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>> Norme permanenti di procedura della Camera dei Comuni

Commissioni permanenti (nota 30)
Gran Commissione Scozzese (mozioni autonome per l’aggiornamento).

99. - (1) In ciascuno dei giorni specificati in un order della Camera ai sensi del paragrafo (1) dello Standing Order n. 100 (Gran Commissione Scozzese (sedute)) per l’esame di mozioni per l’aggiornamento della Gran Commissione Scozzese, tali mozioni, di cui sia stato dato preavviso in conformità ai successivi paragrafi (2) e (3), avranno la precedenza.

(2) Un membro della commissione che dia preavviso di una mozione per l’aggiornamento della commissione ai sensi del presente order

(a) darà anche preavviso dell’argomento su cui intenda richiamare l’attenzione nella mozione per l’aggiornamento della commissione, e

(b) darà tale preavviso di mozione e dell’argomento per iscritto non oltre dieci giorni di seduta prima di quello in cui la mozione debba essere presentata:

A condizione che l’argomento su cui si richiama l’attenzione riguardi la Scozia.

(3) I giorni specificati per l’esame di mozioni per l’aggiornamento della commissione ai sensi del presente order saranno distribuiti come segue:

(a) quattro a disposizione del governo;

(b) due a disposizione del leader del maggiore partito di Opposizione in Scozia; e

(c) due a disposizione del leader del secondo maggiore partito di Opposizione in Scozia:

A condizione che un giorno, specificato in un order della Camera ai sensi del paragrafo (1) dello Standing Order n. 100 (Gran Commissione Scozzese (sedute)), in cui l’attività debba essere interrotta alle o dopo le 15.30 sarà considerato come due giorni ai fini del presente order, se non sia previsto in quel giorno l’esame di alcuna attività diversa da quella cui si applica il presente order.

(4) Ai fini del presente order il “maggiore” ed il “secondo maggiore” partito di opposizione in Scozia saranno quei partiti, che non siano rappresentati nel Governo di Sua Maestà e di cui il Leader of the Opposition non sia membro, che abbiano il maggiore ed il secondo maggiore numero di Membri che rappresentino collegi elettorali in Scozia, e di cui non meno di tre Membri siano stati eletti alla Camera come membri di quei partiti.


Gran Commissione Gallese (materie riguardanti esclusivamente il Galles).


107. - (1) Una mozione può essere presentata da un Ministro della Corona all’inizio dell’attività di interesse pubblico affinché una specifica materia o materie riguardanti esclusivamente il Galles sia rinviata alla Gran Commissione Gallese per il suo esame, e la relativa questione sarà posta immediatamente.

(2) Qualora una tale mozione venga approvata, la commissione procederà all’esame della materia o delle materie ad essa rinviate e riferirà solo di aver esaminato detta materia o dette materie.


Gran Commissione per l’Irlanda del Nord (proposte di carattere legislativo ed altre materie riguardanti esclusivamente l’Irlanda del Nord).


114. - (1) Una mozione può essere presentata da un Ministro della Corona all’inizio dell’attività di interesse pubblico, affinché una proposta di carattere legislativo o altra materia specifica riguardante esclusivamente l’Irlanda del Nord sia rinviata per il suo esame alla Gran Commissione per l’Irlanda del Nord, e la relativa questione sarà posta immediatamente.

(2) Nel caso in cui una tale mozione venga approvata, la commissione procederà all’esame della proposta di carattere legislativo o della materia ad essa rinviata e riferirà solo di aver esaminato detta proposta di legge o detta materia.

(3) Nel presente order nonché negli Standing Order n. 109 (Gran Commissione per l’Irlanda del Nord (composizione ed attività)) e n. 116 (Gran Commissione per l’Irlanda del Nord (sedute) “una proposta di carattere legislativo” significa una proposta per uno schema di Order in Council riguardante esclusivamente l’Irlanda del Nord.


Commissione permanente per gli affari regionali.


117. - (1) Sarà costituita una commissione permanente denominata Commissione permanente per gli affari regionali che esaminerà qualunque materia concernente affari regionali in Inghilterra che possa essere ad essa rinviata.

(2) La commissione sarà composta da tredici Membri che rappresentino collegi elettorali inglesi nominati dalla Commissione di Selezione; e nel nominare tali Membri, la Commissione di Selezione

(a) terrà conto delle qualifiche dei Membri nominati e della composizione della Camera; e

(b) avrà potere di esonerare periodicamente Membri e nominarne altri in sostituzione.

(3) Qualunque Membro della Camera che rappresenti un collegio elettorale inglese, sebbene non nominato nella commissione, può prendere parte ai suoi lavori, ma non può presentare alcuna mozione, votare o essere computato ai fini del numero legale; a condizione che un Ministro della Corona che sia Membro di questa Camera ma non nominato nella commissione può presentare una mozione secondo quanto disposto nel successivo paragrafo (10).

(4) Il numero legale della commissione sarà di tre membri.

(5) Il paragrafo (1) dello Standing Order n. 88 (Riunioni delle commissioni permanenti) non si applicherà alla commissione; salvo che la condizione prevista a quel paragrafo si applicherà a qualunque seduta a Westminster.

(6) Una mozione può essere presentata in Assemblea da un Ministro della Corona per specificare (o modificare) alcuni o tutti i seguenti punti:

(a) la materia o materie da rinviare alla commissione;

(b) il periodo di tempo da assegnare ai lavori su tali materie;

(c) quando e dove (in Inghilterra) la commissione si riunirà;

(d) le ore di inizio e conclusione delle sedute;

(e) i giorni in cui la commissione si riunirà a Westminster alle 10.00;

e tale mozione può essere presentata in qualunque momento; e la relativa questione sarà posta immediatamente e potrà essere decisa a qualunque ora, sebbene vi sia opposizione.

(7) Laddove un order approvato ai sensi del precedente paragrafo (6) non contenga alcuna disposizione circa il periodo di tempo da assegnare ai lavori su qualunque materia o materie che siano state rinviate alla commissione per l’esame in una particolare seduta, quei lavori saranno portati a conclusione non oltre tre ore dal loro inizio.

(8) All’inizio dell’attività in qualunque seduta della commissione, il Presidente può consentire a Ministri della Corona, che siano Membri della Camera, di fare dichiarazioni su di una materia o materie rinviate alla commissione per l’esame in quella seduta, e può successivamente consentire a membri della commissione di rivolgere interrogazioni al riguardo.

(9) Nessuna interrogazione su di una dichiarazione di un Ministro della Corona sarà svolta dopo lo scadere di un periodo di un’ora dall’inizio della prima di tali dichiarazioni, salvo che il presidente può, a sua discrezione, permettere lo svolgimento di tali interrogazioni per un ulteriore periodo non superiore a mezz’ora.

(10) La commissione, a seguito di tali dichiarazioni ed interrogazioni, esaminerà ciascuna materia ad essa rinviata sulla base di una mozione, “Che la Commissione abbia esaminato la materia”; il Presidente porrà la questione necessaria a deliberare sui lavori relativi a ciascuna materia all’ora, o dopo il periodo di tempo, specificati in conformità al paragrafo (6) o al paragrafo (7) del presente order, e la commissione riferirà quindi all’Assemblea di aver esaminato la materia o materie senza posizione di alcuna ulteriore questione.

(11) Un periodo di tempo assegnato all’esame di qualunque materia o materie comprenderà il tempo impiegato per le dichiarazioni di Ministri della Corona e le relative interrogazioni, salvo quando diversamente previsto da un order della Camera approvato in conformità al precedente paragrafo (6).


Select Committee (nota 36)
Select committee sulla trasmissione televisiva dei lavori.

139. - (1) Sarà costituita una select committee con potere di dare disposizioni ed esercitare altri compiti concernenti la trasmissione televisiva dei lavori della Camera e le materie ad essa correlate.

(2) La commissione sarà composta da undici Membri ed il numero legale sarà di tre membri.

(3) La commissione avrà potere

(a) di convocare persone e richiedere materiali e documenti, di riunirsi nonostante qualunque aggiornamento della Camera, di aggiornarsi da un luogo all’altro e di riferire periodicamente;

(b) di nominare consulenti specialistici per fornire informazioni che non siano immediatamente disponibili o per chiarire argomenti complessi che rientrino nell’ambito delle competenze della commissione;

(c) di comunicare a qualunque commissione costituita ai sensi dello Standing Order n. 142 (Domestic Committee), o alla Commissione Finanza e Servizi costituita ai sensi dello Standing Order n. 144, o alla House of Commons Commission (nota 37) il proprio avviso e qualunque altro documento concernente materie di comune interesse; e

(d) di riunirsi congiuntamente a qualunque commissione costituita ai sensi dello Standing Order n. 142 (Domestic Committee), o con la Commissione Finanza e Servizi, ai fini di deliberare o procedere ad audizioni.

(4) La commissione sarà autorizzata a riunirsi congiuntamente ad una commissione dei Lord sulla trasmissione televisiva dei lavori, al fine di deliberare o procedere ad audizioni, ed a comunicare ad una tale commissione il proprio avviso o qualunque altro documento concernente materie di comune interesse.

(5) La commissione avrà potere di formulare raccomandazioni alla House of Commons Commission o allo Speaker; ma qualunque raccomandazione la cui applicazione comporti una spesa aggiuntiva a carico dei titoli di spesa per la Camera dei Comuni (Amministrazione) o (Lavori) sarà esaminata anche dalla Commissione Finanza e Servizi.

(6) La commissione avrà potere di approvare norme e dare disposizioni agli Officer of the House (nota 38) con riguardo solo a quelle materie amministrative che possono essere di volta in volta determinate dallo Speaker o dalla House of Commons Commission.

(7) A meno che la Camera non disponga diversamente, tutti i Membri nominati nella commissione continueranno ad esserne membri fino al termine della legislatura.


Commissione per la deregolamentazione.


141. - (1) Sarà costituita una select committee, denominata Commissione per la deregolamentazione, per l’esame di ogni documento contenente proposte presentato alla Camera ai sensi dell’articolo 3, e di ogni schema di decreto di cui si proponga l’approvazione in base all’articolo 1, del Deregulation and Contracting Out Act 1994.

(2) La commissione riferirà alla Camera, in relazione ad ogni documento contenente proposte presentato alla Camera ai sensi del suddetto articolo 3, o

(a) che uno schema di decreto nei medesimi termini di quanto proposto debba essere presentato alla Camera; o

(b) che le proposte debbano essere modificate prima che uno schema di decreto venga presentato alla Camera; o

(c) che il potere di decretazione non debba essere utilizzato con riguardo a quanto proposto.

(3) La commissione riferirà alla Camera, in relazione ad ogni schema di decreto presentato alla Camera ai sensi del suddetto articolo 1, la propria raccomandazione se lo schema di decreto debba essere approvato.

(4) La commissione può riferire alla Camera su qualunque questione derivante dall’esame delle suddette proposte e schemi di decreti.

(5) (A) Nel proprio esame di proposte la commissione valuterà in ciascun caso se le proposte

(a) sembrino fare un uso improprio della legislazione delegata;

(b) rimuovano o riducano un onere o l’autorizzazione o la prescrizione di un onere;

(c) mantengano qualunque necessaria tutela;

(d) siano state oggetto di, e tengano debitamente conto di, adeguata consultazione;

(e) impongano un onere a carico dell’erario o contengano disposizioni che richiedano versamenti a favore del Tesoro o di qualunque dipartimento del governo o di qualunque autorità locale o pubblica in considerazione di qualunque licenza o concessione o di qualunque servizio da prestare, o prescrivano l’importo di qualunque onere o versamento di tal genere;

(f) intendano avere efficacia retroattiva;

(g) diano origine a dubbi riguardo a se rientrino nei poteri conferiti;

(h) necessitino di chiarimenti o presentino incongruità di formulazione;

(i) appaiano incompatibili con qualunque obbligo derivante dall’appartenenza all’Unione Europea.

(B) Nel proprio esame di schemi di decreto, la commissione valuterà in ciascun caso tutti gli aspetti elencati nel precedente sottoparagrafo (A) e la misura in cui il Ministro competente abbia avuto riguardo di qualunque risoluzione o relazione della Commissione o di eventuali altre istanze presentate durante il periodo dell’esame parlamentare.

(6) La commissione sarà composta da diciotto membri.

(7) Il numero legale della commissione sarà di cinque membri.

(8) A meno che la Camera non disponga diversamente, ciascun Membro nominato nella commissione continuerà ad esserne membro fino al termine della legislatura.

(9) La commissione avrà potere

(a) di convocare persone e richiedere materiali e documenti, di riunirsi nonostante qualunque aggiornamento della Camera, di aggiornarsi da un luogo all’altro nel Regno Unito e di riferire periodicamente;

(b) di nominare consulenti specialistici per fornire informazioni che non siano immediatamente disponibili o per chiarire argomenti complessi che rientrino nell’ambito delle competenze della commissione;

(c) di nominare una sottocommissione il cui numero legale sarà di due membri, che avrà potere di convocare persone e richiedere materiali e documenti, di riunirsi nonostante qualunque aggiornamento della Camera, di aggiornarsi da un luogo all’altro nel Regno Unito;

(d) di comunicare il proprio avviso e qualunque altro documento concernente materie di comune interesse a qualunque commissione nominata da questa Camera o a qualunque commissione nominata dai Lord per l’esame di proposte di deregolamentazione e schemi di decreto.

(10) La commissione e la sottocommissione saranno autorizzati a riunirsi congiuntamente ad una select committee nominata dai Lord per l’esame di proposte di deregolamentazione e schemi di decreto nonché a qualunque sua sottocommissione.

(11) La commissione e la sottocommissione saranno assistite dal Consigliere giuridico dello Speaker e, se i Lord lo riterranno opportuno, dal Consigliere giuridico del Lord Chairman of the Committee.

(12) La commissione e la sottocommissione avranno potere di invitare Membri della Camera che non siano membri della commissione a partecipare alle riunioni in cui si preveda lo svolgimento di audizioni e tali Membri potranno, a discrezione del presidente, porre domande alle persone ascoltate; ma nessun Membro non appartenente alla commissione parteciperà altrimenti ai lavori della commissione o della sottocommissione, o sarà computato ai fini del numero legale.

(13) Costituirà istruzione alla commissione che prima di riferire o

(a) che una proposta debba essere modificata prima che uno schema di decreto venga presentato alla Camera; o

(b) che il potere di decretazione non debba essere utilizzato con riguardo ad una proposta; o

(c) che uno schema di decreto non debba essere approvato, essa offrirà a qualunque dipartimento governativo interessato l’opportunità di fornire oralmente o per iscritto ad essa o alla sottocommissione da essa nominata le spiegazioni che il dipartimento ritenga opportune.

(14) Costituirà istruzione alla commissione che essa riferisca su ciascuno schema di decreto non oltre quindici giorni di seduta dopo la presentazione dello schema di decreto alla Camera, indicando nel caso di schemi di decreto di cui raccomanda l’approvazione se la propria raccomandazione sia stata approvata senza votazione per divisione.


Commissione di collegamento.


145. - (1) Sarà costituita una select committee denominata Commissione di collegamento

(a) per l’esame di questioni generali concernenti il lavoro delle select committee,

(b) per esprimere i pareri concernenti il lavoro delle select committee che possano essere richiesti dalla House of Commons Commission, e

(c) per riferire alla Camera la propria scelta circa le relazioni di select committee da porre in discussione nei Mercoledì che potranno essere indicati dallo Speaker in applicazione dello Standing Order n. 10 (Sedute del Mercoledì).

(2) La commissione riferirà le proprie raccomandazioni sulla ripartizione del tempo per l’esame da parte della Camera delle stime previsionali nelle giornate o mezze giornate che potranno essere a tal fine assegnate; e su di una mozione presentata che la Camera concordi con una tale relazione la questione sarà posta immediatamente e, qualora tale questione venga approvata, le raccomandazioni avranno effetto come se fossero order della Camera:

i lavori in applicazione del presente paragrafo, sebbene vi sia opposizione, possono essere decisi dopo lo scadere del tempo per l’attività su cui vi sia opposizione.

(3) La commissione avrà potere di convocare persone e richiedere materiali e documenti, di riunirsi nonostante qualunque aggiornamento della Camera, e di riferire periodicamente.

(4) A meno che la Camera non disponga diversamente, ciascun Membro nominato nella commissione continuerà ad esserne membro fino al termine della legislatura.

(5) Il numero legale della commissione sarà di sei membri.


Select committee sulla Pubblica Amministrazione.


146. - (1) Sarà costituita una select committee per l’esame delle relazioni del Commissario Parlamentare per l’Amministrazione, dei Commissari del Servizio Sanitario per Inghilterra, Scozia e Galles e del Garante parlamentare per l’Irlanda del Nord, presentate a questa Camera, e delle questioni ad esse correlate, e per l’esame di questioni relative alla qualità ed agli standard dei servizi amministrativi forniti dai dipartimenti della Pubblica Amministrazione, e delle altre questioni relative alla Pubblica Amministrazione; e la commissione sarà composta da undici Membri il cui numero legale sarà di tre membri.

(2) La commissione avrà potere

(a) di convocare persone e richiedere materiali e documenti, di riunirsi nonostante qualunque aggiornamento della Camera, di aggiornarsi da un luogo all’altro e di riferire periodicamente; e

(b) di nominare consulenti specialistici per fornire informazioni che non siano immediatamente disponibili o per chiarire argomenti complessi che rientrino nell’ambito delle competenze della commissione;

(c) di comunicare alla Commissione di controllo per gli affari europei il proprio avviso e qualunque altro documento concernente materie di comune interesse; e

(d) di riunirsi congiuntamente alla Commissione di controllo per gli affari europei, o a qualunque sua sottocommissione, ai fini di deliberare o procedere ad audizioni.

(3) A meno che la Camera non disponga diversamente, ciascun Membro nominato nella commissione continuerà ad esserne membro fino al termine della legislatura.


Commissione per la procedura.


147. (1) Sarà costituita una select committee, denominata Commissione per la procedura, per l’esame della prassi e della procedura della Camera nell’esercizio dell’attività di interesse pubblico, e per formulare raccomandazioni.

(2) La commissione sarà composta da non più di diciassette Membri.

(3) Il numero legale della commissione sarà di cinque membri.

(4) La commissione avrà potere di convocare persone e richiedere materiali e documenti, di riunirsi nonostante qualunque aggiornamento della Camera, di aggiornarsi da un luogo all’altro e di riferire periodicamente.

(5) A meno che la Camera non disponga diversamente, ciascun Membro nominato nella commissione continuerà ad esserne membro fino al termine della legislatura.


Commissione dei Conti Pubblici.


148. - (1) Sarà costituita una select committee, denominata Commissione dei Conti Pubblici, per l’esame dei rendiconti (nota 41) relativi agli stanziamenti di somme assegnati dal Parlamento per finanziare la spesa pubblica, e degli altri rendiconti presentati al Parlamento secondo quanto la commissione possa ritenere opportuno, composta da non più di sedici Membri, il cui numero legale sarà di quattro membri. La commissione avrà potere di convocare persone e richiedere materiali e documenti, di riferire periodicamente, e di aggiornarsi da un luogo all’altro.

(2) A meno che la Camera non disponga diversamente, ciascun Membro nominato nella commissione continuerà ad esserne membro fino al termine della legislatura.

(3) La commissione avrà potere di trasmettere a qualunque commissione costituita ai sensi dello Standing Order n. 152 (Select committee riferite a dipartimenti del Governo) e alla Commissione di controllo per gli affari europei la documentazione che possa aver ricevuto dal National Audit Office (che sia stata concordata fra tale Ufficio ed il competente dipartimento o dipartimenti del Governo) ma che non sia stata oggetto di relazione alla Camera.

(4) La Commissione avrà potere di riunirsi congiuntamente alla Commissione di controllo per gli affari europei, o a qualunque sua sottocommissione, ai fini di deliberare o procedere ad audizioni.


Commissione sugli Standard e le Prerogative.


149. - (1) Sarà costituita una select committee, denominata Commissione sugli Standard e le Prerogative

(a) per l’esame di questioni specifiche in materia di prerogative ad essa rinviate dalla Camera;

(b) per la supervisione del lavoro del Commissario Parlamentare per gli Standard; per l’esame delle misure proposte dal Commissario per la compilazione, tenuta ed accessibilità del Registro degli Interessi dei Membri e di qualunque altro registro di interesse istituito dalla Camera; per la revisione periodica della forma e del contenuto di quei registri; e per l’esame di qualunque specifico reclamo in ordine alla registrazione o dichiarazione di interessi ad essa rinviato dal Commissario; e

(c) per l’esame di qualunque questione concernente la condotta dei membri, compresi reclami specifici in relazione a presunte violazioni del codice di condotta approvato dalla Camera e che siano stati portati all’attenzione della commissione da parte del Commissario; e per la raccomandazione di qualunque modifica a tale codice di condotta secondo quanto possa periodicamente apparire necessario.

(2) La commissione sarà composta da undici Membri, il cui numero legale sarà di cinque membri.

(3) A meno che la Camera non disponga diversamente, ciascun Membro nominato nella commissione continuerà ad esserne membro fino al termine della legislatura.

(4) La commissione avrà potere di costituire sottocommissioni composte da non più di sette Membri, il cui numero legale sarà di tre membri, e di rinviare a tali sottocommissioni qualunque questione fra quelle rinviate alla commissione; e nominerà una di tali sottocommissioni per ricevere relazioni dal Commissario relative ad indagini su specifici reclami.

(5) La commissione e qualunque sottocommissione avranno potere di convocare persone e richiedere materiali e documenti, di riunirsi nonostante qualunque aggiornamento della Camera, di aggiornarsi da un luogo all’altro, di riferire periodicamente e di nominare consulenti specialistici per fornire informazioni che non siano immediatamente disponibili o per chiarire argomenti complessi che rientrino nell’ambito delle competenze della commissione.

(6) La commissione avrà potere di ordinare la presenza di qualunque Membro davanti alla commissione o a qualunque sottocommissione e di richiedere che vengano presentati alla commissione o ad una sottocommissione i materiali e documenti specifici in possesso di un Membro, concernenti le proprie inchieste, o le inchieste di una sottocommissione o del Commissario.

(7) La commissione, o qualunque sottocommissione, avranno potere di far riferimento ad elementi probatori di precedenti Commissioni delle Prerogative o di precedenti Select Committee sugli Interessi dei Membri che non siano stati oggetto di relazione ed a qualunque documento distribuito ad una tale commissione.

(8) La commissione avrà potere di negare l’autorizzazione alla trasmissione televisiva dei lavori cui siano ammessi estranei.

(9) L’Attorney General, l’Advocate General ed il Solicitor General, che siano Membri della Camera, possono essere presenti in commissione o in qualunque sottocommissione, possono partecipare alle deliberazioni, possono ricevere i documenti di commissione o di sottocommissione e possono fornire assistenza alla commissione o alla sottocommissione secondo quanto possa essere opportuno, ma non avranno diritto di voto né di presentare alcuna mozione o proporre alcun emendamento né saranno computati ai fini del numero legale.


Commissario Parlamentare per gli Standard.


150. - (1) Vi sarà un officer di questa Camera, denominato Commissario Parlamentare per gli Standard che sarà nominato dalla Camera.

(2) I compiti principali del Commissario saranno

(a) mantenere il Registro degli Interessi dei Membri e qualunque altro registro di interesse istituito dalla Camera, ed emanare le misure per la compilazione, tenuta ed accessibilità di quei registri come approvate dalla Commissione sugli Standard e le Prerogative o da una sua apposita sottocommissione;

(b) fornire pareri riservati a Membri ed altre persone o enti soggetti alla registrazione su questioni relative alla registrazione di interessi personali;

(c) esprimere pareri alla Commissione sugli Standard e le Prerogative, alle sue sottocommissioni e a singoli Membri sull’interpretazione del codice di condotta approvato dalla Camera e su questioni di correttezza;

(d) controllare la funzionalità di tale codice e registri, e formulare le relative raccomandazioni alla Commissione sugli Standard e le Prerogative o ad una sua apposita sottocommissione; e

(e) ricevere e, se lo ritenga opportuno, indagare su specifici reclami dei Membri e del pubblico riguardo a

(i) la registrazione o dichiarazione di interessi, o

(ii) altri aspetti della correttezza della condotta di un Membro, e riferire alla Commissione sugli Standard e le Prerogative o ad una sua apposita sottocommissione.

(3) Il Commissario può essere destituito per decisione della Camera.


Select Committee (nota 36)
Select committee riferite a dipartimenti del Governo.

152. - (1) Saranno costituite select committee per l’esame della spesa, amministrazione e politica dei principali dipartimenti del governo secondo quanto indicato al paragrafo (2) del presente order, e dei connessi enti pubblici.

(2) Le commissioni costituite ai sensi del paragrafo (1) del presente order, i principali dipartimenti del Governo cui esse sono riferite, il numero massimo dei membri di ciascuna commissione ed il numero legale in ciascun caso saranno i seguenti:

Denominazione della Commissione Principale dipartimento del Governo cui è riferita Numero
di membri
Numero legale
1. Agricoltura Ministero dell’Agricoltura, Pesca ed Alimentazione 11 3
2. Cultura, Comunicazione e Sport Dipartimento per la Cultura, Comunicazione e Sport 11 3
3. Difesa Ministero della Difesa 11 3
4. Istruzione e Occupazione Dipartimento per l’Istruzione e l’Occupazione 17 5
5. Ambiente, Trasporti ed Affari Regionali Dipartimento dell’Ambiente, i Trasporti e le Regioni 17 5
6. Affari Esteri Foreign and Commonwealth Office 12 3
7. Sanità Dipartimento della Sanità 11 3
8. Affari Interni Home Office; politica, amministrazione e spesa del Dipartimento del Lord Cancelliere (compreso il lavoro del personale addetto al lavoro amministrativo di corti e tribunali, ma escluso l’esame
di casi individuali e nomine); ed amministrazione e spesa dell’Ufficio dell’Attorney General, del Treasury Solicitor’s Department, del Crown Prosecution Service e del Serious Fraud Office (ma esclusi casi individuali e nomine e pareri dati nell’ambito del Governo da parte dei Law Officer)
11 3
9. Sviluppo Internazionale Dipartimento per loSviluppo Internazionale 11 3
10. Affari dell’Irlanda del Nord Northern Ireland Office; amministrazione e spesa del Crown Solicitor’s Office (ma esclusi casi individuali e pareri dati dal Crown Solicitor);
ed altre materie nell’ambito delle responsabilità del Segretario di Stato per l’Irlanda del Nord (ma escluse la spesa, amministrazione e politica dell’Office of the Director of Public Prosecutions, Northern Ireland, e la redazione tecnica della legislazione da parte dell’Office of Legislative Counsel)
13 4
11. Scienza e Tecnologia Office of Science and Technology 11 3
12. Affari Scozzesi Scotland Office (comprese (i) relazioni con il Parlamento Scozzese e (ii) amministrazione e spesa degli uffici dell’Advocate General per la Scozia ma esclusi casi individuali e pareri dati nell’ambito del Governo dall’Advocate General) 11 3
13. Previdenza Sociale Dipartimento della Previdenza Sociale 11 3
14. Commercio e Industria Dipartimento del Commercio e Industria (ma escluso l’Office of Science and Technology) 11 3
15. Tesoro Tesoro; Amministrazione delle Finanze; Amministrazione delle Dogane e Accise 12 3
16. Affari del Galles Welsh Office (Ufficio del Segretario di Stato per il Galles comprese le relazioni con l’Assemblea nazionale per il Galles) 11 3

(3) La Commissione Istruzione e Occupazione e la Commissione Ambiente, Trasporti ed Affari Regionali avranno ciascuna potere di nominare due sottocommissioni; e la Commissione Affari Esteri, la Commissione Affari Interni e la Commissione Tesoro avranno ciascuna potere di nominare una sottocommissione.

(4) Le select committee costituite ai sensi del presente order avranno potere

(a) di convocare persone e richiedere materiali e documenti, di riunirsi nonostante qualunque aggiornamento della Camera, di aggiornarsi da un luogo all’altro e di riferire periodicamente;

(b) di nominare consulenti specialistici per fornire informazioni che non siano immediatamente disponibili o per chiarire argomenti complessi che rientrino nell’ambito delle competenze della commissione;

(c) di riferire periodicamente circa i resoconti di audizioni tenute innanzi alle sottocommissioni, e di depositare presso il Table of the House i processi verbali delle sottocommissioni;

(d) di comunicare a qualunque altra di tali commissioni e alla Commissione di controllo per gli affari europei, alla Commissione dei Conti Pubblici, alla Commissione per la deregolamentazione ed alla Commissione per l’Audit Ambientale il proprio avviso e qualunque altro documento concernente materie di comune interesse; e

(e) di riunirsi congiuntamente a qualunque altra di tali commissioni ai fini di deliberare, procedere ad audizioni o esaminare schemi di relazione; o alla Commissione di controllo per gli affari europei o a qualunque sua sottocommisione, ai fini di deliberare o procedere ad audizioni;

e le sottocommissioni costituite ai sensi del presente order avranno potere di convocare persone e richiedere materiali e documenti, di riunirsi nonostante qualunque aggiornamento della Camera, di aggiornarsi da un luogo all’altro, di riferire periodicamente circa i loro processi verbali e di riunirsi congiuntamente a qualunque commissione costituita ai sensi del presente order o sua sottocommissione o alla Commissione di controllo per gli affari europei o qualunque sua sottocommisione, ai fini di deliberare o procedere ad audizioni, ed avranno un numero legale di tre membri.

(5) A meno che la Camera non disponga diversamente, tutti i Membri nominati in una commissione costituita ai sensi del presente order continueranno ad esserne membri fino al termine della legislatura.


Commissione per l’Audit Ambientale.


152A. - (1) Sarà costituita una select committee, denominata Commissione per l’Audit Ambientale, per l’esame della misura in cui le politiche ed i programmi dei dipartimenti del Governo e degli enti pubblici non dipartimentali contribuiscano alla tutela ambientale ed allo sviluppo sostenibile, e per la verifica delle loro prestazioni rispetto a tali obiettivi secondo quanto possa essere per essi stabilito dai Ministri di Sua Maestà; e per riferire in merito alla Camera.

(2) La commissione sarà composta da sedici membri, di cui il numero legale sarà di quattro membri.

(3) A meno che la Camera non disponga diversamente, ciascun Membro nominato nella commissione continuerà ad esserne membro fino al termine della legislatura.

(4) La commissione avrà potere

(a) di convocare persone e richiedere materiali e documenti, di riunirsi nonostante qualunque aggiornamento della Camera, di aggiornarsi da un luogo all’altro e di riferire periodicamente;

(b) di nominare consulenti specialistici per fornire informazioni che non siano immediatamente disponibili o per chiarire argomenti complessi che rientrino nell’ambito delle competenze della commissione;

(c) di comunicare il proprio avviso e qualunque altro documento concernente materie di comune interesse a qualunque commissione costituita da questa Camera o dai Lord; e

(d) di riunirsi congiuntamente a qualunque commissione costituita ai sensi dello Standing Order n. 152 (Select committee riferite a dipartimenti del Governo), o a qualunque loro sottocommissione, o alla Commissione di controllo per gli affari europei o a qualunque sua sottocommissione, o a qualunque commissione costituita dai Lord o a qualunque loro sottocommissione, ai fini di deliberare o procedere all’audizione di testimoni.