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>> Regolamento di procedura del Bundestag

VII. Commissioni

§ 56a Analisi delle conseguenze tecniche
(1) Spetta alla Commissione per la ricerca scientifica, la tecnologia e la valutazione delle conseguenze tecniche di attivare l’analisi delle conseguenze tecniche e di valutarla ed esaminarla per il Bundestag. Essa può incaricare della esecuzione scientifica dell’analisi Istituti esterni al Bundestag.

(2) La Commissione per la ricerca scientifica, la tecnologia e la valutazione delle conseguenze tecniche deve stabilire i principi per la effettuazione dell’analisi delle conseguenze tecniche e far riferimento a questi principi nella sua decisione nel singolo caso.


X. Il Commissario del Bundestag alla difesa

§ 113 Elezione del Commissario alla difesa
L’elezione del Commissario alla difesa si effettua a scrutinio segreto mediante schede.

Articolo 45 b LF
Per la tutela dei diritti fondamentali e quale organo ausiliario del Bundestag per l’esercizio del controllo parlamentare viene nominato un Commissario del Bundestag alla difesa. Una legge federale regola i particolari.

§ 114 Relazioni del Commissario alla difesa
(1) Il Presidente del Bundestag assegna alla Commissione Difesa le relazioni del Commissario alla difesa, salvo che una Frazione o il cinque per cento dei membri del Bundestag ne chiedano l’inserimento all’ordine del giorno.

(2) La Commissione Difesa deve presentare una relazione al Bundestag.

§ 115 Discussione delle relazioni del Commissario alla difesa
(1) Il Presidente dà la parola al Commissario alla difesa nella discussione sulle relazioni da questi presentate se ciò sia richiesto da una Frazione o dal cinque per cento dei membri del Bundestag presenti.

(2) La convocazione del Commissario alla difesa alle sedute del Bundestag può essere richiesta da una Frazione o dal cinque per cento dei membri del Bundestag presenti; si applica il comma 1.