Nota 36
Select Committees
(S.O. n. 121)

Il termine select committee indica un tipo di commissione che opera secondo uno stile procedurale meno formale e nettamente distinto rispetto a quello delle commissioni permanenti (standing committee) costituite nell’ambito del procedimento legislativo. Tale distinzione, che si riflette anche nella diversa disposizione delle rispettive aule di riunione - “a banchi contrapposti”, come l’Aula dell’Assemblea, per le commissioni permanenti; con un unico tavolo a forma di ferro di cavallo per le select committee - sottende la diversa ponderazione di garanzie operative connessa alla diversa funzione assegnata a ciascuno dei due tipi di commissione; laddove infatti per le commissioni permanenti prevale l’esigenza di preservare tutte le garanzie proprie della sede di elaborazione della legge, per le commissioni operanti secondo il select committee style, quale che ne sia l’area di competenza specifica, l’esigenza prioritaria è quella di poter attivare secondo procedure agili tutti gli strumenti e le sedi di acquisizione di conoscenza di cui dispongono per un più efficace esercizio della propria funzione. Al riguardo, le norme di procedura contengono solo alcuni essenziali riferimenti all’attività delle select committee, che consiste prevalentemente in procedure istruttorie di carattere conoscitivo e di controllo la cui organizzazione è largamente demandata alla autonoma decisione della commissione. Analogamente, non sono formalmente previsti per i loro presidenti, eletti fra i membri della commissione, specifici poteri in ordine alla direzione dei lavori; né il presidente è tenuto a mantenere una posizione strettamente imparziale al pari dei presidenti di standing committee (nominati fra i membri del Chairmen’s Panel) ed in caso di pari risultato in una votazione, il casting vote del presidente verrà espresso in base al suo personale giudizio anziché in considerazione di specifici “precedenti” procedurali.
Le norme di procedura prevedono espressamente la costituzione di una serie di apposite select committee con competenze diversificate, di carattere gestionale (come nel caso delle Domestic Committee, S.O. n. 142) o di controllo (quali ad es. la Commissione di controllo per gli affari europei, S.O. n. 143, o le Select committee riferite a dipartimenti del Governo, S.O. n. 152, la Commissione dei Conti Pubblici, S.O. 148, o la Select committee sulla Pubblica Amministrazione, S.O. n. 146). Per prassi, la presidenza di alcune specifiche commissioni di controllo, fra cui la Commissione dei Conti Pubblici e la Commissione congiunta sui decreti legislativi (S.O. n. 151), viene assegnata all’opposizione; le presidenze delle select committee riferite a dipartimenti del governo sono invece ripartite fra maggioranza e opposizione in considerazione della composizione politica della Camera.
A queste commissioni costituite stabilmente per la durata dell’intera legislatura, possono aggiungersi select committee ad hoc, nominate per l’approfondimento di problemi specifici riguardo ai quali la commissione è chiamata ad elaborare una relazione e/o a formulare raccomandazioni. In alcuni casi, questo tipo di commissioni ad hoc si inserisce nell’ambito del procedimento legislativo, come ad esempio nell’iter di approvazione del progetto di legge quinquennale sulle Forze Armate (Quinquennial Armed Forces Bill), sebbene anche in tali occasioni, dopo una fase istruttoria demandata ad una commissione operante secondo il select committee style si proceda alla riassegnazione del progetto in sede di commissione permanente o di commissione dell’intera Camera. Una analoga attenuazione della netta distinzione fra istruttoria conoscitiva e decisione legislativa si rileva anche nella procedura tipica delle c.d. commissioni permanenti speciali (special standing committee, S.O. n. 91) che nei primi 28 giorni dalla assegnazione di un progetto di legge operano secondo il modulo procedurale delle select committee per poi proseguire l’esame secondo le procedure proprie della commissione permanente. Tenuto conto però del dispendio di tempo che tale modulo procedurale comporta, a fronte della rigida ripartizione del tempo a disposizione in ciascuna sessione e della ferma intenzione del Governo di portare a compimento il proprio programma legislativo, il ricorso a tale sede procedurale non è frequente.
In linea generale infatti, la netta separazione fra istruttoria conoscitiva e decisione legislativa rientra fra i tratti caratteristici del procedimento legislativo in un Parlamento organizzato secondo il “modello Westminster” in cui la maggior parte delle leggi approvate trae origine dall’iniziativa governativa e come tale sconta in genere una fase di istruttoria conoscitiva nell’ambito dei circuiti decisionali del Governo, mentre il Parlamento tende a recuperare un proprio ambito operativo di autonoma acquisizione di conoscenza in relazione all’esercizio della funzione di controllo.