Diritti, doveri, status dei deputati Assemblea nazionale

Bundestag

Congresso dei Deputati

>> Norme permanenti di procedura della Camera dei Comuni

Membri (Presentazione ed Insediamento)
Dichiarazione solenne in luogo del giuramento.

5. - Ogni persona risultata eletta Membro di questa Camera può fare e sottoscrivere una dichiarazione solenne nella forma prevista dalla legge anziché prestare giuramento.


Momento per prestare il giuramento.


6. - I Membri possono prestare e sottoscrivere il giuramento richiesto dalla legge in qualunque momento durante la seduta della Camera, prima che si passi all’esame delle questioni all’ordine del giorno e delle comunicazioni di mozioni, o dopo che su di esse sia stato deciso; ma non sarà interrotta a quello scopo alcuna discussione o attività.


Select Committee (nota 36)
Commissione sugli Standard e le Prerogative.

149. - (1) Sarà costituita una select committee, denominata Commissione sugli Standard e le Prerogative

(a) per l’esame di questioni specifiche in materia di prerogative ad essa rinviate dalla Camera;

(b) per la supervisione del lavoro del Commissario Parlamentare per gli Standard; per l’esame delle misure proposte dal Commissario per la compilazione, tenuta ed accessibilità del Registro degli Interessi dei Membri e di qualunque altro registro di interesse istituito dalla Camera; per la revisione periodica della forma e del contenuto di quei registri; e per l’esame di qualunque specifico reclamo in ordine alla registrazione o dichiarazione di interessi ad essa rinviato dal Commissario; e

(c) per l’esame di qualunque questione concernente la condotta dei membri, compresi reclami specifici in relazione a presunte violazioni del codice di condotta approvato dalla Camera e che siano stati portati all’attenzione della commissione da parte del Commissario; e per la raccomandazione di qualunque modifica a tale codice di condotta secondo quanto possa periodicamente apparire necessario.

(2) La commissione sarà composta da undici Membri, il cui numero legale sarà di cinque membri.

(3) A meno che la Camera non disponga diversamente, ciascun Membro nominato nella commissione continuerà ad esserne membro fino al termine della legislatura.

(4) La commissione avrà potere di costituire sottocommissioni composte da non più di sette Membri, il cui numero legale sarà di tre membri, e di rinviare a tali sottocommissioni qualunque questione fra quelle rinviate alla commissione; e nominerà una di tali sottocommissioni per ricevere relazioni dal Commissario relative ad indagini su specifici reclami.

(5) La commissione e qualunque sottocommissione avranno potere di convocare persone e richiedere materiali e documenti, di riunirsi nonostante qualunque aggiornamento della Camera, di aggiornarsi da un luogo all’altro, di riferire periodicamente e di nominare consulenti specialistici per fornire informazioni che non siano immediatamente disponibili o per chiarire argomenti complessi che rientrino nell’ambito delle competenze della commissione.

(6) La commissione avrà potere di ordinare la presenza di qualunque Membro davanti alla commissione o a qualunque sottocommissione e di richiedere che vengano presentati alla commissione o ad una sottocommissione i materiali e documenti specifici in possesso di un Membro, concernenti le proprie inchieste, o le inchieste di una sottocommissione o del Commissario.

(7) La commissione, o qualunque sottocommissione, avranno potere di far riferimento ad elementi probatori di precedenti Commissioni delle Prerogative o di precedenti Select Committee sugli Interessi dei Membri che non siano stati oggetto di relazione ed a qualunque documento distribuito ad una tale commissione.

(8) La commissione avrà potere di negare l’autorizzazione alla trasmissione televisiva dei lavori cui siano ammessi estranei.

(9) L’Attorney General, l’Advocate General ed il Solicitor General, che siano Membri della Camera, possono essere presenti in commissione o in qualunque sottocommissione, possono partecipare alle deliberazioni, possono ricevere i documenti di commissione o di sottocommissione e possono fornire assistenza alla commissione o alla sottocommissione secondo quanto possa essere opportuno, ma non avranno diritto di voto né di presentare alcuna mozione o proporre alcun emendamento né saranno computati ai fini del numero legale.


Commissario Parlamentare per gli Standard.


150. - (1) Vi sarà un officer di questa Camera, denominato Commissario Parlamentare per gli Standard che sarà nominato dalla Camera.

(2) I compiti principali del Commissario saranno

(a) mantenere il Registro degli Interessi dei Membri e qualunque altro registro di interesse istituito dalla Camera, ed emanare le misure per la compilazione, tenuta ed accessibilità di quei registri come approvate dalla Commissione sugli Standard e le Prerogative o da una sua apposita sottocommissione;

(b) fornire pareri riservati a Membri ed altre persone o enti soggetti alla registrazione su questioni relative alla registrazione di interessi personali;

(c) esprimere pareri alla Commissione sugli Standard e le Prerogative, alle sue sottocommissioni e a singoli Membri sull’interpretazione del codice di condotta approvato dalla Camera e su questioni di correttezza;

(d) controllare la funzionalità di tale codice e registri, e formulare le relative raccomandazioni alla Commissione sugli Standard e le Prerogative o ad una sua apposita sottocommissione; e

(e) ricevere e, se lo ritenga opportuno, indagare su specifici reclami dei Membri e del pubblico riguardo a

(i) la registrazione o dichiarazione di interessi, o

(ii) altri aspetti della correttezza della condotta di un Membro, e riferire alla Commissione sugli Standard e le Prerogative o ad una sua apposita sottocommissione.

(3) Il Commissario può essere destituito per decisione della Camera.


Estranei
Luoghi a cui non sono ammessi estranei.

162. - Nessun Membro di questa Camera pretenderà di condurre qualunque estraneo in qualunque parte della Camera o galleria riservata ai membri di questa Camera, mentre la Camera, o una commissione dell’intera Camera, sia in seduta.