e Misto”.


33. Risoluzione della Presidenza del Congresso dei Deputati, del 14 maggio 1996, con cui si modifica il punto primo della Risoluzione della Presidenza integrativa dell’articolo 113 del Regolamento, sulla designazione e le funzioni dei comitati

In conformità all’articolo 97 del Regolamento della Camera, si ordina la pubblicazione della Risoluzione della Presidenza del Congresso dei Deputati, del 14 maggio 1996, con cui si modifica il punto primo della Risoluzione della Presidenza integrativa dell’articolo 113 del Regolamento, sulla designazione e le funzioni dei comitati.

Una volta costituito il Congresso dei Deputati della VI Legislatura ed i Gruppi parlamentari della Camera, risulta necessario adeguare alla nuova situazione il punto primo della Risoluzione della Presidenza integrativa dell’articolo 113 del Regolamento, sulla designazione e funzioni dei comitati, affinché la composizione dei comitati collegiali corrisponda alla nuova situazione. A tal fine, questa Presidenza, nell’esercizio dei poteri che le conferisce l’articolo 32 del Regolamento del Congresso dei Deputati, previo parere favorevole dell’Ufficio di Presidenza della Camera e della Giunta dei Portavoce, ha deciso di modificare il punto primo della Risoluzione suddetta, nella redazione che gli fu data dalla Risoluzione della Presidenza del 14 settembre 1993. Di conseguenza, tale punto sarà redatto nei seguenti termini:
I comitati collegiali saranno composti da 10 membri dei quali tre apparterranno al Gruppo parlamentare Popolare nel Congresso, due al Gruppo Socialista del Congresso e uno a ciascuno dei Gruppi parlamentari Federale di Sinistra Unita-Iniziativa per la Catalogna, Catalano (Convergencia i Uniò), Basco (EAJ-PNV), di Coalizione Canaria e Misto.


39. Risoluzione della Presidenza del Congresso dei Deputati, del 3 maggio 2000, con cui si modifica il punto primo della Risoluzione della Presidenza integrativa dell’articolo 113 del Regolamento, sulla designazione e le funzioni dei comitati

Una volta costituiti il Congresso dei Deputati della VII Legislatura e i Gruppi parlamentari della Camera, risulta necessario adeguare alla nuova situazione il punto primo della Risoluzione della Presidenza integrativa dell’articolo 113 del Regolamento, sulla designazione e le funzioni dei comitati affinché la composizione dei comitati collegiali corrisponda alla nuova situazione. A tal fine, questa Presidenza, nell’esercizio dei poteri che le conferisce l’articolo 32 del Regolamento del Congresso dei Deputati, previo parere favorevole dell’Ufficio di Presidenza della Camera e della Giunta dei Portavoce, ha deciso di modificare il punto primo della suddetta Risoluzione, nella redazione che le fu data dalla Risoluzione della Presidenza del 14 maggio 1996. Di conseguenza, tale punto sarà redatto nei termini seguenti:

“I comitati collegiali saranno composti da dieci membri, dei quali tre apparterranno al Gruppo parlamentare Popolare nel Congresso, due al Gruppo parlamentare Socialista e uno a ciascuno dei Gruppi parlamentari Catalano (Convergencia i Unió), Federale di Sinistra Unita, Basco (EAJ-PNV), di Coalizione Canaria e Misto”.

Decisione dell’Ufficio di Presidenza della Camera, del 3 maggio 2000, in relazione alla composizione delle commissioni

L’Ufficio di presidenza della Camera, nella sua riunione in data odierna, ha deciso, sentita la Giunta dei Portavoce, che le commissioni del Congresso dei Deputati, eccetto quelle riguardo a cui esiste una espressa previsione regolamentare, siano composte da 40 membri, con la seguente distribuzione:

21 del Gruppo parlamentare Popolare nel Congresso.
13 del Gruppo parlamentare Socialista
 2 del Gruppo parlamentare Catalano (Convergència i Unió).
 1 del Gruppo parlamentare Federale di Sinistra Unita.
 1 del Gruppo parlamentare Basco (EAJ-PNV).
 1 del Gruppo parlamentare di Coalizione Canaria.
 1 del gruppo parlamentare Misto.

In esecuzione di detta decisione, se ne ordina la pubblicazione in conformità a quanto disposto all’articolo 97 del Regolamento della Camera.