>> Regolamento di procedura del Bundestag VIII. Porposte e loro trattazione § 93 Provvedimenti dellUnione Europea (1) Le iniziative in base ai §§ 3 e 5 della legge sulla collaborazione del Governo e del Bundestag nelle questioni relative allUnione Europea ed in base alla legge sui Trattati istitutivi della CEE e dellEURATOM così come le comunicazioni del Parlamento Europeo (provvedimenti dellUnione Europea) devono essere trasmesse direttamente alla Commissione per gli affari dellUnione Europea. (2) Le commissioni competenti possono dichiarare i provvedimenti dellUnione Europea ed i loro progetti (documenti dellUnione Europea) oggetto di esame prima ed indipendentemente dalla formale trasmissione al Bundestag. Le commissioni devono comunicare al Presidente del Bundestag ed al Presidente della Commissione per gli affari dellUnione Europea quali documenti dellUnione Europea abbiano dichiarato oggetto di esame. (3) Il Presidente della Commissione per gli affari dellUnione Europea presenta al Presidente del Bundestag, di concerto con le commissioni competenti per materia, una proposta di assegnazione dei provvedimenti dellUnione Europea trasmessi e dei documenti dellUnione Europea dichiarati oggetto di esame dalle commissioni. Il Presidente del Bundestag assegna i provvedimenti ed i documenti dellUnione Europea, in accordo con il Consiglio degli anziani, ad una commissione competente per il merito e ad altre commissioni interpellate per il parere. (4) I titoli dei documenti dellUnione Europea assegnati sono inseriti in un prospetto comune che viene distribuito e da cui risulti a quali commissioni i provvedimenti siano stati assegnati. Un documento dellUnione Europea è distribuito come stampato del Bundestag se lo richieda la Commissione per gli affari dellUnione Europea al momento della sua proposta di assegnazione ed il Consiglio degli anziani lo consenta, se ciò sia concordato nel Consiglio degli anziani o se la commissione competente per il merito proponga una raccomandazione a seguito dellesame preventivo. (5) Le commissioni possono invitare alle loro discussioni su affari europei i membri del Parlamento europeo così come i membri del Consiglio e della Commissione dellUnione Europea o i loro incaricati. Esse possono discutere i documenti dellUnione Europea in comune con le commissioni del Parlamento Europeo aventi la stessa competenza. (6) Le commissioni possono inviare delegazioni presso una commissione del Parlamento Europeo avente la stessa competenza o presso altri organi dellUnione Europea per lesame preparatorio di decisioni relative a documenti dellUnione Europea. § 93a Commissione per gli affari dellUnione Europea (1) Spetta alla commissione per gli affari dellUnione Europea, che deve essere istituita dal Bundestag in base allarticolo 45 della Legge Fondamentale, la trattazione dei provvedimenti dellUnione Europea di cui al § 93, comma 1, in conformità al Regolamento ed alle decisioni del Bundestag. (2) Su richiesta di una Frazione o del cinque per cento dei membri del Bundestag, lAssemblea può autorizzare la Commissione per gli affari dellUnione Europea a tutelare in base allarticolo 23 della Legge Fondamentale i diritti del Bundestag nei confronti del Governo in relazione a specifici provvedimenti dellUnione Europea. È fatto salvo il diritto del Bundestag di decidere autonomamente in qualunque momento su di una questione relativa allUnione Europea. (3) La Commissione per gli affari dellUnione Europea, in caso di autorizzazione in base al comma 2, prima dellespressione di un parere al Governo sul provvedimento dellUnione Europea deve richiedere il parere della commissione competente per materia. Essa può successivamente esprimere un parere su di un provvedimento dellUnione Europea in quanto non contrasti con quello della commissione competente per materia. Qualora la Commissione per gli affari dellUnione Europea intenda discostarsi dal parere di una o più commissioni competenti per materia, deve essere indetta una seduta comune con le commissioni consultive. In particolari casi di urgenza, i presidenti delle commissioni consultive possono consentire la votazione scritta di cui al § 72, frase 2. Per la convocazione di una seduta della Commissione per gli affari dellUnione Europea al di fuori del calendario dei giorni di riunione delle commissioni o al di fuori della sede del Bundestag, il presidente della commissione ha anche diritto di derogare al § 60 se lo richieda il programma dei lavori dei competenti organi dellUnione Europea e sia concessa lautorizzazione del Presidente del Bundestag. (4) Sul contenuto e la motivazione dei pareri espressi dalla Commissione per gli affari dellUnione Europea al Governo su di un provvedimento dellUnione Europea, la Commissione predispone una relazione che viene distribuita come stampato del Bundestag e deve essere posta allordine del giorno entro tre settimane di seduta dalla distribuzione. Una discussione ha però luogo solo se richiesta da una Frazione o dal cinque per cento dei membri del Bundestag presenti. (5) La Commissione per gli affari dellUnione Europea può, nel caso di un provvedimento dellUnione Europea che le sia stato assegnato per il parere, proporre emendamenti alla raccomandazione della commissione competente per il merito; la proposta di emendamento deve essere presentata al Presidente del Bundestag entro le ore 18 del giorno precedente alla discussione della raccomandazione sul provvedimento dellUnione Europea. (6) Possono accedere alle sedute della Commissione per gli affari dellUnione Europea i membri tedeschi del Parlamento Europeo; altri membri tedeschi del Parlamento Europeo hanno diritto di prendervi parte come rappresentanti. I membri del Parlamento Europeo autorizzati alla collaborazione sono nominati dal Presidente del Bundestag su proposta delle Frazioni del Bundestag per i cui partiti siano stati eletti i membri tedeschi del Parlamento Europeo, fino alla nuova elezione del Parlamento Europeo, non oltre la fine della legislatura del Bundestag. I membri tedeschi del Parlamento Europeo così nominati sono autorizzati a promuovere la discussione delle questioni oggetto di esame così come a fornire informazioni ed esprimere pareri durante le discussioni della Commissione per gli affari dellUnione Europea. (7) La Commissione per gli affari dellUnione Europea deve stabilire i principi per la trattazione dei provvedimenti dellUnione europea ad essa trasmessi in base al § 93 ed in base ad essi formulare la propria raccomandazione al Bundestag o esprimere il proprio parere al Governo. |