Procedure ed organi relativi agli affari dell'Unione Europea Assemblea nazionale

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Congresso dei Deputati

>> Regolamento di procedura del Bundestag

VIII. Porposte e loro trattazione

§ 93 Provvedimenti dell’Unione Europea
(1) Le iniziative in base ai §§ 3 e 5 della legge sulla collaborazione del Governo e del Bundestag nelle questioni relative all’Unione Europea ed in base alla legge sui Trattati istitutivi della CEE e dell’EURATOM così come le comunicazioni del Parlamento Europeo (provvedimenti dell’Unione Europea) devono essere trasmesse direttamente alla Commissione per gli affari dell’Unione Europea.

(2) Le commissioni competenti possono dichiarare i provvedimenti dell’Unione Europea ed i loro progetti (documenti dell’Unione Europea) oggetto di esame prima ed indipendentemente dalla formale trasmissione al Bundestag. Le commissioni devono comunicare al Presidente del Bundestag ed al Presidente della Commissione per gli affari dell’Unione Europea quali documenti dell’Unione Europea abbiano dichiarato oggetto di esame.

(3) Il Presidente della Commissione per gli affari dell’Unione Europea presenta al Presidente del Bundestag, di concerto con le commissioni competenti per materia, una proposta di assegnazione dei provvedimenti dell’Unione Europea trasmessi e dei documenti dell’Unione Europea dichiarati oggetto di esame dalle commissioni. Il Presidente del Bundestag assegna i provvedimenti ed i documenti dell’Unione Europea, in accordo con il Consiglio degli anziani, ad una commissione competente per il merito e ad altre commissioni interpellate per il parere.

(4) I titoli dei documenti dell’Unione Europea assegnati sono inseriti in un prospetto comune che viene distribuito e da cui risulti a quali commissioni i provvedimenti siano stati assegnati. Un documento dell’Unione Europea è distribuito come stampato del Bundestag se lo richieda la Commissione per gli affari dell’Unione Europea al momento della sua proposta di assegnazione ed il Consiglio degli anziani lo consenta, se ciò sia concordato nel Consiglio degli anziani o se la commissione competente per il merito proponga una raccomandazione a seguito dell’esame preventivo.

(5) Le commissioni possono invitare alle loro discussioni su affari europei i membri del Parlamento europeo così come i membri del Consiglio e della Commissione dell’Unione Europea o i loro incaricati. Esse possono discutere i documenti dell’Unione Europea in comune con le commissioni del Parlamento Europeo aventi la stessa competenza.

(6) Le commissioni possono inviare delegazioni presso una commissione del Parlamento Europeo avente la stessa competenza o presso altri organi dell’Unione Europea per l’esame preparatorio di decisioni relative a documenti dell’Unione Europea.

§ 93a Commissione per gli affari dell’Unione Europea
(1) Spetta alla commissione per gli affari dell’Unione Europea, che deve essere istituita dal Bundestag in base all’articolo 45 della Legge Fondamentale, la trattazione dei provvedimenti dell’Unione Europea di
cui al § 93, comma 1, in conformità al Regolamento ed alle decisioni del Bundestag.

(2) Su richiesta di una Frazione o del cinque per cento dei membri del Bundestag, l’Assemblea può autorizzare la Commissione per gli affari dell’Unione Europea a tutelare in base all’articolo 23 della Legge Fondamentale i diritti del Bundestag nei confronti del Governo in relazione a specifici provvedimenti dell’Unione Europea. È fatto salvo il diritto del Bundestag di decidere autonomamente in qualunque momento su di una questione relativa all’Unione Europea.

(3) La Commissione per gli affari dell’Unione Europea, in caso di autorizzazione in base al comma 2, prima dell’espressione di un parere al Governo sul provvedimento dell’Unione Europea deve richiedere il parere della commissione competente per materia. Essa può successivamente esprimere un parere su di un provvedimento dell’Unione Europea in quanto non contrasti con quello della commissione competente per materia. Qualora la Commissione per gli affari dell’Unione Europea intenda discostarsi dal parere di una o più commissioni competenti per materia, deve essere indetta una seduta comune con le commissioni consultive. In particolari casi di urgenza, i presidenti delle commissioni consultive possono consentire la votazione scritta di cui al § 72, frase 2. Per la convocazione di una seduta della Commissione per gli affari dell’Unione Europea al di fuori del calendario dei giorni di riunione delle commissioni o al di fuori della sede del Bundestag, il presidente della commissione ha anche diritto di derogare al § 60 se lo richieda il programma dei lavori dei competenti organi dell’Unione Europea e sia concessa l’autorizzazione del Presidente del Bundestag.

(4) Sul contenuto e la motivazione dei pareri espressi dalla Commissione per gli affari dell’Unione Europea al Governo su di un provvedimento dell’Unione Europea, la Commissione predispone una relazione che viene distribuita come stampato del Bundestag e deve essere posta all’ordine del giorno entro tre settimane di seduta dalla distribuzione. Una discussione ha però luogo solo se richiesta da una Frazione o dal cinque per cento dei membri del Bundestag presenti.

(5) La Commissione per gli affari dell’Unione Europea può, nel caso di un provvedimento dell’Unione Europea che le sia stato assegnato per il parere, proporre emendamenti alla raccomandazione della commissione competente per il merito; la proposta di emendamento deve essere presentata al Presidente del Bundestag entro le ore 18 del giorno precedente alla discussione della raccomandazione sul provvedimento dell’Unione Europea.

(6) Possono accedere alle sedute della Commissione per gli affari dell’Unione Europea i membri tedeschi del Parlamento Europeo; altri membri tedeschi del Parlamento Europeo hanno diritto di prendervi parte come rappresentanti. I membri del Parlamento Europeo autorizzati alla collaborazione sono nominati dal Presidente del Bundestag su proposta delle Frazioni del Bundestag per i cui partiti siano stati eletti i membri tedeschi del Parlamento Europeo, fino alla nuova elezione del Parlamento Europeo, non oltre la fine della legislatura del Bundestag. I membri tedeschi del Parlamento Europeo così nominati sono autorizzati a promuovere la discussione delle questioni oggetto di esame così come a fornire informazioni ed esprimere pareri durante le discussioni della Commissione per gli affari dell’Unione Europea.
(7) La Commissione per gli affari dell’Unione Europea deve stabilire i principi per la trattazione dei provvedimenti dell’Unione europea ad essa trasmessi in base al § 93 ed in base ad essi formulare la propria raccomandazione al Bundestag o esprimere il proprio parere al Governo.