Informazione, valutazione, indirizzo e controllo - Commissioni d'inchiesta Assemblea nazionale

Camera dei Comuni

Congresso dei Deputati

Legge Fondamentale della Repubblica Federale Tedesca

Articolo 44

1)Il Bundestag ha il diritto e su richiesta di un quarto dei suoi membri l'obbligo di costituire una commissione d'inchiesta che in seduta pubblica raccolga i necessari elementi di prova. La pubblicità dei lavori può essere esclusa.
2) Alla raccolta degli elementi di prova si applicano conformemente le disposizioni sul processo penale. Sono fatti salvi il segreto epistolare, postale e delle telecomunicazioni.
3) Le autorità giudiziarie ed amministrative sono tenute a prestare assistenza giuridica e burocratica.
4) Le decisioni delle commissioni d'inchiesta sono sottratte al dibattimento in sede giudiziaria ed i tribunali sono liberi nell'apprezzamento e nel giudizio dei fatti su cui si è svolta l'inchiesta.


Articolo 45a

1) Il Bundestag costituisce una Commissione per gli affari esteri ed una Commissione per la difesa.
2) La Commissione per la difesa ha anche i diritti di una commissione d'inchiesta. Su richiesta di un quarto dei suoi membri la Commissione ha l'obbligo di fare di una questione l'oggetto della propria inchiesta.
3) In materia di difesa non si applica l'articolo 44, comma 1.


Regolamento del Bundestag

§ 75 Proposte

(1) Le seguenti proposte possono essere poste all’ordine del giorno come oggetto di esame (proposte autonome):
a) progetti di legge;
b) raccomandazioni della commissione di cui all’articolo 77, comma 2 della Legge Fondamentale (Commissione di conciliazione);
c) mozioni di rigetto dell’opposizione del Bundesrat;
d) mozioni;
e) relazioni e materiali informativi del Bundestag (comunicazioni);
f) interpellanze al Governo e relative risposte;
g) proposte di elezione, nella misura in cui ne sia stato distribuito lo stampato;
h) raccomandazioni e relazioni in materia di verifica delle elezioni, immunità e Regolamento;
i) raccomandazioni e relazioni su petizioni;
j) raccomandazioni e relazioni della commissione affari giuridici su procedimenti innanzi alla Corte costituzionale federale;
k) raccomandazioni e relazioni delle commissioni d’inchiesta;
l) relazioni provvisorie delle commissioni;
m) regolamenti legislativi (Rechtsverordnung), nella misura in cui debbano essere trasmessi al Bundestag in base a disposizioni di legge.

(2) Sono proposte accessorie rispetto a quelle oggetto di esame (proposte non autonome):
a) raccomandazioni e relazioni delle commissioni;
b) proposte di emendamenti;
c) proposte di risoluzione su progetti di legge, comunicazioni, dichiarazioni del Governo, interpellanze, risoluzioni del Parlamento europeo, provvedimenti della Comunità Europea, provvedimenti di stabilizzazione e regolamenti legislativi (Rechtsverordnung).

(3) Si considerano proposte ai sensi del § 76 anche le interrogazioni a risposta scritta; queste non possono essere poste all’ordine del giorno quali oggetto di esame.


Regolamento del Bundestag - Allegato 3

Regolamento sulla tutela del segreto del Bundestag

Norme applicative del Regolamento sulla tutela del segreto del Bundestag del 19 settembre 1975

§ 6

(1) Le commissioni possono decidere che vengano riportati nel resoconto gli interrogatori di testimoni e le audizioni di esperti anche su questioni di livello “rigorosamente segreto” e “segreto” (ad es. in occasione di commissioni d’inchiesta). In tali casi si deve decidere circa la stampa e distribuzione del resoconto.
(2) Qualora il presidente della commissione autorizzi, durante una seduta nella quale siano trattati documenti di livello “rigorosamente segreto” o “segreto”, di prendere appunti sulla seduta stessa, questi devono essere consegnati alla fine della seduta all’Ufficio del registro di segretezza per la custodia o la distruzione.
(3) I documenti di livello “rigorosamente segreto” possono essere esaminati o rielaborati nell’Ufficio del registro di segretezza solo con l’autorizzazione del Presidente del Bundestag o del presidente della commissione. È consentito prendere appunti solo con il consenso del Presidente del Bundestag o del presidente della commissione; essi rimangono presso l’Ufficio del registro di segretezza fino a che siano trattati dalla commissione. Dopo la fine dell’esame devono essere distrutti a cura dell’Ufficio del registro di segretezza.
(4) La presa visione di tutti i documenti segreti nell’Ufficio del registro di segretezza deve essere confermata per iscritto.


Regolamento del Bundestag - Appendice 2

Direttive per il trattamento dei processi verbali delle commissioni in base al § 73, comma 3 del Regolamento del Bundestag del 16 settembre 1975, modificate con decisione del Präsidium del 7 settembre 1987

II. Fino a diversa disciplina del trattamento dei processi verbali delle commissioni d’inchiesta, nella misura in cui non siano soggetti al Regolamento sulla tutela del segreto, vale quanto segue:

1. Fino alla conclusione dell’inchiesta o allo scioglimento della commissione i processi verbali possono essere consegnati solo su richiesta ufficiale (articolo 35, comma 1 della Legge Fondamentale). I processi verbali delle sedute pubbliche possono essere consultati da chi dimostri un giustificato interesse. Sulle deroghe decide la commissione.

2. Prima della conclusione del proprio incarico, la commissione d’inchiesta deve formulare raccomandazioni circa il successivo trattamento dei propri processi verbali; sulle deroghe a tali raccomandazioni dopo lo scioglimento della commissione d’inchiesta decide il Presidente del Bundestag.



N.B.: La disciplina formale delle procedure delle commissioni d'inchiesta del Bundestag è contenuta nella Legge sui diritti delle commissioni d'inchiesta del Bundestag (Gesetz zur Regelung des Rechts der Untersuchungsausschüsse des Deutschen Bundestages (Untersuchungsausschussgesetz), Gazzetta Ufficiale federale, 2001, Pt. I, p. 1142-1148), il cui testo non è compreso in questa pubblicazione e di cui qui si fornisce la sola versione in lingua originale.