Procedure ed organi relativi agli affari dell'Unione Europea Assemblea nazionale

Bundestag

Congresso dei Deputati

>> Norme permanenti di procedura della Camera dei Comuni

Commissioni permanenti (nota 30)
Commissioni
permanenti per gli affari europei.

119. - (1) Saranno costituite tre commissioni permanenti, denominate Commissioni permanenti per gli affari europei, cui saranno rinviati per l’esame sulla base di una mozione, a meno che la Camera non disponga diversamente, i documenti dell’Unione Europea così come definiti nello Standing Order n. 143 (Commissione di controllo per gli affari europei) secondo quanto può essere raccomandato dalla Commissione di controllo per gli affari europei per l’ulteriore esame.

(2) Qualora una mozione che specifici documenti dell’Unione Europea di cui al precedente paragrafo non siano rinviati ad una Commissione permanente per gli affari europei venga presentata da un Ministro della Corona all’inizio dell’attività di interesse pubblico, la relativa questione sarà posta immediatamente.

(3) Ciascuna Commissione permanente per gli affari europei sarà composta da tredici Membri nominati per la durata di una legislatura dalla Commissione di Selezione; e nel nominare tali Membri la Commissione di Selezione

(a) terrà conto delle qualifiche dei Membri nominati e della composizione della Camera; e

(b) avrà potere di esonerare periodicamente Membri e nominarne altri in sostituzione.

(4) Il numero legale di una Commissione permanente per gli affari europei sarà di tre membri, escluso il presidente.

(5) Qualunque Membro, sebbene non nominato in una Commissione permanente per gli affari europei, può prendere parte ai lavori della commissione, ma tale Membro non avrà diritto di presentare alcuna mozione, votare o essere computato ai fini del numero legale; a condizione che un Ministro della Corona che sia Membro di questa Camera ma non nominato nella commissione può presentare una mozione secondo quanto disposto nei successivi paragrafi (7) e (8); e il Governo può stabilire la precedenza fra i preavvisi di mozione da esaminare in ciascuna commissione.

(6) Le Commissioni permanenti per gli affari europei, e l’argomento principale dei documenti dell’Unione Europea che dovranno essere rinviati a ciascuna di esse, saranno secondo quanto qui di seguito indicato; e nel formulare raccomandazioni per l’ulteriore esame, la Commissione di controllo per gli affari europei specificherà la commissione alla quale, a suo avviso, i documenti dovrebbero essere rinviati; e fatto salvo il paragrafo (2) del presente order, i documenti saranno conformemente rinviati a quella commissione.


Principale argomento dei documenti UE
Commissioni permanenti per gli affari europei. Materie che rientrano nella competenza dei seguenti Dipartimenti:

A Agricoltura, Pesca ed Alimentazione; Trasporti e Regioni; Commissione Forestale (e competenze analoghe degli Scottish, Welsh e Northern Ireland Offices)

B Tesoro (compresa l’amministrazione delle Dogane e Accise); Previdenza Sociale; Affari esteri; Sviluppo internazionale; Affari interni; Dipartimento del Lord Cancelliere; insieme a qualunque altra materia non altrimenti assegnata dal presente order

C Commercio e Industria; Istruzione ed Occupazione; Cultura, Comunicazione e Sport; Sanità

(7) Il presidente può permettere ad un Ministro della Corona di fare una dichiarazione e di rispondere a domande poste in merito dai Membri, riguardo a ciascuna mozione relativa ad un documento dell’Unione Europea o a documenti rinviati ad una Commissione permanente per gli affari europei di cui un Ministro abbia dato preavviso; ma non sarà ammessa alcuna domanda dopo lo scadere di un periodo di un’ora dall’inizio della suddetta dichiarazione:

A condizione che il presidente può consentire, se lo ritiene opportuno, che vengano poste domande per un periodo ulteriore di non più di mezz’ora dopo lo scadere di quel periodo.

(8) A seguito della conclusione dei lavori di cui al paragrafo precedente, può essere presentata la mozione ivi menzionata rispetto alla quale possono essere proposti emendamenti; e, qualora i relativi lavori non siano stati precedentemente conclusi, il presidente interromperà l’esame di tale mozione ed emendamenti dopo due ore e mezza di seduta della commissione e porrà quindi immediatamente in successione:

(a) la questione su qualunque emendamento già posto in discussione dalla presidenza; e

(b) la questione principale (o la questione principale, come modificata).

Il presidente riferirà quindi alla Camera su qualunque risoluzione cui la commissione sia pervenuta, o che essa non è pervenuta ad alcuna risoluzione, senza che venga posta alcuna ulteriore questione.

(9) Qualora una mozione venga presentata nella Camera in relazione a qualunque documento dell’Unione Europea rispetto al quale sia stata presentata alla Camera una relazione in conformità al paragrafo (8) del presente order, lo Speaker porrà immediatamente in successione

(a) la questione su qualunque emendamento da lei selezionato che può essere formalmente presentato;

(b) la questione principale (o la questione principale, come modificata);

ed in merito ai lavori in applicazione del presente paragrafo, sebbene vi sia opposizione, si potrà deliberare dopo lo scadere del tempo per l’attività su cui vi sia opposizione.

(10) Con le modifiche previste nel presente order, i seguenti Standing Order si applicheranno alle Commissioni permanenti per gli affari europei:

n. 85 (Presidenti di commissioni permanenti);

n. 88 (Riunioni delle commissioni permanenti); e

n. 89 (Procedura nelle commissioni permanenti).

Select Committee (nota 36)
Commissione di controllo per gli affari europei.

143. - (1) Sarà costituita una select committee denominata Commissione di controllo per gli affari europei, per l’esame dei documenti dell’Unione Europea e

(a) per riferire la propria opinione sull’importanza giuridica e politica di ciascuno di tali documenti e, laddove lo ritenga opportuno, per riferire anche sulle ragioni della propria opinione e su qualunque questione di principio, di politica o di diritto che possa essere trattata;

(b) per formulare raccomandazioni per l’ulteriore esame di qualunque documento del genere in applicazione dello Standing Order n. 119 (Commissioni permanenti per gli affari europei); e

(c) per esaminare qualunque questione che emerga su qualunque documento o gruppo di documenti del genere o su materie correlate.

L’espressione “documento dell’Unione Europea” nel presente order e negli Standing Order n. 16 (Lavori in applicazione di una legge o su documenti dell’Unione Europea) n. 89 (Procedura nelle commissioni permanenti) e n. 119 (Commissioni permanenti per gli affari europei) significa

(i) qualunque proposta ai sensi dei Trattati Comunitari di legislazione del Consiglio o del Consiglio che agisca in comune con il Parlamento europeo;

(ii) qualunque documento pubblicato per essere sottoposto al Consiglio Europeo, al Consiglio o alla Banca Centrale Europea;

(iii) qualunque proposta per una strategia comune, una azione comune o una posizione comune ai sensi del Titolo V del Trattato sull’Unione Europea preparata per essere sottoposta al Consiglio o al Consiglio Europeo;

(iv) qualunque proposta per una posizione comune, decisione-quadro, decisione o per una convenzione ai sensi del Titolo VI del Trattato sull’Unione Europea preparata per essere sottoposta al Consiglio;

(v) qualunque documento (che non rientri nei precedenti punti (ii), (iii) o (iv)) pubblicato da una istituzione dell’Unione per o in vista di essere sottoposto ad un’altra istituzione dell’Unione e che non riguardi esclusivamente l’esame di una proposta di legislazione;

(vi) qualunque altro documento riguardante materie dell’Unione Europea depositato alla Camera da parte di un Ministro della Corona.

(2) La commissione sarà composta da sedici membri.

(3) La commissione e qualunque sottocommissione da essa nominata saranno assistite dal Consigliere giuridico dello Speaker.

(4) La commissione avrà potere di nominare consulenti specialistici per fornire informazioni che non siano immediatamente disponibili o per chiarire argomenti complessi che rientrino nell’ambito delle competenze della commissione.

(5) La commissione avrà potere di convocare persone e richiedere materiali e documenti, di riunirsi nonostante qualunque aggiornamento della Camera, di aggiornarsi da un luogo all’altro e di riferire periodicamente.

(6) Il numero legale della commissione sarà di cinque membri.

(7) La commissione avrà potere di nominare sottocommissioni e di rinviare a tali sottocommissioni qualunque questione ad essa rinviata.

(8) Ciascuna di tali sottocommissioni avrà potere di convocare persone e richiedere materiali e documenti, di riunirsi nonostante qualunque aggiornamento della Camera, di aggiornarsi da un luogo all’altro e di riferire periodicamente.

(9) La commissione avrà potere di riferire periodicamente sui resoconti di audizioni tenute davanti a tali sottocommissioni.

(10) Il numero legale di ciascuna di tali sottocommissioni sarà di due membri.

(11) La commissione avrà potere di richiedere l’opinione di qualunque commissione specificata al paragrafo (14) del presente order su qualunque documento dell’Unione Europea e di chiedere una risposta a tale richiesta nel termine che potrà specificare.

(12) La commissione o qualunque sottocommissione da essa nominata sarà autorizzata a riunirsi congiuntamente a qualunque commissione specificata al paragrafo (14) del presente order o a qualunque commissione dei Lord sulle Comunità Europee o a qualunque sottocommissione di tale commissione ai fini di deliberare o procedere ad audizioni.

(13) La commissione avrà potere di comunicare a qualunque commissione specificata al paragrafo (14) del presente order il proprio avviso o qualunque altro documento concernente materie di comune interesse.

(14) Le commissioni specificate ai fini del presente order sono quelle costituite ai sensi dello Standing Order n. 152 (Select committee riferite a dipartimenti del Governo) compresa qualunque sottocommissione di tali commissioni, la Select Committee sulla Pubblica Amministrazione, la Commissione dei Conti Pubblici e la Commissione per l’Audit Ambientale.

(15) A meno che la Camera non disponga diversamente, ciascun Membro nominato nella commissione continuerà ad esserne membro fino al termine della legislatura.


APPENDICE
Risoluzione approvata dalla Camera il 17 novembre 1998, nel testo vigente a seguito dell’entrata in vigore del Trattato di Amsterdam

Deciso, Che la Risoluzione della Camera del 24 ottobre 1990 concernente la legislazione della Comunità Europea venga revocata e sia approvata la seguente Risoluzione:

Che,

(1) Nessun Ministro della Corona debba dare assenso nel Consiglio o nel Consiglio Europeo a qualunque proposta di legislazione della Comunità Europea o per una strategia comune, azione comune o posizione comune ai sensi del Titolo V o per una posizione comune, decisione-quadro, decisione o convenzione ai sensi del Titolo VI del Trattato sull’Unione Europea

(a) che sia ancora soggetta a controllo (cioè, sulla quale la Commissione di controllo per gli affari europei non abbia completato il proprio controllo) o

(b) che sia in attesa di esame da parte della Camera (cioè, di cui la Commissione di controllo per gli affari europei abbia raccomandato l’esame in applicazione dello Standing Order n. 119 (Commissioni permanenti per gli affari europei) ma riguardo alla quale la Camera non sia pervenuta ad una Risoluzione).

(2) Nella presente Risoluzione, qualunque riferimento all’assenso ad una proposta comprende

(a) l’assenso ad un programma, piano o raccomandazione per legislazione della Comunità Europea;

(b) l’assenso politico;

(c) nel caso di una proposta su cui il Consiglio agisca in conformità alla procedura di cui all’Articolo 251 del Trattato di Roma (codecisione), l’assenso ad una posizione comune, ad un atto nella forma di una posizione comune che comprenda modifiche proposte dal Parlamento Europeo, e ad un testo unificato; e

(d) nel caso di una proposta su cui il Consiglio agisca in conformità alla procedura di cui all’Articolo 252 del Trattato di Roma (cooperazione), l’assenso ad una posizione comune.

(3) Il Ministro competente può tuttavia dare assenso

(a) ad una proposta che sia ancora soggetta a controllo, qualora ritenga che sia confidenziale, di ordinaria amministrazione, di scarsa rilevanza o che abbia sostanzialmente il medesimo contenuto di una proposta su cui l’attività di controllo sia stata ultimata;

(b) ad una proposta in attesa di esame da parte della Camera se la Commissione di controllo per gli affari europei abbia indicato che l’assenso non necessita di essere sospeso finché duri l’esame.

(4) Il Ministro competente può anche dare l’assenso ad una proposta che sia ancora soggetta al controllo o in attesa di esame da parte della Camera se decida che per motivi speciali l’assenso debba essere dato; ma deve spiegare i suoi motivi

(a) in ogni caso del genere, alla Commissione di controllo per gli affari europei alla prima occasione dopo aver preso la sua decisione; e

(b) nel caso di una proposta in attesa di esame da parte della Camera, all’Assemblea alla prima occasione dopo aver dato l’assenso.

(5) In relazione a qualunque proposta che richieda l’approvazione all’unanimità, l’astensione sarà trattata, ai fini del paragrafo (4), come espressione dell’assenso.